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Otto anni di carcere, senza accuse

lunedì, 6 luglio 2009
2009-07-03 18:49

TERRORISMO: GB, DETENUTO PER 8 ANNI SENZA ACCUSE

(di Mattia Bernardo Bagnoli)

“Ritengo responsabile Tony Blair, la Camera dei Lord, la Regina, i politici e il Parlamento: tutti loro hanno le mani sporche in questa storia”. E’ il durissimo ‘j’accusé di Dina Al Jnidi, moglie di Mahmoud Abu Rideh, rifugiato palestinese arrestato nel 2001 in Gran Bretagna per sospette attività terroristiche e detenuto per otto anni senza mai vedere uno straccio di accusa. Un’ordalia che lo ha lasciato menomato nella mente oltre che nel fisico. “Ricordo perfettamente il giorno che la polizia è venuta a prendersi mio marito: era il 19 dicembre del 2001″. Inizia così il racconto di Dina, pubblicato oggi a doppia pagina dal quotidiano britannico Independent.

“Erano in 30, tutti armati: hanno puntato i fucili in faccia a me e ai miei bambini. Alcuni si sono fatti la pipì addosso. Hanno scaraventato a terra mio marito, gli sono saliti sulla schiena. Lui urlava. ‘Zitto, fottuto terrorista’, hanno risposto”. Mahmoud Abu Rideh a quel punto sparisce. Per 40 giorni Dina lo cerca invano ma le autorità britanniche tengono la bocca cucita. Alla fine Mahmoud ’spunta’ presso la prigione di Belmarsh. “Sono andata a trovarlo, con i miei figli”, ricorda Dina. “Lo hanno tenuto dietro a un vetro: mio marito non conosce bene l’inglese ma non gli hanno permesso di parlare in arabo”. Mahmoud denuncia comunque alla moglie le violenze e le privazioni che avrebbe subito di continuo in carcere. Alla fine i suoi nervi cedono e viene trasferito all’ospedale psichiatrico di Broadmoor dove, stando a Dina, Mahmoud ha iniziato a ferirsi da solo.

Poi, nel 2005, Rideh è stato ‘liberato’ e posto agli arresti domiciliari secondo le disposizioni contenute nel Prevention of Terrorism Act: braccialetto elettronico, obbligo di firma digitale, niente internet per sé o i suoi familiari, niente visite se non autorizzate dal ministero dell’Interno. Condizioni che, nonostante le sentenze contrarie della Corte europea di giustizia e dei diritti umani, permangono tuttora.

Dina, esasperata, ha infine lasciato il Regno Unito e si è trasferita in Giordania da alcuni parenti. A Mahmoud è stato però negato il permesso di espatriare. Sino ad oggi. Dopo anni di battaglie legali, grazie anche al sostegno di Amnesty International, Rideh si è infatti presentato all’Alta Corte del Regno Unito con una sola richiesta: quella di poter lasciare per sempre il paese. E davanti ai giudici dell’Alta Corte il governo ha finalmente accettato di emettere un “permesso di viaggio” della durata di cinque anni.

“Io e mio marito – scrive Dina – siamo scappati dalle torture degli israeliani per trovare una situazione peggiore in Gran Bretagna. Io sono britannica, anche i miei figli lo sono. Perché è accettabile che si venga trattati in questo modo?”. “Sin dal 2001 – ha detto Kate Allen, direttore di Amnesty International UK – Mahmoud è stato imprigionato senza accuse formali o soggetto a limitazioni della libertà. Non gli è mai stato permesso di vedere le ‘prove’ che sono state raccolte a suo carico.

Nessuna sorpresa che la sua stabilità mentale sia così severamente compromessa. Se il governo reputa che Rideh abbia dei legami con organizzazioni terroristiche lo mandi a processo”. “Il mio assistito – ha detto Gareth Peirce, avvocato di Rideh – farà richiesta questo pomeriggio e speriamo di ottenere il documento entro due settimane al massimo. Era in uno stato di completa disperazione: oggi questa condizione è stata in qualche modo alleviata. 0ra dobbiamo solo aspettare e vedere cosa accade”. (ANSA).

-2- IL “TERRORISMO ISLAMICO”: mistificazione senza realta? (2)

sabato, 4 luglio 2009

Alla prima parte

In uno dei processi per terrorismo celebratosi a Napoli contro il gruppo dei cinque imputati (Bourhama, Serai, Larbi, Tartag, Achuer), due di essi (Tartag ed Achour) scelgono il giudizio abbreviato, convinti di rischiare poco vista l’inconsistenza delle accuse; e si trovano invece condannati a sei anni di carcere ciascuno.

Ricorrono in Cassazione, che però non ha il compito di valutare la logica delle sentenze, ma semplicemente la loro legittimità tecnica; e comunque l’esperienza dimostra che raramente, la Cassazione osa annullare sentenze scorrette, quando c’è di mezzo la logica della “guerra al terrorismo”.

Così il 29 maggio del 2009, il Procuratore Generale alla Cassazione prima dichiara che “la sentenza impugnata dalle difese non è una bella sentenza, anzi fa proprio acqua da tutte le parti”, e poi invita la Corte… a confermare la sentenza.

Vediamo nel dettaglio.

Gli aberranti esiti finali dell’operazione che ha condotti ai processi di Napoli contro Bourhama Yamine + 5

Il Procuratore Generale alla Cassazione: “…La sentenza impugnata dalle difese non è una bella sentenza… anzi fa proprio acqua; comunque voi confermatela!”

Il processo a Napoli contro gli algerini Tartag Samir e Achour Rabah che, diversamente dai loro tre compagni Bourhama Yamine, Larbi Mohamed e Serai Khaled, avevano optato per il “giudizio abbreviato” convinti di non poter essere considerati terroristi per qualche frase di sfogo o per opinioni, per anticonformiste che potessero apparire, si è era concluso in secondo grado nel 2008 con la conferma della sentenza di primo grado, cioè, sei anni di reclusione.

Dopo la sentenza e nella contestualità del ricorso per Cassazione, noi osservavamo subito che la Cassazione, come consueto in questo genere di reati ove è questione di “politica internazionale”, di “logica di guerra” e dove si intrecciano confusamente elementi di merito sui quali essa, quale giudice di legittimità, difficilmente osa pronunciarsi in modo favorevole agli imputati arrivando ad annullare la sentenza di condanna per “scorretta” che possa essere.

Lo fa soltanto allorché arrivi a ravvisare una palese violazione delle regole della logica in assoluto e del resto molto difficilmente essa si impegna ad addentrarsi nell’esame dettagliato dei fatti sicchè possa giungersi ad un annullamento delle sentenze impugnate.

La Cassazione infatti, di regola, non può estendersi fino a giudicare se, la logica adottata nella sentenza impugnata, sia la più coerente con i fatti e le emergenze processuali o se sia invece “più logica” una deduzione opposta a quella sviluppata dal giudice di merito.

Infatti, la scelta di “una serie di deduzioni” se tra di loro coerenti con una “logica formale” costituisce una scelta di merito che compete ai giudici del primo e del secondo grado secondo il loro “libero convincimento” e non è censurabile, altrimenti, quello di Cassazione, diventerebbe un terzo grado di giudizio e non sarebbe di mera legittimità quale esso è.[1]

Questo dicevamo già un anno prima che la Cassazione si occupasse dei ricorsi di Tartan e di Achuor nei termini che vedremo fra poco.

Nella fase di Cassazione, dinnanzi alla quale si è già svolto il giudizio il 26 maggio 2009 avveniva qualcosa che a noi pare avvicinarsi al grottesco.

Il Procuratore Generale che pur aveva promesso alla stampa in aula un’interessante partita, esordiva affermando che la sentenza

“…è una brutta sentenza”; “che faceva acqua da tutte le parti”; “che non era in grado di sostenere il vigore delle accuse”; “che pur esordendo la sentenza con affermazioni di principio corrette ed in linea con la Cassazione, poi in tema di fatto e all’applicazione al caso concreto di quei principi non era in grado di sostenere con efficacia la conclusione colpevolista e pertanto lasciava spazio ai ricorsi”.

Poi, improvvisamente, concludeva che

“…tuttavia andando alla ricerca all’interno della sentenza con un po’ di buona volontà, tutto sommato si ritrova una certa coerenza e sembra raggiungere lo scopo; per cui se ne chiede la conferma ed il rigetto dei ricorsi… “…Ma poi…”, soggiungeva rivolto alla Corte, “vedete comunque voi; quel che potete”.

Tra lo stupore dei giornalisti ma non delle difese avvezze a cogliere le sfumature.

Con la premessa che per trovare una logica occorre andare a navigare alla sua ricerca dentro la sentenza e che è sì brutta ma in ogni caso raggiunge lo scopo (come se la “bruttezza” di una sentenza fosse un problema di estetica o di grammatica) la Cassazione rigettava i ricorsi e confermava le condanne!

Non era sfuggito alle difese che qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Ripetendosi un rituale che si era già svolto in un altro processo (l’Appello del caso di Anzio allorché la Corte d’Assise d’Appello aveva tentato di modificare la sentenza di assoluzione poi confermata invece dalla Cassazione) il Presidente, prima che l’Accusa e le Difese iniziassero a parlare, preavvisava che non si doveva dimenticare che eravamo in Cassazione dove le considerazioni di merito non c’entrano nulla; dove sono interdette le valutazioni sulle intercettazioni; dove ci si trova in presenza di un reato che non ha bisogno di essere consumato perché è a “tutela anticipata”; come a dire che poco più vi era da parlare.

Così, nonostante le motivazioni fossero tutte di legittimità e nessuna di merito, nulla valeva averle evidenziate con 80 pagine di ricorso e con la difesa finale in udienza.

Quanto alla Corte d’Assise d’Appello che attendeva l’esito della Cassazione, si vedrà; l’unico vantaggio è che le intercettazioni in questo caso sono tradotte in modo più corretto e completo che non nei brogliacci sulla base dei quali è stato celebrato il “giudizio abbreviato” di Tartag e di Achour.

Nota:

(ritornare al testo)
Per la verità questo principio dovrebbe trovare una limitazione nel fatto stesso che la logica è una ed unica e le violazioni della logica universale quale facoltà umana che deve rispettare certe regole andrebbe sempre verificata ma nel senso “tecnico-giuridico” la “contraddizione logica” pare non debba essere intesa in questo modo.

Così, se ad esempio si dicesse che la Corte d’Appello ha condannato l’imputato inventando (poniamo pure per assurdo in mala fede) un’intercettazione o aggiungendo o sopprimendo una frase sulla base della quale è emessa la sentenza di condanna (ad esempio una presunta confessione), la Cassazione non andrà a verificare se questo è vero; gli è precluso e non è tenuta perché questo appartiene al merito.

Essa si limiterà a vedere se è logico il nesso tra la frase che la sentenza riporta (pur avendola inventata, come abbiamo ipotizzato) e la condanna che ne scaturisce come conseguenza logica.

Per fare un esempio paradossale, se la sentenza dicesse: ”Come risulta dalla confessione dell’imputato il quale nell’intercettazione afferma “è stato mio fratello”, la responsabilità appare certa e provata e pertanto l’imputato è colpevole per sua stessa ammissione e confessione”, allora la sentenza sarebbe illogica per un suo vizio-logico intrinseco ed estrinseco nell’uso della logica deduttiva tra il fatto posto a fondamento e la conseguenza; ma se questo genere di logica non è violata, tutti i presupposti processuale riportati in sentenza e che pur potrebbe essere falsi e persino artatamente alterati, debbono essere accettati senza che vi sia possibilità di alcuna censura.

Dispiace però aggiungere che, quando si tratta di presunto “terrorismo islamico” i limiti di questa verifica della logica appaiono essere ancora più rigorosi.

-1- IL “TERRORISMO ISLAMICO”: mistificazione senza realta? (1)

giovedì, 2 luglio 2009

di Carlo Corbucci

Prima parte

Almeno l’80% dei processi di presunto “terrorismo islamico” in Italia sono stati trattati, in un grado di giudizio o nell’altro, dall’avv. Carlo Corbucci in collegi difensivi costituiti, secondo i casi, da altri avvocati specialisti del campo, come l’avv. Giovanni Destito, Giuseppina Regina, Sandro Clementi, Luca Bauccio, Antonio Nebuloni, Carmelo Scambia, Vainer Burani, Simonetta Crisci, Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Paolo Mele, Gianluca Alifuoco, ai quali si è aggiunta ultimamente l’avv. Carolina Scarano ed altri, sconcertati da certi fenomeni giudiziari che l’avv. Corbucci ha avuto modo di analizzare nel suo libro, Il terrorismo islamico in Italia: realtà e finzione (Roma, Gruppo Editoriale Agorà, 2003).

I casi italiani sono circa una sessantina che, sommati a quelli europei, raggiungono forse i trecento casi.

Tutti caratterizzati da inquinamenti; incastri; frodi; gonfiature ed esagerazioni; assenza completa di riscontri quali il rinvenimento di esplosivi, armi, mappe ed obiettivi da colpire e progetti in atto; utilizzo di “equazioni dialettiche” adottate per sopperire alla totale assenza di prove; attribuzione arbitraria di un’intenzionalità e di una finalità terroristica a soggetti, effettivamente o altre volte soltanto presuntivamente, responsabili di reati di criminalità comune come la falsificazione di documenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la vendita di C.D. contraffatti, lo spaccio di droga e di denaro falso, furti, rapine e risse.

Qui trattiamo un caso specifico ed esemplare: quello dei cinque presunti kamikaze di Napoli (secondo l’Accusa e la relativa sentenza di condanna, …aspiranti affondatori del Titanic [sic] tramite alcune tonnellate di “…tnt-tritolo con le quali riempire una nave grande come il Titanic”; nonché aspiranti fabbricatori di armi chimiche di distruzione di massa tramite una “…bottiglina di presunto profumo mai rinvenuta…” ed infine quali componenti di una cellula italiana del GIA algerino).

Il processo ha avuto un epilogo paradossale: per due dei cinque imputati che hanno scelto il “rito abbreviato” davanti al Gup (cioè il giudizio allo stato degli atti e basato sulle Relazioni dei ”servizi” e sulle traduzioni fatte nei brogliacci dalla Digos), il processo si è già concluso con la conferma della sentenza di condanna in Cassazione, mentre il giudizio relativo agli altri tre che hanno scelto il “rito ordinario” davanti alla Corte d’Assise è ancora in Appello davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli.

(continua)