Archivio di ottobre 2009

La convinzione di aver raggiunto la prova che un gruppo di imputati costituisce una “Associazione terroristica” esonera ormai le Corti di Giustizia dal valutare la posisione dei singoli imputati.

mercoledì, 28 ottobre 2009

(continua…)

I PERICOLI DELLE NUOVE NORMATIVE DI CONTROLLO GLOBALE E DEI “SITI CIVETTA”

lunedì, 26 ottobre 2009

(continua…)

-1- COME TI CREO “IL MOSTRO SU MISURA” E ALL’OCCORRENZA – “Il kamikaze di Milano”

domenica, 18 ottobre 2009

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COME   TI   CREO   IL   “MOSTRO”   SU   MISURA  E  ALL’OCCORRENZA.

“IL KAMIKAZE DI MILANO”

(di Roberto Rocchi)

- PRIMA PARTE -

Allochè tre anni fa leggevo nel libro dell’avv. Carlo Corbucci  “Il terrorismo islamico in Italia: realtà e finzione”,  rimasi perplesso nel trovare ad un certo punto del libro stesso alcune considerazioni che, pur escludendo l’autore la provenienza “islamica” degli episodi di “grande terrorismo stragista” che si erano succeduti negli anni e rilevando che mai era stato trovato tra i vari gruppi di imputati nei vari processi qualcuno in procinto di progettare o eseguire atti terroristici o in possesso di esplosivi, armi, programmi ecc.. esprimeva tuttavia non soltanto il timore ma addirittura non escludeva neppure la stessa probabilità che, a lungo andare, “qualcosa” potesse anche accadere e   “qualcuno” avrebbe anche potuto cogliersi, come suol dirsi, con le mani nel sacco ed in procinto di tentare o di fare un atto sconsiderato.   “Questo non ci stupirebbe affatto”,  precisava l’autore.

Nel libro l’autore spiegava anche perché l’ipotesi poteva tradursi in realtà e, confesso che, allora, io non ne compresi appieno il significato.

C’è un gran bisogno, diceva l’autore, che qualcosa accada; che qualcosa vada a coprire nuovamente ciò che ha rischiato troppo di emergere.  Le versioni ufficiali e convenzionali sui fatti dell’11 Settembre di New York, le stragi di Londra, Madrid, Shar El Shaikh, Gerba, dei mercati e delle moschee irachene ed afgane, cominciano ad evidenziare incrinature eccessive; inoltre a dispetto di tanta proclamata “notorietà” sull’origine dei fatti di “grande terrorismo stragista”, di tante presunte rivendicazioni e di condanne formali di gruppi islamici, non ha mai fatto riscontro qualcosa di evidente, di clamoroso, di effettivo.  Mai qualcuno colto con l’arma del delitto; con la pistola fumante, con gli strumenti indispensabili per commettere un attentato; mai un’intercettazione nella quale qualcuno, nonostante condanne fondate proprio su intercettazioni, dicesse: “dobbiamo fare questo”; “noi siamo qui per questo”.  E’ veramente troppo: è assolutamente necessario che qualcosa avvenga.

Soltanto oggi ho capito tutta la conseguenza implicita in quella previsione ed ho compreso da che cosa potesse nascere l’esigenza, per “qualcuno”, che “qualcosa” accada e che “qualcuno” o “qualcun’altro”  la faccia accadere.

E pensando a tutte le attribuzioni, le affermazioni e le previsioni fatte sui “progetti dei terroristi” e sulle loro attività criminali e stragiste da una parte, ed ai risultati delle operazioni dell’antiterrorismo e in campo giudiziario, dall’altra, mi sono accorto della incredibile sproporzione tra quanto attribuito al presunto “terrorismo islamico” in generale e quanto riscontrato nei confronti dei vari gruppi occasionalmente sotto processo, assolti o condannati che siano stati.

Ed allora ho compreso quel che l’autore voleva dire riferendosi, in quella data, ad un futuro anche prossimo.  La sproporzione tra l’attribuito ed il riscontrato è troppa: mai nessun riscontro in ambito di accertamento giudiziario. Sempre soltanto simpatizzanti, presunti fiancheggiatori e sodali, aspiranti; mai colpevoli di questa o quella strage.

Ed allora è inevitabile che si alimenti il dubbio su tante cose sulle quali il dubbio è già presente. Ma in parallelo sorge però, in chi ha lanciato e strategicamente diffuso le accuse, la necessità urgente di spiegare ai troppi che iniziano a farsi domande sul perché non avvenga qualcosa di evidente, sotto gli occhi di tutti; perché infine “qualcuno” dei criminali non viene colto in atto di eseguire il suo disegno e con l’arma in mano. E’ inevitabile allora che all’evidenza di una necessità di dover pur dare una spiegazione, si accompagna inevitabilmente lo stupore e la rabbia che non possono essere disgiunte anche dalla speranza che qualcosa prima o poi accada. Può ben dirsi che mentre il dubbio si alimenta nel gran numero degli ingannati non può non salire anche lo sconcerto di chi ha ordito le menzogne e le provocazioni; non può non salire anche la rabbia e lo stupore degli ingannatori.

Infatti: possibile mai che, nonostante tutte le accuse; nonostante gli arresti e le persecuzioni giudiziarie, poliziesche e politiche; nonostante le minacce; nonostante gli scherni e le delusioni; nonostante le provocazioni, nessuno reagisca? Nessuno faccia qualcosa?

E’ una considerazione che, sia pure con animo diverso, si pongono sicuramente sia gli ingannati che gli “ingannatori” a vario e diverso titolo. A vario titolo perché i gradi di consapevolezza di un inganno sul genere di quello di chi ha diffuso come “fatto notorio” la notizia che i vari gruppi di imputati nei processi celebrati sono i terroristi che avrebbero compiuto le operazioni di “grande terrorismo stragista”  o in ogni caso loro sodali e concorrenti, sono sicuramente vari e differenti.

A quella prima considerazione che sorge spontanea in chi è in buona fede, seguono in chi invece non lo è, altre considerazioni che sono però soltanto stizzose perplessità che li portano a chiedersi come sia mai possibile che nonostante le accuse continue rivolte alla loro religione, al loro Profeta al quale dicono di avere così tanto rispetto e venerazione; nonostante l’irrisione e le minacce che sarà proibito per le donne musulmane coprire i capelli con il velo e non vestire alla maniera occidentale; nonostante la simulazione di aggressioni inventate, di minacce ricevute e via dicendo; nonostante tutto questo, neppure uno di questi pecoroni di arabi e musulmani reagisca?

Possibile che nessuno, pur di fronte all’accusa di essere terroristi, di essere maschilisti; di essere fanatici; di essere violenti con le donne ed i figli; di compiere ogni giorno stragi ed attentati nelle moschee, nei mercati, nelle metropolitane, nelle chiese e nelle sinagoghe, nessuno si faccia venire in mente nei suoi momenti di esasperazione, di emarginazione, di rabbia e di disperazione, di fare veramente qualcosa?

Possibile che non ci sia qualcuno tra questi caproni che creda veramente almeno ad una delle accuse e si faccia venire in testa di fare qualcosa anche a lui? Non fosse altro che per impulso di emulazione!  Possibile che qualcuno tra questi non dica: “… ora lo faccio anch’io; faccio anch’io, sia pur nel piccolo, la mia parte”?

Forse che non funzionano più certe leggi sottili dell’animo umano neppure di fronte alle stimolazioni più forti?  Che l’essere umano sia dunque veramente scaduto al punto da aver perduto persino la reazione animale dei testicoli?

Possibile poi che tra quelli che invece non ci credono, non sorga almeno una reazione che susciti per rabbiosa reazione di fronte alla reiterata ingiustizia di un’accusa troppo mostruosamente interessata e falsa e all’impossibilità quasi di potersene difendere, la voglia di tradurre veramente in pratica qualcosa di quelle accuse tanto per dire… “ora vi faccio vedere io visto che fare o non fare è la stessa cosa”?

Possibile che neppure di fronte all’evidenza di un rovesciamento della verità attuato con provocazione, con sarcasmo, con ironia e con sfida, come chi sa di essere stato lui a commettere un delitto proprio al fine di accusare altri nella prepotenza sicurezza di chi sa che non sarà mai scoperto e del quale pur ipocritamente finge poi di scandalizzarsene accusandoli ed osservando divertito l’impotenza di quegli innocenti a scrollarsi l’infamia gettatagli addosso,  nessuno tra quelli provi un impulso a reagire, ad urlare, a colpire!

Possibile, infine, che di fronte all’ironia perversa dell’accusa che, questi musulmani, anche quando si atteggiano a buoni e ad integrati in realtà reprimono in loro la rabbia e l’odio per il miscredente, per il cristiano e per l’Ebreo meditando vendette,  nessuno tra loro provi un bisogno di reazione?

Se questo non avviene, come si potrà alla lunga continuare a far credere che sono intolleranti; che sono fanatici; che mirano a sottomettere i miscredenti; che sono loro a compiere le stragi; che preparano operazioni che non arriva mai?

E finalmente qualcuno ha risposto; uno solo, ma questo non conta. Basta sfruttare al massimo la tanto attesa occasione!  Basta parlarne a gran voce e scrivere grosso nelle prime pagine dei giornali.

E’ l’attesa manna dal… cielo; ma forse è meglio dire… “dall’inferno”.

Mancava solo lui; giusto lui.

Non conta se quel qualcuno tutto è meno che un fanatico islamico; meno che un Imam; meno che un frequentatore assiduo di Moschee; meno che un cultore della Jihad; meno che un rigido osservatore della Shari’a.

Poco conta che abbia invece numerose condanne per ricettazione.  Poco conta se sia in Italia da molti anni, sposato con un’italiana madre di quattro bambini dei quali due, piccoli suoi.  Poco conta che a lui più che della Jihad e della vittoria dell’Islam  interessasse che il Comune gli desse una casa popolare più grande che aveva reclamato da anni a gran voce con mille proteste.

Poco conta che non facesse sermoni, che non si istruisse in internet, che non parlasse di Al Qa’ida e che fosse soltanto fortemente arrabbiato per la sua situazione economica e per quella della sua famiglia.

L’importante è che ha fatto il Ramadan il mese di digiuno islamico ed abbia frequentato in quel mese la moschea per i riti speciali del Ramadan!

Poco conta se qualcuno che non è neppure musulmano e neppure arabo, gli sia stato intorno per qualche mese evidenziandogli quanto sia vergognoso che a lui, con quattro figli e regolare con il permesso di soggiorno, non venisse data una casa dignitosa mentre lo Stato sperpera nelle guerre, negli investimenti inutili e così via.

Tutto questo non significa nulla per chi non vuole capire o non può portarsi oltre i condizionamenti emotivi e sentimentali, difettando sia del dono della ragione che di quello maggiore dell’Intelligenza.

E’ la manna dal cielo… Ci mancava soltanto questo libico sig. Mohamed Game.

Mancava giusto lui e solo lui; ma anche per un’altra ragione, inquietante.

Anche qui soltanto ora capisco meglio quello che scriveva in una nota il già citato avv. Corbucci nel suo libro.  Cosa scriveva?

Parlava di alcune strane coincidenze che si verificavano proprio in prossimità dell’udienza finale di alcuni significativi processi di “terrorismo islamico” che si stavano celebrando in Italia o in Europa e così diceva nel capitolo “curiosi contorni”:

A questo punto sarà un eccesso di esagerazione riferire alcune quanto meno curiose coincidenze durante lo svolgimento di questo processo e di quello parallelo di Anzio?  Noi non sappiamo se sarà un caso che il perito nominato per la traduzione delle intercettazioni  abbia abbandonato l’incarico improvvisamente per ragioni di famiglia, ma certo ci stupisce il fatto che, appena due giorni dopo l’episodio, i giornali riportavano la notizia che “…un perito traduttore arabo di cui la Procura di Roma si serviva per vario tempo”, era stato “…incriminato, per sospetto terrorismo”.  Non si tratta, beninteso, della stessa persona; ma non è curioso questo episodio che qualcuno potrebbe essere tentato di vedere sotto l’apparenza di un “avvertimento” proveniente da lontano?

E che dire del fatto che il giorno stesso in cui avevano inizio le arringhe difensive del processo dei presunti aspiranti avvelenatori dell’ambasciata americana, di buon mattino, proprio mentre la Corte (e gli avvocati) si stavano recando nell’aula bunker, il notiziario radio alle 8 del mattino divulgava la notizia, poi senza alcun seguito, che in Spagna erano state trovate “…tracce di collegamento…” tra i soggetti indicati come gli esecutori materiali dell’attentato di Madrid, “…ed alcuni nei confronti dei quali erano in corso le azioni giudiziarie per gli attentati di… Roma”?!  Superfluo aggiungere come si intensificavano in quei giorni le operazioni di nuovi arresti in Italia.

Forse è addirittura patetica, l’altra notizia pubblicata proprio durante i giorni delle arringhe difensive di questi due casi,  secondo la quale negli Stati Uniti era stato arrestato “…un avvocato diventato musulmano, per legami con i terroristi di Madrid”. I servizi spagnoli avrebbero infatti inviato alla C.I.A. le impronte del poveretto, rilevate da una borsa che gli era appartenuta e che sarebbe stata trovata tra il materiale sequestrato a Madrid!  Almeno due giornali riportavano anche la foto dell’avvocato che, a parte la più giovane età, con una tenue barbetta presentava una certa rassomiglianza con… l’avvocato dei presunti terroristi italiani!

Sicuramente coincidenze, come quella dei grossi cartelloni pubblicitari che hanno tappezzato l’Italia pochi giorni dopo le sentenze di assoluzione e che, pubblicizzando “le pagine bianche” riportavano la curiosa frase: “Cerchi rogne?  Rogne Carlo, è…  avvocato.  Lo trovi nelle pagine bianche”.

Si potrebbero aggiungere una serie indefinita di altre “coincidenze” costituite da “notizie bomba” divulgate in perfetta sintonia con il giorno in cui determinati “processi chiave” giungono alla conclusione e le Corti popolari entrano nelle “camere di consiglio” per deliberare le sentenze.  Come pure si potrebbero aggiungere i casi di quelle altre notizie relative a nuove operazioni di arresto di presunti terroristi in atto di compiere lo stesso crimine per il quale, il giorno prima, sono stati assolti altri imputati accusati anni prima. Ci sovviene, ad esempio, il caso dei tre presunti “kamikaze di Anzio” all’assoluzione dei quali Rai3 aveva dato ampio risalto con l’interessante trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura”.  Orbene, nell’evidenza dei sottofondi inquietanti del caso, giornali come “Il  Messaggero”, “Libero” e la “Padania”, pochi giorni dopo la trasmissione, si prodigavano a pubblicare in prima pagina a caratteri cubitali, la notizia dell’arresto a Napoli, di  “…tre Algerini in procinto di farsi saltare in aria, in possesso di esplosivo e cinte da kamikaze ed in attesa dell’arrivo in Italia di una nave carica di esplosivo”.  Ed anche: “Kamikaze pronti a farsi saltare in aria a Roma: presi! Cinture esplosive per uccidere anche a Napoli e Brescia. Sono gli stessi di Madrid e Casablanca”.  Sono titoli del giornale “Il Messaggero” del giorno 17.11.2005: identiche a quelle dei tre ex kamikaze  di Anzio di tre anni prima. Viene da chiedersi se si tratta soltanto di scoop e bombe giornalistiche per fare scalpore e vendite o, molto più significativamente, di… “inserzioni a pagamento” se non addirittura “gratuite”; il che sarebbe ancora più significativo..

La notizia, questa volta ridimensionata dall’intervento dello stesso Ministro dell’Interno. Il caso ha suscitato un contrasto di interpretazioni tra il GIP di Brescia (città nella quale erano già noti i tre) e quello di Napoli. Secondo il primo, nonostante l’orientamento di molti GIP di Brescia sia  molto vicino a quello della Procura di Milano quanto alla convinzione di un incombente  “pericolo islamico” in Italia, gli imputati possono essere accusati, al massimo, di “associazione a delinquere” semplice, per la falsificazione di documenti; mentre per il GIP di Napoli, almeno uno può essere sospettato di “”terrorismo” per i suoi legami con il solito “Gruppo Salafita”.  In ogni caso, il tutto, quanto ai riscontri, non ha nulla a che vedere con le asserite cinte da kamikaze e con gli esplosivi ma si fonderebbe sulle solite tre o quattro intercettazioni telefoniche di sfogo…

Esaminando i vari casi giudiziari nel corso del presente studio vedremo ripetersi con incredibile puntualità, situazione e fenomeni analoghi proprio in prossimità della fine di certi processi significativi in maniera impressionante e con inquietante coincidenza con ciò che esattamente sta trattando il processo in corso.  E’ pur vero che certe “leggi sottili” hanno una loro precisa rispondenza con certe “correnti mentali” suscettibili di evocare situazioni analoghe ma l’azione concreta e consapevole di certi individui che ne favoriscono la messa in moto, non può essere mai completamente ritenersi assente.

Certe “coincidenze” rivelano, secondo noi, un’attenta opera di vigilanza posta nella gestione dei mezzi di comunicazione mediatica, diretta a suscitare ed a dirigere “correnti mentali”, da parte di settori coperti, appositamente preposti allo svolgimento di simili operazioni ed al controllo dell’opinione pubblica, nell’unico fine di “difendere il sistema”.  Il sistema inteso però non come l”ordinamento democratico” e la “sicurezza pubblica” ma come gli equilibri di un vertice del “potere reale”, oltre l’apparenza delle alternanze amministrative rappresentare dal “potere apparente” di quei governi locali che sono ormai soltanto “amministratori di Condominio”; un “condominio” i cui “condomini” sono costituiti ormai da quelle “oligarchie familiari” nelle cui mani è accentrato, a livello “globale”, il potere economico, finanziario e politico, di quasi tutti il pianeta.

Non possiamo infatti credere che certe influenze giungano, sia pure inavvertitamente e solo per una sorta di “ispirazione”, in così tanti settori e ad insaputa di qualcuno che se ne renda veicolo; ma balza agli occhi come cose sono quanto meno curiose. Dove inizia e dove finisce il potere di certe forze fortemente espressive e rappresentative della “civiltà moderna globalizzata”, ed attraverso quali canali si veicola questo stesso potere, oltre che attraverso gli ordinari e grossolani mezzi di suggestione?  (Il terrorismo islamico in Italia –Realtà e finzione- “Curiosi contorni”.)

Ma qual è il rapporto attuale tra la comparsa del  “mostro di Milano”  e la realtà giudiziaria?

Guarda caso, una settimana dopo si sarebbe dovuta tenere, dopo due anni di istruttoria dibattimentale durante la quale la posizione degli imputati si era completamente ridimensionata, l’udienza finale nella quale l’a Pubblica Accusa e le Difese avrebbero concluso le loro requisitorie ed arringhe alle quali sarebbe seguita l’immediata sentenza di assoluzione o di condanna del processo di Perugina.  Il processo contro quello che era stato definito l’Imam Korchi e due suoi presunti allievi.  Il processo rappresenta il primo caso, un test, del nuovo articolo 270 quinquies da poco aggiunto al codice, agli altri 270 e riguarda l’ipotesi di reato di chi, sia direttamente, sia a mezzo libri e lezioni, sia navigando in Internet andando alla ricerca di istruzioni, si addestra e/o addestra altri alla preparazione di esplosivi ed armi batteriologice, all’uso delle armi convenzionali e non e delle tecniche militari.

Il test è veramente importante perché verifica la possibilità di estendere le operazioni di repressione e di controllo verso chi accede a certi siti internet; a chi si interessa eccessivamente di certi argomenti; a chi va alla ricerca di canali eccessivamente alternativi rispetto alle posizioni ufficiali e convenzionali e così via.  Un’interpretazione restrittiva della norma, restringe ulteriormente intorno al collo il, cappio della repressione, dei controlli, delle facili accuse, dalle quali diventa quasi impossibile difendersi per il semplice motivo che diventerebbe reato il fatto stesso di essersi collegati a certi siti, anche qui, con un’equivalenza dialettica automatica, tra quella semplice operazione e l’accusa di attività terroristica.

Può capirsi bene perché “qualcuno”  tenga molto a questa prima verifica, a questo test che legittimerebbe l’ulteriore mossa  “autoritaria” già preparata in via legislativa ma non ancora interpretata nelle sue applicazioni pratiche.

Bene, guarda caso, l’accusa contro il principale imputato, Korchi, che secondo l’accusa si addestrava via internet ed addestrava a sua volta due semi-analfabeti che sanno appena parlare il dialetto arabo della loro regione ed erano in Italia per racimolare un fine mese da inviare alle loro mogli e  numerosi figli, a preparare esplosivi caserecci.  I riscontri che venivano offerti dall’Accusa in quel processo erano tutti caduti: il materiale chimico rinvenuto non erano altro che bottigline e barattolini di pochi grammi di materiali di comune reperimento peraltro in diretto interesse con la sua attività (ha una ditta artigianale regolarmente registrata alla Camera di Commercio) che spazia dai restauri, alle ristrutturazioni e utilizza vari solventi chimici comuni. Nei suoi accessi ad internet egli ha effettivamente visionato certi siti nei quali sedicenti istruttori Jihadisti insegnano come confezionare in modo casalingo e con comuni sostanze, ordigni esplosivi ma egli non ha mai estratto alcun foglio ne’ salvato su supporti esterni quelle istruzioni che peraltro si dilungano e si ripetono in migliaia di pagine.

Come certi “siti pedofili”, quei siti sono “siti civetta” collocati dai servizi segreti, soprattutto statunitensi ed israeliani, al fine di attirare la curiosità di soggetti che vengono ritenuti pericolosi e “significativamente attratti” dall’argomento ed in essi, in fondo non si insegna altro che quello che comunemente si conosce o che sarebbe facilmente reperibile in qualunque altro sito o libro di chimica. Anzi, lo si insegna in modo errato proprio perché lo scopo non è fornire effettivamente istruzioni per confezionare ordigni e veleni ma soltanto attrarre nella trappola chi è potenzialmente interessato  ed incuriosito da certi argomenti.

Guarda ancora una volta il caso,  il “kamikaze di Milano” aveva realizzato l’ordigni esplosivo con il quale ha fatto male soltanto a se stesso perdendo una mano e poi il braccio e la vista, e che aveva confezionato riempiendo saturando la cassetta idraulica dei ferri del suo mestiere. La notizia dei “siti civetta”  è stata per un certo tempo negata ma poi è emerso anche ufficialmente non soltanto che si tratta effettivamente di “siti civetta” ma anche che gli insegnamenti impartiti sono “guide trappola” per bombaroli fai da te. Sono siti creati da esperti dell’antiterrorismo dove si insegna davvero a costruire bombe che però esplodono durante la lavorazione o poco dopo anche per ripetuto urto come potrebbe essere accaduto al libico.[1]

Quel materiale, guarda ancora caso, è lo stesso che Korchi aveva in un barattolino di pochi grammi  però il libico-milanese, ne aveva una quantità di 50 chilogrammi dai quali aveva prelevato i sei chilogrammi che aveva utilizzato per confezionare la sua inutile bomba auto-esplodente nelle sue mani. In ogni caso, cinquanta chilogrammi sono tanti, è vero, ma non c’è niente di misterioso; non provengono dagli ex campi di addestramento afgani ma semplicemente, quel materiale si compera in qualunque ferramenta fornita o centro botanico, proprio in sacchi da cinquanta chilogrammi e si utilizza come fertilizzante.

Anche la tentazione del primo momento di voler far credere che al momento dello scoppio lo squilibrato avrebbe gridato nella Caserma contro la missione in Afghanistan, subito smentita da troppi tra i presenti è significativa di una certa attitudine.

La conclusione: se sette giorni prima della fine del processo di Perugia esce finalmente fuori lo squilibrato che compie esattamente quello che viene contestato senza alcun elemento serio agli imputati di Perugia, che cosa potrà mai accadere in quel processo? Con quale serenità ed imparzialità la Certe potrà giudicare quello che realmente è presente in quella realtà processuale?

***

Con gli esempi appena riportati vorremmo forse arrivare a concludere,  pur in presenza di casi così evidenti come quelli  dello “squilibrato di Milano”,  che certi “attenti osservatori” o “guardiani del sistema” hanno la capacità di far coincidere le cose? Non significherebbe affermare in questo modo che essi possiedono addirittura poteri tali da manipolare le menti di soggetti fragili? Ma al di la dell’incredibilità o meno di un simile fatto, se pur così fosse, non sarebbe allora più producente far accadere qualcosa di molto più evidente ed eclatante e farlo accadere veramente in momenti più significativi che non piuttosto in coincidenza con eventi come i processi che in fondo hanno una risonanza mediatica molto meno efficace di quanto non potrebbero averne altri canali?

Il fatto è che le cose non sono certamente così semplici e semplicistiche.  Qui non parliamo di storie di “magie” o fantasie parapsichiche ma di fatti concreti legati alla conoscenza effettiva ed operativa della psicologia umana nelle sue sfumature più sottili ed alla manipolazione delle correnti mentali e degli elementi emozionali ed irrazionali dell’animo umano in relazione agli strumenti di potere legati alla formazione ed alla informazione anche subliminale nonchè alla stimolazione ed alla suggestione. E la manipolazione di certe componenti è una vera e propria scienza che non ha a che vedere con un banale e vago riferimento a “suggestioni” e condizionamenti. Sotto questo aspetto si sa bene che, a certe “compressioni”; a certe esasperazioni; a certe stimolazioni, a certe suggestioni condotte in determinate maniere, corrispondono, in altrettante determinate situazioni e circostanze,  precise reazioni umane.

Nei centri del “potere effettivo” del sistema che sono funzionalmente collocati soprattutto nel “Paese guida” dell’Occidente (ma ben potrebbe dirsi ormai, funzionalmente dell’intero pianeta), cioè negli Stati Uniti, queste scienze e questi studi (come del resto quelli sulla manipolazione genetica ed altro) sono oggetto di un’attenzione febbrile e costituiscono uno dei principali strumenti non soltanto di difesa del “sistema” ma che mirano a conoscere i meccanismi chimici, biologici, genetici e mentali attraverso i quali avvengono nell’uomo certe azioni, reazioni,ed emozioni o addirittura il sorgere dei pensieri. Il tutto mirato più che ad una ragione scientifica a permettere la “costruzione” di un tipo umano e di un’umanità sopra la quale sia scientificamente possibile assicurare e garantire il controllo ed il mantenimento dell’ordine stabilito e degli equilibri.

Al di la delle vere intenzioni o delle chiacchiere sui possibili pericoli di abuso o meno, quel che è certo è che si tratta di scienze e di possibilità reali all’avanguardia ed il fatto che si tratti di “scienza” non impedisce che un simile ordine di possibilità possa qualificarsi veramente “satanico” nel vero senso della parola; quello più autenticamente intellettuale e meno moralistico o devozionale.  Non il “satanismo” colorato dall’immagine di qualche diavoletto o quello delle orgette da impotenti ma quello veramente mostruoso di chi può anche soltanto concepire lucidamente certi strumenti di potere, di inganno e di asservimento dell’umanità.

A questa luce non è difficile capire come, avendone i mezzi e dirigendo certe operazioni “al coperto”, si possa crearsi un “mostro” manipolando più soggetti anche in opposizione tra di loro e servendosi della buona o mala fede di pochi o di molti secondo il caso e la necessità.

Va da se che il “mostro” non sarà altro, in realtà, che il più debole di tutti, il più esposto, il più colpito, il più fragile sia socialmente che psicologicamente.  In una parola, sarà il più stupido di tutti. Proprio quello che serviva.

- Continua -

[1] E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”.  (City – 14/10/2009)

-2- LE SENTENZE DI CONDANNA PER “TERRORISMO ISLAMICO” Tra Trucchi Dialettici e Suggestioni Mediatiche – seconda parte -

mercoledì, 14 ottobre 2009

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LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

- SECONDA PARTE -

IL SISTEMA DELLE REFERENZE DELLE PRECEDENTI SENTENZE: VALORE, SIGNIFICATO E LIMITi DEL “GIUDICATO”.

Le aberrazioni cui si perviene partendo da certi presupposti e seguendo certi sviluppi che abbiamo avuto modo di esaminare nella prima parte del presente articolo relativamente all’art. 270bis del codice penale (associazione di natura, scopo e finalità di terrorismo) non si esauriscono in quelle che abbiamo esaminato. Ad esse si aggiunge il peso del cosiddetto “pregiudicato”.

Che cosa si intende con ciò?  Allorché si abbia a che fare con un fenomeno di vasta portata come può essere la mafia o il terrorismo, è presupposto logico che molte persone, anche non in diretto contatto tra di loro, siano colpite dalla stessa accusa. Questo vuol dire che, in tempi diversi ed in ambienti diversi, possono essere arrestati vari gruppi di imputati ai quali viene contestata la stessa cosa, cioè, di aver costituito o di far parte di un’associazione terroristica della stessa natura e ispirata dallo stesso movente ideologico. Allorché si riesca ad ottenere la condanna di un gruppo, sia essa ottenuta attraverso un “patteggiamento” o un “giudizio abbreviato”, quella sentenza, allorché divenga definitiva, potrà essere acquisita agli atti di tutti i processi analoghi, ad esempio, di “terrorismo islamico” per essere fatta valere contro gli imputati di un nuovo processo contro un nuovo gruppo di imputati che, all’occorrenza, non abbiano neppure mai avuto contatti tra di loro e neppure si conoscono. In questi casi, l’Accusa potrà anche avanzare la pretesa che il nuovo processo in corso contro gli imputati di turno sia estremamente rapido, quasi formale, essendo certi accertamenti già stati compiuti nell’altro processo svoltosi in altro luogo, magari a distanza di anni, contro altri imputati, in quanto quello costituirebbe prova di colpevolezza anche contro gli attuali imputati.

Secondo i casi che ci si trovi di fronte a giudici attenti e preparati o a sornioni che cercano scorciatoie per rendere più facile il loro lavoro e la stesura delle sentenze, la cosa può condurre a conclusioni completamente diverse, fino alle più ingiuste condanne di innocenti.  Questo tanto più se l’incompetenza del giudicante si associa alla furbizia dell’Accusa che coglie lo smarrimento, la fragilità emotiva ed il limite intellettuale del primo. In questo caso il giudicante può veramente finire col credere che non occorra altro che fare una copiatura, previo un minimo di adattamento, delle sentenza prodotta, al caso in esame.

Su questa facoltà di produzione si è molti giocato in questi processi e viene bene da chiedersi se le aberrazioni avvengono sempre e soltanto, come ritengono gli ottimisti ad oltranza, perché si tratta sempre di ignoranza, di incompetenza, di mancanza di disponibilità da parte di questo o quel magistrato ad approfondire le cose trovando più agevole appiattirsi sopra un’accusa che contiene già una facile traccia, già spianata, per la motivazione di una sentenza di condanna, piuttosto che avventurarsi a seguire una logica difensiva sulla base della quale smontare l’apparato accusatorio già più facilmente riassunto nella richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero, sempre presente in questi casi, e nell’ordinanza di accoglimento del G.I.P. che costituisce una sorta di “pre-sentenza” facile da ricalcare.[1]

E’ immaginabile quale risultato pratico possa ottenersi non soltanto nella sfera giudiziaria che è strumentale e funzionale ad un risultato ben più vasto che appartiene al campo politico e militare ma anche a quel più vasto progetto di attacco globale contro tutte quelle realtà culturali e quelle identità tradizionali che vengono considerate come un ostacolo al processo di globalizzazione e di omologazione culturale secondo gli schemi di una civiltà materiale e mercantile.

Ne’ deve credersi che quest’ultima affermazione sia esagerata; in effetti, con la giustificazione che in certe disfunzioni ed aberrazioni entrino sempre e soltanto in gioco questioni di incompetenza, di poca voglia di impegnarsi e di lavorare, di qualcosa insomma che in fondo è riconducibile alla spiegazione più banale, è ben riduttivo e si trascura l’aspetto più inquietante che è dietro certi fenomeni ed aberrazioni.  E’ pur vero che non sempre e non tutti i fatti e le persone che sono strumenti attraverso i quali si realizzano ingiustizie ed aberrazioni sono da ricondurre ad una consapevolezza, ad una mala fede, o a qualcosa che abbia a che fare con “complotti” o interessi di parte. Anzi è più vero che per la stragrande maggioranza dei casi e delle persone vale effettivamente la drammatica conclusione che si tratta di ignoranti, di fannulloni e non di rado di  “utili idioti” e di “perfetti cretini”.  Non mancano neppure i casi in cui è presente qualcuno che capisce al volo che il caso si presta a fornire l’occasione giusta per una buona pubblicità, per dare una spinta alla carriera, per assecondare quello che il momento richiede traendone un facile risultato; ma la presenza di questi indubbi elementi umani non deve oscurare o impedire la consapevolezza di qualcosa di molto più profondo che è sempre presente in questi casi dove è questione di interessi politici e militari, di presunta “sicurezza”.

Niente avviene mai a caso; nessun effetto si produce soltanto perché vi si prestano utili idioti o interessati.  Coloro che sanno esattamente la finalità di certe premesse, che predispongono le cose affinché si giunga a certi risultati, sono sempre pochissimi e generalmente collocati  molto lontano dagli effetti; tutti gli altri sono esecutori a qualunque livello si collochino. L’importanza degli esecutori, a qualunque livello si collochino, non è mai decisiva ma sempre strumentale e il livello di consapevolezza può al massimo raggiungere la sensazione e quel tanto che basta ad indurli a non approfondire ed a seguire prudentemente e convenientemente l’onda del momento. Ma già qui siamo ad un livello, sia pur minimo, di capacità intellettiva, di astuzia e di attività: la stragrande maggioranza anche degli operatori, è completamente mossa dagli automatismi del sistema e riporta a cause astratte, a ragioni irrazionali e a fattori umani i più banali possibili, la causa del malfunzionamento, o al contrario, del “funzionamento” di certe cose.

Detto questo, riprendiamo l’argomento principale del “pregiudicato” e del suo effetto nei processi di “terrorismo islamico”.

Può accadere, ed è effettivamente accaduto, che tra un gruppo di imputati di uno stesso processo (parliamo ovviamente di quelli per “terrorismo islamico”), alcuni di essi scelgano il “giudizio abbreviato” chiedendo di essere processati e giudicati anziché davanti ad una Corte composta da 8 persone (due magistrati togati e sei giudici popolari) immediatamente dallo stesso G.u.p. (giudice dell’udienza preliminare) che sta tenendo “l’udienza preliminare” per decidere se “rinviare a giudizio” davanti alla Corte o prosciogliere in quella sede, “allo stato degli atti”, cioè, senza istruttoria dibattimentale, accettando le prove a carico prodotte dalla Pubblica Accusa, le Relazioni accusatorie della polizia giudiziaria; rinunciando all’interrogatorio degli operanti, prendendo per buono ciò che hanno dichiarato nelle relazioni scritte al Pubblico Ministero e rinunciando alla verifica sotto giuramento e sotto interrogatorio di quelle relazioni e delle testimonianze accusatorie rese negli atti istruttori del Pubblico Ministero; accettando, infine, la traduzione delle intercettazioni rese dalla Digos o da un perito del Pubblico Ministero. In parole povere: mettendosi totalmente nelle mani della Pubblica Accusa e chiedendo al giudice di giudicare soltanto sulla base di quegli atti senza verifica dibattimentale.

E’ pur vero che questa scelta, definita “premiale” in quanto consente una riduzione dell’eventuale condanna di un terzo, viene fatta o quando l’imputato riconosce che non ci sono troppi elementi di favore e la condanna potrebbe essere quasi sicura anche con il “rito ordinario” (in questo caso, di fatto, è come se facesse una specie di “confessione tacita” al pari del “patteggiamento” della pena  – altro rito cosiddetto  “premiale” – ) oppure quando l’imputato (ed il suo difensore) sono convinti che agli atti non ci sono elementi validi per una condanna e che al giudice apparirà evidente ciò per cui il dibattimento potrebbe persino diventare rischioso consentendo una spiegazione degli atti d’accusa più ampia che potrebbe colmare la lacuna probatoria dello stato degli atti ma, soprattutto nei processi di “terrorismo islamico”, implica un tremendo rischio date le alterazioni, le gonfiature, le esagerazioni o le frodi che, piccole o grandi, sono state quasi sempre presenti in questo genere di processi e presuppone soprattutto che il giudicante sia dotato di un acume, di una preparazione oltre che di un coraggio e di un’onesta intellettuale non comune che non è facile trovare. Ed infatti raramente si evita una condanna soprattutto quando il giudicante, inesperto in materia ed impressionato dalla natura del reato e dall’allarme sociale oltre che portato da una tendenza caratteriale, si dispone volentieri ad una remissività che a volte appare persino “servizievole” se non addirittura “servile”, nei confronti della Procura.

In questi casi avviene che nella stessa udienza il G.U.P. “condanna” immediatamente  quelli che hanno scelto il “rito abbreviato” e “rinvia a giudizio” davanti alla Corte d’Assise gli altri che hanno scelto il “rito ordinario”.

Orbene, nel motivare la condanna, il G.u.p. non potrà prescindere dall’esame della posizione degli altri imputati che non sta giudicando perché le posizioni del gruppo, trattandosi di un’accusa di “associazione” sono generalmente comuni. Anzi, può accadere che la colpevolezza degli imputati giudicati con il “rito abbreviato” derivi proprio dalla colpevolezza di quelli che devono ancora essere giudicati con il “rito ordinario” ed allora il G.U.P. non investito del giudizio contro questi ultimi, dovrà necessariamente dichiarare nella sua sentenza che emerge chiaramente la responsabilità di questi ultimi per poter dichiarare coinvolti nella stessa responsabilità gli imputati che ha giudicato lui e poterli dunque condannare.  Questo diventa ancor più obbligato quando una delle principali prove d’accusa viene considerata la “referenza negativa” della frequentazione e dei colloqui, ad esempio, tra un imputato che viene processato con il “rito abbreviato” ed un altro  che deve ancora essere processato con il “rito ordinario”.  Il G.U.P. seguendo la sua convinzione, la sua logica, il suo modo di sentire ed intendere frasi, parole e sentimenti, pronunciate ad esempio da uno degli imputati ancora da processare, condannerà l’altro sulla base del fatto che le ha ascoltate o condivise con quello che deve ancora essere giudicato; e nel fare ciò, giudicherà quelle frasi prova evidente della colpevolezza; prova evidente di un programma criminoso e di un progetto terroristico che i due stanno predisponendo. Anzi potrà benissimo accadere (ed è accaduto ad esempio nel processo “Bourhama Yamine + 4 a Napoli) che il G.u.p. attribuirà la maggior responsabilità delle frasi (magari proprio perché è lui che le ha profferite mentre l’altro si è limitato a condividerle o a non condannarle) proprio all’imputato che deve ancora essere processato con il “rito ordinario”. Ed allora si verifica l’aberrazione che, nella sentenza di condanna degli imputati che hanno scelto il “rito abbreviato” è contenuta l’esplicita, dichiarata (anche se non formalmente ratificata)  “condanna preventiva”, dell’imputato che deve ancora essere giudicato dalla Corte d’Assise.

La cosa può non presentare un problema finchè la sentenza di condanna del “rito abbreviato” non è diventata definitiva; ma allorché lo divenga, il problema si fa serio e la soluzione è veramente affidata soltanto alla capacità del giudicante di capire il senso ed il limite di un “giudicato” che ha trattato casi collaterali a quello ancora in esame.

Ovviamente se il caso trattato precedentemente si è svolto anch’esso con il “rito ordinario” ma qualcosa ha impedito che tutti gli imputati di uno stesso gruppo potessero essere processati insieme, è più evidente che la sentenza di condanna diventata definitiva possa essere prodotta nel giudizio in corso come “precedente”, come “giudicato” ma anche qui ciò trova un limite perché, altrimenti, non ci sarebbe neppure bisogno di fare il processo agli altri imputati; tanto basterebbe la sentenza precedente ed applicarla a tutti indistintamente. Ne’ l’accertamento può ridursi soltanto a valutare la responsabilità dei singoli soggetti. Per fare un esempio pratico, si consideri una sentenza definitiva che dichiara che risulta provato che tra gli imputati ed altri non presenti nel giudizio esisteva un vincolo associativo di natura terroristica e per l’effetto condanni gli imputati. La produzione di tale sentenza definitiva nel processo in corso a carico degli altri imputati restati estranei al primo ma indicati come sodali nella precedente sentenza, secondo alcuni si dovrebbe dare ormai per scontato e non più soggetto di accertamento, in quanto sul punto si sarebbe ormai formato il “giudicato formale e sostanziale” che il vincolo esistente tra il gruppo è di natura “associativa” e “terroristica” per cui rimarrebbe da giudicare soltanto il punto riguardante le singole posizioni degli imputati nel senso se, effettivamente, il loro legame con gli altri, già condannati, era di natura intima tale da potersi considerare non soltanto occasionali frequentatori ma sodali essi stessi.

Questa posizione escluderebbe, dunque, secondo questa posizione estrema ed assolutista che il nuovo giudice possa avere una convinzione sua propria, un’evidenza sua propria, diversa o addirittura opposta a quella che ha avuto l’altro giudice tanto che, anche se il primo fosse addirittura stato in perfetta mala fede ed avesse inventato prove e costruito congetture riuscendo a trascinare nell’inganno anche i giudici dei gradi successivi (d’appello e di legittimità) o fosse stato così idiota da convincere se stesso e gli altri, si dovrebbe accettare il “giudicato” anche contrariamente ad ogni evidenza contraria.

Tanto più il limite del valore del “giudicato” sul processo ordinario in corso dovrà essere considerato se quel giudicato è frutto di una sentenza scaturita sulla base di un “rito abbreviato”.  Questo è evidente anche ai bambini; eppure molti giudici fanno fatica addirittura a capirlo. Ne abbiamo avuto prova ed allora non si sa veramente che cosa pensare.

Questa assolutizzazione del principio del “precedente” e del “giudicato sul punto”, conduce a conseguenze aberranti e a situazione da trappola.  Infatti, se come è accaduto in certi casi (ad esempio sempre il caso del processo al “gruppo Bourhama+5” innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, stralcio della più ampia indagine che ha condotto dinnanzi ad una diversa Corte d’Assise (quella di Venezia) altri tre imputati sulla base delle stesse intercettazioni telefoniche, delle stesse frequentazioni, degli stessi soggetti e delle stesse argomentazioni accusatorie, la Corte di Napoli condanna i cinque imputati affermando che le intercettazioni provano in modo inequivocabile che gli imputati, insieme a quelli di Venezia, stavano progettando in Italia attentati e stragi o fornivano supporto logistico a sodali dell’ex G.I.A. e del Gruppo Salafita di P. e C., mentre la Corte di Venezia assolve gli altri tre affermando che quelle stesse intercettazioni sono assolutamente indicative di un assenza di progettualità terroristica, quale delle due sentenze quando saranno definite entrambi dovrà considerarsi come “precedente” e come “giudicato” laddove dovesse svolgersi un ulteriore processo a carico di altri imputati inseriti nella stessa operazione e nella stessa inchiesta?

Il problema non è teorico ma drammaticamente pratico se si pensa che si è posto proprio nel processo del quale abbiamo or, ora, fatto cenno. Anzi, in questo processo, addirittura si è preteso che la sentenza del G.U.P. del Napoli, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, frutto del “giudizio abbreviato” e passata in giudicato, prevalesse sulla sentenza ugualmente frutto di “giudizio abbreviato” del Gup di Venezia e della Corte d’Assise di Appello di Venezia, passata del pari in giudicato, perché quella di Napoli costituirebbe un “giudicato” più forte di quello di Venezia!?  Perché? Perché la prima si è formata nei confronti di due imputati facenti parte del gruppo dei cinque processati a Napoli mentre l’altra faceva parte del gruppo dei tre processati a Venezia!  A nulla varrebbe che i due giudicati si applicano con giudizi diametralmente opposti sulle stesse, identiche prove e fonti di prova: sulle frasi delle stesse intercettazioni!

E’ dunque evidente come, prescindendo anche da questo caso specifico che genera effettivamente una “situazione paradossale” dove a maggior ragione si evidenzia la necessità di un’autonomia di giudizio che sia svincolato da entrambi i giudicati (o, operando una scelta, la motivi dicendo perché, ragioni campanilistiche a parte, l’una argomentazione sarebbe più giuridica, più attendibile e più razionale dell’altra),  i “giudicati”, quando si tratti di qualcosa che attiene all’interpretazione di una serie di elementi indiziari, non possano e non debbano avere che un valore “indicativo” e non già assolutamente vincolante per il giudice che si trova a svolgere un determinato processo. Che una serie di elementi indiziari abbia condotto un giudice a concludere che questi sono sufficienti a far presumere con un buon margine di probabilità vicino alla certezza che gli imputati sono collegati funzionalmente ad un gruppo terroristico più vasto, non può impedire ad un altro giudice che svolga un processo parallelo, di interpretare quegli stessi elementi come insignificanti perché non è questo il punto che costituisce l’essenza di un “giudicato” che possa inibire ad un giudice un suo proprio giudizio in un parallelo processo.

Eppure nei processi per “terrorismo islamico” si tenta sempre questa carta; ma se i giudici fossero sempre capaci di sapere quali sono i “limiti del giudicato” e di capire che la possibilità che si verifichi anche un “contrasto di giudicati” costituisce proprio la garanzia di un serio e giusto processo e lo stimolo verso un approfondimento del senso del diritto, certe aberrazioni con le relative, mostruose, ingiustizie si eviterebbero.

L’esito in Corte d’Assise d’Appello di Napoli, del processo Bourhama + 2, in corso, si fonda su questa ambiguità dialettica tentata dalla Pubblica Accusa.

Avv. Carlo CORBUCCI


[1] Abbiamo avuto occasione di constatare che in certi processi si arriva al paradosso (ad esempio il caso napoletano “Bourhama + 4”)  dove la sentenza di condanna del Gup riporta letteralmente interi stralci della richiesta del P.M. (senza ovviamente dire che sono considerazioni del P.M. condivise e condivisibili, il che sarebbe normale, ma come se fossero prodotti personali del ragionamento dello stesso Gip, tanto da suscitare il sospetto che la sentenza sia avvenuta sopra lo stesso “file di lavoro” della Pubblica Accusa.

-1- LE SENTENZE DI CONDANNA PER “TERRORISMO ISLAMICO” Tra trucchi dialettici e suggestioni mediatiche. – Le nuove frontiere dell’art. 270bis c.p. -

mercoledì, 7 ottobre 2009

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LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

E

LE NUOVE FRONTIERE DEL 270 BIS C.P.

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Allorché il 270 bis c.p. nella sua nuova formulazione a portata transnazionale fu testato per la prima volta in Italia, le Corti non lo accolsero con calore. “E’ una norma inapplicabile”, si diceva; “…non è facile giungere ad una condanna”;  “non consente di ottenere auspicate scorciatoie contro la criminalità” e di servire agli scopi per i quali è stata formata, cioè, a fornire una “tutela anticipata”, a svolgere una funzione di “norma di pericolo”  ed a garantire un sistema di “prevenzione”  come vuole una  “normativa eccezionale di emergenza””  come richiedono i tempi.

Faceva resistenza anche una secolare concezione garantista del diritto: quella secondo la quale la legge penale deve reprimere e punire i reati e non prospettarsi di condannare, in via preventiva, soggetti che, soltanto presuntivamente, possono essere considerati “pericolosi” o suscettibili di commettere una certa specie di reati prima e senza che ciò accada effettivamente o che vi sia concreta possibilità che ciò accada.

Una certa destra, in Italia ed un po’ in tutta Europa, galvanizzata dalla politica dell’ex amministrazione americana “Bush”, e nel primo caso spinta dalla “Lega nord”, criticava “l’eccessivo garantismo”, “l’incoscienza di chi aspettava che qualcuno compisse una qualche strage prima di arrestare e condannare i soggetti considerabili a rischio di fanatismo”  o palesemente ostili alla politica occidentale e statunitense in genere.

Fatto è che, di fronte alle prime assoluzioni ed ai primi distinguo circa la necessità che l’elemento soggettivo ed oggettivo rimanessero decisivi nella valutazione del reato e sul presupposto che non dovesse essere dato per assolutamente scontato o “notorio” in senso tecnico-giuridico tutto quello che l’informazione controllata dei mezzi di diffusione occidentali divulgavano in ordine ai fatti di guerra, di terrorismo ed alle attribuzioni più o meno interessate di tutte le parti in gioco senza eccezione, insorgeva una reazione su vari fronti: un fronte militare, uno politico, uno giudiziario, sorretti da una grande parte della stampa.

Non si può perdere tempo”…, si sosteneva, “…ad accertare che cosa ci sia di vero nelle accuse allorché siamo di fronte a gruppi accusati di aver costituito “associazioni terroristiche” o di avere contatti con organizzazioni notoriamente considerate terroristiche nei metodi e nella natura”. “Non si può pretendere…”, si reclamava, “…che volta per volta, l’”intenzionalità terroristica”, intesa come il progetto e la volontà di compiere atti di violenza mirati a seminare panico diffuso nelle popolazioni, pressioni nei governi, sfiducia nelle istituzioni e nell’ordine costituito, venga volta per volta dimostrata come effettivamente presente in quei soggetti che sono accusati di voler partire volontari per l’Iraq e per l’Afghanistan e che manifestavano evidente simpatia verso un certo radicalismo islamico”. “Questa stessa intenzione…”, si affermava, “…costituisce già prova sufficiente di una disponibilità a compiere stragi, a fare sacrificio della vita con atti kamikaze con i quali colpire la popolazione inerte dei Paesi, considerati nemici ed infedeli nonchè la loro stessa popolazione, quando rifiuti di partecipare alla lotta di resistenza e ceda all’invito di resa e pacificazione delle coalizioni internazionali in missione di pace e di liberazione”.  Infatti, si affermava, “…nessuna resistenza o guerriglia opposta alla liberazione dei Paesi sorretti da regimi come quello dell’Iraq di Saddam Hussein e dei Talebani, può essere considerata legittima resistenza”, come pur prevedono, in altri casi, gli stessi accordi internazionali, allorché sia in corso una guerra di invasione e di occupazione di un paese da parte di eserciti stranieri che violino la sovranità di uno Stato.

La conclusione sin da allora, erra che, allorchè qualcuno dimostrasse un’eccessiva esigenza che andasse anche di poco oltre il semplice interesse indirizzato ad approfondire le tematiche jihadiste, le cronache e le vicende dei Paesi nei quali è in corso l’invasione, oppure un atteggiamento troppo critico verso Israele e troppo vicino alle ragioni dei palestinesi, ciò non doveva essere troppo distinto da atti, propositi e progetti effettivamente mirati a tradursi in atti concreti di violenza.

Secondo i critici delle prime assoluzioni e secondo l’interpretazione più restrittiva che infine ha poi finito col prevalere, del 270 bis, “…non è legittimo, che sia fatta un’eccessiva distinzione tra la libertà di pensiero e l’opinione da una “responsabilità solidale” o da una “sospetta condivisione” del terrorismo, anche quando l’opinione pur si traduca soltanto nella condivisione ideologica ravvisabile, ad esempio, nell’eccessivo coinvolgimento emotivo e sentimentale o nella soddisfazione, di fronte a programmi, fatti ed atti di violenza compiuti da altri e pur senza alcuna partecipazione pratica, nessuna complicità, nessun concorso, nessuna istigazione o progettazione da parte di chi esprima tuttavia un simile pensiero, sentimento e partecipazione emotiva”.

Alcune sentenze non impugnate in Cassazione dove le Corti d’Assise hanno proceduto ad assoluzioni sulla base della distinzione tra diritto d’opinione anche dove questo si esplichi in contenuti forti ma limitati alla sfera del pensiero e del sentimento e concretati in una mera adesione ideologica, hanno anch’esse formato giurisprudenza ma alcune sezioni della Cassazione che ultimamente hanno trattato con più frequenza questi casi, non sembrerebbero aver condiviso una mancata impugnazione da parte delle Procure che, forse, avrebbe consentito di creare precedenti ancor più restrittivi  e più vicini alle ultime pronunce in tema di 270 bis e di “terrorismo islamico” favorendo un incoraggiamento alle Corti di merito a procedere senza troppi formalismi al riconoscimento di responsabilità.

Un orientamento del genere è emerso abbastanza chiaramente dai rigetti di quasi tutti gli ultimi ricorsi fatti da vari imputati condannati, dove le argomentazioni di “stretto diritto” svolte nei ricorsi, sembrano non valere più in questa particolare materia ed in questo specifico momento visto che, le sentenze di rigetto della Cassazione si motivano, ormai, quasi completamente e soltanto con la facile formula che “…si tratta di argomentazioni di merito interdetto al giudizio di legittimità…”, anche laddove sia in contestazione il “travisamento dei fatti” o addirittura la contestazione (a quel punto facilmente verificabile) della “falsità storica” degli elementi portati a sostegno della condanna dalle sentenze di merito. Falsificazioni quali, ad esempio, non già la diversa ’interpretazione (che è giudizio di merito) di frasi di intercettazioni decisive e determinanti per la condanna, ma l’invenzione pura e semplice di esse, eppur riferite dalle sentenze come esistenti all’interno di quelle intercettazioni nelle quali sono invece assenti.

Argomenti del genere non sono neppure sfiorati e vengono censurati come “argomenti di merito”.

Così, per tornare all’excursus storico del 270 bis, dicevamo che si reclamava che tutti gli scrupoli prima evidenziati fossero abbandonati e si è preteso che il momento di emergenza prevalesse su tutto o su ogni garanzia e dubbio; che il sospetto accompagnato da qualche elemento indicativo quale l’eccessiva adesione alla religione islamica, l’eccessiva frequentazione delle moschee, l’eccessiva ostilità verso la politica statunitense, l’eccessiva critica verso i metodi di guerra dell’esercito degli Stati Uniti; l’eccessiva critica alla politica di adesione, sostegno ed alleanza con la coalizione formata intorno all’esercito degli Stati Uniti, l’eccessiva critica verso Israele e l’eccessiva solidarietà verso i Palestinesi soprattutto quando si traduca in aiuti in denaro; le eventuali espressioni di eccessiva ammirazione e di lode nei confronti delle forse della Resistenza all’interno dell’Iraq e dell’Afghanistan, l’eccessiva solidarietà con le loro ragioni e la condivisione anche di alcune delle loro tematiche, l’uso eccessivo di espressioni e formule di benedizione verso quelli che combattono o si difendono nel nome dell’Islam e di maledizione verso quelli che calunniano l’Islam, il sostegno reciproco nel cercare forme di regolarizzazione di posizioni di clandestinità eventualmente reperendo documenti falsi o certificazioni fittizie di lavoro per poter ottenere un soggiorno, fossero già elementi indicativi di forza tale da essere considerati prova di un’aggregazione di carattere terroristica.

Si interveniva così con correttivi sempre più restrittivi sull’art. 270 creando una serie di sub; il 270 uno, 270 bis, 270 ter, quater, quinquies, sexies, ecc. ecc. dove, via, via si è arrivati a punire, in via anticipata, ogni forma di espressione che potesse apparire pericolosa per l’ordine stabilito:  dall’ideologia della lotta di classe alla visione di siti internet contenenti valutazioni non convenzionali di fatti.

E’ evidente che per poter raggiungere un simile risultato, questa forma subdola di repressione viene presentata  non come un divieto di informarsi, di approfondire tematiche, di affermare un diverso pensiero, di esprimere critiche e dissensi ma sotto l’aspetto di un’esigenza di reprimere sul nascere varie forme di istigazione alla violenza e di impedire provocazioni ma si è ben consapevoli che, in realtà, una volta ristretti certi confini, non sarà difficile confondere gli argini e far scambiare una legittima espressione di libertà con forme di istigazione, di complicità e di pericolosa ostilità nei confronti dell’ordine convenzionale.

Ai correttivi legislativi si allineavano alcune “precisazioni” della Corte di Cassazione che legittimava la semplificazione delle Corti d merito adottate nei processi per “terrorismo islamico”.   Si! Precisava Cassazione, effettivamente non  sono necessari tanti distinguo per applicare il 270 bis.  La presenza di alcuni degli elementi anzidetti è sufficiente a far presumere un’”organizzazione terroristica” e a far presumere un “progetto terroristico” anche se non venga trovata nessuna arma, nessun esplosivo, nessun progetto scritto, nessuno strumento che possa essere utilizzato per compiere azioni violente, nessun contatto con esponenti notori indicati quali i capi storici e carismatici delle Organizzazioni indicate come terroristiche.  Ma a questo si può sopperire, precisa Cassazione, potendo “dimostrare” contatti tra alcuni dei vari condannati nel vari processi, “tra di loro” o con altri soggetti destinati a diventare il prossimo gruppo da sottoporre a processo.  Così, un gruppo condannato sulla base degli elementi appena esaminati che non abbia mai avuto contatti con nessuno dei soggetti indicati come i capi indiscussi e carismatici delle Organizzazioni terroristiche, potrà essere il “referente negativo” per condannare un altro gruppo che altresì non ha ugualmente avuto contatti con quelli ma perché lo ha avuto con uno o più soggetti di un altro gruppo che hanno già riportato una condanna per “terrorismo” sulla base di quegli elementi estremamente indiretti che abbiamo già indicati.  Dunque, se un gruppo sotto processo ha avuto contatti con un gruppo già condannato per “terrorismo” o anche se un individuo di un gruppo lo ha avuto con n altro dell’altro gruppo, può essere considerato terrorista.

All’assenza di altri seri elementi che ben avrebbero potuto costituire prove reali di responsabilità, quali il rinvenimento di armi, esplosivi, veleni, progetti delineati con obiettivi da colpire, strumenti preparatori, ecc. basta ormai, in questi processi, sopperire con la suggestività delle imputazioni che riportano queste cose non di rado come addirittura assodati ed effettivamente riscontrati nel corso delle indagini (salvo poi constatare (sotto silenzio) la non vericidità di questo nell’istruttoria dibattimentale!) oppure con l’affermazione di principio, attraverso l’attribuzione di un’intenzione, che però sembrava riferirsi esattamente alla situazione processuale reale del gruppo, la quale “colorava” in tal modo tutto lo sviluppo del processo.

In questo modo, le Corti, anziché preoccuparsi di verificare se l’accusa così esageratamente presentata era vera, finiva, proprio in virtù di quell’esagerazione che aveva l’effetto di spaventare più che di rendere maggiormente prudenti nella verifica, col ridursi quasi sempre ad un andare alla ricerca della conferma dell’imputazione quasi come se si dovesse smascherare una sicura verità che si nascondeva dietro quell’assenza di riscontri sicchè ogni elemento di favore (come appunto l’assenza di seri riscontri, di armi, ecc.) era visto quasi con stizza e come un’ulteriore prova dell’astuzia dei sicuramente colpevoli imputati che attende soltanto di essere smascherata o che ne venga provocata la confessione. Accanto a questo atteggiamento si affianca quello di un’appariscente incredulità resa visibile agli imputati in modo che siano sempre più scoraggiati a provare tentativi di difesa e ripieghino in un rassegnato mutismo che possa suggerire alle Corti popolari la sensazione di un’ammissione e di una confessione di colpevolezza.

In questo clima, se i Presidenti della Corti non hanno la sensibilità e lo scrupolo di invitare i giudici popolari a spogliarsi di ogni pregiudizio, di invitarli a sentire bene i fatti senza pregiudizi affinché l’accusa possa risultare provata soltanto se corrisponda ad una responsabilità effettiva ed hanno invece un qualche interesse di qualsiasi natura, fosse pure anche soltanto emotiva e personale, non soltanto a mantenere ma addirittura ad alimentare nei giudici popolari questa sensazione iniziale già di per se indotta dalla gravità e dalla suggestività del capo di imputazione, la sentenza di condanna può considerarsi sin dall’inizio già assicurata.  Basta irridere ad ogni tentativo di negare, sorridere ad ogni timida forma di difesa, atteggiarsi a sbuffare ad ogni precisazione delle difese, mettere fretta nei momenti più delicati, ed ogni tentativo di difesa può essere interpretato da giurie popolari inesperte come generalmente sono, come un arrampicamento sugli specchi da parte degli imputati e come una scontata conferma della loro colpevolezza.

Molte volte, sulla base di questi elementi ma soprattutto degli “inganni dialettici” cui abbiamo fatto cenno e che sembrano veramente giochini di parole ed astuzie che farebbero ridere se non fossero sorretto da un’autorità legale, sono iniziate ad avvenire ed ormai generalmente avvengono, condanne per “terrorismo islamico”.

Finalmente!”, esultavano i giornali ed i Ministri di turno dei vari governi. “Finalmente abbiamo condanne contro terroristi! Finalmente abbiamo la prova che eravamo circondati da terroristi e che li abbiamo fermati in tempo. Finalmente abbiamo la prova che intorno a noi c’erano assassini che si stavano preparando per far saltare il uomo di Milano, le metropolitane, le discoteche, i mercati, le caserme, gli autobus.  Finalmente il 270 bis funziona ed è in grado di dimostrare che esistono i terroristi perché abbiamo condanne”.

Varrà qualcosa l’osservazione che se per avere conferme che qualcuno è terrorista è stato necessario aggiustare i meccanismi legislativi e giudiziari e mettere le cose in modo e maniera che, da un cilindro vuoto esca un coniglio, allora può ben immaginarsi che razza di terrorista sia mai il malcapitato di turno e che razza di prove che egli lo fosse veramente possono essere state presente a suo carico in questo o quel processo!

Così la gente, i destinatari delle suggestioni, sono convinti che le condanne delle Corti sono condanne per terrorismo; sono condanne contro terroristi che stavano per far saltare chiese e metropolitane.  Ma non c’è giudice o Ministro che non sappia che questo non è vero!

Non c’è tecnico del diritto che non sappia che la condanna per l’art. 270 bis c.p. non prova affatto e addirittura non vuole affatto provare, perché “tecnicamente parlando” non deve affatto provarlo, che la persona o il gruppo di turno condannato, stava organizzando un attentato o stava per compierlo!

Ed allora sorge spontanea la domanda: perché volerlo far credere? Perché l’equivoco è mantenuto? Perché soltanto nelle Corti specialiste, cioè in Cassazione, si dice… “…questo è un reato di pericolo a tutela anticipata”, come a dire, senza dirlo.. “dunque non ci seccate con argomenti di diritto sostanziale?  Insomma, non è necessario che sia successo nulla e che qualcosa fosse in programma o che potesse succedere; è sufficiente la sensazione del pericolo che potesse succedere! O meglio: è sufficiente far avvertire a chi deve giudicare, la sensazione del pericolo che qualcosa poteva succedere.

Però la gente non sa tutto questo e non deve saperlo; e purtroppo, in un inganno dialettico di questa potata, hanno giocato anche alcune Corti, e questa volta non vogliamo riferirci soltanto alle valutazioni di merito dei vari elementi processuali e probatori ma ad un punto specifico nel quale non solo era possibile ma addirittura doveroso intervenire.

Quale?  E’ presto detto: poiché le Corti sono perfettamente consapevoli che è per un artificio giuridico che può parlarsi di “condanne per terrorismo”; e poichè sono consapevoli che il gruppo degli imputati di turno che hanno dichiarato colpevole non è in realtà colpevole degli elementi accessori che corroborano e colorano i capi di imputazione con i quali quel gruppo stesso è stato tratto a giudizio, perché non lo precisano e non ridimensionano le cose, per amore di giustizia, di equità e di verità?  Perchè non impediscono che giornalisti come Olimpio, Magdi Allam, Farina e giornali come Libero ed altri, possano esibire le loro sentenze per far credere alla gente che le persone processate erano mostri della porta accanto?

Ma che cosa vogliamo dire esattamente e più specificamente? E che cosa avrebbero dovuto fare le Corti?

Dovevano, a nostro avviso, dedicare un capo della sentenza a censurare la maggior parte dei capi di imputazione nei contorni suggestivi che dovevano dare all’imputazione una sostanza che non ha, riformulandoli prima della condanna o quanto meno ridimensionando le formule dell’accusa.[1]

E’ infatti falso, ingiusto ed immorale, affermare, in calce ad una sentenza la cui prima pagina esordisce con uno dei capi di imputazione che abbiamo visto nel corso del presente studio, “…la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti”.

Infatti, quando i capi di imputazione sono del tenore di quelli sotto riprodotti può ben capirsi cosa intendiamo:

“Visto l’art……  il Pubblico Ministero  cita: Tizio, Caio e Sempronio, innanzi al tribunale penale di Milano per rispondere dei delitti:

Capo A) Articolo 416 co. 1, 2 e 4 c.p. per aver, in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione criminale, costituente articolazione del G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati Europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e in Algeria; avendo l’associazione predisposizione di mezzi (appartamenti da destinarsi all’alloggio di clandestini, alla custodia di documenti, refurtiva) ed operando gli associati con ripartizione dei ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose: predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati nel territorio nazionale, anche in funzione di garantire il transito e la permanenza sul territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine si organizzavano stabilmente a Milano, e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di locali destinati all’attività del gruppo associato e di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento dell’attività illecita, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei paesi europei considerati nemici. In particolare: M. T. ed Essid Sami Ben Khemais svolgevano un ruolo di veri e propri ideologi del gruppo, di veri capi spirituali con la funzione fondamentale, per un’associazione caratterizzata dal punto di vista religioso, di indottrinale gli adepti, diffondendo il pensiero del gruppo, così corroborando l’attività delinquenziale del gruppo stesso; gli stessi venivano informati sistematicamente dell’attività operativa del gruppo.  Ben S… dava ospitalità a Milano, presso l’appartamento di Viale Bligny n. 42, ad adepti associati del gruppo, sia in forma stabile che in forma saltuaria, attivandosi quindi per garantire al gruppo il fondamentale elemento dell’approvvigionamento dei locali da mettere a disposizione del gruppo, oltre a garantire l’attività su Milano-città di Essid Sami, contribuendo quindi all’organizzazione della stessa. Essid Sami Ben Khemais, ancora, unitamente a B. M. e C. T. svolgevano, nell’ambito dell’attività di organizzazione, il compito di provvedere all’approvvigionamento di documenti contraffatti, così come Ben H. L.,  A. M. Ben B.,  J. R.,  W. H.,  K. S.  Invece Essid Sami, Ben K.,  K. M.,  B. M.  e  Ben H. L., svolgevano attività di raccordo tra la cellula italiana e quella tedesca, inglese e spagnola, necessario al fine dell’organizzazione dell’attività della cellula italiana.  Essid Sami Ben K. svolgeva inoltre attività di sostegno in Italia ai militanti del gruppo avendo a tal fine anche costituito una cooperativa di servizi in Legnano. Con l’aggravante di aver commesso il fatto portando nelle pubbliche vie armi da guerra[2] Quanto alla posizione di Remadna. e Chekkuri va detto che gli stessi svolgevano compiti analoghi a quelli sopra attribuiti ad Essid. Sami Ben Kemais ed a cui pertanto possono attribuirsi le stesse condotte, peraltro riqualificatesi (le condotte) a seguito dell’arresto di quest’ultimo; in particolare mantenevano contatti con i responsabili dei campi di addestramento in Afghanistan. Ben. invece svolgeva prevalentemente il compito di approvvigionamento di documenti falsi. El Sayed, da tempo resosi irreperibile, ha svolto un ruolo di coordinamento tra i soggetti sopracitati ed altri membri dell’associazione, verosimilmente collocati a livello verticistico, radicati in altri paesi oltre ad attività analoga a quella di El. Sayed ed a cui pertanto possono attribuirsi le condotte sopra descritte per quest’ultimo.

Capo B) Del reato di cui agli artt. 81 cpp, 110 – 648 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nell’ambito dell’attività associativa di cui sub. A), agendo in concorso tra loro e con altri indagati tra cui alcuni detenuti, ricevute ed occultato, al fine di procurare un profitto per se e per altri, carte di identità, passaporti, documenti tutti sequestrati di volta in volta nel corso delle indagini presso le abitazioni perquisite a Gallarate (VA) in Via Dubini n. 3; a Milano in Via Bligny n. 42, nel dettaglio descritti nei verbali di sequestro depositati agli atti, documenti da utilizzare per l’attività dell’organizzazione criminale.

*Tra gli altri nella disponibilità del Ben. e del Remadna vi era il permesso di soggiorno recante il n. P504768 rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.9.2000, risultato contraffatto e pertanto compendio di falso commesso da ignoti, sequestrato a quest’ultimo al momento dell’arresto avvenuto il 13.11.2001.

*Nella disponibilità di Remadna ed El Sayed vi erano inoltre i documenti d’identità yemeniti intestati ad Al A… M. N. Abd…, nonché la carta di identità italiana n. …… e la patente di guida italiana n. ………, entrambi intestate ad E. S. Abd…, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata a loro carico in data 29.11.2001, rinvenuti in un cassetto chiuso a chiave della scrivania in uso al R…. all’interno  dello Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.

D)Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 e 5 D.L. vo 286/98 per aver posto in essere, in concorso tra loro e con altri coindagati, attività dirette a favorire l’ingresso clandestino di stranieri (in numero allo stato imprecisato ma non inferiore a dieci) nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti. (Imputazione del gruppo Essid Sami B.K. + Altri”).

Oppure:

Il P.M. cita Tizio, Caio, Sempronio ecc. innanzi alla Corte d’Assise di Roma, imputati:  Capo “A” dell’imputazione,  dell’art. 270 bis c.p. per aver costituito, organizzato e partecipate, i n concorso con persone non identificate, ad un’associazione costituita in territorio italiano ed in particolare a Roma, in collegamento logistico-operativo con omologhi gruppi operanti in altre città italiane ed in altri Stati secondo regole di sottordinzione gerarchica alle strutture di vertice di organizzazioni politico-militari, finalizzate al compimento di atti di violenza diretti all’eversione dell’ordine democratico utilizzando fra l’altro, l’esplosivo e l’arma di cui al capo B”dell’imputazione per attentare ad obiettivi quali il cimitero militare americano di Nettuno, l’aeroporto di Fiumicino e gli esercizi commerciali Mc Donald’s ubicati in Roma, nonché favorendo, nel tempo, l’ingresso in Italia dei sodali consentendone e favorendone la libertà di movimento al fine di trasmettere le direttive, gli ordini e tutte le notizie riguardanti l’organizzazione eversiva ed i collegamenti con analoghi gruppi operanti in Italia ed in altri Stati europei. Capo “B” (….) ”.  (Imputazione del gruppo di Anzio)

Oppure:

Il P.M. cita innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, Tizio, Caio, Sempronio, ecc. tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando un’associazione criminale costituente articolazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica internazionale collegata ad Al Qa’ida, operante sulla base d un complessivo programma criminoso condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in atre zone d’Italia ed in altri Stati europei, nonché  Paesi extraeuropei, contemplante:

*La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei !”principi puri” di tale religione:

*Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e verso gli Stati dei militanti;

*Il procacciamento di documenti falsi d’identità e permessi di soggiorno per i componenti dell’organizzazione;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione;

*il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide a colpire io nemico “infedele”;

*la disponibilità di esplosivo o comunque sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo.

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare: l’imputato Tizio… (…) L’imputato Caio… .

Capo “B”: Art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione dedita al procacciamento e/o alla falsificazione di documenti d’identità, permessi di soggiorno, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’aggravante di cui all’arti 1 legge 6.2.1980 n. 15, avendo commesso il fatto con finalità di terrorismo.

Capo “C” Art. 648 perché in concorso tra loro e con altre persone indagate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli di carte d’identità, passaporti oppure documenti genuini di provenienza delittuosa,allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare a se o ad altri un profitto. Con l’aggravante della finalità di terrorismo.

Capo C – D – E (…)

(Imputazione del gruppo Bourhama + 4).

Oppure:

1) Il P.M. cita innanzi al Tribunale di Milano, Tizio, Caio, ecc.,  imputati del reato di cui all’art. 416 c.p. co 1,2,3,4,5,  per essersi associati unitamente a (…) in  numero di 10 e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti falsi, acquisto e spedita di monete false promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando, nei ruoli rispettivamente di seguito descritti, un’associazione criminale costituente articolazione del Gruppo Salafita di Predicazione e Combattimento e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghe ed affini gruppi attivi in altri stati europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia ed altro paese extraeuropei tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia, avendo l’associazione:

*un complessivo programma inquadrato in un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione delle religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei “principi puri” di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all’estero (…)

*un’organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti…

*un collegamento con affini gruppi all’estero (…) tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani:

*un riservato sistema di controllo interno dei singolo associati per verificarne l’attendibilità;

*una terminologia in codice per la sicurezza nelle conversazioni (ad esempio: pantalone verde per base militare, nuvola per aereo di linee interne, uccello migratore per aereo con tratte lunghe, la Vecchia Signora per designare Milano ed in particolare il Duomo, torta per esplosivo assembrato; libro per passaporto…)

*una predisposizione di mezzi quali: appartamenti in Milano, società cooperative, documenti, ecc.

Inoltre:

Tizio, Caio, (…) tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (…) perché si associavano tra loro e con numerose altre persone (…) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all’estero, all’interno di un’organizzazione sopranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar al Islam ….. ) comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei  ”principi puri”  di tale religione;

*il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina illegale i Italia e verso altri Stati;

*il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell’organizzazione;

*il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente da inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Afghanistan ed in Iraq;

*l’invio dei militanti nelle zone di guerra a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il “nemico infedele”;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione anche attraverso i proventi del traffico di stupefacenti e di banconote false;

*il proselitismo effettuato (anche in luoghi di culto come la moschea di Via Jenner e Via Quaranta a Milano ed altre città della Lombardia, attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici, sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio persone in azioni suicide destinate a colpire il “nemico infedele”

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma”.

(Imputazione dei gruppi Bouyahia, Sassi Lassad, Mannai Mohamed, Sassi Samir, Bouchoucha, Cherif Said,  Rihani Lotfi, Kneni Kamel, Riabi Zied,  Cherif Said Snoussi Hassine, El Khaissi M’Haed, ecc. ecc.)

Oppure:

Il P.M. cita gli imputati Caio, Tizio, ecc.  a comparire innanzi al Tribunale penale di Milano per rispondere del reato ex art. 416 c.p. e (…) perché in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione costituente articolazione del GSPC ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati europei, avendo l’associazione predisposizione di mezzi operavano gli associato con ripartizione di ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose:

*predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati sul territorio nazionale anche in funzione del successivo trasporto in altri paesi;

*contraffazione di documenti d’identità anche in funzione di garantire il transito e la permanenza nel territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine organizzavano stabilmente in Milano e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento delle attività illecite, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei Paesi europei considerati “nemici”.  (….) .

(Imputazione del gruppo Es sayed –Remadna – Benattia Chekkouri.)

Oppure:

“….Avendo tra gli scopi quello di incendiare sinagoghe e chiese, imporre la legge dell’Islam, uccidere Ebrei e Cristiani…

“Il P.M. cita gli imputati innanzi alla Corte d’Assise per rispondere del delitto di cui all’art. 270bis c.p. (…) perché in particolare procedevano, tutti nell’ambito della moschea di Cremona e nei confronti di altri musulmani, all’attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, all’espugnazione della città di Roma quale centro del cristianesimo, avvenendo ciò in particolare da parte di El Bouhali, Trabelsi, Rafik e Rouass, attraverso prediche eseguite presso la moschea di Cremona

(Processo: Corte d’Assise contro Trabelsi, Bouhali + Altri).

LEGGENDO CAPI DI IMPUTAZIONE del genere, dovrebbe agevolmente comprendersi come sia assolutamente ingiusto e  falso concludere la sentenza con la sintetica formula del dispositivo… “La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”; il che, per la stragrande maggioranza della gente e per chi in “mala fede” specula sulle formule, questo vuol significare, e di fatto significa, che sono stati riconosciuti colpevoli di tutto quello che è contenuto nel capo di imputazione!

Nella reale situazione di fatto e di diritto, può allora una Corte usare quella formula che consacra, non già un’accusa ex art. 270bis con i suoi limiti reali, ma tutta quella serie di stragi reiterate, di progetti stragisti e di programmi da genocidio elencati nelle specifiche dei “capi di imputazione” riferendoli specificamente agli imputati di turno che rispondono in realtà soltanto di un evanescente 270 bis c.p. e che non hanno fatto dunque nulla di tutto ciò del quale, soltanto per un artifizio giuridico e dialettico, possono essere considerati “terroristi” e responsabili in virtù del lungo “manifesto murale” rappresentato da simili capi di imputazione volutamente suggestivi e mediaticamente carichi ?

Nonostante mai in nessun processo sia stato riscontrato il possesso di armi, esplosivi, veleni o progetti stilati di attentati di alcun genere; nonostante nessuno di loro sia mai stato trovato in procinto di organizzare o anche soltanto progettare un attentato , può suggestivamente farsi credere il contrario, attraverso questo meccanismo delle “imputazioni convalidate”, appena illustrato!  Può farsi credere che ha trovato riscontro l’accusa che gli imputati sono stati trovati in possesso di armi ed esplosivi; che sono stati trovati in procinto di preparare stragi; che erano in fase di preparazione o attuazione di stragi nelle metropolitane, nel Duomo di Milano e nelle discoteche; che stavano organizzando una guerriglia urbana nella quale era programmata la conquista di Roma, l’uccisione dei cristiani e degli infedeli, l’incendio delle chiese.

Perché questo tremendo equivoco? E chi vuole che persista?

IL PARADOSSO è che, per facilitare anzi rendere possibile, la condanna sopra imputazioni indimostrabili di tal genere, è stato necessario ricorrere alle “precisazioni” ed alle scorciatoie di una certa Cassazione, rappresentate da “formule dialettiche” ed “equazioni” sul genere del “fatto notorio”, del “reato a consumazione anticipata”, “reato di pericolo”, “situazione di emergenza”, “norma di prevenzione”, “tutela anticipata”, pur dovendo precisare (perché altrimenti sarebbe stato impossibile) che non è necessario che sia dimostrato che effettivamente gli imputati stessero progettando veramente gli atti terroristici che gli vengono contestati e che è sufficiente il pericolo, la potenzialità, il “ragionevole dubbio” ed un minimo di potenzialità offensiva. Però, poi, nella condanna non c’è alcuna precisazione in tal senso; la formula è, nuda e cruda: “La Corte dichiara e riconosce colpevoli gli imputati dei reati loro ascritti”, esattamente come contestati nel “manifesto murale” del “capo di imputazione”!

Esigenza tecnica?  Non ci sembra affatto; più che altro ci appare come una necessità mediatica, così come voleva e vuole chi ha suggerito quelle formule di imputazione allorché i PP.MM. europei furono convocati a New York all’indomani delle “Torri Gemelle”.

Purtroppo pochi sono in grado di capire di che cosa si stia parlando e di rispondere, a chi ha voluto e vuole mantenere l’equivoco: “…ma siete dunque proprio così sicuri  di aver ormai afferrato nella rete di una serie di inganni dialettici tutti gli uomini tanto da poterli gestire totalmente e ritenere di avere per questo  in pugno, l’umanità intera.?

Sicuramente per la stragrande maggioranza delle persone sarà effettivamente così ed in fondo per coloro che a turno esprimono il “potere apparente” questo è già sufficiente per mantenere la loro posizione ma ci saranno sempre persone che sono in grado di capire certi giochi di parole e per le quali il numero non conta affatto; e questo costituirà, sempre, lo smacco insuperabile che non potranno mai evitare quelli che credono veramente che attraverso certi inganni sia possibile raggiungere qualcosa di definitivo e che, invece, non è che il risultato contingente e passeggero per il quale gli stessi, in fondo, non fanno altro che partecipare, sia pure ad un livello diverso, dello stesso inganno che hanno ordito.  Essi ritengono, forse, che un certo genere di inganni siano parte necessaria di una loro funzione che ritengono di portata quasi cosmica, nel contesto di quella che, presumibilmente, rappresenta per loro una specie di “pseudo-religione”. Essi, che non credono a nulla che superi le loro forze e la loro umanità; che ritengono di poter tutto produrre e distruggere con i loro mezzi materiali e le loro conoscenze relative; che pensano di poter sorridere dell’ingenuità di chi ancora è consapevole di qualcosa di più profondo che si cela oltre le apparenze dell’esistenza materiale, sono in fondo i più ingenui “fideisti” di qualcosa che non è se non l’espressione massima di un’ignoranza insuperabile, di una squalificazione intellettuale e di una invincibile preclusione verso tutto ciò che, anche di poco, si elevi al di sopra delle apparenze formali e sensoriali nelle quali naufraga la stragrande maggioranza degli uomini.

Carlo  Corbucci


[1] Siamo ovviamente consapevoli che “tecnicamente” non è che una Corte possa riformulare il “capo di imputazione” che è posto in inizio di sentenza e che costituisce proprio la formula con la quale un imputato è tratto a giudizio e giudicato; però, nelle conclusioni, la Corte ben può ed anzi dovrebbe chiaramente, evidenziare che il capo di imputazione non ha comunque trovato conferma in quei punti che appaiono soltanto suggestivi e, in alcuni casi, completamente falsi. Però, la formula dell’imputazione restando lì inamovibile, in bell’apertura di sentenza e ricollegandosi alla formula finale “… La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”,  mantiene, in questo genere di reato, tutta la sua carica infamante e suggestiva che macchia a vita gli imputati, esponendoli peraltro al pericolo di morte nei loro Paesi e di emarginazione perenne nel resto del mondo.

[2] In realtà nulla del genere, in ordine alle armi, risultò poi nel processo.

Tag: Condanne per “terrorismo islamico” tra trucchi dialettici e suggestioni mediatiche. Avv. Carlo Corbucci – Avv. Carolina Scarano – Avv. Giovanni Destito – Le nuove frontiere del 270 bis c.p.

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