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LE CONDANNE PER “TERRORISMO ISLAMICO”
TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE
E
LE NUOVE FRONTIERE DEL 270 BIS C.P.
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Allorché il 270 bis c.p. nella sua nuova formulazione a portata transnazionale fu testato per la prima volta in Italia, le Corti non lo accolsero con calore. “E’ una norma inapplicabile”, si diceva; “…non è facile giungere ad una condanna”; “non consente di ottenere auspicate scorciatoie contro la criminalità” e di servire agli scopi per i quali è stata formata, cioè, a fornire una “tutela anticipata”, a svolgere una funzione di “norma di pericolo” ed a garantire un sistema di “prevenzione” come vuole una “normativa eccezionale di emergenza”” come richiedono i tempi.
Faceva resistenza anche una secolare concezione garantista del diritto: quella secondo la quale la legge penale deve reprimere e punire i reati e non prospettarsi di condannare, in via preventiva, soggetti che, soltanto presuntivamente, possono essere considerati “pericolosi” o suscettibili di commettere una certa specie di reati prima e senza che ciò accada effettivamente o che vi sia concreta possibilità che ciò accada.
Una certa destra, in Italia ed un po’ in tutta Europa, galvanizzata dalla politica dell’ex amministrazione americana “Bush”, e nel primo caso spinta dalla “Lega nord”, criticava “l’eccessivo garantismo”, “l’incoscienza di chi aspettava che qualcuno compisse una qualche strage prima di arrestare e condannare i soggetti considerabili a rischio di fanatismo” o palesemente ostili alla politica occidentale e statunitense in genere.
Fatto è che, di fronte alle prime assoluzioni ed ai primi distinguo circa la necessità che l’elemento soggettivo ed oggettivo rimanessero decisivi nella valutazione del reato e sul presupposto che non dovesse essere dato per assolutamente scontato o “notorio” in senso tecnico-giuridico tutto quello che l’informazione controllata dei mezzi di diffusione occidentali divulgavano in ordine ai fatti di guerra, di terrorismo ed alle attribuzioni più o meno interessate di tutte le parti in gioco senza eccezione, insorgeva una reazione su vari fronti: un fronte militare, uno politico, uno giudiziario, sorretti da una grande parte della stampa.
“Non si può perdere tempo”…, si sosteneva, “…ad accertare che cosa ci sia di vero nelle accuse allorché siamo di fronte a gruppi accusati di aver costituito “associazioni terroristiche” o di avere contatti con organizzazioni notoriamente considerate terroristiche nei metodi e nella natura”. “Non si può pretendere…”, si reclamava, “…che volta per volta, l’”intenzionalità terroristica”, intesa come il progetto e la volontà di compiere atti di violenza mirati a seminare panico diffuso nelle popolazioni, pressioni nei governi, sfiducia nelle istituzioni e nell’ordine costituito, venga volta per volta dimostrata come effettivamente presente in quei soggetti che sono accusati di voler partire volontari per l’Iraq e per l’Afghanistan e che manifestavano evidente simpatia verso un certo radicalismo islamico”. “Questa stessa intenzione…”, si affermava, “…costituisce già prova sufficiente di una disponibilità a compiere stragi, a fare sacrificio della vita con atti kamikaze con i quali colpire la popolazione inerte dei Paesi, considerati nemici ed infedeli nonchè la loro stessa popolazione, quando rifiuti di partecipare alla lotta di resistenza e ceda all’invito di resa e pacificazione delle coalizioni internazionali in missione di pace e di liberazione”. Infatti, si affermava, “…nessuna resistenza o guerriglia opposta alla liberazione dei Paesi sorretti da regimi come quello dell’Iraq di Saddam Hussein e dei Talebani, può essere considerata legittima resistenza”, come pur prevedono, in altri casi, gli stessi accordi internazionali, allorché sia in corso una guerra di invasione e di occupazione di un paese da parte di eserciti stranieri che violino la sovranità di uno Stato.
La conclusione sin da allora, erra che, allorchè qualcuno dimostrasse un’eccessiva esigenza che andasse anche di poco oltre il semplice interesse indirizzato ad approfondire le tematiche jihadiste, le cronache e le vicende dei Paesi nei quali è in corso l’invasione, oppure un atteggiamento troppo critico verso Israele e troppo vicino alle ragioni dei palestinesi, ciò non doveva essere troppo distinto da atti, propositi e progetti effettivamente mirati a tradursi in atti concreti di violenza.
Secondo i critici delle prime assoluzioni e secondo l’interpretazione più restrittiva che infine ha poi finito col prevalere, del 270 bis, “…non è legittimo, che sia fatta un’eccessiva distinzione tra la libertà di pensiero e l’opinione da una “responsabilità solidale” o da una “sospetta condivisione” del terrorismo, anche quando l’opinione pur si traduca soltanto nella condivisione ideologica ravvisabile, ad esempio, nell’eccessivo coinvolgimento emotivo e sentimentale o nella soddisfazione, di fronte a programmi, fatti ed atti di violenza compiuti da altri e pur senza alcuna partecipazione pratica, nessuna complicità, nessun concorso, nessuna istigazione o progettazione da parte di chi esprima tuttavia un simile pensiero, sentimento e partecipazione emotiva”.
Alcune sentenze non impugnate in Cassazione dove le Corti d’Assise hanno proceduto ad assoluzioni sulla base della distinzione tra diritto d’opinione anche dove questo si esplichi in contenuti forti ma limitati alla sfera del pensiero e del sentimento e concretati in una mera adesione ideologica, hanno anch’esse formato giurisprudenza ma alcune sezioni della Cassazione che ultimamente hanno trattato con più frequenza questi casi, non sembrerebbero aver condiviso una mancata impugnazione da parte delle Procure che, forse, avrebbe consentito di creare precedenti ancor più restrittivi e più vicini alle ultime pronunce in tema di 270 bis e di “terrorismo islamico” favorendo un incoraggiamento alle Corti di merito a procedere senza troppi formalismi al riconoscimento di responsabilità.
Un orientamento del genere è emerso abbastanza chiaramente dai rigetti di quasi tutti gli ultimi ricorsi fatti da vari imputati condannati, dove le argomentazioni di “stretto diritto” svolte nei ricorsi, sembrano non valere più in questa particolare materia ed in questo specifico momento visto che, le sentenze di rigetto della Cassazione si motivano, ormai, quasi completamente e soltanto con la facile formula che “…si tratta di argomentazioni di merito interdetto al giudizio di legittimità…”, anche laddove sia in contestazione il “travisamento dei fatti” o addirittura la contestazione (a quel punto facilmente verificabile) della “falsità storica” degli elementi portati a sostegno della condanna dalle sentenze di merito. Falsificazioni quali, ad esempio, non già la diversa ’interpretazione (che è giudizio di merito) di frasi di intercettazioni decisive e determinanti per la condanna, ma l’invenzione pura e semplice di esse, eppur riferite dalle sentenze come esistenti all’interno di quelle intercettazioni nelle quali sono invece assenti.
Argomenti del genere non sono neppure sfiorati e vengono censurati come “argomenti di merito”.
Così, per tornare all’excursus storico del 270 bis, dicevamo che si reclamava che tutti gli scrupoli prima evidenziati fossero abbandonati e si è preteso che il momento di emergenza prevalesse su tutto o su ogni garanzia e dubbio; che il sospetto accompagnato da qualche elemento indicativo quale l’eccessiva adesione alla religione islamica, l’eccessiva frequentazione delle moschee, l’eccessiva ostilità verso la politica statunitense, l’eccessiva critica verso i metodi di guerra dell’esercito degli Stati Uniti; l’eccessiva critica alla politica di adesione, sostegno ed alleanza con la coalizione formata intorno all’esercito degli Stati Uniti, l’eccessiva critica verso Israele e l’eccessiva solidarietà verso i Palestinesi soprattutto quando si traduca in aiuti in denaro; le eventuali espressioni di eccessiva ammirazione e di lode nei confronti delle forse della Resistenza all’interno dell’Iraq e dell’Afghanistan, l’eccessiva solidarietà con le loro ragioni e la condivisione anche di alcune delle loro tematiche, l’uso eccessivo di espressioni e formule di benedizione verso quelli che combattono o si difendono nel nome dell’Islam e di maledizione verso quelli che calunniano l’Islam, il sostegno reciproco nel cercare forme di regolarizzazione di posizioni di clandestinità eventualmente reperendo documenti falsi o certificazioni fittizie di lavoro per poter ottenere un soggiorno, fossero già elementi indicativi di forza tale da essere considerati prova di un’aggregazione di carattere terroristica.
Si interveniva così con correttivi sempre più restrittivi sull’art. 270 creando una serie di sub; il 270 uno, 270 bis, 270 ter, quater, quinquies, sexies, ecc. ecc. dove, via, via si è arrivati a punire, in via anticipata, ogni forma di espressione che potesse apparire pericolosa per l’ordine stabilito: dall’ideologia della lotta di classe alla visione di siti internet contenenti valutazioni non convenzionali di fatti.
E’ evidente che per poter raggiungere un simile risultato, questa forma subdola di repressione viene presentata non come un divieto di informarsi, di approfondire tematiche, di affermare un diverso pensiero, di esprimere critiche e dissensi ma sotto l’aspetto di un’esigenza di reprimere sul nascere varie forme di istigazione alla violenza e di impedire provocazioni ma si è ben consapevoli che, in realtà, una volta ristretti certi confini, non sarà difficile confondere gli argini e far scambiare una legittima espressione di libertà con forme di istigazione, di complicità e di pericolosa ostilità nei confronti dell’ordine convenzionale.
Ai correttivi legislativi si allineavano alcune “precisazioni” della Corte di Cassazione che legittimava la semplificazione delle Corti d merito adottate nei processi per “terrorismo islamico”. Si! Precisava Cassazione, effettivamente non sono necessari tanti distinguo per applicare il 270 bis. La presenza di alcuni degli elementi anzidetti è sufficiente a far presumere un’”organizzazione terroristica” e a far presumere un “progetto terroristico” anche se non venga trovata nessuna arma, nessun esplosivo, nessun progetto scritto, nessuno strumento che possa essere utilizzato per compiere azioni violente, nessun contatto con esponenti notori indicati quali i capi storici e carismatici delle Organizzazioni indicate come terroristiche. Ma a questo si può sopperire, precisa Cassazione, potendo “dimostrare” contatti tra alcuni dei vari condannati nel vari processi, “tra di loro” o con altri soggetti destinati a diventare il prossimo gruppo da sottoporre a processo. Così, un gruppo condannato sulla base degli elementi appena esaminati che non abbia mai avuto contatti con nessuno dei soggetti indicati come i capi indiscussi e carismatici delle Organizzazioni terroristiche, potrà essere il “referente negativo” per condannare un altro gruppo che altresì non ha ugualmente avuto contatti con quelli ma perché lo ha avuto con uno o più soggetti di un altro gruppo che hanno già riportato una condanna per “terrorismo” sulla base di quegli elementi estremamente indiretti che abbiamo già indicati. Dunque, se un gruppo sotto processo ha avuto contatti con un gruppo già condannato per “terrorismo” o anche se un individuo di un gruppo lo ha avuto con n altro dell’altro gruppo, può essere considerato terrorista.
All’assenza di altri seri elementi che ben avrebbero potuto costituire prove reali di responsabilità, quali il rinvenimento di armi, esplosivi, veleni, progetti delineati con obiettivi da colpire, strumenti preparatori, ecc. basta ormai, in questi processi, sopperire con la suggestività delle imputazioni che riportano queste cose non di rado come addirittura assodati ed effettivamente riscontrati nel corso delle indagini (salvo poi constatare (sotto silenzio) la non vericidità di questo nell’istruttoria dibattimentale!) oppure con l’affermazione di principio, attraverso l’attribuzione di un’intenzione, che però sembrava riferirsi esattamente alla situazione processuale reale del gruppo, la quale “colorava” in tal modo tutto lo sviluppo del processo.
In questo modo, le Corti, anziché preoccuparsi di verificare se l’accusa così esageratamente presentata era vera, finiva, proprio in virtù di quell’esagerazione che aveva l’effetto di spaventare più che di rendere maggiormente prudenti nella verifica, col ridursi quasi sempre ad un andare alla ricerca della conferma dell’imputazione quasi come se si dovesse smascherare una sicura verità che si nascondeva dietro quell’assenza di riscontri sicchè ogni elemento di favore (come appunto l’assenza di seri riscontri, di armi, ecc.) era visto quasi con stizza e come un’ulteriore prova dell’astuzia dei sicuramente colpevoli imputati che attende soltanto di essere smascherata o che ne venga provocata la confessione. Accanto a questo atteggiamento si affianca quello di un’appariscente incredulità resa visibile agli imputati in modo che siano sempre più scoraggiati a provare tentativi di difesa e ripieghino in un rassegnato mutismo che possa suggerire alle Corti popolari la sensazione di un’ammissione e di una confessione di colpevolezza.
In questo clima, se i Presidenti della Corti non hanno la sensibilità e lo scrupolo di invitare i giudici popolari a spogliarsi di ogni pregiudizio, di invitarli a sentire bene i fatti senza pregiudizi affinché l’accusa possa risultare provata soltanto se corrisponda ad una responsabilità effettiva ed hanno invece un qualche interesse di qualsiasi natura, fosse pure anche soltanto emotiva e personale, non soltanto a mantenere ma addirittura ad alimentare nei giudici popolari questa sensazione iniziale già di per se indotta dalla gravità e dalla suggestività del capo di imputazione, la sentenza di condanna può considerarsi sin dall’inizio già assicurata. Basta irridere ad ogni tentativo di negare, sorridere ad ogni timida forma di difesa, atteggiarsi a sbuffare ad ogni precisazione delle difese, mettere fretta nei momenti più delicati, ed ogni tentativo di difesa può essere interpretato da giurie popolari inesperte come generalmente sono, come un arrampicamento sugli specchi da parte degli imputati e come una scontata conferma della loro colpevolezza.
Molte volte, sulla base di questi elementi ma soprattutto degli “inganni dialettici” cui abbiamo fatto cenno e che sembrano veramente giochini di parole ed astuzie che farebbero ridere se non fossero sorretto da un’autorità legale, sono iniziate ad avvenire ed ormai generalmente avvengono, condanne per “terrorismo islamico”.
“Finalmente!”, esultavano i giornali ed i Ministri di turno dei vari governi. “Finalmente abbiamo condanne contro terroristi! Finalmente abbiamo la prova che eravamo circondati da terroristi e che li abbiamo fermati in tempo. Finalmente abbiamo la prova che intorno a noi c’erano assassini che si stavano preparando per far saltare il uomo di Milano, le metropolitane, le discoteche, i mercati, le caserme, gli autobus. Finalmente il 270 bis funziona ed è in grado di dimostrare che esistono i terroristi perché abbiamo condanne”.
Varrà qualcosa l’osservazione che se per avere conferme che qualcuno è terrorista è stato necessario aggiustare i meccanismi legislativi e giudiziari e mettere le cose in modo e maniera che, da un cilindro vuoto esca un coniglio, allora può ben immaginarsi che razza di terrorista sia mai il malcapitato di turno e che razza di prove che egli lo fosse veramente possono essere state presente a suo carico in questo o quel processo!
Così la gente, i destinatari delle suggestioni, sono convinti che le condanne delle Corti sono condanne per terrorismo; sono condanne contro terroristi che stavano per far saltare chiese e metropolitane. Ma non c’è giudice o Ministro che non sappia che questo non è vero!
Non c’è tecnico del diritto che non sappia che la condanna per l’art. 270 bis c.p. non prova affatto e addirittura non vuole affatto provare, perché “tecnicamente parlando” non deve affatto provarlo, che la persona o il gruppo di turno condannato, stava organizzando un attentato o stava per compierlo!
Ed allora sorge spontanea la domanda: perché volerlo far credere? Perché l’equivoco è mantenuto? Perché soltanto nelle Corti specialiste, cioè in Cassazione, si dice… “…questo è un reato di pericolo a tutela anticipata”, come a dire, senza dirlo.. “dunque non ci seccate con argomenti di diritto sostanziale? Insomma, non è necessario che sia successo nulla e che qualcosa fosse in programma o che potesse succedere; è sufficiente la sensazione del pericolo che potesse succedere! O meglio: è sufficiente far avvertire a chi deve giudicare, la sensazione del pericolo che qualcosa poteva succedere.
Però la gente non sa tutto questo e non deve saperlo; e purtroppo, in un inganno dialettico di questa potata, hanno giocato anche alcune Corti, e questa volta non vogliamo riferirci soltanto alle valutazioni di merito dei vari elementi processuali e probatori ma ad un punto specifico nel quale non solo era possibile ma addirittura doveroso intervenire.
Quale? E’ presto detto: poiché le Corti sono perfettamente consapevoli che è per un artificio giuridico che può parlarsi di “condanne per terrorismo”; e poichè sono consapevoli che il gruppo degli imputati di turno che hanno dichiarato colpevole non è in realtà colpevole degli elementi accessori che corroborano e colorano i capi di imputazione con i quali quel gruppo stesso è stato tratto a giudizio, perché non lo precisano e non ridimensionano le cose, per amore di giustizia, di equità e di verità? Perchè non impediscono che giornalisti come Olimpio, Magdi Allam, Farina e giornali come Libero ed altri, possano esibire le loro sentenze per far credere alla gente che le persone processate erano mostri della porta accanto?
Ma che cosa vogliamo dire esattamente e più specificamente? E che cosa avrebbero dovuto fare le Corti?
Dovevano, a nostro avviso, dedicare un capo della sentenza a censurare la maggior parte dei capi di imputazione nei contorni suggestivi che dovevano dare all’imputazione una sostanza che non ha, riformulandoli prima della condanna o quanto meno ridimensionando le formule dell’accusa.[1]
E’ infatti falso, ingiusto ed immorale, affermare, in calce ad una sentenza la cui prima pagina esordisce con uno dei capi di imputazione che abbiamo visto nel corso del presente studio, “…la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti”.
Infatti, quando i capi di imputazione sono del tenore di quelli sotto riprodotti può ben capirsi cosa intendiamo:
“Visto l’art…… il Pubblico Ministero cita: Tizio, Caio e Sempronio, innanzi al tribunale penale di Milano per rispondere dei delitti:
Capo A) Articolo 416 co. 1, 2 e 4 c.p. per aver, in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione criminale, costituente articolazione del G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati Europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e in Algeria; avendo l’associazione predisposizione di mezzi (appartamenti da destinarsi all’alloggio di clandestini, alla custodia di documenti, refurtiva) ed operando gli associati con ripartizione dei ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose: predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati nel territorio nazionale, anche in funzione di garantire il transito e la permanenza sul territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine si organizzavano stabilmente a Milano, e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di locali destinati all’attività del gruppo associato e di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento dell’attività illecita, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei paesi europei considerati nemici. In particolare: M. T. ed Essid Sami Ben Khemais svolgevano un ruolo di veri e propri ideologi del gruppo, di veri capi spirituali con la funzione fondamentale, per un’associazione caratterizzata dal punto di vista religioso, di indottrinale gli adepti, diffondendo il pensiero del gruppo, così corroborando l’attività delinquenziale del gruppo stesso; gli stessi venivano informati sistematicamente dell’attività operativa del gruppo. Ben S… dava ospitalità a Milano, presso l’appartamento di Viale Bligny n. 42, ad adepti associati del gruppo, sia in forma stabile che in forma saltuaria, attivandosi quindi per garantire al gruppo il fondamentale elemento dell’approvvigionamento dei locali da mettere a disposizione del gruppo, oltre a garantire l’attività su Milano-città di Essid Sami, contribuendo quindi all’organizzazione della stessa. Essid Sami Ben Khemais, ancora, unitamente a B. M. e C. T. svolgevano, nell’ambito dell’attività di organizzazione, il compito di provvedere all’approvvigionamento di documenti contraffatti, così come Ben H. L., A. M. Ben B., J. R., W. H., K. S. Invece Essid Sami, Ben K., K. M., B. M. e Ben H. L., svolgevano attività di raccordo tra la cellula italiana e quella tedesca, inglese e spagnola, necessario al fine dell’organizzazione dell’attività della cellula italiana. Essid Sami Ben K. svolgeva inoltre attività di sostegno in Italia ai militanti del gruppo avendo a tal fine anche costituito una cooperativa di servizi in Legnano. Con l’aggravante di aver commesso il fatto portando nelle pubbliche vie armi da guerra. [2] Quanto alla posizione di Remadna. e Chekkuri va detto che gli stessi svolgevano compiti analoghi a quelli sopra attribuiti ad Essid. Sami Ben Kemais ed a cui pertanto possono attribuirsi le stesse condotte, peraltro riqualificatesi (le condotte) a seguito dell’arresto di quest’ultimo; in particolare mantenevano contatti con i responsabili dei campi di addestramento in Afghanistan. Ben. invece svolgeva prevalentemente il compito di approvvigionamento di documenti falsi. El Sayed, da tempo resosi irreperibile, ha svolto un ruolo di coordinamento tra i soggetti sopracitati ed altri membri dell’associazione, verosimilmente collocati a livello verticistico, radicati in altri paesi oltre ad attività analoga a quella di El. Sayed ed a cui pertanto possono attribuirsi le condotte sopra descritte per quest’ultimo.
Capo B) Del reato di cui agli artt. 81 cpp, 110 – 648 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nell’ambito dell’attività associativa di cui sub. A), agendo in concorso tra loro e con altri indagati tra cui alcuni detenuti, ricevute ed occultato, al fine di procurare un profitto per se e per altri, carte di identità, passaporti, documenti tutti sequestrati di volta in volta nel corso delle indagini presso le abitazioni perquisite a Gallarate (VA) in Via Dubini n. 3; a Milano in Via Bligny n. 42, nel dettaglio descritti nei verbali di sequestro depositati agli atti, documenti da utilizzare per l’attività dell’organizzazione criminale.
*Tra gli altri nella disponibilità del Ben. e del Remadna vi era il permesso di soggiorno recante il n. P504768 rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.9.2000, risultato contraffatto e pertanto compendio di falso commesso da ignoti, sequestrato a quest’ultimo al momento dell’arresto avvenuto il 13.11.2001.
*Nella disponibilità di Remadna ed El Sayed vi erano inoltre i documenti d’identità yemeniti intestati ad Al A… M. N. Abd…, nonché la carta di identità italiana n. …… e la patente di guida italiana n. ………, entrambi intestate ad E. S. Abd…, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata a loro carico in data 29.11.2001, rinvenuti in un cassetto chiuso a chiave della scrivania in uso al R…. all’interno dello Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.
D)Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 e 5 D.L. vo 286/98 per aver posto in essere, in concorso tra loro e con altri coindagati, attività dirette a favorire l’ingresso clandestino di stranieri (in numero allo stato imprecisato ma non inferiore a dieci) nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti. (Imputazione del gruppo Essid Sami B.K. + Altri”).
Oppure:
“Il P.M. cita Tizio, Caio, Sempronio ecc. innanzi alla Corte d’Assise di Roma, imputati: Capo “A” dell’imputazione, dell’art. 270 bis c.p. per aver costituito, organizzato e partecipate, i n concorso con persone non identificate, ad un’associazione costituita in territorio italiano ed in particolare a Roma, in collegamento logistico-operativo con omologhi gruppi operanti in altre città italiane ed in altri Stati secondo regole di sottordinzione gerarchica alle strutture di vertice di organizzazioni politico-militari, finalizzate al compimento di atti di violenza diretti all’eversione dell’ordine democratico utilizzando fra l’altro, l’esplosivo e l’arma di cui al capo B”dell’imputazione per attentare ad obiettivi quali il cimitero militare americano di Nettuno, l’aeroporto di Fiumicino e gli esercizi commerciali Mc Donald’s ubicati in Roma, nonché favorendo, nel tempo, l’ingresso in Italia dei sodali consentendone e favorendone la libertà di movimento al fine di trasmettere le direttive, gli ordini e tutte le notizie riguardanti l’organizzazione eversiva ed i collegamenti con analoghi gruppi operanti in Italia ed in altri Stati europei. Capo “B” (….) ”. (Imputazione del gruppo di Anzio)
Oppure:
“Il P.M. cita innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, Tizio, Caio, Sempronio, ecc. tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando un’associazione criminale costituente articolazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica internazionale collegata ad Al Qa’ida, operante sulla base d un complessivo programma criminoso condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in atre zone d’Italia ed in altri Stati europei, nonché Paesi extraeuropei, contemplante:
*La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei !”principi puri” di tale religione:
*Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e verso gli Stati dei militanti;
*Il procacciamento di documenti falsi d’identità e permessi di soggiorno per i componenti dell’organizzazione;
*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione;
*il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide a colpire io nemico “infedele”;
*la disponibilità di esplosivo o comunque sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo.
*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma.
In particolare: l’imputato Tizio… (…) L’imputato Caio… .
Capo “B”: Art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione dedita al procacciamento e/o alla falsificazione di documenti d’identità, permessi di soggiorno, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’aggravante di cui all’arti 1 legge 6.2.1980 n. 15, avendo commesso il fatto con finalità di terrorismo.
Capo “C” Art. 648 perché in concorso tra loro e con altre persone indagate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli di carte d’identità, passaporti oppure documenti genuini di provenienza delittuosa,allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare a se o ad altri un profitto. Con l’aggravante della finalità di terrorismo.
Capo C – D – E (…)
(Imputazione del gruppo Bourhama + 4).
Oppure:
“1) Il P.M. cita innanzi al Tribunale di Milano, Tizio, Caio, ecc., imputati del reato di cui all’art. 416 c.p. co 1,2,3,4,5, per essersi associati unitamente a (…) in numero di 10 e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti falsi, acquisto e spedita di monete false promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando, nei ruoli rispettivamente di seguito descritti, un’associazione criminale costituente articolazione del Gruppo Salafita di Predicazione e Combattimento e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghe ed affini gruppi attivi in altri stati europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia ed altro paese extraeuropei tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia, avendo l’associazione:
*un complessivo programma inquadrato in un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione delle religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei “principi puri” di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all’estero (…)
*un’organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti…
*un collegamento con affini gruppi all’estero (…) tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani:
*un riservato sistema di controllo interno dei singolo associati per verificarne l’attendibilità;
*una terminologia in codice per la sicurezza nelle conversazioni (ad esempio: pantalone verde per base militare, nuvola per aereo di linee interne, uccello migratore per aereo con tratte lunghe, la Vecchia Signora per designare Milano ed in particolare il Duomo, torta per esplosivo assembrato; libro per passaporto…)
*una predisposizione di mezzi quali: appartamenti in Milano, società cooperative, documenti, ecc.
Inoltre:
Tizio, Caio, (…) tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (…) perché si associavano tra loro e con numerose altre persone (…) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all’estero, all’interno di un’organizzazione sopranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar al Islam ….. ) comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:
preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei ”principi puri” di tale religione;
*il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina illegale i Italia e verso altri Stati;
*il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell’organizzazione;
*il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente da inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Afghanistan ed in Iraq;
*l’invio dei militanti nelle zone di guerra a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il “nemico infedele”;
*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione anche attraverso i proventi del traffico di stupefacenti e di banconote false;
*il proselitismo effettuato (anche in luoghi di culto come la moschea di Via Jenner e Via Quaranta a Milano ed altre città della Lombardia, attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici, sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio persone in azioni suicide destinate a colpire il “nemico infedele”
*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma”.
(Imputazione dei gruppi Bouyahia, Sassi Lassad, Mannai Mohamed, Sassi Samir, Bouchoucha, Cherif Said, Rihani Lotfi, Kneni Kamel, Riabi Zied, Cherif Said Snoussi Hassine, El Khaissi M’Haed, ecc. ecc.)
Oppure:
“Il P.M. cita gli imputati Caio, Tizio, ecc. a comparire innanzi al Tribunale penale di Milano per rispondere del reato ex art. 416 c.p. e (…) perché in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione costituente articolazione del GSPC ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati europei, avendo l’associazione predisposizione di mezzi operavano gli associato con ripartizione di ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose:
*predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati sul territorio nazionale anche in funzione del successivo trasporto in altri paesi;
*contraffazione di documenti d’identità anche in funzione di garantire il transito e la permanenza nel territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine organizzavano stabilmente in Milano e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento delle attività illecite, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei Paesi europei considerati “nemici”. (….) .
(Imputazione del gruppo Es sayed –Remadna – Benattia Chekkouri.)
Oppure:
“….Avendo tra gli scopi quello di incendiare sinagoghe e chiese, imporre la legge dell’Islam, uccidere Ebrei e Cristiani…”
“Il P.M. cita gli imputati innanzi alla Corte d’Assise per rispondere del delitto di cui all’art. 270bis c.p. (…) perché in particolare procedevano, tutti nell’ambito della moschea di Cremona e nei confronti di altri musulmani, all’attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, all’espugnazione della città di Roma quale centro del cristianesimo, avvenendo ciò in particolare da parte di El Bouhali, Trabelsi, Rafik e Rouass, attraverso prediche eseguite presso la moschea di Cremona…
(Processo: Corte d’Assise contro Trabelsi, Bouhali + Altri).
LEGGENDO CAPI DI IMPUTAZIONE del genere, dovrebbe agevolmente comprendersi come sia assolutamente ingiusto e falso concludere la sentenza con la sintetica formula del dispositivo… “La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”; il che, per la stragrande maggioranza della gente e per chi in “mala fede” specula sulle formule, questo vuol significare, e di fatto significa, che sono stati riconosciuti colpevoli di tutto quello che è contenuto nel capo di imputazione!
Nella reale situazione di fatto e di diritto, può allora una Corte usare quella formula che consacra, non già un’accusa ex art. 270bis con i suoi limiti reali, ma tutta quella serie di stragi reiterate, di progetti stragisti e di programmi da genocidio elencati nelle specifiche dei “capi di imputazione” riferendoli specificamente agli imputati di turno che rispondono in realtà soltanto di un evanescente 270 bis c.p. e che non hanno fatto dunque nulla di tutto ciò del quale, soltanto per un artifizio giuridico e dialettico, possono essere considerati “terroristi” e responsabili in virtù del lungo “manifesto murale” rappresentato da simili capi di imputazione volutamente suggestivi e mediaticamente carichi ?
Nonostante mai in nessun processo sia stato riscontrato il possesso di armi, esplosivi, veleni o progetti stilati di attentati di alcun genere; nonostante nessuno di loro sia mai stato trovato in procinto di organizzare o anche soltanto progettare un attentato , può suggestivamente farsi credere il contrario, attraverso questo meccanismo delle “imputazioni convalidate”, appena illustrato! Può farsi credere che ha trovato riscontro l’accusa che gli imputati sono stati trovati in possesso di armi ed esplosivi; che sono stati trovati in procinto di preparare stragi; che erano in fase di preparazione o attuazione di stragi nelle metropolitane, nel Duomo di Milano e nelle discoteche; che stavano organizzando una guerriglia urbana nella quale era programmata la conquista di Roma, l’uccisione dei cristiani e degli infedeli, l’incendio delle chiese.
Perché questo tremendo equivoco? E chi vuole che persista?
IL PARADOSSO è che, per facilitare anzi rendere possibile, la condanna sopra imputazioni indimostrabili di tal genere, è stato necessario ricorrere alle “precisazioni” ed alle scorciatoie di una certa Cassazione, rappresentate da “formule dialettiche” ed “equazioni” sul genere del “fatto notorio”, del “reato a consumazione anticipata”, “reato di pericolo”, “situazione di emergenza”, “norma di prevenzione”, “tutela anticipata”, pur dovendo precisare (perché altrimenti sarebbe stato impossibile) che non è necessario che sia dimostrato che effettivamente gli imputati stessero progettando veramente gli atti terroristici che gli vengono contestati e che è sufficiente il pericolo, la potenzialità, il “ragionevole dubbio” ed un minimo di potenzialità offensiva. Però, poi, nella condanna non c’è alcuna precisazione in tal senso; la formula è, nuda e cruda: “La Corte dichiara e riconosce colpevoli gli imputati dei reati loro ascritti”, esattamente come contestati nel “manifesto murale” del “capo di imputazione”!
Esigenza tecnica? Non ci sembra affatto; più che altro ci appare come una necessità mediatica, così come voleva e vuole chi ha suggerito quelle formule di imputazione allorché i PP.MM. europei furono convocati a New York all’indomani delle “Torri Gemelle”.
Purtroppo pochi sono in grado di capire di che cosa si stia parlando e di rispondere, a chi ha voluto e vuole mantenere l’equivoco: “…ma siete dunque proprio così sicuri di aver ormai afferrato nella rete di una serie di inganni dialettici tutti gli uomini tanto da poterli gestire totalmente e ritenere di avere per questo in pugno, l’umanità intera.?
Sicuramente per la stragrande maggioranza delle persone sarà effettivamente così ed in fondo per coloro che a turno esprimono il “potere apparente” questo è già sufficiente per mantenere la loro posizione ma ci saranno sempre persone che sono in grado di capire certi giochi di parole e per le quali il numero non conta affatto; e questo costituirà, sempre, lo smacco insuperabile che non potranno mai evitare quelli che credono veramente che attraverso certi inganni sia possibile raggiungere qualcosa di definitivo e che, invece, non è che il risultato contingente e passeggero per il quale gli stessi, in fondo, non fanno altro che partecipare, sia pure ad un livello diverso, dello stesso inganno che hanno ordito. Essi ritengono, forse, che un certo genere di inganni siano parte necessaria di una loro funzione che ritengono di portata quasi cosmica, nel contesto di quella che, presumibilmente, rappresenta per loro una specie di “pseudo-religione”. Essi, che non credono a nulla che superi le loro forze e la loro umanità; che ritengono di poter tutto produrre e distruggere con i loro mezzi materiali e le loro conoscenze relative; che pensano di poter sorridere dell’ingenuità di chi ancora è consapevole di qualcosa di più profondo che si cela oltre le apparenze dell’esistenza materiale, sono in fondo i più ingenui “fideisti” di qualcosa che non è se non l’espressione massima di un’ignoranza insuperabile, di una squalificazione intellettuale e di una invincibile preclusione verso tutto ciò che, anche di poco, si elevi al di sopra delle apparenze formali e sensoriali nelle quali naufraga la stragrande maggioranza degli uomini.
Carlo Corbucci
[1] Siamo ovviamente consapevoli che “tecnicamente” non è che una Corte possa riformulare il “capo di imputazione” che è posto in inizio di sentenza e che costituisce proprio la formula con la quale un imputato è tratto a giudizio e giudicato; però, nelle conclusioni, la Corte ben può ed anzi dovrebbe chiaramente, evidenziare che il capo di imputazione non ha comunque trovato conferma in quei punti che appaiono soltanto suggestivi e, in alcuni casi, completamente falsi. Però, la formula dell’imputazione restando lì inamovibile, in bell’apertura di sentenza e ricollegandosi alla formula finale “… La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”, mantiene, in questo genere di reato, tutta la sua carica infamante e suggestiva che macchia a vita gli imputati, esponendoli peraltro al pericolo di morte nei loro Paesi e di emarginazione perenne nel resto del mondo.
[2] In realtà nulla del genere, in ordine alle armi, risultò poi nel processo.