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QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

mercoledì, 10 febbraio 2010

QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

Dall’art. 416 c.p. al 270 bis c.p.

Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”

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(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

(di Carlo Corbucci)

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Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?

A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!

Potrebbe osservarsi che al momento della commissione dei reati contestati ai gruppi di Milano, non era ancora stata specificata la nuova formulazione dell’art. 270 bis.  E’ vero; ma se le cose sono in questo modo si comprende facilmente come la scelta di agire attraverso l’art. 416 c.p. è stato un ulteriore espediente per processare persone che altrimenti non avrebbero dovuto essere processate in quanto gli atti ad essi contestati non erano ancora previsti dalla legge come reati, prima della nuova formulazione dell’art. 270 bis c.p. e questo lo dimostra anche il fatto che, con la contestazione del reato associativo non è stato altresì contestato l’aggravante di cui all’art. 1 della legge 15/1980, cioè, la “finalità di terrorismo” che già esisteva.[1]

Ecco allora l’esigenza, tutta politica, di contestare quello che sarebbe stato l’oggetto della successiva nuova formulazione dell’art. 270 bis, con una sorta di operazione di retroattivazione dei reati contestati agli imputati. I vari gruppi sottoposti ai diversi processi formati da individui che avevano all’occorrenza svolto qualche reato di criminalità comune prima della nuova formulazione del 270 bis, avrebbero per logica dovuto essere processati soltanto per qui reati; ma come fornire all’opinione pubblica sentenze di condanna che sorreggessero la “propaganda di guerra” voluta dagli Stati Uniti?  Attraverso la nuova formulazione del 270 bis c.p. introdotta nel codice, essi non erano processabili perchè le azioni ad essi contestate erano precedenti ad essa; e questo urta contro il principio generale del diritto penale che nessuno può essere processato per un fatto che, all’epoca della sua commissione non costituiva reato. Però servivano condanne che costituissero precedenti atti a suffragare gli allarmismi diffusi prima degli impopolari interventi militari in Afghanistan ed in Iraq. [2]

Ecco allora escogitato l’espediente del 416 c.p. attraverso il quale si può contestare ai singoli personaggi raggruppati tra loro, qualcosa che faccia le veci dell’art. 270 bis.  Ma una serena valutazione non interessata,  “tecnica” e giuridica avrebbe impedito questo tentativo sul nascere.  Infatti, il presupposto perché si possa sostenere che le azioni compiute dai singoli imputati sono unificate da un vincolo criminoso associativo è che l’Associazione esista e che sia un’associazione effettivamente criminale.  Ma quale associazione? Quella “tra gli imputati del processo”, cioè, quella eventualmente stabilita e costituita “tra di loro” in un senso diciamo così “orizzontale” o quella terroristica, più grande, di cui essi sarebbero soltanto articolazione? Quella presuntivamente costituita dagli imputati del processo o quella  che gli imputati si sarebbero prestati a servire con varie azioni, alcune dei quali  “non illecite” ma comunque indicative del servizio reso nei confronti dell’Organizzazione o di sodali di essa (ad esempio, ospitalità), ed altre rappresentate invece da veri e propri reati “fine” costituenti altrettante singole contestazioni?

L’argomento è a nostro avviso importante perché, se l’associazione per delinquere, deve essere considerata la più grande Organizzazione, allora corre l’obbligo di fornire la prova che, intanto, esiste; poi che gli  imputati ne facciano effettivamente parte anch’essi. Ancora: che la natura e lo scopo di essa, sia effettivamente “criminale”; compia, cioè, o abbia compiuto, i reati specificatamente attribuibili ad essa.  Infine, che si abbia un riscontro fondato su un accertamento ripetibile e percorribile e non invece su congetture, presunte rivendicazioni, presunti “fatti notori”, “fonti anonime”, notizie di giornali o interessate Relazioni informative veicolate dai servizi della propaganda militare.[3]

Nel primo caso dovremmo considerare una doppia associazione: una quella costituita dagli imputati “tra di loro” per realizzare i comportamenti utili e necessari alla più grande Associazione di cui sarebbero allora soltanto una articolazione “orizzontale” mentre la prima sarebbe la vera Associazione piramidale, che potremmo definire “verticale” rispetto alla prima, accessoria, periferica e puramente strumentale. In questo secondo, l’associazione in senso tecnico e giuridico non può essere considerata che quella maggiore; ma allora la prova del vincolo associativo va stabilita con riferimento non agli imputati “tra di loro” ed al concorso comune nel realizzare le singole condotte criminose, bensì “tra di essi”, singolarmente o collettivamente considerati, e la più grande Associazione che, nel caso, sarebbe allora la sola da considerare come “associazione” cui riferiscono il capo di imputazione e tutto il processo.

Abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine precedenti ma qui lo riconsideriamo sotto un altro aspetto diversamente “tecnico”.  Infatti, non può certo darsi come prova della presunta appartenenza degli imputati a quella più grande Associazione, sulla base di vaghe indicazioni e neppure sulla base di una forma di interesse di cronaca più o meno diffuso, nei confronti di questa o quella “sigla” qualificata dalle Relazioni dei vari servizi segreti dei Paesi belligeranti, come “terroristica”.  Ma anche a voler ammettere che, sulla base di una Lista di riferimento redatta dai servizi di un qualche Paese o anche ratificata dall’O.N.U. una serie di “sigle” sono da considerare terroristiche, rimane l’onere non eludibile di dimostrare che il soggetto imputato ne fa effettivamente parte; e ne fa parte in modo attivo e consapevole. Questo farne parte, può certamente dimostrarsi anche attraverso la prova che egli fornisce aiuti, supporto logistico, documenti falsi, a membri riconosciuti di quella più grande Associazione; ma allora la “solidarietà”, necessaria affinché possa parlarsi di “associazione per delinquere”, si stabilisce “tra lui” e “gli altri membri” della più grande Associazione, nell’intenzione di compiere i reati specificamente a lui contestati, quali ad esempio il reperimento di documenti falsi necessari a vari sodali della più grande Associazione, oppure “tra i singoli imputati” organizzati tra loro al fine di compiere i vari “reati fine” loro contestati, o addirittura tra tutti gli imputati del processo e gli altri membri della più grande Associazione, indipendentemente dal fatto se, tra gli imputati, ci sia stata una ripartizione di ruoli e funzioni, e dunque, un’associazione in senso tecnico-giuridico del termine?

Se i fatti coincidono con quest’ultima ipotesi, come sembrerebbe più ovvio desumere dall’accusa  ed anche dalla pretesa della condanna, allora vuol dire che il vincolo associativo si ritiene stabilito in modo diretto “tra gli imputati” e la più grande Associazione; e, solo per riflesso, anche “tra di loro”. In questo caso è ovvio che non è allora più necessario dimostrare una perfetta ripartizione di ruoli e funzioni all’interno del gruppo degli imputati, cioè, “tra di loro” nel compimento dei vari reati che possono anche essere commessi individualmente e senza legame gli uni con gli altri, ma  che si considerano unificati rispetto alla finalità comune della più grande Associazione, che tutti li accumunerebbe, anche senza conoscersi specificamente gli uni con gli altri.  In parole povere, non sono loro l’associazione per delinquere mala più grande Associazione-Organizzazione terroristica internazionale che si qualifica in sigle come Al Qa’da, Gruppo Salafita o che altro.

Ma allora tanto maggiore diventa l’obbligo di provare di quale Associazione si tratti perchè è esattamente il presunto “fine illecito” di quest’ultima e la sua presunta “natura criminale” che consente di parlare di “associazione per delinquere” e di contestare il relativo reato.  Infatti l’articolo del codice precisa al proposito che risponde di questa fattispecie “…chiunque si associa in numero superiore a tre, al fine di compiere più reati”.  Occorre dunque innanzi tutto fornire la prova che l’Associazione di cui gli imputati sarebbero articolazione occasionale, abbia natura e scopi criminali.  In tal caso soltanto, tutti gli atti di supporto, costituenti reato o no, mirati a favorire, a finanziare, a sostenere, l’Associazione, possono considerarsi legittimamente “atti indicativi” della sussistenza del legame associativo e solidale, e soprattutto, “atti qualificati” ed idonei a provare la sussistenza del reato di “associazione per delinquere”.  Abbiamo già visto, infatti, che qui la prova non si qualifica attraverso un “metodo” adottato dal gruppo, come nel caso dell’associazione di “stampo mafioso”, giacchè agli imputati non può essere contestato di aver adottato un “metodo terroristico” nella commissione dei “reati fine” loro contestati o nelle azioni di supporto che, senza costituire reati a sé, sono tuttavia considerati elementi costitutivi dell’accusa di associazione e prova del legame di solidarietà. Ad essi è contestato invece soltanto di aver offerto con varie azioni, alcune costituenti reato (procacciamento di documenti falsi, favoreggiamento di clandestini, evasione fiscale, ecc.) un aiuto ed un supporto logistico ad altri membri della più grande Associazione.  Se le cose sono in questo modo, si evidenzia allora ancor più l’illegittimità dei capi di imputazione formulati nei modi che abbiamo illustrati perché non consentono un reale esercizio della difesa non individuando e non qualificando specificatamente ed in modo circostanziato le accuse delle quali gli imputati debbono rispondere.  Infatti, che la presunta Associazione, individuata come Gruppo Salafita o Al Qaeda, abbia la finalità di “compiere attentati e stragi…” come recita l’imputazione, è qualcosa che innanzi tutto deve trovare riscontri giudiziari non giornalistici, politici, via E. Mail, corum populi o attraverso l’accusa delle controparti politiche o militari che siano. Deve invece innanzi tutto provarsi che il supporto asseritamene fornito dagli imputati a qualcuno dei presunti affiliati a quell’Associazione, possiede i tratti di un effettivo “supporto logistico” finalizzato a consentire a quel sodale di compiere gli atti criminosi attribuiti alla presunta Associazione e non invece di favorirlo come individuo nel contesto di una difficoltà personale. Va infine provato che, l’individuo eventualmente favorito o sostenuto, faccia effettivamente parte di quell’Associazione e sia in azione proprio per svolgere le funzioni proprie di essa.

Sarebbe superfluo aggiungere che niente di tutto questo è stato mai provato nelle sentenze di condanna inflitte dal Tribunale di Milano e dintorni, proprio perché lo stesso ha ritenuto di non doverlo provare e di poter considerare scontato che, essere ricondotti ad una “sigla” che le Relazioni dei servizi segreti ricomprendono in un’associazione ed in un’attività terroristica, sia di per se presupposto sufficiente a qualificare un qualsiasi contatto avuto da uno degli imputati con uno dei soggetti indicati nelle Relazioni, come “supporto logistico” e, soprattutto, a rendere solidali gli imputati con la finalità stessa dell’Associazione terroristica.

Eppure un fatto elementare avrebbe dovuto rivelare tutta la fallacia di un simile modo di procedere: infatti, se la natura e la finalità della più grande Associazione (che a questo punto nella prospettiva dell’ultima ipotesi diventa l’unica), è quella di reperire documenti falsi, favorire lo spostamento di sodali, favorire il reclutamento di militi da inviare in Afghanistan o in Iraq, ottenere finanziamenti attraverso attività illecite di evasione fiscale, di spaccio di droga e denaro falso, appropriazioni indebite di beni in leasing per rivenderli e lucrare denaro da inviare all’Associazione, come declamano i vari capi di imputazione, perché inserire l’ulteriore affermazione tutta scenografica e politica: “…il tutto, per realizzare le finalità dell’Associazione, consistenti nell’effettuazione di stragi ed attentati, incendio di chiese e sinagoghe”,  ecc. ecc.?

Tra l’effettivo operato degli imputati (ma anche da quello che concretamente gli viene in fondo contestato quanto a “reati fine” o a comportamenti riferiti come concludenti ai fini dell’attribuzione dell’intenzionalità terroristica) e quest’ultronea intenzione attribuita, esiste una sproporzione enorme che non dovrebbe sfuggire a chi è capace ancora di ragionare con un minimo di obiettività.

E’ evidente che, se tra le finalità dell’Associazione rientrano quelle di reperire documenti falsi, favorire l’immigrazione clandestina, ecc., i reati contestati agli imputati sono suscettibili di diventare elementi costitutivi del reato associativo ed ulteriore prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi la commissione di questi reati nel momento stesso in cui viene provato il legame tra gli imputati ed altri del gruppo che sono stati favoriti; sicchè, le azioni degli imputati rafforzano la prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi quelle specifiche attività criminali e che, i suoi membri sono dediti a quel genere di reati. Fin qui si potrebbe dunque essere d’accordo. Quanto però all’ulteriore affermazione degli attentati e delle stragi, non emerge in tutta la sua evidenza la totale, significativa, gratuità?  Infatti, mentre al gruppo degli imputati specifici di un determinato processo per “associazione a delinquere” non può essere contestato nulla di tutto questo, perché allora macchiarli di una qualificazione preventiva che dovrebbe derivargli dal loro essere del tutto presuntivamente una cellula di una più grande presunta Associazione terroristica internazionale islamica di cui, si afferma, farebbero parte o avrebbero favorito in modo logistico l’operato, e far si che, la loro condanna porti anche il peso dell’infamia che, tra i compiti di quella Associazione, ci sarebbe stato anche il progetto di compiere stragi ed attentati?

Da dove sarebbe risultato infatti quest’ultroneo elemento, all’esito del processo?

E da dove risulterebbe mai che gli imputati, anche a voler ammettere tutto, fossero consapevoli anche di questa presunta finalità estrema dell’Associazione e la condividerebbero?

E’ evidente che si è legittimati ad attribuire all’”associazione per delinquere” soltanto ciò che deriva dal comportamento concreto degli imputati, perché è da esso che noi possiamo attribuire al presunto sodalizio una natura, un’attività ed un’attività criminale, organizzata in un modo o nell’altro. Invece qui è avvenuto un incredibile rovesciamento: è dalla presunta natura terroristica, convenzionalmente attribuita ad una presunta Associazione (se non ad una serie di Associazioni individuate in varie “sigle” astratte), che si pretendo di criminalizzare gli imputati quali presunti partecipanti ad essa o di attribuire ai comportamenti degli stessi, una determinata qualità: se si tratta di comportamenti in se stessi non illeciti ma ritenuti utili a qualcuno presuntivamente emissario della presunta Associazione, considerandoli quali elementi di prova della qualità di partecipe “diretto” o “esterno” secondo il grado di implicazione e di compromissione presunto; se si tratta di reati, qualificandoli con il criterio della “particolare gravità” che fa scattare l’ipotesi della pena massima e del diniego delle attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge.

Usando un paradosso, è come se il Tribunale di Milano accogliendo l’espediente della Procura, avesse in quei casi creato una figura nuova ed abnorme di “associazione per delinquere”; quella della “partecipazione diretta ad un’associazione esterna”!

Varrà ricordare che esiste l’ipotesi della “partecipazione esterna ad associazione per delinquere” nel caso di un concorso che, pur consapevole, è stato tuttavia occasionale, indiretto, non propriamente funzionale alla vita dell’associazione. Qui invece il caso è ben diverso; il paradosso è che gli imputati sarebbero “partecipi diretti” della presunta Associazione terroristica internazionale, ma, non essendo loro l’Associazione, non circoscrivendosi e non limitandosi, l’Associazione, alle loro specifiche attività criminose accessorie e funzionali al fine maggiore (cioè gli atti di terrorismo e gli attentati che essi possono anche non aver compiuto, non compiere e non avere neppure intenzione di compiere personalmente e direttamente ma lavorare per favorire altri incaricati di ciò o disposti a farlo), essi sono in qualche modo come “esterni” alla finalità “maggiore” e “centrale” della presunta “Associazione internazionale” e dunque “esterni all’Associazione”. Ora, poiché il presupposto giuridico fondamentale perché possa parlarsi di “associazione”, è proprio la “solidarietà diretta”, il ruolo specifico, l’inserimento organico ed attivo nell’associazione, elementi dai quali propriamente si desume l’esistenza e la sussistenza dell’”associazione”, come può mai concepirsi una partecipazione diretta ad un’associazione esterna agli imputati?  Ovviamente questo stratagemma è stato escogitato in silenzio; senza qualificarlo; senza parlare nei termini in cui noi lo abbiamo riassunto perché sarebbe stata troppo evidente l’assurdità e la illegittimità della scelta. Si tratta di una scelta e di una conclusione “di fatto”.

Questa abnormità emerge chiaramente da una lettura attenta e competente di quelle sentenze  che hanno voluto operare in questa direzione; infatti, al momento conclusivo, su che cosa ha dovuto fondarsi la prova concreta dell’”associazione”? Dopo qualche centinaio di pagine spese a descrivere la presunta attività della Associazione terroristica nei vari Paesi e nei campi di battaglia dell’Afghaniustan e dell’Iraq, riferiti da un qualche funzionario dei “servizi” o dal funzionario esterno che ha collaborato con gli stessi ed ha raccolto gli elementi esterni delle indagini più specificatamente inerenti il gruppo degli imputati, si arriva finalmente, con un buon bagaglio ormai di impressioni, di emozioni e di suggestioni, incentrate su fatti, luoghi e personaggi del tutto estranei al processo in corso, a giudicare gli imputati ed a tentare di collegare le loro azioni, ad una attività di “supporto logistico” nei confronti dell’Associazione terroristica. Ed in che cosa consisterebbe la prova di un legame così compromettente e coinvolgente? All’esito di tutto, in tre o quattro elementi di questo genere: il fatto che gli imputati sono musulmani come la presunta Associazione; hanno qualche libro anche di pubblica e notoria diffusione in libera vendita, scritto da presunti precursori, ideologi anche “storici” e lontani decenni, della stessa Associazione (ad esempio: del Gruppo Salafita o di ispirazione Wahabita); hanno espresso sfoghi e solidarietà verbale rilevate da qualche intercettazione, nei confronti della popolazione musulmana colpita dalle bombe degli occupanti con qualche esecrazione nei confronti degli Americani; hanno magari avuto contatti anche soltanto con un soggetto che abbia effettivamente vissuto un’esperienza “paramilitare” in un campo di quelli dove si addestravano i gruppi volontari che hanno combattuto contro l’ex Unione Sovietica in Afghanistan o contro l’esercito di invasione degli Stati Uniti nello stesso territorio, prima e durante le ostilità belliche, comunque prima del processo di pacificazione.

Quest’ultimo fatto diventa poi schiacciante, se questo contatto è consistito anche in un aiuto, anche soltanto umano e per nulla “logistico” e funzionale a favorire il compimento di un attentato o una strage, cioè realizzare il fine dell’Associazione, prestato a quel soggetto durante un momento di difficoltà personale o familiare. Il massimo della prova si da poi per raggiunto se questo aiuto si è spinto a reperire un documento falso che possa aver consentito, anche soltanto ad una persona che avesse maturato la scelta personale di andare a morire, combattendo sul campo ed in una scelta di campo, nella difesa del territorio Afgano o Iracheno, durante la fase che precedeva di poco l’invasione o durante il conflitto in corso.[4]

L’argomentazione che abbiamo svolta sulla contraddizione di una contestazione che parla di “promozione, organizzazione, direzione, partecipazione” di un’organizzazione avente scopi di terrorismo e la pretesa che i vari gruppi di imputati siano “cellule”, “articolazioni”, “sodali”, “filiere”, della più grande Organizzazione rappresentata da Al Qa’da, è stata silenziosamente eclissata e superata dalla Giurisprudenza; ma non già perché si fosse preso consapevolezza dell’assurdità e della contraddittorietà dell’argomento. Troppe condanne infatti erano già state emesse e consacrate dalla Cassazione perché si potesse dare atto di questa necessaria evoluzione. La cosa è avvenuta quasi automaticamente e come se si fosse trattato di un’evoluzione necessaria dovuta al murare di situazioni. In realtà la ragione è perché la contraddizione era troppo scoperta.  Si è inventato allora un altro ragionamento, apparentemente più ampio e presentato come prodotto dell’evolversi del fenomeno terroristico e della sua migliore conoscenza. Ci si è accorti che mito di Al Qa’ida, l’Organizzazione-Associazione dalla quale si diramavano i vari gruppi collegati che prendevano ordini ed erano “in sonno” fino a disposizioni dei Capi aveva esaurito la sua funzione nella fase di sollecitazione della paura, di suggestione mediatica e di preparazione degli interventi militari. Dopo, di fronte all’evidente impossibilità di dimostrare contatti reali tra i vari gruppetti di imputati e la “centrale direttrice”, la mitica Al Qa’ida,  si rendeva necessario studiare altre immagini.  Del resto quel mito aveva già consentito le sue condanne; ora potevano anche cambiarsi i fattori.

Non era più Al Qa’ida la centrale; ce n’erano altre: “Il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento”, evoluzione ed emanazione dell’ex. G.I.A. (Gruppo Armato Algerino a sua volta evoluzione clandestina dell’ex F.I.S. Fronte Salvezza Islamica, partito algerino che aveva vinto le elezioni in Algeria e dichiarato pertanto fuorilegge dalla Giunta militare) ed anche “Ansar Al Islam”.

In questo modo all’occorrenza potevano essere accusati e processati gruppi diversi, anche non solidali tra di loro, secondo le etnie, i Paesi, la provenienza, ecc. Bastava dire che c’era stato un accordo tra questi gruppi, resisi solidali tra di loro nella “guerra santa” contro l’Occidente e l’infedele e pur sempre con la supervisione di Al Qa’da.

Però, intanto, le condanne che erano state inflitte fin allora avevano potuto supportarsi proprio sull’elemento suggestivo di una Grande Organizzazione Terroristica come Al Qa’ida della quale tutti i vari gruppetti di accusati nel mondo, erano, secondo l’accusa, una cellula, una filiera, un’articolazione. Quelle sentenze nei momenti in cui furono emesse sarebbero state più difficili  “tecnicamente” se fosse mancato questo collante di unitarietà. Quando invece esse avevano ormai già costituito “precedenti” poteva benissimo ammettersi che i vari gruppi potevano anche non avere alcuna relazione diretta con Al Qa’’da o con altre più grandi Organizzazioni ed essere creazioni spontanee idealmente collegate.

Infatti soltanto successivamente si è elaborata la nuova impostazione e la nuova evoluzione: poiché era ancora difficile provare in tutti i casi un legame effettivo con le presunte dirigenze reali di quei gruppi, ammesso che ve ne fosse realmente qualcuna, è stato più facile arrivare alla conclusione che, in ogni caso, il “terrorismo islamico” si esprime “…anche attraverso “iniziative personali” di “singoli gruppi” anche isolati e non aventi alcun contatto tra di loro ma legati soltanto da una solidarietà ideologica e ideale a sfondo religioso e fortemente solidale con le ragioni dei Paesi invasi, l’Iraq e l’Afghanistan, con l’opposizione a quei governi arabi alleati dell’Occidente ed ostili ai locali partiti islamici, nonché solidali con le ragioni dei palestinesi in lotta con Israele”.

In questo modo, tutto diventava possibile.

Le considerazioni che abbiamo sin qui svolte sull’argomento “associazione”, sul “dolo” e sulla stessa lettera del 270 bis sembrerebbero in fondo abbastanza logiche; troppo perché non dovesse intervenire qualcosa che complicasse e di fatti, in virtù di queste complicazioni, esse risultano superate dall’interpretazione dottrinale e dalla giurisprudenza. Ma lo sono non sulla base di una logica autentica ma anche qui soltanto di “inganni dialettici” rivestiti di erudita pomposità.

Si è già anticipato prima che l’art. 270 bis viene presentato come espressione di una “legislazione di emergenza”; una forma “tutela anticipata” che anticipa pertanto la soglia di punibilità al prospettarsi del semplice “pericolo” che, quanto temuto, (ad esempio l’atto terroristico) possa effettivamente essere compiuto o accadere. Basta dunque il pericolo che l’evento temuto possa accadere ed un minimo di potenzialità offensiva in capo a chi viene accusato di aver costituito o far parte di un’associazione terroristica, perché si realizzi la fattispecie di questo reato. Si tratta di uno di cosiddetti “reati di pericolo” dove non è necessaria la consumazione e neppure la fase avanzata.

Bene; tutti parlano di questo; tutti lo premettono e vi fanno riferimento nei salotti, nelle sentenze, nelle aule giudiziarie, nei convegni. la Cassazione lo precisa, la giurisprudenza si consolida; ma in fin dei conti, dove è scritto tutto ciò? Forse che, nell’articolo del codice, è specificato che si tratta di un reato di pericolo, a consumazione anticipata, che non ha bisogno di provare il dolo o di provare la propedeutica di atti che facciano ritenere in modo inequivocabile l’intenzione terroristica ed il progetto? Niente affatto.

Ed allora perché questa rivelazione che si affaccia nelle aule giudiziarie ma sta ben nascosta “dietro” la lettera della norma, nel codice e nella legge?

E’ semplicissimo: un sistema che si qualifica “democratico” non può fare una legge nella quale dichiara esplicitamente tutte queste cose e neppure osare suggerire simili necessità; l’ipocrisia politica impone il velo. La legge deve essere limpida, “democratica”, chiara; l’applicazione penserà poi a tutto il resto. Nell’applicazione nasceranno tutte quelle formule dialettiche e quelle equazioni che renderanno possibile raggiungere l’obiettivo che era dietro la formulazione della norma.  Neppure di fronte ad un pericolo reale si può dire che una certa serie di emergenze sono necessarie perché si evidenzierebbe troppo l’inganno dialettico che è dietro certe esagerate mitologie e promesse  “democratiche”. Meglio formulare gli articoli di legge in maniera tale che si possa credere che, conformemente all’espressione letterale, in un determinato gruppo di imputati si cerchi la prova della loro intenzionalità terroristica, dei loro progetti e delle loro azioni terroristiche che affermare nell’articolo stesso della legge questa aberrazione che tale apparirebbe troppo scopertamente.

Secondo noi certi giochi non sono scelte legittime, corrette e processualmente leali ed equilibrate; eppure con essi si gioca non soltanto sulla libertà ma addirittura sulla vita dei vari imputati perché quell’ambiguità, strumentale a sentenze suggestive, non esaurisce i suoi effetti con gli anni di carcerazione che i condannati soffriranno essi ma comporta per molti di loro la condanna a morte per terrorismo nei loro Paesi, com’era il caso, almeno fino a qualche anno fa, della Tunisia, dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto.

Perché lasciare aperto l’equivoco grazie al quale, il gruppo di turno degli imputati può essere qualificato come “associazione terroristica” attribuendo loro finalità di compiere attentati e stragi?

Noi non crediamo che la ragione sia quella che pur un membro di Corte si lasciò sfuggire in una pausa di un processo che non ricordiamo, allorché di fronte alla provocatoria domanda perché gli imputati se sono terroristi come si vuol far credere al pubblico che apprenderà la sentenza, non vengano condannati per progettata strage, omicidio, e dunque a 20, 30 anni e magari all’ergastolo eliminandoli in questo modo definitivamente dal contesto sociale, rispondeva serioso: “perché il nostro ordinamento giuridico non lo consente ma ci penseranno al loro paese quando verranno riconsegnati”!

Una tremenda confessione di odio e di pregiudizio che spiega molte cose.

Si comprende benissimo perché, un’ambiguità di questo genere venga risolta molto coerentemente nei Paesi di origine (Tunisia, Marocco, Algeria ed Egitto) degli imputati, cioè, con un’accusa per terrorismo e quasi sempre con un esito di morte, dopo una formale condanna a 15 o 20 anni di carcere.  In quei Paesi, come hanno evidenziato più volte i Ministri italiani di estradizione “leghista”, non si fanno bizantinismi ma si va al sodo. Ed allora, se le cose sono in questo modo e la realtà è nota alla autorità italiane, perché giocare con sentenze che nella sostanza non sono condanne per terrorismo come evidenzia la pena stessa che viene inflitta ma che vogliono tuttavia giocare sul valore simbolico e mediatico che si prestano ad offrire? [5]

Crediamo che non ci sia persona libera che non veda l’aberrazione di un simile modo di procedere e non sospetti il diverso interesse che è dietro questa scelta.

In ogni caso, anche la qualificazione giurisprudenziale e dottrinale dell’art. 270 bis come “reato di pericolo a tutela anticipata” non era sufficiente spesse volte a garantire una condanna. Dovevano intervenire, come vedremo, altri correttivi.

Le censure che abbiamo svolte all’evoluzione del 270 bis come applicato nelle varie sentenze di condanna, si impongono dalla lettera stessa del reato.  La norma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito…”.  Orbene, se le parole hanno un senso e nella norma dovrebbero averne di più, per condannare qualcuno secondo questo articolo, l’associazione dovrebbe essere protesa a compiere attentati ed azioni terroristiche”, dunque, a stilare progetti mirati a ciò; e di questo bisognerebbe avere prova certa attraverso riscontri oggettivi.

Nella pratica giudiziaria invece, le uniche sentenze di condanna, ritengono provato (ma anche questo con molta aleatorietà) che gli imputati si sono adoperati a favore di questo o quel personaggio accusato di essere un terrorista, arrestato all’estero per terrorismo, notoriamente conosciuto come esponente di un gruppo terroristico oppure per aiutare presunti o reali volontario a raggiungere i luoghi dove era in corso una resistenza. Mai nessuna sentenza che ha potuto dichiarare che un dato gruppo processato stesse preparando un attentato o avesse un’intenzione o un progetto di compierlo.  Allora l’osservazione che sorge spontanea è come sia possibile parlare di essere un dirigente, un promotore, un finanziatore o anche soltanto un partecipe di un’associazione terroristica che si propone atti di terrorismo.

Il massimo che potrebbe dirsi, a rigor di logica, e senza che questo significhi affatto un’ammissione, è che questo o quel gruppo sotto processo “fornisce”, oppure “si propone di fornire”, o è comunque disponibile a farlo, un “supporto logistico” ad un’organizzazione o ad un’associazione che è però al suo esterno, la quale, se ha compiuto effettivamente atti di terrorismo o se se li propone, allora sì che può correttamente dirsi un’associazione terroristica che compie o si propone di compiere atti di terrorismo.

Qui non interviene ancora il presupposto del “fatto notorio” o quello dell’equazione identitaria “attività e/o progetto di recarsi o di adoperarsi per favorire altri a raggiungere i “Paesi caldi” = “terrorismo” “, poi elaborati dalla dottrina per facilitare le condanne; anzi, per renderle possibili nei casi impossibili, perché l’esatta qualificazione della natura del gruppo sotto processo, precede queste categorie che intervengono, semmai (a torto o a ragione) successivamente.  Prima di utilizzare le categorie elaborate dalla dottrina è d’obbligo l’accertamento se il gruppo di imputati in questione costituisce veramente un’associazione secondo i requisiti del 270 bis.; vale a dire, innanzi tutto se sussiste la prova effettiva  se sono un’associazione che si propone atti terroristici.

Orbene, questa prova, per quanto rigorosamente doverosa  era veramente troppo ardua da raggiungere; infatti non era stato mai trovato nessun gruppo (tranne i casi di frode che abbiamo trattato) in possesso di armi, esplosivi, progetti terroristici, mappe con obiettivi da colpire, o che altro. Anche il pericolo ed il presunto progetto, doveva avere un minimo do potenzialità offensiva e di concretezza di modo che non si confondesse con espressioni seppure forti del pensiero. La legislazione doveva necessariamente inasprirsi per poter far rimanere nelle maglie della rete qualcuno. E la soluzione era restringere le maglie in modo che la giurisprudenza potesse elaborare una sua dottrina e che non fosse più necessario niente di tutto quello che abbiamo elencato.  Al requisito della prova che il gruppo era in procinto di organizzare attentati, di compiere stragi o che li stesse progettando o quanto meno aspirasse a farlo pur senza aver ancora posto in essere alcun elemento concreto, si sostituiva un’equazione dialettica:  terrorismo non è che qualcuno progetti di compiere atti di terrore, stragi, attentati, rappresaglie o che altro; e neppure che aiuti indirettamente o direttamente qualcun altro a compierli fornendogli un supporto logistico, un sostegno diretto o indiretto, una solidarietà attiva, ma è anche, semplicemente, proporsi di recarsi in uno di quei Paesi dove è in corso una guerriglia di resistenza mirata a resistere all’invasione del Paese da parte dell’esercito degli Stati Uniti o della coalizione internazionale, e che in tal modo ritarda il processo di normalizzazione, la pace, la ricostruzione, la ripresa della vita civile dopo la disfatta dell’esercito regolare del Paese occupato.[6]

La motivazione “morale” di questa scelta così qualificata, veniva riassunta nel presupposto tutto politico che l’”invasione” non è in realtà tale bensì una “liberazione” in quanto si sta esportando la “democrazia” e la libertà in Paesi schiacciati da dittature e da culture medioevali, antipopolari e discriminatici e che la legittimazione a resistere sussiste soltanto fino a quando l’esercito regolare ed il governo del Paese nemico sono ancora esistenti e capaci di offrire una resistenza in termini militari.

Poiché questa motivazione si appalesava ancora veramente troppo propagandistica e strumentale ad una certa politica di imperialismo economico e strategico-militare oltre che evidentemente anti-islamica, era necessario rafforzarla con qualcosa che a noi appare più come una “fumosità dialettica” che una ragione giuridica. Era allora che prendevano consistenza il “fatto notorio” e l’equazione “recarsi nei Paesi caldi per unirsi alla resistenza locale = terrorismo”.  L’un presupposto sorregge l’altro. Infatti, soltanto alla luce che sarebbe “notorio” che le stragi che avvengono nella strade, nei mercati, nelle moschee e nelle piazze in danno della popolazione civile, sono compiuti da gruppi di estremisti islamici al fine di seminare panico diffuso; scoraggiare, impedire o ritardare il processo di pacificazione e di ricostruzione; impedire la resa del popolo alle forze di invasone e la familiarizzazione che potesse nascere con esse; punire la collaborazione; impedire la “democratizzazione” del Paese; scoraggiare ogni progetto di normalizzazione e diffondere sfiducia nella possibilità di riprendere pacificamente la vita civile, è possibile rendere accettabile l’equazione che pretende che chiunque si adopera per raggiungere i Paesi caldi e farvi giungere altri è un terrorista che vuole recarsi in quei Paesi per compiere atti terroristici.[7]

Anche questo però, alla lunga lasciava trasparire eccessivamente l’inganno dialettico che sorreggeva l’impalcatura.[8]

Era necessario aggiungere qualcos’altro. Poteva infatti bastare un ideale? Poteva mai bastare il desiderio o anche il progetto concreto di volersi recare in certi Paesi per unirsi alla resistenza locale contro gli eserciti dei Paesi occupanti?

Era allora che avveniva quello che non riusciamo a definire diversamente da ulteriore “inganno”; il più recente: quello della collocazione “da lontano” del materiale incriminante, nello stato del luoghi degli imputati.  Poiché alterare gli ambienti in modo diretto si è rivelato pericoloso e controproducente; poiché la frode dialettica ha iniziato ad evidenziare troppo i suoi limiti, era bene intervenire con qualcosa che chiudesse nuovamente il cerchio.

Perchè “da lontano?” E che cosa vuol dire?

Vuol dire che se gli imputati non possono essere accusati di avere armi ed esplosivi o progetti perché non sono mai stati rinvenuti e perché evidentemente non li possiedono ne’ intendono possederli; poiché le formule dialettiche da sole cominciavano ad evidenziare la loro lacuna e poiché, infine, le espressioni di rabbia, di sfogo, e di solidarietà ideologica con presunti o reali gruppi “jihadisti” operanti nei “Paesi caldi”, cominciavano esse stesse ad essere viste più come manifestazioni, sia pure di “forte contenuto” ma tuttavia rientranti nel diritto di libertà di pensiero e di opinione, occorreva qualcosa di inquinante che entrasse nelle case e nella disponibilità dei vari soggetti da incastrare senza entrare fisicamente nella loro sfera reale.  A questo pensavano i “siti civetta” appositamente creati dai “servizi” statunitensi ed israeliani (ma poi subito adottati in Europa) con i quali veniva immessa in Internet una gran massa di documenti attribuiti ad Al Qa’da o a presunti “gruppi jihadisti”.

In questi siti si rinvenivano proclami deliranti, inviti a compiere attentati, tecniche di guerriglia, ed insegnamenti su come confezionare ed usare bombe ed esplosivi. Circa le istruzioni per confezionare bombe, niente di più di quello che poteva rinvenirsi in tanti siti ufficiali in internet anche soltanto digitando la parola “bomba”, però di forte impatto suggestivo soprattutto per gli inviti a costruirle per usarle per la “guerra santa” contro i “nemici dell’Islam”.

Era più che naturale che, soggetti certamente simpatizzanti per una certa resistenza all’invadenza occidentale nei propri Paesi ed interessati a ricevere notizie meno filtrate e censurate sulla reale condizione delle resistenze locali, della guerra in Iraq ed Afghanistan e che già utilizzavano il canale preferenziale Al Jazira piuttosto che i canali occidentali, si imbattessero in quegli argomenti e fossero spinti dalla curiosità di accedervi e conoscere quello che dicevano. E d’altra parte, proprio come quando ci si imbatte n un argomento che attrae morbosamente può benissimo sorgere l’impulso anche a prelevarlo pieni di stupore e curiosità, per leggerlo meglio, per tornavi con attenzione, per capire.

Tanto basta per assicurare una condanna: finalmente tutti gli ingredienti ci sono. La pratica religiosa assidua, gli interessi eccessivi per gli sviluppi militari, un’ostilità culturale verso l’Occidente e la sua politica definita aggressiva, un senso di persecuzione che favorisce espressioni di sfogo come maledizioni, parolacce, auguri di male, giudizi forti, critica forte ad n certo tipo di vita “americanizzata” ed occidentale, la presenza di un documento irregolare, il contatto occasionale con qualcuno già condannato in un altro processo, uniti finalmente al rinvenimento nell’abitazione sopra qualche C.D. o su carta stampata di uno di quei proclami estratti da internet, di un manuale di istruzione o di un sermone attribuito a Bin Laden anch’essi estratti da uno di quei siti, diventano la prova certa, quella determinante che fa da collante a tutti gli indizi e che assicura al 100% la condanna.

Subito di seguito vedremo che nei processi milanesi in quella fase non c’era ancora quest’ultimo elemento perché soltanto allorché stava iniziando ad esaurirsi la riserva di suggestione mediatica utilizzata nei primi processi milanesi, s è sentita la necessità di ricorrere a questa strategia che riguarderà i processi dal 2007 in poi.

Ma tornando ora alla lettera ed allo spirito del 270 bis depurato delle estensioni successive ed abusive ma anche delle “legittimazioni” della Corte di Cassazione, resta da chiedersi se, al di la di tutti questi trucchi dialettici non resta il fatto che non si può comunque prescindere dall’accertamento preliminare e fondamentale se il gruppo di imputati in questione abbia veramente costituito un’associazione con finalità di terrorismo. Abbia costituito, diretto, finanziato, promosso, un’associazione terroristica, perché soltanto in questo caso si realizza l’ipotesi prevista dalla norma.

Nonostante questo, in nessuno dei processi che abbiamo avuto modo di trattare, le Corti si sono chieste: questo o quell’imputato o l’intero gruppo, ha realmente costituito un’associazione terroristica o magari ha soltanto favorito, con maggior o minor consapevolezza qualcuno ritenuto più addentrato in un’associazione terroristica? O ha soltanto fornito un supporto logistico, magari esterno? Magari addirittura inconsapevole? O ancor più, consapevole quanto ad una serie di finalità ma non a quelle del terrorismo? (elemento soggettivo… dolo e volontà). Può l’accertamento prescindere da tutto ciò?  Eppure, nonostante nel codice siano addirittura previste le norme specifiche relative a queste fattispecie (ad esempio il concorso esterno, oppure l’art. 270 ter che prevede, appunto, l’ipotesi di chi, fuori dai casi previsto dal 270 bis, dal concorso nel reato o dal favoreggiamento, da rifugio, fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis punendolo con la reclusione fino a 4 anni, anziché 10 o 15 come negli altri casi) queste ipotesi, a quel che è a nostra conoscenza,  non sono mai state ne’ contestate ne’ applicate in alcun processo.

Perché? Perché evidentemente non è credibile la figura del “concorrente”, del “sostenitore esterno” o dell’aiutante, se non viene individuata almeno un’associazione per cui è più facile ripiegare sull’accusa di aver costituito o di rappresentare di fatto un’associazione terroristica.

Eppure è evidente che se la presunta “associazione” rappresentata dagli imputato coincide con la più grande, presunta, Organizzazione terroristica transnazionale o se ne è una filiale, il problema non si pone ma se non vi coincide, e di fatti non vi ha mai coinciso in nessun processo trattato, come può prescindersi da un lavoro di seria discriminazione sulle reali responsabilità e posizioni dei vari gruppi di imputati e dei singoli imputati?

CARLO CORBUCCI


[1] Il paradosso è che poi questa aggravante è stata invece contestata, peraltro soltanto ad alcuni tra gli imputati, per i “resti fine” che non erano stati giudicati nel processo per “associazione a delinquere” pur avendone formato i presupposti probatori. Ad esempio nel processo contro Essid Sami, accusato di aver partecipato ad un’aggressione di un concittadino, ritenuto una spia del Consolato tunisino che controllava (a detta degli imputati tunisini) i fuoriusciti ed i dissidenti politici all’estero, allo scopo di rapirli o di colpirli in qualche modo.  Secondo l’accusa e la relativa sentenza di condanna, Il pugno inferto al concittadino da parte degli aggressori, sarebbe stato dato “…per finalità di terrorismo” in quanto, la precedente sentenza di condanna per associazione a delinquere, dimostrerebbe che Essid Sami è da ritenere comunque facente parte di un’associazione a delinquere, articolazione cellulare di una più grande Associazione terroristica ed ogni sua azione non può dunque avere che quella natura e non può che essere mossa da quella intenzione.

[2] Gli interventi militari in Afghanistan ed in Iraq sono stati sicuramente “impopolari” e lo ha dimostrato la forte partecipazione al movimento pacifista in tutto il mondo che evidenzia sicuramente la buona fede di molti; tuttavia non va sottaciuto come, il “sistema”, intendendo con ciò le forze stabili del potere reale che controllano le correnti su larga scala temporale, si serve anche di quei “movimenti contrari” per difendere se stesso. Intanto per far illudere l’avversario da aggredire, che nello stesso Paese aggressore sia presente una forte opposizione interna a sostegno delle sue ragioni in modo che susciti in lui l’illusorica convinzione di una debolezza interna dell’aggressore stesso, del suo governo in carica e della sua politica di guerra, in modo da far sottovalutare la sua forza aggressiva; in secondo luogo, per alimentare l’impressione, ad uso della popolazione del Paese aggressore, che la politica di aggressione dalla quale tuttavia trarrà vantaggi, spesso secolari, il vertice economico del Paese aggressore (e solo nei limiti di un flebile riverbero, l’intera popolazione) è una scelta ed una responsabilità di una certa “amministrazione” e non invece delle forze stabili di quel Paese, che, costantemente nascoste nell’ombra, resteranno tuttavia le naturali destinatarie di tutti i benefici, anche allorché, quella data amministrazione, dovrà segnare il passo ad un’altra anche concorrenziale.

[3] Certi sistemi possono valere in un ambito socio-politico dove la mitologia politica può avere la sua legittima funzione “educativa” ma non in quello processuale dove è invece questione dell’accertamento concreto e diretto della responsabilità di qualcuno e della sua relativa condanna. Vogliamo dire ad esempio che, durante lo svolgersi di una guerra può anche essere giustificata una propaganda che demonizzi il nemico e si porti al punto di imbastire frodi contro di lui mirate ad accrescere nella propria popolazione lo stimolo a combatterlo più tenacemente e la pazienza di sopportare i sacrifici dello sforzo; ma in un processo “ad personam” dove la sanzione è la morte o la condanna di qualcuno che si sa innocente, ed in un tempo peraltro di pace almeno formale ove il giudizio avviene con il “codice ordinario” operante in tempo di pace e non con il codice militare in tempo di guerra, ogni alterazione costituisce ad una vera e propria frode e falsità ingiustificate ed intollerabili.

[4] Tralasciando ogni giudizio di merito o di valore non può non osservarsi come, sul piano prettamente giuridico, una “scelta di campo” durante un conflitto o nell’imminenza di esso, è qualcosa che è insito nell’uomo fin dai primordi. Essa diventa illegittima soltanto nel caso in cui, quella scelta, costituisse un tradimento del proprio Paese nel senso “militare” del termine, perché si presume che gli “interessi” e le “ragioni” del proprio Paese debbano, per una serie di motivazioni che sono tuttavia sempre più materiali e sempre meno legate al concetto di Patria come “unità di sangue e di razza”, come identità culturale ed ideale; come un sentimento comune di usi e tradizioni, prevalere sulle preferenze ideologiche. Va da se però, che da persone “arabe o arabofane” o anche di origine ancor troppo recente, “araba” o “arabofana”, comunque strettamente collegate tra loro da un’identità religiosa e culturale comune, non può pretendersi che non si preoccupino e non si interessino di quello che sta direttamente avvenendo nei loro Paesi oppure ritenere prevalenti gli interessi e le ragioni del Paese di cui pur siano ospiti, quando questo entri in conflitto con  uno dei loro Paesi.  Se poi anche prescindendo da ragioni di origine, dal piano giuridico si passa a quello ideale e morale, è evidente che in un conflitto, la “scelta di campo” è sorretta da motivazioni intime; ed allora è evidente come ognuno debba essere consapevole di poter subire le conseguenze di essa,   anche riuscendo a comprendere le ragioni giuridiche di uno Stato che deve, logicamente,  pur difendersi al suo interno da ogni genere di possibile cospirazione, interna e esterna che sia.

[5] Ci corre tuttavia obbligo rilevare che da diversi mesi ormai Paesi come l’Algeria, il Marocco e ultimamente anche la Tunisia, sembrerebbero essersi resi conto che lo zelo interessato che essi hanno posto nel collaborare nella caccia ai presunti terroristi in Europa, se in un primo momento sembrava coincidere con l’interesse a colpire quelli che in fondo erano i “dissidenti politici”, a lungo andare si è risolta soltanto in una “caccia al musulmano” pura e semplice al punto di diventare vere e proprie pedine della politica occidentale laddove prima pensavano di essere invece loro a poter sfruttare la situazione proprio per poter colpire l’opposizione interna. Una sfacciata esagerazione da parte dell’Occidente deve avere impressionato anche i Paesi arabi se si pensa che da qualche mese è stato dato di osservare che gli espulsi dall’Europa dopo condanne o assoluzioni, salvo rari casi, non vengono più fatti sparire o incarcerati a tempo indeterminato e senza alcuna notizia e difesa ma ci risulta che ci sia  un certo scrupolo di capire cosa c’è di vero e di serio nelle accuse fatte in Europa; e non di rado gli accusati vengono persino riconosciuti innocenti e riabilitati. Poiché non abbiamo perso occasione di definire certi Paesi asserviti all’Occidente non possiamo esoneraci dal riconoscere questa evoluzione che ha del positivo e non crediamo di doverla riferire, come qualcuno ha fatto, soltanto all’azione della “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” che, avendo censurato alcuni di quei Paesi, ne ha indotto i governi ad un maggior rispetto del diritto ma ad una maturazione e ad una presa di coscienza che sembra incoraggiare all’ottimismo. Il tempo ed i fatti diranno se questa nostra impressione è giusta o meno.

[6] A dire il vero questa serie di elaborazioni sono già di per se stesse apodittiche perché bisognerebbe dare per scontato che tutti, proprio tutti, quelli che partecipano ad una “resistenza interna” e si oppongono alla stabilizzazione finale dell’occupazione (in parole povere che non si arrendono all’occupante, per “liberatore” che possa essere considerato) compiono quegli atti di terrorismo” che avvengono giornalmente in quei luoghi, sicchè può darsi per presupposto giuridico provato, che tutti i volontari che vi si recano lo farebbero con questa precisa intenzione e finalità. Inoltre, bisognerebbe dare per scontato (“fatto notorio” anche questo…) che quegli episodi di terrorismo sono effettivamente e sempre compiuti dai “partecipi alla resistenza”, a prescindere poi, anche se da tutti o soltanto da una parte più spregiudicata di essi.

Infine: bisognerebbe dare per presupposto provato e scontato, che  il processo di stabilizzazione che il vincitore al termine di una campagna di invasione (o di liberazione che dir si voglia) ha interesse ad imporre al più presto, soffocando ogni residuo di resistenza, arrestando al più presto il suo sforzo militare nella campagna di invasione, collocando al più presto un governo obbediente, pacificando e ricostruendo, lo faccia veramente per il bene del popolo e del Paese occupato e che tutti gli sforzi sarebbero impiegati non per suoi interessi militari, politici ed economici e per ragioni di “economia bellica” ma per non infligge un inutile e prolungato sofferenza alla popolazione. Quanto alle operazioni di resistenza, in quanto mirate ad impedire che la popolazione si disponga ad accettare la pace del vincitore e la sua rapida ricostruzione, sarebbero rivolte a punirla per questo, a suscitare in essa panico diffuso e sfiducia nella ricostruzione e ad impedire la stabilizzazione e l’ordine.

[7] La convinzione che la popolazione di un Paese, una volta abbattuto il suo governo e sgominato il suo esercito non aspetterebbe altro che la cessazione di ogni ostilità e la ripresa della vita normale (e dunque la legittimazione di una conclusione sul piano giuridico quale quella riferita) si fondano, in definitiva e nonostante la mitologia della maturità delle masse democratiche e dell’esaltazione di esse come sovrane e consapevoli, sull’invincibile presupposto ben cognito ai reali detentori del “potere reale” di tutti i Paesi che, in fondo, non sono mai i popoli a fare la storia e che essi non sono in realtà nient’altro che carne da macello e animali da soma utilizzati nei vari scopi e progetti. Ben sa, ogni Stato maggiore di un esercito, ogni governo di ogni Paese in guerra ed ogni autentico conquistare che, arrivare ad abbattere le gerarchie politiche, religiose e culturali di un Paese, significa assicurarsi l’obbedienza cieca ed assoluta del popolo, laddove ad esso fosse dato anche soltanto poco più del necessario per soddisfare i suoi bisogni e le sue passioni. Evidentemente chi giunge a certe aberrazioni giuridiche, è ben consapevole oltre le ipocrisie dialettiche e politiche, che chi difende un Paese, una Civiltà, una Cultura, un Ideale, una Tradizione, una Terra, un’Identità, sono soltanto quelli che costituivano il “Governo” (nel senso ovviamente eminente del termine) di un Paese e non certo le masse per le quali un padrone vale l’altro e la cui preferenza per un padrone è legata soltanto al fatto che questi paghi meglio in termini materiali e di licenza. Gli “ideali” verranno dopo; e sono quelli che il padrone sceglierà per il suo branco e saprà bene far accogliere.

[8]Ad un’osservazione socio-politica e strategico-militare obiettiva e disinteressata, appare evidente che gli Stati Uniti hanno preteso la presenza di piccoli contingenti dei vari Paesi alleati (tre, quattrocento, il massimo cinquemila… soldati) non certo perché ne avevano militarmente bisogno. Basti pensare che nell’Iraq e nell’Afghanistan sono presenti circa 300.000 soldati americani mentre la presenza di tutti gli altri soldati di 20 Paesi, arriva appena a 20.000!  La ragione è fin troppo evidente: occorreva una legittimazione internazione a quelle che sono state aggressioni all’Afghanistan ed all’Iraq, avvenute senza neppure una formale “dichiarazione di guerra”. Costringere i Paesi alleati ad essere presenti in quei territori, mentre li obbligava ad una caccia interna ai gruppi islamici (formalmente, ai terroristi) e li manteneva nel mirino di un risentimento e di un odio da parte dei musulmani che si sentono così perseguitati da tutti, univa soprattutto la comunità internazionale in una solidarietà obbligata con le ragioni di Israele e degli Stati Uniti impegnandoli in una difesa comune degli interessi, dei problemi e delle ragioni di quelli che così diventavano necessariamente anche i loro interessi senza tuttavia averne neppure gli utili.

KAMIKAZE CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI

sabato, 9 gennaio 2010

COME TI CREO IL MOSTRO

KAMIKAZE CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI

-  TERZA PARTE -

Gli argomenti sul “Caso” e sulla “Coincidenza” hanno affascinato da molto tempo la mente dei pensatori, soprattutto quella dei più confusi. Su un punto tutti sono d’accordo: “caso” vuol dire “senza senso”, privo di una “ragione” trascendente o anche coestensiva a se che lo supera e gli da un significato o un ordine, altrimenti non sarebbe caso. “caso” vuol dire “eccezionale”, “non ripetibile”, altrimenti non sarebbe caso; “caso” non può coniugarsi con “ricorrente” altrimenti non sarebbe “caso” e non potrebbe dirsi che una cosa è avvenuta “per caso”.  “Caso” non può accompagnarsi ad una qualunque “significato” altrimenti non sarebbe “caso”.  “Caso” vuol significare “senza ragione”, “senza causa”, “senza significato”. Soprattutto, “caso” vuol dire “prima di ogni effetto” perché dopo l’evento causale segue tutta la serie dei determinismi di causa-effetto che conosciamo e che non conosciamo e non può più parlarsi di “caso” in senso assoluto.  Il “caso”, dunque, se non è “unico”, è quanto meno straordinario, eccezionale; qualcosa che non si ripete.

Diversa dal “caso”, inteso nel suo modo proprio e più coerente è la “coincidenza” che è assimilata a volte al “caso” ma non è la stessa cosa pur condividendone molti aspetti. Meno assoluta e non singolare, la “coincidenza” è comunque un altro evento straordinario; se non unico quanto meno vicino ad una singolarità.  Certo la “coincidenza” non si riferisce al momento dell’evento iniziale da cui conseguono i vari determinismi ma al momento successivo allorché la serie della “cause-effetti” ha avuto inizio ed allora l’ipotesi della “coincidenza” dovendo rispettare regole ben precise legate al processo stesso delle “cause-effetti”, se non è considerabile una singolarità ed un’esclusività come il “caso”, è comunque molto rara perché, appunto, affinché si verifichi debbono coincidere una serie di elementi che si combinano assai raramente e nei quali coincide, in fondo, anche una sorta di partecipazione del “caso”, questa volta però inteso non in se stesso ma come riflesso nel mondo dei determinismi.

Allorché si sia capaci di questo genere di speculazioni e si abbia la qualificazione intellettuale sufficiente per afferrare certi concetti in fondo abbastanza elementari e logici finché non interviene il condizionamento del sentimento, sul piano teorico non si può non essere d’accordo su questi principi ma allorché si tratti di applicarli alla realtà concreta, il “sentimentalismo” e gli interessi che vi si legano impedisce di vedere le conseguenze. E’ così che la politica, il positivismo, la gente comune, hanno scoperto un altro genere di “caso” e di “coincidenza”: quello che si ripete ogni volta che le cose vanno nella direzione contraria ai propri desideri, sentimenti, speranze, aspettative, illusioni, ideologie o di fronte a episodi e situazioni che suscitano paura ed inquietudine.

In questa prospettiva “sentimentale” ed interessata, il “caso” e la “coincidenza”, pur senza che ciò venga esplicitamente affermato pena l’evidenziarsi dell’assurdità dell’affermazione stessa, si è ripetuto e si ripete migliaia di volte; comunque, in tutte le occasioni per le quali, un evento determinante è stato preceduto da qualcosa che lo ha provocato.  Così, ad esempio, sarebbero un “caso” ed una “coincidenza” che tutti gli episodi di terrorismo che hanno giustificato nel mondo l’applicazione delle più aberranti forme di controllo e le reazioni militari delle guerre in corso che hanno esteso il dominio dell’Occidente ed attuato quella“globalizzazione” da tempo annunciata ed auspicata, abbiano finito per realizzare ogni volta esattamente l’opposto di quello che, stando alla versione convenzionale che delle finalità dei presunti terroristi viene divulgata, essi avrebbero in mente di realizzare e che abbiano invece sempre concorso a realizzare esattamente quel sistema e quel mondo che essi, si dice, avversino e che del resto in nessun altro modo si sarebbe potuto realizzare in tempi stretti e senza eccessive reazioni. Un sistema ed un mondo che, nella prospettiva degli pseudo-profeti della “globalizzazione” e del “Nuovo Ordine Mondiale” con il suo “Potere Unico e Globale”, doveva assolutamente realizzarsi ma che è fortemente osteggiato dai “terroristi islamici” data la loro visione del mondo fanaticamente esclusivista.

L’ultima occasione nella quale il “caso” e la “coincidenza” hanno agito per una millesima volta è quello del presunto attentatore di Natale che anziché portare i pacchi di Babbo Natale e la calzetta della Befana, portava esplosivo spalmato nella mutande e nei testicoli.[1]

Avrà un significato o sarà una “coincidenza” che da almeno dieci mesi nelle stanze del potere negli Stati Uniti si dibatteva il  problema di come giustificare l’apertura ritenuta necessaria di un “terzo fronte” di guerra nello Yemen? Un fronte indispensabile, sostenevano la Difesa e le forze che si muovono per una soluzione drastica e decisa, complessiva e non più propedeutica, del problema “Medio-Oriente-Vicino Oriente”.  Necessaria per completare il controllo pieno sull’intera Penisola Araba e, data la posizione strategica dello Yemen, che fosse frontale alla Somalia.

Il nodo del problema era che Obama aveva vinto le elezioni proprio presentandosi come pacere, come antagonista della linea Bush, come possibile interlocutore con il Mondo arabo. Obama è un democratico di quelli che ha osteggiato di più la politica repubblicana dei falchi e di Bush. E’ dunque evidente che le forze che detengono il “potere reale” negli Stati Uniti, essendo sempre le stesse, dopo la strategica vittoria paradossalmente ed imprevedibilmente accordata ad un nero che riunisce in modo quasi emblematico nel suo stesso nome quelli che sono presentati come i due principali  protagonisti  del “male mediatico”,  responsabili del “terrorismo islamico” e delle guerre (- Hussein (Saddam) e Osama (Bin Laden) -) reclamano da lui quello che avevano reclamato da Bush e che reclamerebbero da qualunque altro Presidente. Ed allora torna la necessità di ripetere il rito: come giustificare il nuovo corso? Come preparare le cose in modo che il Presidente possa avere una ragione da esibire ed una giustificazione dietro la quale non contraddire tutta la sua immagine?

L’ex ambasciatrice statunitense a Sana’, Barbara Bodine, dice che: “una dichiarazione di guerra contro lo Yemen ci si rivolterebbe contro”  ma i due più alti esponenti del Center of New America Security già un mese prima del fatto scrivevano che: “La notizia otto anni dopo l’11 Settembre e con due guerre in corso non sarà benvenuta ma lo Yemen richiede un’azione immediata”. E lo stesso scriveva l’autore di American Yihad Steve Emerson: ”Gli USA non vogliono che nel mondo musulmano si percepisca l’apertura di un terzo fronte: ma questa scelta ha un limite… Qui lo stesso governo yemenita è diviso, ancor più di quello pakistano, tra lealtà agli Stati Uniti e politiche anti-americane. Aggiungerei che lo stesso presidente al potere da 30 anni ha avuto proprio da Al Qa’ida un aiutino contro i ribelli sciiti del Nord armati da Teheran ed il pasticcio è completo. E quindi? Bisogna fare da soli: ma il governo Obama potrà mai accettarlo?”.

Già il noto scrittore politologo americano Perle aveva da tempo affermato che la soluzione veramente definitiva sarebbe stata quella di un attacco immediato, unico e congiunto contro l’Afghanistan, l’Iraq, il Pakistan, la Siria, lo Yemen, la Somalia, l’Iran, ed alcuni Paesi arabo-africani indecisi…. Soltanto così, egli sosteneva e sostiene ancora, si sarebbe definitivamente risolto il problema del “terrorismo islamico” e dello scontro tra la nostra civiltà ed il residuo della barbarie del passato. E soltanto così Israele avrebbe potuto avere garantita la sua pacifica sopravvivenza.

L’interevento militare nello Yemen non era l’unico problema: da qualche mese erano pronti, ancora impacchettati, nuovi strumenti di controllo negli aeroporti, destinati in futuro anche agli uffici pubblici, incredibilmente invasivi: lo “scanner corporale” perché sarebbe l’unico a rivelare la presenza nel corpo di esplosivo.[2] Se questa innovazione è stata una risposta necessaria al pericolo evidenziatosi nel fallito attentato di Natale, perché da mesi quegli apparecchi erano già bell’è pronti per essere installati intanto nei principali aeroporti?

Dovrebbe essere superfluo osservare che quest’ulteriore innovazione non avrebbe avuto facile accesso nelle condizioni che precedevano l’episodio subito definito “il fallito attentato di Natale” perché rappresenta veramente un passo ulteriore verso un’umanità robotizzata; certo nessuno si sarebbe mai immaginato anche fino a poche settimane fa, di dover fare una risonanza magnetica o un esame ai “raggi x” ogni volta che accede ad un viaggio.[3]

Come si poteva dare attuazione ai nuovi “pacchetti premio” natalizi da offrire all’intero, già esasperato Occidente?

Ecco intervenire nuovamente il “caso” e la “coincidenza”.  Come era accaduto per le “Torri Gemelle”; come era accaduto per Madrid e per Londra; come accade nelle moschee e nei mercati dell’Iraq e dell’Afghanistan ogni volta che a livello internazionale deve darsi seguito ad una “svolta legislativa e giudiziaria “epocale”, “qualcuno” agisce. Nei casi più eclatanti, quel “qualcuno” rimane sempre sconosciuto o se viene reso cognito non può più parlare o difendersi ne’ confermare o smentire perché è morto, si dice, nell’operazione stessa o è ancora nascosto; mentre nei casi “caserecci” e ridicoli (i terroristi delle scarpe spalmate di esplosivo e dei testicoli e mutande, oppure quelli che si fanno scoppiare in mano la borsa degli attrezzi di lavoro come nel caso di Milano (dopo aver litigato con mogli o padri…) i “terroristi” vengono sempre fermati in tempo e prima che agiscano.  Superfluo aggiungere che, questi ultimi diventano poi la conferma, la prova provata, che tutti gli episodi di “grande terrorismo stragista” realmente compiuti, sono stati effettivamente realizzati dallo stesso genere di soggetti, cioè musulmani fanatici e folleggianti, semplicemente più preparati e fortunati di questi ultimi.

In questo modo la suggestione viene rinnovata e rafforzata; la copertura dei veri più probabili responsabili rafforzata; le pericolose emersioni che iniziavano troppo ad evidenziare il sottofondo di certe ricostruzioni rigettate nell’ombra e la situazione generale si presenta nuovamente pronta per la successiva tappa. Una tappa che fa parte di quel progetto generale e finale che deve portare l’intero pianeta alla “globalizzazione” totale, instaurare in esso l’annunciato “Nuovo Ordine” dal “Potere Unico”, esercitato sopra un’umanità omologata nei cervelli ed unificata nel minimo comune denominatore di un’esistenza incentrata su un ebete consumismo  e sottoposta ad un rigido controllo persino dei sentimenti, dei pensieri, delle emozioni e delle reazioni.  Un risultato, questo, che non può prescindere dalla eliminazione dei residui di un mondo tradizionale (nel caso dell’Islam ancora troppo vivo e vissuto sia a livello intellettuale che popolare) che costituisce ancora l’immagine di un’alternativa esistenziale, in forza di una identità stabilità su basi religiose e spirituali ancora radicalmente vissute sin nei suoi tratti sacrali mantenuti e rafforzati da una coerente, costante ritualità.

Infine, l’episodio ha rimesso in discussione la liberazione degli altri detenuti di Guantanamo e la sua definitiva chiusura a cui molti si erano opposti ed ha offerto l’occasione per riaprire le polemiche sul caso del massacro di Fort Hood in Texas negli Stati Uniti dove il 15 novembre 2009 vi furono 13 morti e 45 feriti e dove il responsabile, un maggiore dell’esercito, Nidal Malik Hasan che è stato processato e condannato soltanto per omicidio, suscitando le ire di alcuni settori della F.B.I. che pretendevano che fosse accusato di “terrorismo islamico” per la sua origine etnica. L’episodio di Natale ha riaperto l’occasione per sostenere che il maggiore sarebbe stato spinto alla strage dall’Imam americo-yemenita che vive nello Yemen, Anwar al Awlaki, definito il nuovo Bin Laden che agisce dallo Yemen. La mancata contestazione in quel processo aveva già fatto irritare la F.B.I. e la C.I.A. perché si era perdura l’occasione di intervenire nello Yemen.

Con questo episodio, i vari “super-esperti” di terrorismo islamico come Steven Emerson, Magdi Allam Cristiano, Peter Bergen ed altri, hanno rinnovata l’accusa che lo stesso Imam avrebbe incitato ed armato dallo Yemen il giovane nigeriano.

Significativo anche il commento dell’ex vice-presidente dell’Amministrazione Bush, Cheine il quale, all’indomani dell’episodio e alla reazione di Obama che osservava come “anche i democratici sanno tirare fuori i muscoli e mostrare il petto villoso” annunciando severe reazioni nello Yemen dove, secondo le informazione lui fornite della CIA e dell’FBI allorché si trovava ancora in vacanza in Jamaica, il fallimentare kamikaze sarebbe stato addestrato e preparato, osservava che ora anche lui avrà le sue belle rogne.  Chine capisce bene probabilmente che l’aiuto al governo yemenita è una dichiarazione di guerra vellutata e che anche che l’episodio di Natale non è che una lezione, un suggerimento, una pressione ad Obama della stessa natura delle Torri Gemelle.

Ancor più significativo però il fatto che il “terzo fronte” questa volta è stato presentato come un “appoggio logistico” al governo dello Yemen che, pur se alleato, si dimostra tuttavia incapace da solo di controllare la situazione che nello Yemen starebbe precipitando. Un appoggio logistico che però, caso strano, era iniziato ben 11 mesi prima che accadesse l’episodio di Natale con l’introduzione di alcune centinaia di operativi dell’F.B.I. e della CIA.

A dire il vero anche in questo caso natalizio non mancano gli elementi di stranezza che lo accompagnano. Prima che venisse anche ipotizzato un collegamento con Al Qa’ida o similari, il giovane si era già presentato subito dopo il fallito tentativo, come un incaricato da Al Qa’ida yemenita senza che fosse preso sul serio dallo stesso giudice distrettuale Paul Barman che per primo lo intrerrogò con l’iniziale contestazione di aver tentato di distruggere un aereo. Alla prima domanda del giudice su come si sentisse, il giovane rispondeva con un sorriso… “Meglio, mi sento meglio”.

Il giovane di colore era stato denunciato dal padre con il quale aveva avuto forti diverbi ed era stato messo a regime nonostante fosse un ricchissimo banchiere nigeriano. Il ragazzo si era sfogato per mesi su un foro di internet lamentando di essere solo e depresso”, di non aver mai trovato “un vero amico musulmano”. Li aveva redatti tra il 2005 ed il 2007 usando il nick name “Faruok1986”, quando frequentava una scuola britannica nel Togo; una scuola nella quale, si lamentava, c’erano pochi musulmani con cui fraternizzare. Aveva scritto almeno 300 messaggi nei quali ripeteva di non avere nessuno con cui parlare, “…nessuno che mi consigli o mi sostenga e mi sento solo e depresso; non so che cosa fare e poi credo che questa solitudine possa condurmi ad altri problemi”.  Risalta anche la tensione fra le interpretazioni liberali ed estremiste dell’Islam: “Il Profeta ha detto che essere religiosi è un compito leggero e coloro che si caricano di fardelli troppo pesanti lo troveranno difficoltoso e non potranno continuare; e così ogni volta che mi rilasso commetto delle mancanze, e quando mi impegno mi stanco di quel che sto facendo – per esempio, imparare a memoria il Corano. Come trovare un equilibrio?”. Nel dicembre del 2005 racconta che i suoi genitori sarebbero venuti a trovarlo a Londra e si chiedeva se fosse lecito che mangiasse carne insieme a loro: “Sono dell’opinione che la carne non macellata secondo l’uso islamico sia proibita, a meno che non sia assolutamente necessario; i miei genitori la pensano come qualsiasi straniero, che possiamo mangiare qualunque tipo di carne. Ho pensato che non dovrei mangiare con loro, ma temo che questo possa creare divisioni ed altri complicati problemi familiari”. (The Washington Post 28/12/2009).

Il padre del giovane è uno dei personaggi più influenti nelle scena economica nigeriana. Ex ministro dell’economia, presidente della First Bank è stato nominato anche commendatore della Repubblica italiana. Il giovane vissuto a Londra con la famiglia dal 2005 al 2008 ed ha ottenuto anche un visto per gli Stati Uniti. Nell’agosto 2008 era già stato negli Stati Uniti. Ad agosto 2009 ha avuto una forte lite col padre perché voleva andare nello Yemen osteggiato da quest’ultimo. Privato del sostegno economico annunciava per questo con una lettera il suo distacco dalla famiglia. Il padre denunciava la sua sparizione all’Ambasciata americana di Abuja e dal mese di novembre 2009 era stato inserito nella lista dei nomi dei 550.000 probabili terroristi e si era visto rifiutare il visto di reingresso a Londra.

Il governo nigeriano all’indomani del fatto faceva sapere che il giovane nigeriano giunto dal Ghana in aereo, prima di imbarcarsi per Amsterdan da cui avrebbe preso l’altro aereo per Detroit sarebbe stato fermato per tre volte al varco di accesso alla zona di imbarco. Due volte il controllo avrebbe suonato, la terza volta si è tolto le scarpe e il controllo non avrebbe più suonato.

Appena arrestato il giovane dichiarava subito di aver ricevuto l’esplosivo, 80 grammi di “petn” collocato nelle mutande, da un capo di Al Qa’ida nello Yemen ed il suo intento era quello di far saltare l’aereo sul quale si era imbarcato da Amsterdam per Detroit, Il 24 dicembre 2009. Non vi sarebbe riuscito soltanto perché neutralizzato da passeggeri che lo hanno assaltato. Tuttavia questo non avrebbe impedito che riportasse gravi ustioni nel corpo in quanto la deflagrazione è comunque parzialmente avvenuta su di lui. La quantità di materiale non era sufficiente minimamente a far esplodere l’aereo ma si sostiene che avrebbe comunque potuto generale un’apertura che piccola che poteva essere avrebbe causato una depressurizzazione letale nell’aereo stesso.

Particolare curioso, soltanto per l’insistenza di due passeggere, Kurt e Lory Haskell, che hanno insistito a voler rivelare la notizia, è trapelato che il giovane nigeriano non era solo nel volo “Amsterdam-Detroit”. Con lui c’era un indiano arrestato perché un cane addestrato dell’antiterrorismo aveva “sentito” qualcosa. Portato via dall’aereo è stato interrogato e poi rilasciato. Nessuna accusa contro di lui; resta Umar Farouk Abdul Mutallah l’unico accusato che, prima di essere accusato, precede tutte le accuse che gli verranno poi fatte successivamente.

Chi era l’”indiano”? E che ruolo doveva svolgere? E qual è l’effettivo ruolo dello stesso Umar Faruk?

E’ sicuramente straordinario che in certi campi compaia sempre, ed al momento giusto, il personaggio di turno che si presta a fornire l’occasione necessaria e voluta per coprire una falla lasciata aperta da una determinata operazione che ha implicato eccessive emersioni; che si presta a risolvere un problema che si pone da tempo; che si presta a superare un ostacolo che impedisce certe soluzioni ritenute le uniche suscettibili di risolvere un problema determinante e via dicendo e che non realizza nulla degli scopi utili alla sua presunta causa.

Dire che tutte quelle volte ha agito il “caso” o la “coincidenza” è veramente irrazionale.  Non è tuttavia neppure razionale presumere che le cose avvengano sempre con il meccanismo semplicistico del “complotto” ordito da quattro, cinque persone rinchiuse in una stanza dei bottoni o in qualche isola.  E’ sicuramente vero invece che le cose non sono comunque mai causali e che il problema, dunque, riguarda non già la casualità o meno o la coincidenza o meno ma, invece, la “modalità” come certe cose vengono fatte accadere. E quanto alla modalità, le cose non sono semplici perché se è pur vero che i “dirigenti” di una determinata operazione o serie di operazioni non mancano mai, è altrettanto vero che le modalità di attuazione per le quali esiste una vera e propria “scienza”, passano per meccanismi di azione e reazione che non appartengono a possibilità e conoscenze comuni ed ordinarie. In certe operazioni agiscono vari tipi di influenze che non sono soltanto di ordine corporeo nel senso più grossolano del termine ma anche “sottile” e relativamente a queste opera la messa in moto di forze che la comune psicologia non è neppure in grado di sospettare. Questo senza ovviamente trascurare affatto le possibilità anche soltanto di ordine più grossolanamente materiale che già da sole permettono di agire su un’area di azione sufficientemente vasta per permettere di portate l’azione più nel profondo senza troppo apparire.

Piuttosto nel dubbio se il personaggio di turno sia un mistificatore che si è prestato ad un gioco sporco o un pazzo che comunque sicuramente contribuisce a rendere difficile la vita dei musulmani, non potrebbe essere un’occasione per saperne qualcosa di più, per accertarsi l’identità e la sorte effettiva di quel personaggio durante e all’esito del processo oltre che per ottenere giustizia, che qualche “Associazione islamica” si costituisca “parte civile” in quei processi dove troppo facilmente e così eccezionalmente è stato individuato il colpevole, e all’esito. chiedesse il doppio della condanna che per lui proporrà la Pubblica Accusa?


[1] Precisazione: non è che noi sosteniamo che i sostenitori del “caso” e della “coincidenza” reiterati affermino che gli interventi repressivi e le guerre conseguenti agli episodi di terrorismo sono casuali, al contrario essi affermano del resto con buona logica che essi sono reazioni necessarie, forme di difesa, per aberranti che possano essere, determinate e giustificate dal pericolo rappresentato dal terrorismo dimostrato dalle loro azioni. Chiunque sa che gli inasprimenti legislativi sui controlli vengono giustificati (a ragione o strumentalmente) dalla necessità di fermare il terrorismo (che questo sia veramente esistente o sia soltanto strumentale al fine). Quello che noi vogliamo dire è che gli stessi che hanno chiaro questo concetto sono però poi disposti a credere che siano un “caso” ed una “coincidenza” che, quelle cose che avrebbero determinato quei correttivi (guerre, leggi speciali, inasprimenti, globalizzazione, consolidamenti geopolitici di equilibri di potere, ecc.) finiscano sempre per convenire alla stessa parte e per realizzare ciò che da tempo essa intendeva o aspirava a raggiungere; che coincidano sempre con ciò che essa ritiene non soltanto necessario ma addirittura vitale per la sua stessa sopravvivenza; che  rafforzino la sua posizione dominante; che si ritorcano sempre a svantaggio di coloro che vengono indicati come gli autori dell’operazione e che tutto finisca per realizzare ciò che costituiva il progetto esistenza fin dall’iniziale ed ora in fase di attuazione e cioè, quella “globalizzazione” accompagnata dall’accaparramento delle ultime risorse energetiche del pianeta, dal rafforzamento delle postazioni militari e di controllo, dalla realizzazione, finalmente, dell’auspicato “Potere Unico Mondiale”. Avrebbe mai questo progetto potuto realizzarsi spontaneamente da solo, vincere ogni resistenza da solo, travolgere ogni ostacolo da solo e limitandosi, i suoi sostenitori, ad una sola presenza difensiva e di osservazione dell’avversario che intanto compiva gli atti stragisti che gli vengono attribuiti?.

A meno di non far intervenire motivazioni di ordine “moralistico” per le quali, come affermano i telepredicatori americani,  “…non è un caso che quegli atti di violenza terroristica si rivolgano sempre in danno di chi li compie in quanto il male non raggiunge mai il suo scopo e la parte che risulta avvantaggiata da quelle azioni lo è proprio perché rappresenta il bene…”, l’atteggiamento casualistico che abbiamo denunciato è senz’altro assurdo come del pari ci sembra assurdo accettare la soluzione “moralista” or ora prospettata che peraltro non ha nulla ne’ di Vero ne’ di autenticamente “morale”.

[2] Poiché quello che conta è il risultato da raggiungere e non più astratte patenti di efficienza da esibire scenicamente, l’introduzione di queste nuove “mostruosità” e l’ingresso forzato ed ormai “necessario” di questi sistemi è stato accompagnato, anche questa volta come fu il caso delle “Torri Gemelle”, da uno sviante concerto critici nei confronti dei servizi di sicurezza americani.  Negli Stati Uniti, l’introduzione delle innovazioni nel campo dei controlli che hanno creato caos pazzesco negli aeroporti e nelle stazioni e la notizia del “nuovo fronte” di guerra yemenita, è stata sopraffatta da una cortina fumogena di critiche strategicamente pilotate in una direzione tutta periferica, cioè, il “fallimento dell’Intelligence”. Questo argomento sviante e dall’altro lato esorcizzante sul quale è stata dirottata e fatta scaricare ed esaurire la tensione suscitata dagli altri due argomenti centrali, sembrano tanto svolgere oltre che la funzione di prevenire e tacitare l’interrogativo di come sia possibile che avvengano certi episodi nonostante i controlli e la loro dimensione, anche quella di non permettere che si susciti un’eccessiva supervalutazione di certi apparati di sicurezza che, come si è dimostrato in passato, diventa controproducente in quanto suscettibile di far sorgere il sospetto che i reali manipolatori di certe operazioni, siano proprio al loro interno. Invece, mantenere basso il livello di considerazione di quegli apparati evita una loro supervalutazione e le conseguenze che se ne potrebbero trarre. Meglio tenerne basso il profilo; infatti, come potrebbero servizi inefficienti e composti da cretini, essere capaci di tanto ed evitare che certe cose avvengano sotto i loro occhi?

[3] Con queste considerazioni noi non vogliamo affatto ignorare o negare che, giunti a certi punti, determinate soluzioni si presentano ormai non soltanto utili e necessarie ma addirittura inevitabili. E questo vale del resto anche per tutta un’altra serie di intereventi che la “civiltà moderna” ha resi inevitabili in tutti i campi della vita e dell’attività umana, contribuendo a complicarla sempre di più anziché a semplificarla ed a soffocare, letteralmente, le più elementari espressioni di libertà, di felicità, di umanità e di distacco. Però viene da rilevare come, proprio questa “inevitabilità”, evidenzia ormai tutto il sottofondo veramente “satanico” di questo tipo di civiltà dove il bisogno e la necessità si sono estesi e dilatati fino a ripiegarsi sull’essere umano che doveva beneficiare di certe innovazioni mentre ne è stato, infine, avvolto e soffocato.

TERRORISMO E RESISTENZA: Distinzioni politiche, legislative, giuridice e morali

giovedì, 31 dicembre 2009

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TERRORISMO E RESISTENZA

DISTINZIONI POLITICHE, LEGISLATIVE, GIURIDICHE E MORALI.

Autore

(Carlo Corbucci)

- PARTE PRIMA -

In campo internazionale, la distinzione ormai impostasi, certo non casualmente e non senza interesse,  tra “terrorismo” e “resistenza” (nella quale è compresa la “guerriglia” quando essa è animata dalla finalità di “resistenza”),  non soltanto sul piano pratico ed effettivo ma ormai anche su quello giuridico, viene stabilita sulla base dei seguenti elementi di discriminazione che qui riassumiamo in termini molto generali:

a)         L’esercito di una Paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio ed ideale di tutela democratica, non può mai essere accusato di “terrorismo”, sia perché le finalità militari, storiche, politiche, culturali e sociali di un “esercito regolare” guidato da uno “Stato Maggiore” che risponde ad un Governo regolare, eletto dal popolo e da questo controllato, oltre che dall’opposizione nonché vincolato da una Costituzione fondata sul rispetto dei “diritti umani”, della dignità della persona, sul presupposto della libertà di religione, di opinione, di associazione e di scelta morale e sessuale della vita privata, esclude che possano essere mirate alla conquista ed alla sottomissione di un paese o del suo popolo.

b)        Il governo e l’esercito di un paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come  gli Stati Uniti non può mai avere finalità “terroristiche” come quelle di incutere nei Paesi con i quali fosse anche in guerra, panico diffuso, senso di smarrimento e sfiducia nella pace o nella ripresa della normalità. Al contrario, mira a rassicurare che lo scopo delle stese operazioni belliche è quello di ristabilire al più presto la pace, la libertà, le garanzie democratiche, l’ordine, la giustizia.

c)         Lo scopo e la finalità di operazioni militari compiute da un Paese democratico soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio di ideale di tutela democratica, non può mai essere quello di una conquista per sfruttamento o per annessione. Un’eventuale operazione militare non può essere considerata altro che una necessaria risposta a ripetute provocazioni ed aggressioni che arrechino o abbiano arrecato danno diretto alla popolazione del Paese democratico o che costituiscano pericolo grave per essa o per l’umanità.  In quest’ottica non è esclusa l’opzione militare nel caso di acclarata tirannide esercitata da un governo dispotico all’interno di un Paese, sulla propria popolazione, ove la situazione raggiunga livelli di violenza tale che la stessa venga privata di ogni elementare forma di dignità e di rispetto della persona umana tale da richiedere l’intervento del resto della comunità internazionale a tutela della sofferenza di quel popolo

E’ dunque da considerare falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici; dall’intenzione di estendere la propria influenza o il proprio potere, diretto o indiretto che sia; dalla volontà di rimuovere ostacoli politici o culturali all’interno del Paese contro il quale viene adottata l’opzione militare, contrari agli interessi materiali ed economici del Paese democratico stesso.

d)        Sono considerabili “atti militari” e dunque legittimi (fatte comunque salve le eventuali contestazioni in termini di “crimini di guerra”) anche se compiuti in opposizione all’esercito di un Paese democratico che stia militarmente penetrando nel territorio di un altro Paese che non sia considerato “democratico” secondo i condivisi criteri della politica internazionale, soltanto quegli atti a carattere militare compiuti dalle forze ufficiali dell’esercito del Paese finchè è operante il proprio governo e lo “Stato Maggiore” e sia ancora presente un’organizzazione delle istituzioni che coordina le operazioni belliche nei termini di una “difesa” del territorio e di uno scontro tra eserciti nell’indeterminatezza degli esiti finali e prima di un’eventuale “resa ufficiale” o disfatta dell’esercito e della sua composizione gerarchica.

e)         Sono considerabili “atti di Resistenza” o più in generale “Resistenza armata” e dunque legittimi a determinate condizioni, le operazioni compiute dall’esercito di un Paese nei confronti del quale è in corso un’invasione da parte di un altro Paese, anche se quest’ultimo è stato provocato ed indotto all’opzione militare ed il primo sia considerato uno Stato che non può essere considerato tra quelli che rientrano in una classificazione “democratica” o non abbiano aderito ad accordi internazionali che lo qualifichino come solidale in una visione comune, finchè restino integre le strutture di comando militare e politico di quello Stato ed il suo esercito abbia la capacità di opporre una resistenza qualificabile in termini militari, capace di dare ancora indeterminatezza all’esito dell’operazione militare e del conflitto e dare significato al sacrificio imposto alla popolazione in termini di continuità del conflitto stesso.

Sono altresì considerabili  “atti di resistenza” o più in generale “Resistenza armata”, quegli atti anche violenti compiuti all’interno di un paese da gruppi di opposizione cui aderisca in senso effettivo o solidale, gran parte della popolazione oppressa da un regime e da governi che violino sistematicamente i “diritti umani”, neghino le elementari forme di libertà, esercitino persecuzioni per ragioni politiche, di razza e di religione, purché quegli atti stessi siano rivolti contro le strutture militari e governative senza coinvolgimento ne’ pratico ne’ potenziale della popolazione civile.

Da questi principi di riferimento che vengono ormai considerati presupposti scontati, scaturiscono le seguenti conseguenze immediate:

1)        Qualsiasi azione compiuta dall’esercito di un Paese democratico, nel caso più generale, degli Stati Uniti che sono onerati dal gravame di essere in qualche modo i “guardiani”, i “gendarmi” ed i “custodi” della democrazia nel mondo, sia per la loro capacità e ricchezza sia per la loro superiorità tecnologica e militare, non può mai essere considerata terroristica neppure quando assuma i caratteri dell’uso esagerato e sproporzionato della forza o per gli effetti collaterali necessariamente collegati all’operazione principale costituita dall’obiettivo di abbattere al più presto il governo del Paese e le sue forze armate regolari, perché tutto questo ha comunque l’unico scopo di restringere nel più breve tempo possibile l’opzione militare al fine di ridurre al minimo possibile la sofferenza possibile alla popolazione del Paese invaso ed il  minor numero di perdite possibili, sia del proprio esercito che della popolazione del Paese avversario.  Ancor di più è dunque da ritenere falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici o da altri interessi biechi che non siano il bene dell’umanità.

2)        Le azioni che ad un’apparenza esteriore presentassero l’aspetto di stragi apparentemente assimilabili a quelle compiute con un “atto terroristico” (attentato, operazione kamikaze, ecc.), quali quelle conseguenti ad un bombardamento di una postazione militare, di un villaggio che ospita terroristi, di un avamposto militare che resiste o anche quelle effettuate sopra le grandi città e le capitali del Paese avversario, non possono essere considerate di natura terroristica in quanto la loro motivazione è collegata ad aspetti “tecnici” di natura militare, quali la necessità di eliminare le postazioni militari offensive e difensive peraltro dolosamente collocate dal governo del Paese avversario a ridosso delle abitazioni civili, sia dalla necessità di rendere inoffensivo l’esercito del Paese avversario, al più presto e con operazioni rapide, efficaci e conclusive, che riducano i tempi ed i costi (in vite umane) dell’opzione bellica.

3)        Non sono infine da assimilare ad “atti terroristici” ne’ considerabili “operazioni terroristiche” nessuna di quelle operazioni compiute dall’esercito del Paese democratico che è stato costretto a scegliere l’opzione militare, qualunque sia l’effetto esteriore, perché esse rispondono sempre e soltanto ad esigenze strategiche di natura e di carattere prettamente militare e mai a scopi e finalità di terrore, di panico diffuso, di scelta indiscriminata; e colpendo peraltro con mezzi militari, non presenta mai quel carattere subdolo, imprevisto ed imprevedibile che presenta invece l’atto terroristico, soprattutto del kamikaze” che, pur senza disporre di nulla, arriva al punto di sacrificare il proprio corpo, evidenziando così una carica di odio tale da considerare nemica l’intera umanità. Sicchè, pur di trascinare con se chiunque consideri nemico, senza alcuna discriminazione tra obiettivi militari e civili; senza alcuna previsione o precauzione di evitare il coinvolgimento di innocenti; senza alcuna discriminazione tra militari e civili, donne, vecchi e bambini, è disposto ad esplodere in prima persona con il suo carico di tritolo e di odio.

4)        Le operazioni militari dell’esercito di un Paese democratico, non possono dunque essere mai assimilabili ad azioni terroristiche, soprattutto per il fatto che, esse sono deliberate con un criterio militare fondato su un’etica propria di un esercito organizzato e gerarchicamente guidato, il quale è controllato da un Governo e da un Parlamento che ne monitora le azioni, le controlla, le giudica e ne deve rendere conto alla propria popolazione. Un controllo che trova un’ulteriore garanzia e supporto nel fatto che, la struttura militare ha, proprio al suo interno, un “codice d’onore” che impone specificatamente il giudizio sulle operazioni svolte dagli ufficiali e dai loro subordinati durante le operazioni e che prevede la condanna di quegli atti non propriamente militari e non “tecnicamente” necessari all’operazione militare in se e basati soltanto su un uso personale o esagerato della forza, sicché offre la garanzia di un controllo delle azioni.

5)        Questa garanzia si spinge non soltanto a qualificare “indegni” dal punto di vista militare e del “codice d’onore” certi atti ed a punirli ma anche ad inquadrarli nella figura degli atti di “criminalità di guerra”; una figura che se non è comunque assimilabile al “terrorismo” è tuttavia già sufficiente a squalificare chi se ne fosse reso responsabile e ad emarginarlo assumendone le distanze con una condanna morale e materiale da parte del Paese e delle sue istituzioni.

Fanno eccezione, pur potendo rientrare nel contesto formale di “esercito regolare”, quelle azioni compiute dall’esercito di un Paese guidato da un governo tirannico che abbia provocato l’opzione militare da parte del Paese democratico in quanto non esiste al suo interno l’equivalente effettivo di un “codice d’onore” che offra le garanzie di un reale rispetto della dignità umana mentre, al contrario, fanno legittimamente ritenere che la forza espressa nell’organizzazione militare sia in realtà tutta asservita più che agli interessi della popolazione, agli interessi del governo o del gruppo che opprime il popolo di quel Paese stesso. Nei confronti dei membri dirigenti, anche militari di un simile Paese, sia che si tratti dei membri del governo che ufficiali dell’esercito, può dunque essere usata la duplice qualificazione di “criminali di guerra” e di “terroristi” e come tali possono essere processati dal Paese democratico al termine delle ostilità o in qualunque momento e luogo venissero catturati. [1]

Questi, molto in generale e riassuntivamente, i principi generali che informano la politica ed il diritto internazionale attuale. Va subito chiarito, però, che le distinzioni sopra riassunte sono di portata politica generale e costituiscono una “volgarizzazione” di un linguaggio molto più “raffinato”  e sibillino, allorché vengono tradotte nei trattati e negli accordi internazionali; e questo ancor più, quando vengano trasposti nel linguaggio e nell’ambito giudiziario dove, operando, soggetti che, poco che siano intellettualmente più qualificati della gran massa, hanno ovviamente un’esigenza diversa non fosse altro che sul piano della forma.

La grossolanità delle suggestioni destinate alla gran massa debbono qui essere raffinate ed adattate a menti più sofisticate che, quale che sia stato il grado di indottrinamento esercitato su di loro da decenni di istruzione obbligatoria e facoltativa, da convegni, specializzazioni, iniziative di studio o di salotto, conservano pur sempre una diversa esigenza non foss’altro che sul piano della più elementare razionalità.

Ed è questo adattamento qualitativo che ora riporteremo riferendoci alle conseguenze in campo legislativo e giudiziario, dei presupposti politici sopra esaminati.

Sul piano più strettamente formale e giuridico, è stata stabilita una nozione di terrorismo prima in campo europeo poi in campo internazionale.

E’ ormai un punto fermo che per atto terroristico, per terrorismo e per attività terroristica si intendono tutti quegli atti e quelle attività, anche non necessariamente compiuti ma anche soltanto concretamente progettati o in progettazione, che hanno finalità, e comunque conseguenza e/o effetto, di colpire con attentati la popolazione, organismi internazionali, istituzioni, soggetti.

Quanto al fine, all’intenzione ed all’effetto, possono essere specifici o concorrenti: seminare panico diffuso nella popolazione; scoraggiare la fiducia nelle istituzioni ed ingenerare uno stato di paura diffusa, di insicurezza e di sfiducia nelle capacità dello Stato di dare difesa, ordine e sicurezza. Oppure anche quello di compiere atti di vendetta e di rappresaglia contro la popolazione di Paesi che aderiscono alla coalizione militare nei territori ove è in corso l’occupazione o la missione di normalizzazione anche al fine di costringere i rispettivi governi a desistere dall’alleanza.

Quanto al movente emotivo che muove l’atto terroristico è indifferente che, oltre che da queste motivazioni, sia accompagnato anche dal risentimento religioso che si inasprisce in quanto si sente attaccato e si rafforza il giudizio negativo sull’avversario che lo attacca oppure che prevalga un sentimento nazionalistico o da un’ostilità verso l’Occidente, sia essa di natura politica, filosofica o religiosa. E’ evidente che in ogni azione è presente un movente politico, uno pratico, uno razionale ed uno emotivo. Quello pratico è il risultato e l’obiettivo immediato ricercato, il risultato politico cui si mira; e se su questo tutte le componenti di una vasto numero di soggetti considerati orbitare nell’area di una disponibilità a compiere atti di violenza, possono trovarsi solidali ; quello emotivo riguarda invece la motivazione più intima e più personale del soggetto e che può essere il fervore religioso per alcuni; il fanatismo per altri; la rabbia e la disperazione per altri ancora; l’avversione ed il disprezzo contro un avversario avvertito come espressione massima di prepotenza, di invadenza e di egoismo per altri ancora; la consapevolezza di non avere più futuro per altri; la vendetta per la perdita di qualche congiunto o di un’ingiustizia profondamente subita.

Se il fine “politico”, pratico, utilitaristico, dell’atto terroristico è quello di costringere gli Stati ed i governi ad assumere determinati comportamenti (la rinuncia ad un’alleanza, ad una coalizione militare, ad una partecipazione militare, ad una missione oppure la liberazione di prigionieri detenuti, l’adozione di determinati provvedimenti di favore, la rinuncia a certe disposizioni repressive o a certe leggi), non necessariamente per essere qualificato “terroristico” un atto deve prevedere un attentato o una strage. Possono anche essere considerate “terrorismo”, minacce adeguate allo scopo e portatrici di una certa potenzialità emotiva sulla popolazione e sui governanti.

Però la categoria non si esaurisce in questa serie di enumerazioni:  è considerato terrorismo anche tutta quella serie di atti che vengono compiuti nei territori nei quali è in corso una “resistenza” contro la presenza degli eserciti della coalizione (Iraq ed Afghanistan) in quanto con la loro “opposizione” ostacolano o rallentano il processo di pace e di normalizzazione; dilatano i tempi della ricostruzione; esasperano ulteriormente la popolazione alimentando in essa il disagio ed il risentimento per l’occupante oscurandone le vere intenzioni umanitarie.

In alcuni processi dove era in questione il periodo precedente all’attuale fase di tentativo di normalizzazione ed alla caduta dei governi iracheno ed afghano, non potendosi evidentemente sostenere questi principi, si diceva puramente e semplicemente i vari gruppi della resistenza erano in realtà terroristi che colpivano e punivano la popolazione accusandone l’accondiscendenza, il tradimento e la complicità con gli invasori, la mollezza, la resa, la rinuncia a resistere se non addirittura la condivisione dei valori stessi degli occupanti.

Ma vogliamo ora vedere la validità di quei presupposti sul piano della realtà concreta?

- S E G U E -


[1] Si pensi all’elaborazione cui è dovuta ricorrere la Cassazione ad esempio nell’annullamento della sentenza di assoluzione del “gruppo Daki” allorché i ricorsi dei difensori rilevavano come non era possibile credere o far credere che tutte le operazioni di guerriglia sol perché compiute contro l’esercito degli Stati Uniti sono azioni terroristiche in quanto non è vero che tutti gli attentati sono stati diretti contro civili o li abbiano comunque coinvolti; anzi in moltissimi casi non li ha affatto coinvolti e c’è stata accortezza a non farlo. La Cassazione non trovava di meglio che affermare che avrebbe potuto ben presumibilmente coinvolgerli per cui, non potendo preliminarmente discriminare su quali atti coinvolgeranno civili e quali no, è da ritenere che tutti gli atti compiti dalla guerriglia in un contesto come quello iracheno ed Afgano, sono da considerare terrorismo e tutti coloro che si impegnano ad andare in quei luoghi per opporre resistenza, sono terroristi o sodali di terroristi!  Quando però a questa semplicistica deduzione veniva fatta seguire la ovvia conseguenza che allora, anche le ripetute stragi effettuate “per errore” o per “effetti collaterali” dai bombardieri statunitensi o della coalizione, cosa che costituisce veramente “fatto notorio”, allora interveniva la seconda precisazione che le operazioni di guerra non rientrano in questa categoria per loro natura e per le ragioni già evidenziate.   C’è da chiedersi cosa resta più del diritto in simili elaborazioni.   Potrebbe più correttamente dirsi che la legislazione vuole in questo modo e che le condanne sono conformi alla norma ma non esprimersi con quel tono di piena condivisione con cui le sentenze fanno sfoggio quasi dovessero più difendere lo spirito della norma con le sue ragioni “politiche e militari” che non la conformità di un giudicato alla norma stessa.

I COLLEGI DIFENSIVI DEI PROCESSI DI TERRORISMO ISLAMICO IN ITALIA ED I PRINCIPALI GRUPPI DI IMPUTATI

giovedì, 31 dicembre 2009

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In Italia i processi contro gruppi di imputati accusati di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica (art. 270 bis c.p.) sono stati finora una ventina circa con un numero approssimativo di circa 200 imputati.

I più significativi sono:

1)I tre egiziani falsi kamikaze di Anzio. (El Zahid M. + 2)

2)I due bengladesci falsi bombaroli di Roma -P.zza Vittorio (Hakim M.+1)

3)I 12 falsi aspiranti avvelenatori dell’Ambasciata americana di Roma (Ahmad Naseer)

4)I 28 pakistani di Napoli subito prosciolti

5)Ii 9 falsi kamikaze tunisini di Firenze (Abdallah Ben Matallah + 8)

6)I i 5 algerini presunti aderenti del Gia, aspiranti affondatori del Titanic di Napoli. (Bourhama + 4)

7)I tre marocchini PRESUNTI addestratori terroristi di Perugia (Korchi+2)

8)I due PRESUNTI bracci destri di Bin Laden in Europa (siriano e francese) di Bari (Ayachi+1)

9)Il gruppo Essid Sami Ben Khemais.

10)Il gruppi Es Sayed -Benattia +3

11)Il gruppo Abdellhedi +4

12)Il gruppo della moschea di Via Ienner (Abu Imad+19)

13)Il gruppo algerino di Napoli (Lounici + 15)

14)Il gruppo misto Daki Mohamed + 11 di Milano

15)Il gruppo Lazhar ben khalifa + 7 di Milano

16)Il gruppo tunisino marocchino Chabchoub + 10 di Bologna

17)Il gruppo Dridi Sabri-Bakir + 15 di Milano

Nomi come Bourhama, Serai, Ahmed Al Bouhali, Muhamed Rafik, Trabelsi, Chekkuri, Essid Sami, Daki Muhammed, Abu Omar, Benattia, Es Sayed, Mullah Fuad, Merai, Kneni Kamal. Lounici, Tumi Ali Ben Sassi, Chees, Radi Add El Samie, Abou El Yazid, Cherif  Said, El Kaissi, Abu Imad, Loubiri, Lazhar, Tlili, ecc. ecc. sono soltanto alcuni tra i vari gruppi che sono stati presentati come i più compromessi e la loro posizione è stata spesso portata suggestivamente come elemento di inquinamento e di compromissione per molti altri.

Sempre presenti in quasi tutti i processi da Milano a Napoli, a Firenze, a Bari, a Brescia, gli avvocati Luca Bauccio, Sandro Clementi, Giuseppe De Carlo, Giuseppina Regina, Carmelo Scambia, Nebuloni, Carlo Corbucci, Giovanni Destito, Vainer Burani, Barbara Manara,  Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Carolina Scarano, ed ultimamente Anna Barone, anch’essa attratta da un senso di giustizia dalle esagerazioni di questi processi. a testimonianza costante e l’impegno di questi avvocati hanno costretto una certa parte delle autorità ad un’attenzione maggiore nei confronti di certi processi e ad un maggior rispetto dei diritti di questo genere di reato dalle forti implicazioni politiche e militari.

ADMIN

I “SITI CIVETTA”. COSA SONO? CHI LI POSTA E PERCHE’? – Una tattica ed una strategia dell’ “antiterrorismo islamico”.

mercoledì, 4 novembre 2009

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Abbiano accennato in un precedente articolo ai “siti civetta” riferendoci alle condanne per “terrorismo islamico” che le Corti di Giustizia irrorano contro soggetti che hanno visitato certi siti che parlano di “jihad”, di “resistenza afgana ed irachena”, che istigano a compiere atti di terrorismo ed insegnano come si confezionano ordigni esplosivi, veleni ed altro al fine di compiere attentati contro gli “infedeli” o i Paesi che aderiscono alla coalizione militare che ha invaso (o “liberato” secondo le preferenze) l’Iraq e l’Afghanistan.

Ma esattamente cosa c’è di vero? Di che cosa si tratta? E che cosa sono i “siti civetta”?

Già sono iniziati vari processi nei quali si sta collaudando un nuovo 270 ( non più “bis”; questa volta “quinquies”) che prevede una condanna da 5 a 10 anni per chi, anche via internet visionando certi siti, addestra, si addestra o prende addestramento su tecniche di confezionamento e di l’uso di ordigni esplosivi. Il primo teste è stato fatto davanti alla Corte d’Assise di Perugia dove sono stati condannati 3 marocchini a se, quattro e tre anni e mezzo.

“Siti civetta”, dicevamo, ma di cosa si tratta più specificatamente e perché val la pena di parlarne?

Sono esche collocate in Internet dai “servizi” statunitensi ed israeliani per “attrarre” la curiosità di chi viene ritenuto soggetto a rischio per il fatto stesso di interessarsi di un argomento così speciale.

Questo metodo trova una sua apparente legittimazione in una ben nota corrente di psicologia anglosassone a sfondo moralistico e grossolanamente materialista, secondo la quale chi, stimolato da certe sollecitazioni si lascia tentare attratto dalla curiosità, evidenzia per ciò stesso una tendenza pericolosamente significativa. Secondo questa psicologia, un simile metodo non fa altro che far uscire il mostro che, tendenzialmente, è già presente nel soggetto stimolato.

Quando questo presupposto “fideistico” assume l’apparenza di una certezza, può ben capirsi quanto possa diventare condizionante tutto il successivo comportamento di chi è addetto ad aprire la caccia contro il potenziale mostro.[1]

Nella realtà dei fatti, non c’è invece nulla di strano che musulmani ed arabi, in ogni caso gente che in qualche modo viene considerata parte, attiva o passiva, di ciò che sta accadendo nel mondo, aspirino a conoscere dalle fonti di informazione che considerano meno inquinate ed interessate, notizie sullo stato interno dei paesi nei quali è in corso una guerra o una resistenza, sulla situazione reale, sui metodi di resistenza adottati da una parte della popolazione o da gruppi interni, contro l’esercito più armato del mondo.  Sapere cosa in definitiva succede a “casa propria” o in quei Paesi che in qualche modo sono considerati “invasi”, “fratelli nella fede”, “vittime di un nuovo imperialismo” o dell’”invadenza interessata dell’Occidente”, non ci sembra costituire affatto un “significativo elemento di prova” (come si sono espresse certe sentenze) che gli accusati sono effettivamente dei terroristi o sodali di terroristi.

Certo quando si ricorre ai trucchi, tutto appare nella luce voluta. Infatti, gettare in rete tra le varie fonti di informazione, “siti civetta” che sollecitano la curiosità, perché promettono “…notizie inedite e straordinarie”, che assicurano di rivelare “…la vera situazione interna della resistenza locale” e di dimostrare “le stragi e le sofferenze che l’esercito di invasione sta infliggendo alla popolazione ed ai resistenti”, accompagnata all’immissione di video o materiali che possono gettare una luce di compromissione su chi vi ha avuto accesso o ha estratto il materiale, è un trucco come tanti altri che abbiamo avuto modo di verificare in questi processi. Trucchi sulle traduzioni delle intercettazioni, sul rinvenimento di materiali, sui vari incastri costruiti ad arte, ecc.

Quello dei “siti civetta” pseudo-islamici, dicevamo, è lo stesso sistema adottato nella lotta alla pedofilia dove vengono attivati “siti civetta” attraverso i quali vengono individuati gli utenti che vi accedono e che manifesterebbero in tal modo quella pericolosa tendenza verso la quale, lo stesso sistema che dice di combatterla, ha poi fatto di tutto per spingere una gran parte di persone.

Più che di lotta alla droga e alla pedofilia personalmente io personalmente vedo in certe cose più una lotta per il “monopolio occulto” di questi fenomeni aberranti, svolta nell’ombra da pochi… “padroni del mondo”; ma questa è una mia idea personale che non pretendo che condividiate.

In ogni caso è un metodo che offende l’intelligenza perché è condotto peraltro nel modo più idiota possibile; e questo non offende tanto perché al fine delle cose non è affatto scontato che la curiosità che spinge ad aprire certi siti sia sinonimo certo di condivisione o perchè essi vengono presentati in un modo talmente invadente ed invasivo da suscitare quasi impositivamente la loro apertura; ma perché si fonda sul presupposto che quando non sia possibile rendere complice consapevole la stessa Corte, tutti siano comunque talmente imbecilli da non accorgersi di nulla, comprese le Corti che sono chiamate a giudicare su certe prove.

Un esempio tra tutti: in quasi tutti i processi di “terrorismo islamico” si parla di un’enciclopedia che Al Qa’ida avrebbe diffuso in rete, definita ’”Enciclopedia della Jihad e del terrorista”  in 4 volumi addirittura!  E con tanto di bomba a miccia accesa sulla copertina a piena pagina di una palla con miccia accesa, alla Tommy e Gerry!!  Questo, insieme ad un altro volume di circa 2.000 pagine dal titolo “La strategia di Al Qa’da per i prossimi 10 anni” è un “piatto forte” delle Pubbliche Accuse.

Non basta il ridicolo dell’enciclopedia in 4 volumi dove sono descritti tutti i veleni esistenti, tutti gli esplosivi, le tecniche artigianali di confezionamento, di difesa e di offesa, le arti marziali, la ginnastica, ecc. ecc.;  c’è di più: la Jihad è araba, è islamica, è religiosa (anche se ovviamente il terrorismo non lo è), il libro è diretto ad arabi e peraltro ai più grossolani e fragili tra gli arabi; quelli che conoscono appena la loro lingua…. ma l’enciclopedia è scritta in inglese!

Il libro dovrebbe essere quanto di più riservato possa immaginarsi se contiene tecniche, istigazioni, consigli, invece no:  è lì bell’inglese chiaro, alla portata di tutti

E cosa contiene di tanto misterioso e segreto?  Quello che conterrebbe un comune libro di esplosivi e di armi reperibile in ogni libreria scientifica specialistica.  .

CERTO, resta comunque la considerazione, che è il presupposto della nuova dottrina socio-psicologica della American-Defence  che chi si addentra in certi siti ed apre certi argomenti evidenzia comunque un interesse che ha a che vedere col terrorismo e con un’intenzione di apprendere e forse anche di applicare quello che il titolo promette.  Anche se questa conclusione è esagerata e tarata con il vizio di origine di una psicologia a sfondo preventivo, è tuttavia comprensibile che sorga una certa preoccupazione ed inquietudine di fronte al fenomeno di una frequenza troppo ripetuta di quei siti, veri o falsi che fossero.  Però questo metodo che a memoria storica sa tanto di sovietico e di nazista, è diventato “scienza militare e di “potere” negli Stati Uniti dei Bush.  Come era diventato Guantanamo, i rapimenti, la tortura, le invenzioni ingannatrici delle armi di distruzione di massa; e potremmo aggiungere, dei “finti rapimenti” mirati a convincere gli alleati ad intervenire con la “coalizione” nei “territori caldi”.

Nella realtà dei fatti, questo metodo dei “siti civetta”, è così veramente scientifico ed indicativo di qualcosa di significativamente serio? O si risolve invece soltanto in un sistema per incastrare i più fessi e per celebrare processi funzionali ad ottenere condanne che svolgano il ruolo: da un lato di continuare ad alimentare l’evidenza e la necessità delle guerre in corso e della loro continuazione aiutando a sopportare lo sforzo ed i sacrifici che comportano e dall’altro lato, quello di continuare a giustificare i continui inasprimenti legislativi nei vari Paesi ed i supercontrolli sull’intera popolazione. C’è forse un altro ruolo ancora ed è addirittura forse quello di offrire coperture all’origine reale ed ai veri responsabili, sia come mandanti che come esecutori, delle varie stragi attribuite all’evanescente “terrorismo islamico” e alle varie misteriose sigle di comodo.

Quante cose ha permesso di realizzare questo misterioso “terrorismo islamico” nel quadro strategico militare, economico e legislativo “globale”, in termini di riduzione delle garanzie e restrizioni della libertà nel pianeta, di strategie “goe-politiche, economiche e militari”, giocando sulla paura e con formule come “emergenza” e  “pericolo”!

Sia chiaro:  affermando che si tratta di “siti civetta” noi non vogliamo affatto negare che la frequentazione di essi possa diventare comunque un elemento significativo se sono presenti anche altri elementi univoci e concordanti a carico di qualcuno. Del resto che ci siano “siti civetta” a contenuto pedofilo in fondo consente di colpire un fenomeno inquietante e di raggiungere soggetti pericolosi e squallidi. Ma li il reato è già “in re ipsa”, in se stesso: si tratta di pedofili! Chi entra in un sito pedofilo sapendo che è tale, è comunque un pedofilo; ed essere tale unito al fatto di attivarsi concretamente per soddisfare quella tendenza, realizza già immediatamente l’ipotesi criminosa. Qui no, a nostro avviso; ma sia chiaro che sull’art. 270 “quinquies”, le Procure ed ormai anche le Corti la pensano diversamente!

***

Come abbiamo sostenuto davanti alle Corti in questi processi, secondo noi (e secondo una logica non asservita ad interessi militari) informarsi su siti, fossero anche effettivamente jihadisti, non può equivalere automaticamente ad essere un jihadista o un terrorista anche se quei siti rivolgessero proclami ed inviti di natura terroristica. Al massimo quell’operazione può equivalere ad un elemento di valutazione, indicativo, se vogliamo,  che però, da solo, non significa nulla. Anzi, qui l’esca diventa addirittura immorale ed al limite dell’istigazione tanto che ben può sospettarsi che la sua collocazione potrebbe benissimo rientrare in un contesto di provocazione a scopo militare e politico atta a precostituire “casus belli”, occasione di auspicati irrigidimenti legislativi, strumento di alimentazione del mercato della paura utile e necessario a sostenere ed a giustificare le guerre in corso promosse ed in corso di promozione; ed infine, a rafforzare le coperture degli (eventuali) effettivi mandanti o esecutori di quelle stragi che sono state l’utile occasione per dare inizio a quelle guerre e all’invasione di quei territori che, guarda caso, erano già da molti anni prima dei fatti delle Torri gemelle di New York, nei programmi di difesa definiti “scudo spaziale” o  PKN degli Stati Uniti.[2]

Quella dei “siti civetta islamici” non è una nostra supposizione o peggio, invenzione suggestiva. E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che, parole sue, “…i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”. (Fonte: City – 14/10/2009)

D’altra parte basterebbe anche una lettura attenta dei contenuti esaltatati di quei siti per vedere come l’esaltazione sia spesso troppo eccessiva per essere autentica e sembra proprio avere il solo evidente scopo di risaltare quanto siano pericolosamente esaltati i soggetti che si abbeverano ad una simile fonte.

Nel contesto di questa strategia di individuazione dei pericolosi e dei tendenziali, rientrano una serie di iniziative che vanno dal banale al subdolo. Forse per alcuni sarà una sorpresa sapere che, entrati ijn un motore di ricerca di internet come “Google” (ma sarebbe la stessa cosa per “Libero”, “Tiscali”, “Virgilio, Yahoo, ecc.) cliccando una finestrella di ricerca dell’ argomento la frase, ad esempio, “come costruire...”, prima di ultimare la frase, compaiono una serie di opzioni di scelta la prima della quale è… “una bomba...”, seguita da… “una bomba atomica“, “una bomba carta“, “una pistola” e poi tutto il resto, “un modellino di nave” ecc. ecc.  Accanto ad ognuna di queste voci c’è il numero dei visitatori. Soltanto sulla prima, nel novembre 2009, erano 74.000! Immaginiamo già il commento: non tutti i visitatori vengono accusati di terrorismo o perseguiti; dopo un monitoraggio discreto sulle loro attività vengono abbandonati mentre vengono seguiti soltanto quelli… interessanti; come se non fosse evidente che, una volta abbattute certe soglie, chiunque può diventare “interessante” di poco che venga ritenuto… “molesto”, troppo invadente e troppo presente a certe problematiche non convenzionali.

Quella della “predisposizione psicologica” o “genetica” che si voglia, è una teoria “criminologia” molto in voga negli U.S.A. ma per avere un minimo di credibilità dovrebbe almeno accompagnarsi ad un fatto concreto e concludente: l’estrazione del materiale consultato, quale che sia poi il rilievo di questa stessa operazione.  Si può anche considerare appena sintomatico l’approccio a certi siti ma, anche questo, soltanto se ad esso segue almeno un’azione concreta come quella di estrarre il materiale se è vero che si tratta, appunto, di materiale di istruzione di operazioni complesse come il confezionamento di armi ed esplosivi. Se all’accesso non segue questa azione, come può darsi per significativo ciò che è soltanto il prodotto di un inganno, cioè la morbosa sollecitazione e l’istigazione operata sulla legittima curiosità di gente che è bene o male interessata a certi argomenti di informazione, se non altro perché riguardano i loro paesi di origine e le guerre in corso nei loro Paesi.  Portare ad elemento anche soltanto indiziario la curiosità sollecitata dalla presenza di “siti civetta” su argomenti specifici invitanti, non è affatto indicativo di nulla.  Infatti nessuno dei siti visitabili ha un accesso diretto nel senso che non può affermarsi che qualcuno vi entri in quanto voleva andare alla ricerca dell’informazione su come si costruiscono esplosivi. Quegli indirizzi e quei siti passano tutti attraverso l’accesso principale della nota emittente “Al Jazira” che è l’equivalente araba della BBC americana ma, dal punto di vista arabo, molto più informata ed attendibile perché considerata meno “di parte”. E’ dunque evidente che, se durante la visione di notizie e documentari comuni compare il richiamo ad un indirizzo al quale sono rinviati migliori approfondimenti sull’argomento, il visitatore vi ha immediato accesso senza conoscere nessuna speciale password ma semplicemente creando un “nikname” come in qualunque iscrizione a qualsiasi “community” o “chat”.

Ed allora, l’immissione in quei siti di materiale compromettente come i presunti metodi fabbricazione di esplosivi o che altro, non costituisce altro che una maligna trappola, un inganno, fatto apposta per compromettere chi via ha abboccato. In un’ottica ossessiva di prevenzione questo metodo può anche essere efficace per liquidare potenziali avversari ma non costituisce affatto la prova che gli ignari visitatori o i curiosi fossero veramente interessati a quel genere specifico di argomenti (cioè quelli più scottanti) visto che gli argomenti sono tanti e nessuno ne è stato estratto.[3]

Tuttavia la Corte di Perugia, investita del primo caso ex art. 270 quinquies ha ritenuto irrilevante che dopo l’accesso al sito non si sia estratto alcun file e salvato ne’ sul computer ne’ su supporti esterni (che infatti non sono stati trovati) gli argomenti trattati in quei siti, i manuali di istruzione, i proclami e le istruzioni, Per la Corte è già addestramento anche il semplice visitare o il semplice leggere sia pure in rapido excursus; anche perché, secondo la Corte da quel che è dato di anticipare, non rinvenire i supporti informatici esterni ne’ sulla memoria del computer, non è “prova di innocenza” e non esclude che invece siano stati scaricati e nascosti.

***

Ma al di la delle considerazioni sin qui svolte, qual è l’aspetto più sospetto dei “siti civetta” e perché il loro uso è ingannevole? Non lo è tanto perché attrae con contenuti ed argomenti falsi attribuiti ad una fonte che non ne è responsabile o che criminalizzano chi li visita. Questa sarebbe semmai un’argomentazione ed una ragione di carattere morale.

Non tanto per questo, dicevamo, perché entrarvi ripetutamente evidenzia quanto meno se non una condivisione attiva quanto meno una curiosità eccessiva sintomo, a sua volta, di una pericolosa  tendenza a lasciarsi trascinare e coinvolgere; e questo tanto più se in quei siti vengono immessi messaggi ed istruzioni anche false ma in ogni caso che si evidenziano di interesse per colui che vi accede sistematicamente.  E’ invece sicuramente ingannevole perchè la loro postazione è stata effettuata per ragioni diverse da quelle con le quali viene giustificata, vale a dire attirare pericolosi terroristi al fine di prevenirli ed arrestarli.  La motivazione precede e supera questo scrupolo ed è di carattere tutta “tattico-militare”.

I siti veri, quelli attribuibili effettivamente a qualche gruppo della resistenza irachena ed afgana, erano pochi e le uniche cose che diffondevano erano soltanto messaggi della resistenza che aggiornavano la situazione interna reale dei luoghi di conflitto. Soprattutto diffondevano notizie su quello che accadeva effettivamente nei luoghi “liberati-occupati”.

Tra quest’attività di informazione c’era quella che informava che cosa stessero effettivamente facendo i liberatori nei territori.  Forse pochi sanno che lo scandalo della soldatessa americana che legava al guinzaglio nudi i prigionieri facendosi fotografare a sua volta nuda mentre faceva quest’attività dai suoi compagni d’armi è venuta alla luce grazie a quelle informazioni non certo alla correttezza dello Stato maggiore Americano che ha tentato di tutto, all’inizio, pur di coprila.

Nessuno avrebbe saputo quello che avveniva a Guantanamo e forse neppure la sua esistenza se la notizia on fosse uscita da quei siti e poi passata ai canali più ufficiali che l’hanno diffusa coprendone la fonte iniziale.  Così come nessuno avrebbe saputo che alcune delle stragi date per compiute da tribù locali contro tribù considerate avversarie o da gruppi terroristici erano state in realtà compiute da gruppetti di soldati americani sia in operazioni sbagliate che in rappresaglie per vendetta, per rabbia contro l’ostilità locale.  E si è trattato di notizie autentiche che hanno dovuto avere persino seguiti ed esiti processuali negli Stati Uniti.

Molte altre notizie sono state censurate; altre non sono pervenute; altre ancora sono state fermate in tempo prima che arrivassero all’ufficialità come quelle riguardanti moltissime delle stragi attribuite ad attacchi kamikaze, ad attacchi contro convogli ecc.

Ogni volta che un’operazione di guerriglia otteneva un risultato apprezzabile sul piano militare la notizia che veniva diffusa in Occidente e nelle altre aree controllate era che le vittime civili che erano rimaste coinvolte insieme ai militari attaccati ed ai “guerriglieri-terroristi” erano state colpite dal resti dei guerriglieri in fuga o per il fatto che questi si servivano dei corpi dei civili come “scudi umani” e via dicendo; ebbene tra le notizie di aggiornamento in quei siti, c’erano le rettifiche e le precisazioni che era proprio una reazione sistematica dei soldati della coalizione, soprattutto americani ma ancor più di quelli delle “compagnie private”, quella di colpire all’impazzata, di reagire indiscriminatamente; qualche volta colpendosi persino tra di loro. Si trattava, precisavano quelle notizie, di reazioni sconclusionate dettate dall’emozione della sorpresa e dalla paura, ma non di rado, dalla rabbia nel vedersi beffati dagli attaccanti che, dopo aver ottenuto ciò che volevano, riuscivano a darsi a mettersi in salvo.  A volte, per evitare testimoni la strage veniva addirittura completata con la soppressione di quelli che erano rimasti e potevano aver visto, non importa se donne, vecchi o bambini.

Infine c’era in quei siti l’invito ai giovani musulmani ad abbandonare ogni indugio e a fare un gesto di coraggio unendosi alle forze di resistenza ed a recarsi nei territori “…per fermare questi massacri e smascherare la “perfidia e l’ipocrisia degli occupanti (…) Sia che moriate o che vinciate, avrete dato la vostra vita per una causa migliore che marcire nella corrotta civiltà e nelle fetide città dei miscredenti; avrete compiuto una “guerra santa” contro gli invasori miscredenti dei luoghi dell’Islam, difeso la religione e l’identità dei vostri popoli; avrete dato un senso alla vita diverso da quello dei soldati degli eserciti invasori ben pagati per la loro missione e per il loro servizio verso i loro avidi governi miscredenti; avrete aiutato i vostri fratelli e sorelle nella fede; una popolazione che non ha che i suoi figli a difenderla ed il vostro sostegno”.  Soprattutto ci sono troppo puntuali precisazioni che invitano i musulmani a non cadere nelle trappole della propaganda di guerra: “non credete a quello che vi dicono: nessun musulmano compirebbe una strage nei mercati dove vivono quotidianamente i proprio “fratelli” e familiari o nelle moschee dove si invoca Allah; sono loro, gli invasori ed i loro servi comprati all’interno che fanno queste cose per dividere i musulmani ed indebolire la resistenza”.

Queste erano le espressioni ed i proclami dei “siti autentici” sino a quando riuscivano a filtrare.

Parole pericolosissime… per lo “Stato Maggiore Americano” che, attraverso  due Dirigenti del Centro Nazionale Antiterrorismo,  Henry Crumpton e Russel Travers, il 7 aprile 2006 confermerà quanto già due anni prima era stato rilevato, cioè, “…il processo di affinamento dei terroristi che stanno sofisticando i metodi tanto che l’Iraq è diventato il maggior campo di lotta soprattutto per l’intervento di terroristi stranieri”. Ancora una volta si ripete che la guerra non si vince, se non viene fermato il flusso degli stranieri che giungono in Afghanistan ed in Iraq.

Ecco allora la vera ragione di tutto: una “ragione militare” che soltanto le Corti di Giustizia imbalsamate nell’obbligo di dover fornire ragioni di “forma”, di “stile”, di “diritto”, di “accettabilità” e di “digestione” per i delicati stomaci delle popolazioni addomesticate, sono tenute a nascondere ed a scoprire trovando le formule dialettiche giuste quali: “fatto notorio”, “reato di pericolo a tutela anticipata”, “resistenza e guerriglia = terrorismo”, ecc. ecc.

E’ chiaro che tutto questo va nella direzione opposta a quel che serve e lascia pericolosamente esposti gli argomenti che sono serviti e servono a giustificare le guerre e gli irrigidimenti legislativi.

Ed allora, perché le Corti possano fare il loro dovere; perché le popolazioni possano essere rese, prima impaurite ed inorridite e poi solidali e pazienti, debbono scomparire i “siti autentici” e comparire i “siti civetta”  dove si parla di come fabbricare ordigni esplosivi per compiere attentati nelle città dei Paesi che hanno aderito alla “coalizione militare” in “missione di pace” in Iraq ed in Afghanistan, compiere qualche altro episodio di “grande terrorismo stragista”, ed infine intensificare le notizie che ogni operazione di guerriglia è soltanto un’operazione kamikaze che ha seminato stragi di civili.

E’ necessario che vengano rimossi i siti autentici e che si sostituiscano con quelli “civetta” nei quali compaiono le rivendicazioni delle stragi, gli inviti a compiere attentati e le lezioni per confezionare ordigni uniti a deliranti messaggi composti da ridicole commistioni di espressioni islamiche e religiose con altre politiche che portano il marchio di una provenienza e di una mentalità prettamente profana ed occidentale. Qualcosa che può confondere soltanto i più grossolani tra gli Arabi e, ovviamente, gli Occidentali.

A questo punto tutto è pronto perché possa darsi seguito alle successive iniziative legislative che criminalizzino questa o quell’attività umana. L’ultima, finora, è stata quella dell’art. 270 quinquies c.p.

Certo non saranno questi gli argomenti che potranno in sede giudiziaria valere per portare all’assoluzione i malcapitati di turno ma non rinunciare a far valere certe consapevolezze è un dovere verso la verità ed un atto di onestà intellettuale che ha comunque il suo valore ed i suoi effetti quanto meno su un piano più profondo.

Avv. CARLO  CORBUCCI


[1] Un sistema del genere è arrivato a livelli veramente grotteschi anche se l’ossessione che sembrerebbe esserne la ragione motivante è senz’altro secondaria rispetto alla vera ragione che è costituita dal tentativo, ormai quasi interamente riuscito, di creare un mondo dove ogni cosa, persino i pensieri più reconditi degli esseri umani, sono posti sotto il controllo di una “centrale del potere” che non ha volto. Si pensi che persino in Italia, precisamente a Roma, è stata “sgominato” (sic!) un gruppetto di persone (sette fin’ora) che, via Internet, cercavano “sesso con animali”. L’operazione è stata compiuta attraverso l’istallazione di “siti civetta” nei quali avevano abboccato ben 514 utenti disponibili, soltanto nel Lazio e 112 a Roma. La pazzia degli utenti e con loro delle “autorità”, ormai sembrerebbe non avere più limite! (Fonte Aidaa – Corriere 14-8-2009)

[2] Nei processi gli operanti e l’Accusa accompagnano spesso l’argomento dei contenuti dei siti visitati con la suggestiva e non veritiera  affermazione che per accedere ad essi occorre conoscere “chiavi di accesso” speciali comunicate da chi ha postato il sito in modo da far credere che il visitatore ha rapporti diretti con i gruppi che parlerebbero attraverso di essi. In realtà mentre quei siti richiedono come tutti gli altri addirittura la password (proprio per essere addirittura individuati!)

[3] Si ricorderà che mentre inizialmente l’emittente Al Jazira era completamente libera, da alcuni anni dopo la stabilizzazione dell’occupazione (o della liberazione…) dell’Iraq è stata, parte acquistata da una compagnia americana e parte posta sotto diretto controllo delle forze armate statunitensi che hanno riservato un potere di controllo e di censura.  E’ da quel momento che essa è diventata uno strumento di individuazione, di sollecitazione e di attrazione di soggetti sui quali viene sollecitata la curiosità ad entrare su “siti invitanti” per poi segnalarli alle autorità dei vari Paesi dai quali avviene la connessione.  Un simile modo di agire parte sempre dalla convinzione di quella scienza criminologica “americana” secondo la quale l’individuo che si lascia stimolare dalla curiosità sollecitata da certi titoli (ad esempio: “come i palestinesi confezionano rudimentali armi di difesa contro le sofisticate armi israeliane”)  è  già tendenzialmente portato a compiere quell’escaletion che lo condurrà alla violenza e comunque manifesta un pericoloso interesse verso un argomento quanto meno inusuale.  Questa teoria trova poi sostegno nella mentalità comune di una gran massa di soggetti che, con “mentalità pantofolaia”, sono ben disponibili ad ammettere che chi si fa i fatti propri (come loro) e non ha nulla da reclamare, non ha neppure nulla da temere e nulla da nascondere; infatti, di fronte alla varietà di straordinarie bellezze che centinaia di canali televisivi trasmettono (dallo sport, al sesso, ai film, ai varietà, alla musica, alle telenovellas e alle avventure dei “grande fratello”) che cos’altro devi mai andare a cercare se sei una persona normale?