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	<title>Legittima Difesa &#187; Terrorismo islamico: processi e trucchi dialetticoi</title>
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	<description>Quando il diritto non e&#039; giustizia</description>
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		<title>QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?</title>
		<link>http://legittimadifesa.org/2010/02/10/quale-associazione-terroristica/</link>
		<comments>http://legittimadifesa.org/2010/02/10/quale-associazione-terroristica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrorismo islamico in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Anna Barone]]></category>
		<category><![CDATA[avv. carlo Corbucci]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Carolina Scarano]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Giovanni Destito]]></category>
		<category><![CDATA[Dall'art. 416 c.p. al 270 bis c.p.]]></category>
		<category><![CDATA[Quale associazione terroristica?]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo islamico: processi e trucchi dialetticoi]]></category>

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		<description><![CDATA[QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?
Dall&#8217;art. 416 c.p. al 270 bis c.p.
 
 
Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”
 
 
*
(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?” 
 
(di Carlo Corbucci)
***
Quelle esaminate nel capitolo precedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Dall&#8217;art. 416 c.p. al 270 bis c.p.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #ff0000;">Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”</span></em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?” </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(di Carlo Corbucci)</strong></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?</p>
<p style="text-align: justify;">A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!</p>
<p style="text-align: justify;">Potrebbe osservarsi che al momento della commissione dei reati contestati ai gruppi di Milano, non era ancora stata specificata la nuova formulazione dell’art. 270 bis.  E’ vero; ma se le cose sono in questo modo si comprende facilmente come la scelta di agire attraverso l’art. 416 c.p. è stato un ulteriore espediente per processare persone che altrimenti non avrebbero dovuto essere processate in quanto gli atti ad essi contestati non erano ancora previsti dalla legge come reati, prima della nuova formulazione dell’art. 270 bis c.p. e questo lo dimostra anche il fatto che, con la contestazione del reato associativo non è stato altresì contestato l’aggravante di cui all’art. 1 della legge 15/1980, cioè, la “finalità di terrorismo” che già esisteva.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco allora l’esigenza, tutta politica, di contestare quello che sarebbe stato l’oggetto della successiva nuova formulazione dell’art. 270 bis, con una sorta di operazione di retroattivazione dei reati contestati agli imputati. I vari gruppi sottoposti ai diversi processi formati da individui che avevano all’occorrenza svolto qualche reato di criminalità comune prima della nuova formulazione del 270 bis, avrebbero per logica dovuto essere processati soltanto per qui reati; ma come fornire all’opinione pubblica sentenze di condanna che sorreggessero la “propaganda di guerra” voluta dagli Stati Uniti?  Attraverso la nuova formulazione del 270 bis c.p. introdotta nel codice, essi non erano processabili perchè le azioni ad essi contestate erano precedenti ad essa; e questo urta contro il principio generale del diritto penale che nessuno può essere processato per un fatto che, all’epoca della sua commissione non costituiva reato. Però servivano condanne che costituissero precedenti atti a suffragare gli allarmismi diffusi prima degli impopolari interventi militari in Afghanistan ed in Iraq. <a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn2">[2]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco allora escogitato l’espediente del 416 c.p. attraverso il quale si può contestare ai singoli personaggi raggruppati tra loro, qualcosa che faccia le veci dell’art. 270 bis.  Ma una serena valutazione non interessata,  “tecnica” e giuridica avrebbe impedito questo tentativo sul nascere.  Infatti, il presupposto perché si possa sostenere che le azioni compiute dai singoli imputati sono unificate da un vincolo criminoso associativo è che l’Associazione esista e che sia un’associazione effettivamente criminale.  Ma quale associazione? Quella “tra gli imputati del processo”, cioè, quella eventualmente stabilita e costituita “tra di loro” in un senso diciamo così “orizzontale” o quella terroristica, più grande, di cui essi sarebbero soltanto articolazione? Quella presuntivamente costituita dagli imputati del processo o quella  che gli imputati si sarebbero prestati a servire con varie azioni, alcune dei quali  “non illecite” ma comunque indicative del servizio reso nei confronti dell’Organizzazione o di sodali di essa (ad esempio, ospitalità), ed altre rappresentate invece da veri e propri reati “fine” costituenti altrettante singole contestazioni?</p>
<p style="text-align: justify;">L’argomento è a nostro avviso importante perché, se l’associazione per delinquere, deve essere considerata la più grande Organizzazione, allora corre l’obbligo di fornire la prova che, intanto, esiste; poi che gli  imputati ne facciano effettivamente parte anch’essi. Ancora: che la natura e lo scopo di essa, sia effettivamente “criminale”; compia, cioè, o abbia compiuto, i reati specificatamente attribuibili ad essa.  Infine, che si abbia un riscontro fondato su un accertamento ripetibile e percorribile e non invece su congetture, presunte rivendicazioni, presunti “fatti notori”, “fonti anonime”, notizie di giornali o interessate Relazioni informative veicolate dai servizi della propaganda militare.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn3">[3]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso dovremmo considerare una doppia associazione: una quella costituita dagli imputati “tra di loro” per realizzare i comportamenti utili e necessari alla più grande Associazione di cui sarebbero allora soltanto una articolazione “orizzontale” mentre la prima sarebbe la vera Associazione piramidale, che potremmo definire “verticale” rispetto alla prima, accessoria, periferica e puramente strumentale. In questo secondo, l’associazione in senso tecnico e giuridico non può essere considerata che quella maggiore; ma allora la prova del vincolo associativo va stabilita con riferimento non agli imputati “tra di loro” ed al concorso comune nel realizzare le singole condotte criminose, bensì “tra di essi”, singolarmente o collettivamente considerati, e la più grande Associazione che, nel caso, sarebbe allora la sola da considerare come “associazione” cui riferiscono il capo di imputazione e tutto il processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine precedenti ma qui lo riconsideriamo sotto un altro aspetto diversamente “tecnico”.  Infatti, non può certo darsi come prova della presunta appartenenza degli imputati a quella più grande Associazione, sulla base di vaghe indicazioni e neppure sulla base di una forma di interesse di cronaca più o meno diffuso, nei confronti di questa o quella “sigla” qualificata dalle Relazioni dei vari servizi segreti dei Paesi belligeranti, come “terroristica”.  Ma anche a voler ammettere che, sulla base di una Lista di riferimento redatta dai servizi di un qualche Paese o anche ratificata dall’O.N.U. una serie di “sigle” sono da considerare terroristiche, rimane l’onere non eludibile di dimostrare che il soggetto imputato ne fa effettivamente parte; e ne fa parte in modo attivo e consapevole. Questo farne parte, può certamente dimostrarsi anche attraverso la prova che egli fornisce aiuti, supporto logistico, documenti falsi, a membri riconosciuti di quella più grande Associazione; ma allora la “solidarietà”, necessaria affinché possa parlarsi di “associazione per delinquere”, si stabilisce “tra lui” e “gli altri membri” della più grande Associazione, nell’intenzione di compiere i reati specificamente a lui contestati, quali ad esempio il reperimento di documenti falsi necessari a vari sodali della più grande Associazione, oppure “tra i singoli imputati” organizzati tra loro al fine di compiere i vari “reati fine” loro contestati, o addirittura tra tutti gli imputati del processo e gli altri membri della più grande Associazione, indipendentemente dal fatto se, tra gli imputati, ci sia stata una ripartizione di ruoli e funzioni, e dunque, un’associazione in senso tecnico-giuridico del termine?</p>
<p style="text-align: justify;">Se i fatti coincidono con quest’ultima ipotesi, come sembrerebbe più ovvio desumere dall’accusa  ed anche dalla pretesa della condanna, allora vuol dire che il vincolo associativo si ritiene stabilito in modo diretto “tra gli imputati” e la più grande Associazione; e, solo per riflesso, anche “tra di loro”. In questo caso è ovvio che non è allora più necessario dimostrare una perfetta ripartizione di ruoli e funzioni all’interno del gruppo degli imputati, cioè, “tra di loro” nel compimento dei vari reati che possono anche essere commessi individualmente e senza legame gli uni con gli altri, ma  che si considerano unificati rispetto alla finalità comune della più grande Associazione, che tutti li accumunerebbe, anche senza conoscersi specificamente gli uni con gli altri.  In parole povere, non sono loro l’associazione per delinquere mala più grande Associazione-Organizzazione terroristica internazionale che si qualifica in sigle come Al Qa’da, Gruppo Salafita o che altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma allora tanto maggiore diventa l’obbligo di provare di quale Associazione si tratti perchè è esattamente il presunto “fine illecito” di quest’ultima e la sua presunta “natura criminale” che consente di parlare di “associazione per delinquere” e di contestare il relativo reato.  Infatti l’articolo del codice precisa al proposito che risponde di questa fattispecie <em>“…chiunque si associa in numero superiore a tre, al fine di compiere più reati</em>”.  Occorre dunque innanzi tutto fornire la prova che l’Associazione di cui gli imputati sarebbero articolazione occasionale, abbia natura e scopi criminali.  In tal caso soltanto, tutti gli atti di supporto, costituenti reato o no, mirati a favorire, a finanziare, a sostenere, l’Associazione, possono considerarsi legittimamente “atti indicativi” della sussistenza del legame associativo e solidale, e soprattutto, “atti qualificati” ed idonei a provare la sussistenza del reato di “associazione per delinquere”.  Abbiamo già visto, infatti, che qui la prova non si qualifica attraverso un “metodo” adottato dal gruppo, come nel caso dell’associazione di “stampo mafioso”, giacchè agli imputati non può essere contestato di aver adottato un “metodo terroristico” nella commissione dei “reati fine” loro contestati o nelle azioni di supporto che, senza costituire reati a sé, sono tuttavia considerati elementi costitutivi dell’accusa di associazione e prova del legame di solidarietà. Ad essi è contestato invece soltanto di aver offerto con varie azioni, alcune costituenti reato (procacciamento di documenti falsi, favoreggiamento di clandestini, evasione fiscale, ecc.) un aiuto ed un supporto logistico ad altri membri della più grande Associazione.  Se le cose sono in questo modo, si evidenzia allora ancor più l’illegittimità dei capi di imputazione formulati nei modi che abbiamo illustrati perché non consentono un reale esercizio della difesa non individuando e non qualificando specificatamente ed in modo circostanziato le accuse delle quali gli imputati debbono rispondere.  Infatti, che la presunta Associazione, individuata come Gruppo Salafita o Al Qaeda, abbia la finalità di “compiere attentati e stragi…” come recita l’imputazione, è qualcosa che innanzi tutto deve trovare riscontri giudiziari non giornalistici, politici, via E. Mail, corum populi o attraverso l’accusa delle controparti politiche o militari che siano. Deve invece innanzi tutto provarsi che il supporto asseritamene fornito dagli imputati a qualcuno dei presunti affiliati a quell’Associazione, possiede i tratti di un effettivo “supporto logistico” finalizzato a consentire a quel sodale di compiere gli atti criminosi attribuiti alla presunta Associazione e non invece di favorirlo come individuo nel contesto di una difficoltà personale. Va infine provato che, l’individuo eventualmente favorito o sostenuto, faccia effettivamente parte di quell’Associazione e sia in azione proprio per svolgere le funzioni proprie di essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe superfluo aggiungere che niente di tutto questo è stato mai provato nelle sentenze di condanna inflitte dal Tribunale di Milano e dintorni, proprio perché lo stesso ha ritenuto di non doverlo provare e di poter considerare scontato che, essere ricondotti ad una “sigla” che le Relazioni dei servizi segreti ricomprendono in un’associazione ed in un’attività terroristica, sia di per se presupposto sufficiente a qualificare un qualsiasi contatto avuto da uno degli imputati con uno dei soggetti indicati nelle Relazioni, come “supporto logistico” e, soprattutto, a rendere solidali gli imputati con la finalità stessa dell’Associazione terroristica.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure un fatto elementare avrebbe dovuto rivelare tutta la fallacia di un simile modo di procedere: infatti, se la natura e la finalità della più grande Associazione (che a questo punto nella prospettiva dell’ultima ipotesi diventa l’unica), è quella di reperire documenti falsi, favorire lo spostamento di sodali, favorire il reclutamento di militi da inviare in Afghanistan o in Iraq, ottenere finanziamenti attraverso attività illecite di evasione fiscale, di spaccio di droga e denaro falso, appropriazioni indebite di beni in leasing per rivenderli e lucrare denaro da inviare all’Associazione, come declamano i vari capi di imputazione, perché inserire l’ulteriore affermazione tutta scenografica e politica: <em>“…il tutto, per realizzare le finalità dell’Associazione, consistenti nell’effettuazione di stragi ed attentati, incendio di chiese e sinagoghe</em>”,  ecc. ecc.?</p>
<p style="text-align: justify;">Tra l’effettivo operato degli imputati (ma anche da quello che concretamente gli viene in fondo contestato quanto a “reati fine” o a comportamenti riferiti come concludenti ai fini dell’attribuzione dell’intenzionalità terroristica) e quest’ultronea intenzione attribuita, esiste una sproporzione enorme che non dovrebbe sfuggire a chi è capace ancora di ragionare con un minimo di obiettività.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che, se tra le finalità dell’Associazione rientrano quelle di reperire documenti falsi, favorire l’immigrazione clandestina, ecc., i reati contestati agli imputati sono suscettibili di diventare elementi costitutivi del reato associativo ed ulteriore prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi la commissione di questi reati nel momento stesso in cui viene provato il legame tra gli imputati ed altri del gruppo che sono stati favoriti; sicchè, le azioni degli imputati rafforzano la prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi quelle specifiche attività criminali e che, i suoi membri sono dediti a quel genere di reati. Fin qui si potrebbe dunque essere d’accordo. Quanto però all’ulteriore affermazione degli attentati e delle stragi, non emerge in tutta la sua evidenza la totale, significativa, gratuità?  Infatti, mentre al gruppo degli imputati specifici di un determinato processo per “associazione a delinquere” non può essere contestato nulla di tutto questo, perché allora macchiarli di una qualificazione preventiva che dovrebbe derivargli dal loro essere del tutto presuntivamente una cellula di una più grande presunta Associazione terroristica internazionale islamica di cui, si afferma, farebbero parte o avrebbero favorito in modo logistico l’operato, e far si che, la loro condanna porti anche il peso dell’infamia che, tra i compiti di quella Associazione, ci sarebbe stato anche il progetto di compiere stragi ed attentati?</p>
<p style="text-align: justify;">Da dove sarebbe risultato infatti quest’ultroneo elemento, all’esito del processo?</p>
<p style="text-align: justify;">E da dove risulterebbe mai che gli imputati, anche a voler ammettere tutto, fossero consapevoli anche di questa presunta finalità estrema dell’Associazione e la condividerebbero?</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che si è legittimati ad attribuire all’”associazione per delinquere” soltanto ciò che deriva dal comportamento concreto degli imputati, perché è da esso che noi possiamo attribuire al presunto sodalizio una natura, un’attività ed un’attività criminale, organizzata in un modo o nell’altro. Invece qui è avvenuto un incredibile rovesciamento: è dalla presunta natura terroristica, convenzionalmente attribuita ad una presunta Associazione (se non ad una serie di Associazioni individuate in varie “sigle” astratte), che si pretendo di criminalizzare gli imputati quali presunti partecipanti ad essa o di attribuire ai comportamenti degli stessi, una determinata qualità: se si tratta di comportamenti in se stessi non illeciti ma ritenuti utili a qualcuno presuntivamente emissario della presunta Associazione, considerandoli quali elementi di prova della qualità di partecipe “diretto” o “esterno” secondo il grado di implicazione e di compromissione presunto; se si tratta di reati, qualificandoli con il criterio della “particolare gravità” che fa scattare l’ipotesi della pena massima e del diniego delle attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Usando un paradosso, è come se il Tribunale di Milano accogliendo l’espediente della Procura, avesse in quei casi creato una figura nuova ed abnorme di “associazione per delinquere”; quella della “partecipazione diretta ad un’associazione esterna”!</p>
<p style="text-align: justify;">Varrà ricordare che esiste l’ipotesi della “<em>partecipazione esterna ad associazione per delinquere</em>” nel caso di un concorso che, pur consapevole, è stato tuttavia occasionale, indiretto, non propriamente funzionale alla vita dell’associazione. Qui invece il caso è ben diverso; il paradosso è che gli imputati sarebbero “partecipi diretti” della presunta Associazione terroristica internazionale, ma, non essendo loro l’Associazione, non circoscrivendosi e non limitandosi, l’Associazione, alle loro specifiche attività criminose accessorie e funzionali al fine maggiore (cioè gli atti di terrorismo e gli attentati che essi possono anche non aver compiuto, non compiere e non avere neppure intenzione di compiere personalmente e direttamente ma lavorare per favorire altri incaricati di ciò o disposti a farlo), essi sono in qualche modo come “esterni” alla finalità “maggiore” e “centrale” della presunta “Associazione internazionale” e dunque “esterni all’Associazione”. Ora, poiché il presupposto giuridico fondamentale perché possa parlarsi di “associazione”, è proprio la “solidarietà diretta”, il ruolo specifico, l’inserimento organico ed attivo nell’associazione, elementi dai quali propriamente si desume l’esistenza e la sussistenza dell’”associazione”, come può mai concepirsi una partecipazione diretta ad un’associazione esterna agli imputati?  Ovviamente questo stratagemma è stato escogitato in silenzio; senza qualificarlo; senza parlare nei termini in cui noi lo abbiamo riassunto perché sarebbe stata troppo evidente l’assurdità e la illegittimità della scelta. Si tratta di una scelta e di una conclusione “di fatto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa abnormità emerge chiaramente da una lettura attenta e competente di quelle sentenze  che hanno voluto operare in questa direzione; infatti, al momento conclusivo, su che cosa ha dovuto fondarsi la prova concreta dell’”associazione”? Dopo qualche centinaio di pagine spese a descrivere la presunta attività della Associazione terroristica nei vari Paesi e nei campi di battaglia dell’Afghaniustan e dell’Iraq, riferiti da un qualche funzionario dei “servizi” o dal funzionario esterno che ha collaborato con gli stessi ed ha raccolto gli elementi esterni delle indagini più specificatamente inerenti il gruppo degli imputati, si arriva finalmente, con un buon bagaglio ormai di impressioni, di emozioni e di suggestioni, incentrate su fatti, luoghi e personaggi del tutto estranei al processo in corso, a giudicare gli imputati ed a tentare di collegare le loro azioni, ad una attività di “supporto logistico” nei confronti dell’Associazione terroristica. Ed in che cosa consisterebbe la prova di un legame così compromettente e coinvolgente? All’esito di tutto, in tre o quattro elementi di questo genere: il fatto che gli imputati sono musulmani come la presunta Associazione; hanno qualche libro anche di pubblica e notoria diffusione in libera vendita, scritto da presunti precursori, ideologi anche “storici” e lontani decenni, della stessa Associazione (ad esempio: del Gruppo Salafita o di ispirazione Wahabita); hanno espresso sfoghi e solidarietà verbale rilevate da qualche intercettazione, nei confronti della popolazione musulmana colpita dalle bombe degli occupanti con qualche esecrazione nei confronti degli Americani; hanno magari avuto contatti anche soltanto con un soggetto che abbia effettivamente vissuto un’esperienza “paramilitare” in un campo di quelli dove si addestravano i gruppi volontari che hanno combattuto contro l’ex Unione Sovietica in Afghanistan o contro l’esercito di invasione degli Stati Uniti nello stesso territorio, prima e durante le ostilità belliche, comunque prima del processo di pacificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo fatto diventa poi schiacciante, se questo contatto è consistito anche in un aiuto, anche soltanto umano e per nulla “logistico” e funzionale a favorire il compimento di un attentato o una strage, cioè realizzare il fine dell’Associazione, prestato a quel soggetto durante un momento di difficoltà personale o familiare. Il massimo della prova si da poi per raggiunto se questo aiuto si è spinto a reperire un documento falso che possa aver consentito, anche soltanto ad una persona che avesse maturato la scelta personale di andare a morire, combattendo sul campo ed in una scelta di campo, nella difesa del territorio Afgano o Iracheno, durante la fase che precedeva di poco l’invasione o durante il conflitto in corso.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn4">[4]</a></p>
<p style="text-align: justify;">L’argomentazione che abbiamo svolta sulla contraddizione di una contestazione che parla di “promozione, organizzazione, direzione, partecipazione” di un’organizzazione avente scopi di terrorismo e la pretesa che i vari gruppi di imputati siano “cellule”, “articolazioni”, “sodali”, “filiere”, della più grande Organizzazione rappresentata da Al Qa’da, è stata silenziosamente eclissata e superata dalla Giurisprudenza; ma non già perché si fosse preso consapevolezza dell’assurdità e della contraddittorietà dell’argomento. Troppe condanne infatti erano già state emesse e consacrate dalla Cassazione perché si potesse dare atto di questa necessaria evoluzione. La cosa è avvenuta quasi automaticamente e come se si fosse trattato di un’evoluzione necessaria dovuta al murare di situazioni. In realtà la ragione è perché la contraddizione era troppo scoperta.  Si è inventato allora un altro ragionamento, apparentemente più ampio e presentato come prodotto dell’evolversi del fenomeno terroristico e della sua migliore conoscenza. Ci si è accorti che mito di Al Qa’ida, l’Organizzazione-Associazione dalla quale si diramavano i vari gruppi collegati che prendevano ordini ed erano “in sonno” fino a disposizioni dei Capi aveva esaurito la sua funzione nella fase di sollecitazione della paura, di suggestione mediatica e di preparazione degli interventi militari. Dopo, di fronte all’evidente impossibilità di dimostrare contatti reali tra i vari gruppetti di imputati e la “centrale direttrice”, la mitica Al Qa’ida,  si rendeva necessario studiare altre immagini.  Del resto quel mito aveva già consentito le sue condanne; ora potevano anche cambiarsi i fattori.</p>
<p style="text-align: justify;">Non era più Al Qa’ida la centrale; ce n’erano altre: “Il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento”, evoluzione ed emanazione dell’ex. G.I.A. (Gruppo Armato Algerino a sua volta evoluzione clandestina dell’ex F.I.S. Fronte Salvezza Islamica, partito algerino che aveva vinto le elezioni in Algeria e dichiarato pertanto fuorilegge dalla Giunta militare) ed anche “Ansar Al Islam”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo all’occorrenza potevano essere accusati e processati gruppi diversi, anche non solidali tra di loro, secondo le etnie, i Paesi, la provenienza, ecc. Bastava dire che c’era stato un accordo tra questi gruppi, resisi solidali tra di loro nella “guerra santa” contro l’Occidente e l’infedele e pur sempre con la supervisione di Al Qa’da.</p>
<p style="text-align: justify;">Però, intanto, le condanne che erano state inflitte fin allora avevano potuto supportarsi proprio sull’elemento suggestivo di una Grande Organizzazione Terroristica come Al Qa’ida della quale tutti i vari gruppetti di accusati nel mondo, erano, secondo l’accusa, una cellula, una filiera, un’articolazione. Quelle sentenze nei momenti in cui furono emesse sarebbero state più difficili  “tecnicamente” se fosse mancato questo collante di unitarietà. Quando invece esse avevano ormai già costituito “precedenti” poteva benissimo ammettersi che i vari gruppi potevano anche non avere alcuna relazione diretta con Al Qa’’da o con altre più grandi Organizzazioni ed essere creazioni spontanee idealmente collegate.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti soltanto successivamente si è elaborata la nuova impostazione e la nuova evoluzione: poiché era ancora difficile provare in tutti i casi un legame effettivo con le presunte dirigenze reali di quei gruppi, ammesso che ve ne fosse realmente qualcuna, è stato più facile arrivare alla conclusione che, in ogni caso, il “terrorismo islamico” si esprime <em>“…anche attraverso “iniziative personali” di “singoli gruppi” anche isolati e non aventi alcun contatto tra di loro ma legati soltanto da una solidarietà ideologica e ideale a sfondo religioso e fortemente solidale con le ragioni dei Paesi invasi, l’Iraq e l’Afghanistan, con l’opposizione a quei governi arabi alleati dell’Occidente ed ostili ai locali partiti islamici, nonché solidali con le ragioni dei palestinesi in lotta con Israele”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, tutto diventava possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che abbiamo sin qui svolte sull’argomento “associazione”, sul “dolo” e sulla stessa lettera del 270 bis sembrerebbero in fondo abbastanza logiche; troppo perché non dovesse intervenire qualcosa che complicasse e di fatti, in virtù di queste complicazioni, esse risultano superate dall’interpretazione dottrinale e dalla giurisprudenza. Ma lo sono non sulla base di una logica autentica ma anche qui soltanto di “inganni dialettici” rivestiti di erudita pomposità.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è già anticipato prima che l’art. 270 bis viene presentato come espressione di una “legislazione di emergenza”; una forma “tutela anticipata” che anticipa pertanto la soglia di punibilità al prospettarsi del semplice “pericolo” che, quanto temuto, (ad esempio l’atto terroristico) possa effettivamente essere compiuto o accadere. Basta dunque il pericolo che l’evento temuto possa accadere ed un minimo di potenzialità offensiva in capo a chi viene accusato di aver costituito o far parte di un’associazione terroristica, perché si realizzi la fattispecie di questo reato. Si tratta di uno di cosiddetti “reati di pericolo” dove non è necessaria la consumazione e neppure la fase avanzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Bene; tutti parlano di questo; tutti lo premettono e vi fanno riferimento nei salotti, nelle sentenze, nelle aule giudiziarie, nei convegni. la Cassazione lo precisa, la giurisprudenza si consolida; ma in fin dei conti, dove è scritto tutto ciò? Forse che, nell’articolo del codice, è specificato che si tratta di un reato di pericolo, a consumazione anticipata, che non ha bisogno di provare il dolo o di provare la propedeutica di atti che facciano ritenere in modo inequivocabile l’intenzione terroristica ed il progetto? Niente affatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed allora perché questa rivelazione che si affaccia nelle aule giudiziarie ma sta ben nascosta “dietro” la lettera della norma, nel codice e nella legge?</p>
<p style="text-align: justify;">E’ semplicissimo: un sistema che si qualifica “democratico” non può fare una legge nella quale dichiara esplicitamente tutte queste cose e neppure osare suggerire simili necessità; l’ipocrisia politica impone il velo. La legge deve essere limpida, “democratica”, chiara; l’applicazione penserà poi a tutto il resto. Nell’applicazione nasceranno tutte quelle formule dialettiche e quelle equazioni che renderanno possibile raggiungere l’obiettivo che era dietro la formulazione della norma.  Neppure di fronte ad un pericolo reale si può dire che una certa serie di emergenze sono necessarie perché si evidenzierebbe troppo l’inganno dialettico che è dietro certe esagerate mitologie e promesse  “democratiche”. Meglio formulare gli articoli di legge in maniera tale che si possa credere che, conformemente all’espressione letterale, in un determinato gruppo di imputati si cerchi la prova della loro intenzionalità terroristica, dei loro progetti e delle loro azioni terroristiche che affermare nell’articolo stesso della legge questa aberrazione che tale apparirebbe troppo scopertamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo noi certi giochi non sono scelte legittime, corrette e processualmente leali ed equilibrate; eppure con essi si gioca non soltanto sulla libertà ma addirittura sulla vita dei vari imputati perché quell’ambiguità, strumentale a sentenze suggestive, non esaurisce i suoi effetti con gli anni di carcerazione che i condannati soffriranno essi ma comporta per molti di loro la condanna a morte per terrorismo nei loro Paesi, com’era il caso, almeno fino a qualche anno fa, della Tunisia, dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché lasciare aperto l’equivoco grazie al quale, il gruppo di turno degli imputati può essere qualificato come “associazione terroristica” attribuendo loro finalità di compiere attentati e stragi?</p>
<p style="text-align: justify;">Noi non crediamo che la ragione sia quella che pur un membro di Corte si lasciò sfuggire in una pausa di un processo che non ricordiamo, allorché di fronte alla provocatoria domanda perché gli imputati se sono terroristi come si vuol far credere al pubblico che apprenderà la sentenza, non vengano condannati per progettata strage, omicidio, e dunque a 20, 30 anni e magari all’ergastolo eliminandoli in questo modo definitivamente dal contesto sociale, rispondeva serioso: “<em>perché il nostro ordinamento giuridico non lo consente ma ci penseranno al loro paese quando verranno riconsegnati</em>”!</p>
<p style="text-align: justify;">Una tremenda confessione di odio e di pregiudizio che spiega molte cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Si comprende benissimo perché, un’ambiguità di questo genere venga risolta molto coerentemente nei Paesi di origine (Tunisia, Marocco, Algeria ed Egitto) degli imputati, cioè, con un’accusa per terrorismo e quasi sempre con un esito di morte, dopo una formale condanna a 15 o 20 anni di carcere.  In quei Paesi, come hanno evidenziato più volte i Ministri italiani di estradizione “leghista”, non si fanno bizantinismi ma si va al sodo. Ed allora, se le cose sono in questo modo e la realtà è nota alla autorità italiane, perché giocare con sentenze che nella sostanza non sono condanne per terrorismo come evidenzia la pena stessa che viene inflitta ma che vogliono tuttavia giocare sul valore simbolico e mediatico che si prestano ad offrire? <a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn5">[5]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Crediamo che non ci sia persona libera che non veda l’aberrazione di un simile modo di procedere e non sospetti il diverso interesse che è dietro questa scelta.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche la qualificazione giurisprudenziale e dottrinale dell’art. 270 bis come “<em>reato di pericolo a tutela anticipata</em>” non era sufficiente spesse volte a garantire una condanna. Dovevano intervenire, come vedremo, altri correttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure che abbiamo svolte all’evoluzione del 270 bis come applicato nelle varie sentenze di condanna, si impongono dalla lettera stessa del reato.  La norma punisce “<em>chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito…</em>”.  Orbene, se le parole hanno un senso e nella norma dovrebbero averne di più, per condannare qualcuno secondo questo articolo, l’associazione dovrebbe essere protesa a compiere attentati ed azioni terroristiche”, dunque, a stilare progetti mirati a ciò; e di questo bisognerebbe avere prova certa attraverso riscontri oggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pratica giudiziaria invece, le uniche sentenze di condanna, ritengono provato (ma anche questo con molta aleatorietà) che gli imputati si sono adoperati a favore di questo o quel personaggio accusato di essere un terrorista, arrestato all’estero per terrorismo, notoriamente conosciuto come esponente di un gruppo terroristico oppure per aiutare presunti o reali volontario a raggiungere i luoghi dove era in corso una resistenza. Mai nessuna sentenza che ha potuto dichiarare che un dato gruppo processato stesse preparando un attentato o avesse un’intenzione o un progetto di compierlo.  Allora l’osservazione che sorge spontanea è come sia possibile parlare di essere un dirigente, un promotore, un finanziatore o anche soltanto un partecipe di un’associazione terroristica che si propone atti di terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il massimo che potrebbe dirsi, a rigor di logica, e senza che questo significhi affatto un’ammissione, è che questo o quel gruppo sotto processo “fornisce”, oppure “si propone di fornire”, o è comunque disponibile a farlo, un “supporto logistico” ad un’organizzazione o ad un’associazione che è però al suo esterno, la quale, se ha compiuto effettivamente atti di terrorismo o se se li propone, allora sì che può correttamente dirsi un’associazione terroristica che compie o si propone di compiere atti di terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui non interviene ancora il presupposto del “<em>fatto notorio</em>” o quello dell’equazione identitaria “<em>attività e/o progetto di recarsi o di adoperarsi per favorire altri a raggiungere i “Paesi caldi” = “terrorismo</em>” “, poi elaborati dalla dottrina per facilitare le condanne; anzi, per renderle possibili nei casi impossibili, perché l’esatta qualificazione della natura del gruppo sotto processo, precede queste categorie che intervengono, semmai (a torto o a ragione) successivamente.  Prima di utilizzare le categorie elaborate dalla dottrina è d’obbligo l’accertamento se il gruppo di imputati in questione costituisce veramente un’associazione secondo i requisiti del 270 bis.; vale a dire, innanzi tutto se sussiste la prova effettiva  se sono un’associazione che si propone atti terroristici.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, questa prova, per quanto rigorosamente doverosa  era veramente troppo ardua da raggiungere; infatti non era stato mai trovato nessun gruppo (tranne i casi di frode che abbiamo trattato) in possesso di armi, esplosivi, progetti terroristici, mappe con obiettivi da colpire, o che altro. Anche il pericolo ed il presunto progetto, doveva avere un minimo do potenzialità offensiva e di concretezza di modo che non si confondesse con espressioni seppure forti del pensiero. La legislazione doveva necessariamente inasprirsi per poter far rimanere nelle maglie della rete qualcuno. E la soluzione era restringere le maglie in modo che la giurisprudenza potesse elaborare una sua dottrina e che non fosse più necessario niente di tutto quello che abbiamo elencato.  Al requisito della prova che il gruppo era in procinto di organizzare attentati, di compiere stragi o che li stesse progettando o quanto meno aspirasse a farlo pur senza aver ancora posto in essere alcun elemento concreto, si sostituiva un’equazione dialettica:  terrorismo non è che qualcuno progetti di compiere atti di terrore, stragi, attentati, rappresaglie o che altro; e neppure che aiuti indirettamente o direttamente qualcun altro a compierli fornendogli un supporto logistico, un sostegno diretto o indiretto, una solidarietà attiva, ma è anche, semplicemente, proporsi di recarsi in uno di quei Paesi dove è in corso una guerriglia di resistenza mirata a resistere all’invasione del Paese da parte dell’esercito degli Stati Uniti o della coalizione internazionale, e che in tal modo ritarda il processo di normalizzazione, la pace, la ricostruzione, la ripresa della vita civile dopo la disfatta dell’esercito regolare del Paese occupato.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn6">[6]</a></p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione “morale” di questa scelta così qualificata, veniva riassunta nel presupposto tutto politico che l’”invasione” non è in realtà tale bensì una “liberazione” in quanto si sta esportando la “democrazia” e la libertà in Paesi schiacciati da dittature e da culture medioevali, antipopolari e discriminatici e che la legittimazione a resistere sussiste soltanto fino a quando l’esercito regolare ed il governo del Paese nemico sono ancora esistenti e capaci di offrire una resistenza in termini militari.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché questa motivazione si appalesava ancora veramente troppo propagandistica e strumentale ad una certa politica di imperialismo economico e strategico-militare oltre che evidentemente anti-islamica, era necessario rafforzarla con qualcosa che a noi appare più come una “fumosità dialettica” che una ragione giuridica. Era allora che prendevano consistenza il “fatto notorio” e l’equazione “recarsi nei Paesi caldi per unirsi alla resistenza locale = terrorismo”.  L’un presupposto sorregge l’altro. Infatti, soltanto alla luce che sarebbe “notorio” che le stragi che avvengono nella strade, nei mercati, nelle moschee e nelle piazze in danno della popolazione civile, sono compiuti da gruppi di estremisti islamici al fine di seminare panico diffuso; scoraggiare, impedire o ritardare il processo di pacificazione e di ricostruzione; impedire la resa del popolo alle forze di invasone e la familiarizzazione che potesse nascere con esse; punire la collaborazione; impedire la “democratizzazione” del Paese; scoraggiare ogni progetto di normalizzazione e diffondere sfiducia nella possibilità di riprendere pacificamente la vita civile, è possibile rendere accettabile l’equazione che pretende che chiunque si adopera per raggiungere i Paesi caldi e farvi giungere altri è un terrorista che vuole recarsi in quei Paesi per compiere atti terroristici.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn7">[7]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Anche questo però, alla lunga lasciava trasparire eccessivamente l’inganno dialettico che sorreggeva l’impalcatura.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftn8">[8]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Era necessario aggiungere qualcos’altro. Poteva infatti bastare un ideale? Poteva mai bastare il desiderio o anche il progetto concreto di volersi recare in certi Paesi per unirsi alla resistenza locale contro gli eserciti dei Paesi occupanti?</p>
<p style="text-align: justify;">Era allora che avveniva quello che non riusciamo a definire diversamente da ulteriore “inganno”; il più recente: quello della collocazione “<em>da lontano</em>” del materiale incriminante, nello stato del luoghi degli imputati.  Poiché alterare gli ambienti in modo diretto si è rivelato pericoloso e controproducente; poiché la frode dialettica ha iniziato ad evidenziare troppo i suoi limiti, era bene intervenire con qualcosa che chiudesse nuovamente il cerchio.</p>
<p style="text-align: justify;">Perchè “da lontano?” E che cosa vuol dire?</p>
<p style="text-align: justify;">Vuol dire che se gli imputati non possono essere accusati di avere armi ed esplosivi o progetti perché non sono mai stati rinvenuti e perché evidentemente non li possiedono ne’ intendono possederli; poiché le formule dialettiche da sole cominciavano ad evidenziare la loro lacuna e poiché, infine, le espressioni di rabbia, di sfogo, e di solidarietà ideologica con presunti o reali gruppi “jihadisti” operanti nei “Paesi caldi”, cominciavano esse stesse ad essere viste più come manifestazioni, sia pure di “forte contenuto” ma tuttavia rientranti nel diritto di libertà di pensiero e di opinione, occorreva qualcosa di inquinante che entrasse nelle case e nella disponibilità dei vari soggetti da incastrare senza entrare fisicamente nella loro sfera reale.  A questo pensavano i “siti civetta” appositamente creati dai “servizi” statunitensi ed israeliani (ma poi subito adottati in Europa) con i quali veniva immessa in Internet una gran massa di documenti attribuiti ad Al Qa’da o a presunti “gruppi jihadisti”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi siti si rinvenivano proclami deliranti, inviti a compiere attentati, tecniche di guerriglia, ed insegnamenti su come confezionare ed usare bombe ed esplosivi. Circa le istruzioni per confezionare bombe, niente di più di quello che poteva rinvenirsi in tanti siti ufficiali in internet anche soltanto digitando la parola “bomba”, però di forte impatto suggestivo soprattutto per gli inviti a costruirle per usarle per la “guerra santa” contro i “nemici dell’Islam”.</p>
<p style="text-align: justify;">Era più che naturale che, soggetti certamente simpatizzanti per una certa resistenza all’invadenza occidentale nei propri Paesi ed interessati a ricevere notizie meno filtrate e censurate sulla reale condizione delle resistenze locali, della guerra in Iraq ed Afghanistan e che già utilizzavano il canale preferenziale Al Jazira piuttosto che i canali occidentali, si imbattessero in quegli argomenti e fossero spinti dalla curiosità di accedervi e conoscere quello che dicevano. E d’altra parte, proprio come quando ci si imbatte n un argomento che attrae morbosamente può benissimo sorgere l’impulso anche a prelevarlo pieni di stupore e curiosità, per leggerlo meglio, per tornavi con attenzione, per capire.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto basta per assicurare una condanna: finalmente tutti gli ingredienti ci sono. La pratica religiosa assidua, gli interessi eccessivi per gli sviluppi militari, un’ostilità culturale verso l’Occidente e la sua politica definita aggressiva, un senso di persecuzione che favorisce espressioni di sfogo come maledizioni, parolacce, auguri di male, giudizi forti, critica forte ad n certo tipo di vita “americanizzata” ed occidentale, la presenza di un documento irregolare, il contatto occasionale con qualcuno già condannato in un altro processo, uniti finalmente al rinvenimento nell’abitazione sopra qualche C.D. o su carta stampata di uno di quei proclami estratti da internet, di un manuale di istruzione o di un sermone attribuito a Bin Laden anch’essi estratti da uno di quei siti, diventano la prova certa, quella determinante che fa da collante a tutti gli indizi e che assicura al 100% la condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Subito di seguito vedremo che nei processi milanesi in quella fase non c’era ancora quest’ultimo elemento perché soltanto allorché stava iniziando ad esaurirsi la riserva di suggestione mediatica utilizzata nei primi processi milanesi, s è sentita la necessità di ricorrere a questa strategia che riguarderà i processi dal 2007 in poi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ma tornando ora alla lettera ed allo spirito del 270 bis depurato delle estensioni successive ed abusive ma anche delle “legittimazioni” della Corte di Cassazione, resta da chiedersi se, al di la di tutti questi trucchi dialettici non resta il fatto che non si può comunque prescindere dall’accertamento preliminare e fondamentale se il gruppo di imputati in questione abbia veramente costituito un’associazione con finalità di terrorismo. Abbia costituito, diretto, finanziato, promosso, un’associazione terroristica, perché soltanto in questo caso si realizza l’ipotesi prevista dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante questo, in nessuno dei processi che abbiamo avuto modo di trattare, le Corti si sono chieste: questo o quell’imputato o l’intero gruppo, ha realmente costituito un’associazione terroristica o magari ha soltanto favorito, con maggior o minor consapevolezza qualcuno ritenuto più addentrato in un’associazione terroristica? O ha soltanto fornito un supporto logistico, magari esterno? Magari addirittura inconsapevole? O ancor più, consapevole quanto ad una serie di finalità ma non a quelle del terrorismo? (elemento soggettivo… dolo e volontà). Può l’accertamento prescindere da tutto ciò?  Eppure, nonostante nel codice siano addirittura previste le norme specifiche relative a queste fattispecie (ad esempio il concorso esterno, oppure l’art. 270 ter che prevede, appunto, l’ipotesi di chi, fuori dai casi previsto dal 270 bis, dal concorso nel reato o dal favoreggiamento, da rifugio, fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis punendolo con la reclusione fino a 4 anni, anziché 10 o 15 come negli altri casi) queste ipotesi, a quel che è a nostra conoscenza,  non sono mai state ne’ contestate ne’ applicate in alcun processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché? Perché evidentemente non è credibile la figura del “concorrente”, del “sostenitore esterno” o dell’aiutante, se non viene individuata almeno un’associazione per cui è più facile ripiegare sull’accusa di aver costituito o di rappresentare di fatto un’associazione terroristica.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure è evidente che se la presunta “associazione” rappresentata dagli imputato coincide con la più grande, presunta, Organizzazione terroristica transnazionale o se ne è una filiale, il problema non si pone ma se non vi coincide, e di fatti non vi ha mai coinciso in nessun processo trattato, come può prescindersi da un lavoro di seria discriminazione sulle reali responsabilità e posizioni dei vari gruppi di imputati e dei singoli imputati?</p>
<p>CARLO CORBUCCI</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref1">[1]</a> Il paradosso è che poi questa aggravante è stata invece contestata, peraltro soltanto ad alcuni tra gli imputati, per i “resti fine” che non erano stati giudicati nel processo per “associazione a delinquere” pur avendone formato i presupposti probatori. Ad esempio nel processo contro Essid Sami, accusato di aver partecipato ad un’aggressione di un concittadino, ritenuto una spia del Consolato tunisino che controllava (a detta degli imputati tunisini) i fuoriusciti ed i dissidenti politici all’estero, allo scopo di rapirli o di colpirli in qualche modo.  Secondo l’accusa e la relativa sentenza di condanna, Il pugno inferto al concittadino da parte degli aggressori, sarebbe stato dato <em>“…per finalità di terrorismo</em>” in quanto, la precedente sentenza di condanna per associazione a delinquere, dimostrerebbe che Essid Sami è da ritenere comunque facente parte di un’associazione a delinquere, articolazione cellulare di una più grande Associazione terroristica ed ogni sua azione non può dunque avere che quella natura e non può che essere mossa da quella intenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref2">[2]</a> Gli interventi militari in Afghanistan ed in Iraq sono stati sicuramente “impopolari” e lo ha dimostrato la forte partecipazione al movimento pacifista in tutto il mondo che evidenzia sicuramente la buona fede di molti; tuttavia non va sottaciuto come, il “sistema”, intendendo con ciò le forze stabili del potere reale che controllano le correnti su larga scala temporale, si serve anche di quei “movimenti contrari” per difendere se stesso. Intanto per far illudere l’avversario da aggredire, che nello stesso Paese aggressore sia presente una forte opposizione interna a sostegno delle sue ragioni in modo che susciti in lui l’illusorica convinzione di una debolezza interna dell’aggressore stesso, del suo governo in carica e della sua politica di guerra, in modo da far sottovalutare la sua forza aggressiva; in secondo luogo, per alimentare l’impressione, ad uso della popolazione del Paese aggressore, che la politica di aggressione dalla quale tuttavia trarrà vantaggi, spesso secolari, il vertice economico del Paese aggressore (e solo nei limiti di un flebile riverbero, l’intera popolazione) è una scelta ed una responsabilità di una certa “amministrazione” e non invece delle forze stabili di quel Paese, che, costantemente nascoste nell’ombra, resteranno tuttavia le naturali destinatarie di tutti i benefici, anche allorché, quella data amministrazione, dovrà segnare il passo ad un’altra anche concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref3">[3]</a> Certi sistemi possono valere in un ambito socio-politico dove la mitologia politica può avere la sua legittima funzione “educativa” ma non in quello processuale dove è invece questione dell’accertamento concreto e diretto della responsabilità di qualcuno e della sua relativa condanna. Vogliamo dire ad esempio che, durante lo svolgersi di una guerra può anche essere giustificata una propaganda che demonizzi il nemico e si porti al punto di imbastire frodi contro di lui mirate ad accrescere nella propria popolazione lo stimolo a combatterlo più tenacemente e la pazienza di sopportare i sacrifici dello sforzo; ma in un processo “ad personam” dove la sanzione è la morte o la condanna di qualcuno che si sa innocente, ed in un tempo peraltro di pace almeno formale ove il giudizio avviene con il “codice ordinario” operante in tempo di pace e non con il codice militare in tempo di guerra, ogni alterazione costituisce ad una vera e propria frode e falsità ingiustificate ed intollerabili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref4">[4]</a> Tralasciando ogni giudizio di merito o di valore non può non osservarsi come, sul piano prettamente giuridico, una “scelta di campo” durante un conflitto o nell’imminenza di esso, è qualcosa che è insito nell’uomo fin dai primordi. Essa diventa illegittima soltanto nel caso in cui, quella scelta, costituisse un tradimento del proprio Paese nel senso “militare” del termine, perché si presume che gli “interessi” e le “ragioni” del proprio Paese debbano, per una serie di motivazioni che sono tuttavia sempre più materiali e sempre meno legate al concetto di Patria come “unità di sangue e di razza”, come identità culturale ed ideale; come un sentimento comune di usi e tradizioni, prevalere sulle preferenze ideologiche. Va da se però, che da persone “arabe o arabofane” o anche di origine ancor troppo recente, “araba” o “arabofana”, comunque strettamente collegate tra loro da un’identità religiosa e culturale comune, non può pretendersi che non si preoccupino e non si interessino di quello che sta direttamente avvenendo nei loro Paesi oppure ritenere prevalenti gli interessi e le ragioni del Paese di cui pur siano ospiti, quando questo entri in conflitto con  uno dei loro Paesi.  Se poi anche prescindendo da ragioni di origine, dal piano giuridico si passa a quello ideale e morale, è evidente che in un conflitto, la “scelta di campo” è sorretta da motivazioni intime; ed allora è evidente come ognuno debba essere consapevole di poter subire le conseguenze di essa,   anche riuscendo a comprendere le ragioni giuridiche di uno Stato che deve, logicamente,  pur difendersi al suo interno da ogni genere di possibile cospirazione, interna e esterna che sia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref5">[5]</a> Ci corre tuttavia obbligo rilevare che da diversi mesi ormai Paesi come l’Algeria, il Marocco e ultimamente anche la Tunisia, sembrerebbero essersi resi conto che lo zelo interessato che essi hanno posto nel collaborare nella caccia ai presunti terroristi in Europa, se in un primo momento sembrava coincidere con l’interesse a colpire quelli che in fondo erano i “dissidenti politici”, a lungo andare si è risolta soltanto in una “caccia al musulmano” pura e semplice al punto di diventare vere e proprie pedine della politica occidentale laddove prima pensavano di essere invece loro a poter sfruttare la situazione proprio per poter colpire l’opposizione interna. Una sfacciata esagerazione da parte dell’Occidente deve avere impressionato anche i Paesi arabi se si pensa che da qualche mese è stato dato di osservare che gli espulsi dall’Europa dopo condanne o assoluzioni, salvo rari casi, non vengono più fatti sparire o incarcerati a tempo indeterminato e senza alcuna notizia e difesa ma ci risulta che ci sia  un certo scrupolo di capire cosa c’è di vero e di serio nelle accuse fatte in Europa; e non di rado gli accusati vengono persino riconosciuti innocenti e riabilitati. Poiché non abbiamo perso occasione di definire certi Paesi asserviti all’Occidente non possiamo esoneraci dal riconoscere questa evoluzione che ha del positivo e non crediamo di doverla riferire, come qualcuno ha fatto, soltanto all’azione della “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” che, avendo censurato alcuni di quei Paesi, ne ha indotto i governi ad un maggior rispetto del diritto ma ad una maturazione e ad una presa di coscienza che sembra incoraggiare all’ottimismo. Il tempo ed i fatti diranno se questa nostra impressione è giusta o meno.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref6">[6]</a> A dire il vero questa serie di elaborazioni sono già di per se stesse apodittiche perché bisognerebbe dare per scontato che tutti, proprio tutti, quelli che partecipano ad una “resistenza interna” e si oppongono alla stabilizzazione finale dell’occupazione (in parole povere che non si arrendono all’occupante, per “liberatore” che possa essere considerato) compiono quegli atti di terrorismo” che avvengono giornalmente in quei luoghi, sicchè può darsi per presupposto giuridico provato, che tutti i volontari che vi si recano lo farebbero con questa precisa intenzione e finalità. Inoltre, bisognerebbe dare per scontato (“fatto notorio” anche questo…) che quegli episodi di terrorismo sono effettivamente e sempre compiuti dai “partecipi alla resistenza”, a prescindere poi, anche se da tutti o soltanto da una parte più spregiudicata di essi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine: bisognerebbe dare per presupposto provato e scontato, che  il processo di stabilizzazione che il vincitore al termine di una campagna di invasione (o di liberazione che dir si voglia) ha interesse ad imporre al più presto, soffocando ogni residuo di resistenza, arrestando al più presto il suo sforzo militare nella campagna di invasione, collocando al più presto un governo obbediente, pacificando e ricostruendo, lo faccia veramente per il bene del popolo e del Paese occupato e che tutti gli sforzi sarebbero impiegati non per suoi interessi militari, politici ed economici e per ragioni di “economia bellica” ma per non infligge un inutile e prolungato sofferenza alla popolazione. Quanto alle operazioni di resistenza, in quanto mirate ad impedire che la popolazione si disponga ad accettare la pace del vincitore e la sua rapida ricostruzione, sarebbero rivolte a punirla per questo, a suscitare in essa panico diffuso e sfiducia nella ricostruzione e ad impedire la stabilizzazione e l’ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref7">[7]</a> La convinzione che la popolazione di un Paese, una volta abbattuto il suo governo e sgominato il suo esercito non aspetterebbe altro che la cessazione di ogni ostilità e la ripresa della vita normale (e dunque la legittimazione di una conclusione sul piano giuridico quale quella riferita) si fondano, in definitiva e nonostante la mitologia della maturità delle masse democratiche e dell’esaltazione di esse come sovrane e consapevoli, sull’invincibile presupposto ben cognito ai reali detentori del “potere reale” di tutti i Paesi che, in fondo, non sono mai i popoli a fare la storia e che essi non sono in realtà nient’altro che carne da macello e animali da soma utilizzati nei vari scopi e progetti. Ben sa, ogni Stato maggiore di un esercito, ogni governo di ogni Paese in guerra ed ogni autentico conquistare che, arrivare ad abbattere le gerarchie politiche, religiose e culturali di un Paese, significa assicurarsi l’obbedienza cieca ed assoluta del popolo, laddove ad esso fosse dato anche soltanto poco più del necessario per soddisfare i suoi bisogni e le sue passioni. Evidentemente chi giunge a certe aberrazioni giuridiche, è ben consapevole oltre le ipocrisie dialettiche e politiche, che chi difende un Paese, una Civiltà, una Cultura, un Ideale, una Tradizione, una Terra, un’Identità, sono soltanto quelli che costituivano il “Governo” (nel senso ovviamente eminente del termine) di un Paese e non certo le masse per le quali un padrone vale l’altro e la cui preferenza per un padrone è legata soltanto al fatto che questi paghi meglio in termini materiali e di licenza. Gli “ideali” verranno dopo; e sono quelli che il padrone sceglierà per il suo branco e saprà bene far accogliere.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Quale%20Associazione.doc#_ftnref8">[8]</a>Ad un’osservazione socio-politica e strategico-militare obiettiva e disinteressata, appare evidente che gli Stati Uniti hanno preteso la presenza di piccoli contingenti dei vari Paesi alleati (tre, quattrocento, il massimo cinquemila… soldati) non certo perché ne avevano militarmente bisogno. Basti pensare che nell’Iraq e nell’Afghanistan sono presenti circa 300.000 soldati americani mentre la presenza di tutti gli altri soldati di 20 Paesi, arriva appena a 20.000!  La ragione è fin troppo evidente: occorreva una legittimazione internazione a quelle che sono state aggressioni all’Afghanistan ed all’Iraq, avvenute senza neppure una formale “dichiarazione di guerra”. Costringere i Paesi alleati ad essere presenti in quei territori, mentre li obbligava ad una caccia interna ai gruppi islamici (formalmente, ai terroristi) e li manteneva nel mirino di un risentimento e di un odio da parte dei musulmani che si sentono così perseguitati da tutti, univa soprattutto la comunità internazionale in una solidarietà obbligata con le ragioni di Israele e degli Stati Uniti impegnandoli in una difesa comune degli interessi, dei problemi e delle ragioni di quelli che così diventavano necessariamente anche i loro interessi senza tuttavia averne neppure gli utili.</p>
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