2 – MILANO COME TI CREO IL MOSTRO – Seconda Parte -

31 dicembre 2009

*

I “KAMIKAZE”  CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI…


*

Era inevitabile che il clima evocato con anni di immagini, suggestioni e paure, cominciasse a dare i suoi frutti.  Questo ben lo sanno quelli che sono funzionalmente addetti al controllo delle “correnti mentali” e delle emozioni della collettività. Lo sanno gli strateghi del “potere” ed i “guardiani del “sistema” termini che, a dire la verità, ci danno personalmente un po’ fastidio ma non ne troviamo purtroppo altri adeguati a rappresentare una situazione come quella attuale ormai pervadente a livello globale.

I “centri di potere” nei quali e dai quali agiscono i “persuasori” non debbono essere fatti svanire in una nebulosa astrazione o in forme di farneticazione “fantastorica” e “fantapolitica” come da diverse parti si sta facendo. Chi consapevolmente come tattica di irrisione mirata a spegnere ogni possibile esordio di coscienza e di consapevolezza che si affacci oltre gli standard ufficiali; chi abbagliato da deliri ufologici, “messaggi celesti” e preannunci planetari catastrofici, ognuno  sta svolgendo la propria parte nel confondere il serio con il facezio, il vero con il falso, il delirio con la pur tremenda realtà delle cose.  Una qualificazione intellettuale, lucida, vigile e razionale, è lo strumento necessario ad orientarsi nel labirinto delle informazioni.

In un articolo successivo chiariremo meglio i limiti ed il significato da dare ad espressioni come “centri di potere”, “operazioni dirette dai servizi segreti” ed altre, che abbiamo più volte usate nei nostri libri ed articoli.  E’ infatti necessario inquadrare bene i diversi piani di azione, i diversi livelli di responsabilità e di consapevolezza ed illustrare meglio la struttura di certi “centri di potere”  per capire come certe operazioni e suggestioni vengono esercitate e comprendere come possano essere concretamente attuate ad insaputa della maggior parte degli stessi addetti ai lavori e degli stessi componenti di certe strutture i quali possono essere, e spesso lo sono, in perfetta buona fede.

Milano con il suo patetico kamikaze autolesionista ha certamente rappresentato un caso, il primo in Italia, di “scoppiati”  sul quale “qualcuno” non ha potuto resistere alla tentazione di volerne fare l’esempio provato della provenienza islamica di altri “scoppiati” nel senso questa volta fisico, letterale e reale del termine, ma forse pochi sanno che fenomeni analoghi, con gli stessi risultati, ne sono avvenuti molti in ogni parte del mondo ma l’occasione non si prestava ad essere strumentalizzata per le difficoltà di controllo diretto delle informazioni.

L’ultimo episodio di Umar Farouk che avrebbe tentato di farsi esplodere con uno strato di esplosivo spalmato tra i testicoli e le mutande, prima dello scalo del suo volo negli Stati Uniti il 27 dicembre 2009, è soltanto uno di quelli che è stato subito afferrato per farne l’uso che si è tentato senza troppo successo a Milano, cioè, portarlo a prova e conferma dell’origine “islamica”  (ma diremmo anche, “a copertura” ulteriore della reale natura, funzione e provenienza) degli episodi di “grande terrorismo stragista”  che hanno segnato le tappe della politica di guerra, di intervento nei Paesi dell’Oriente e del  Medio-Oriente e delle legislazioni di emergenza in tutto l’Occidente, da tempo invocate da certe forze politiche e militari.

E’ evidente che questi casi rappresentano un appetibile occasione per rafforzare la propaganda delle versioni ufficiali considerato che mai nessun riscontro è stato dato di avere in quei casi di “grande terrorismo stragista” (New York, Madrid, Londra, Casablanca, Bali, i mercati e le moschee dell’Iraq e dell’Afghanistan) e che, al contrario, molti dubbi e stranezze sono riusciti comunque ad emergere nonostante l’imponente censura sugli argomenti.  Agguantare lo svitato di turno, il frustrato esasperato o il libertino ribelle impunito che, dopo aver avuto un’ennesima lite con la moglie (come il caso di Milano) o (come il caso americano) con il padre, ricco banchiere che lo rimprovera esasperatamente per i suoi vizi e la sua incapacità tanto da denunciarlo come soggetto a rischio di terrorismo qualche giorno prima dell’episodio, chiudendo contemporaneamente i conti delle sue facili “carte di credito” è quanto di meglio possa capitare ai cacciatori di occasioni inquinanti.  Ben altra capacità, lucidità, freddezza, organizzazione, competenza, libertà di azione, potere e complicità, è richiesta per attuare seriamente anche soltanto il più elementare ma reale atto che abbia anche vagamente un effetto terroristico di portata anche di gran lunga inferiore a quelli che sono stati presentati come le operazioni di “grande terrorismo stragista”.

Occasione appetibile, dicevamo. Forse sarà per questo che, dopo un’iniziale prudenza nonostante lo squilibrato avesse imboccato immediatamente quelli che lo avevano facilmente fermato ed arrestato dichiarandosi addestrato ed incaricato da Al Qa’ida, lo stesso presidente Obama, dal suo luogo di vacanza nel quale ancora si trovava, ha confermato la circostanza. A noi sembra che certe cose confermino sempre di più l’assoluta impossibilità anche da parte delle più alte cariche del “potere apparente” di potersi sottrarre alle solite influenze che dirigono certi fenomeni mondiali. E se Bush al termine del suo mandato aveva ilo coraggio della disperazione e della vergogna di confessare che era stato confuso dai suoi apparati di sicurezza, cioè, dai “servizi” pur formalmente ed apparentemente ai suoi ordini, simili meccanismi di “suggerimento” non sono eludibili neppure quando la premessa e la promessa di un cambiamento di politica abbia caratterizzato l’apparente svolta di una nomina come quella di un uomo come Obama.

All’esito delle considerazioni svolte noi non intendiamo di certo negare che nei “Paesi caldi” dove è ancora in corso una fortissima resistenza all’occupazione (o alla liberazione secondo i punti di vista…?) avvengono operazioni di guerriglia nelle quali rimangono coinvolti anche alcuni civili e la popolazione inerme e che in alcune di queste operazioni possono anche aver agito, a volte (ma non ogni volta che è stato detto) kamikaze; vogliamo soltanto tenere distinte queste ultime da quelle sulle quali abbiamo sempre nutrito il forte dubbio che provengano da tutt’altra parte con lo scopo di discreditare ogni forma di resistenza all’occupazione, scollare la solidarietà tra i gruppi di resistenza con la popolazione stessa, indurre quest’ultima ad una resa rassegnata all’invasione, realizzare, infine, quel processo di sradicamento delle identità locali onde completare quel progetto di globalizzazione e di omologazione mondiale sul quale l’Occidente sta lavorando in fase ormai finale.

Infine vogliamo soltanto precisare che, quanto a vittime civili, quali “effetti collaterali” degli scontri tra guerriglieri ed eserciti di occupazione, i morti per effetto di “operazioni di terrorismo” attribuite ai gruppi islamici, sono considerando l’Iraq e l’Afghanistan, in 10 anni, circa 8.000 mentre quelli per effetto di “operazioni di antiterrorismo”, di “rappresaglia” e di “errori”, conseguenti ai bombardamenti degli eserciti di occupazione, sono 240.000 (ufficiali ma in realtà molti di più)  in Iraq  e oltre 100.000 in Afghanistan. Morti civili: vecchi, donne, bambini, giovani comuni non impegnati in alcuna operazione ma inevitabilmente presenti nelle città oggetto di bombardamenti aerei e terrestri.

Tra quegli 8.000 la maggior parte è rappresentata da quelli che sono quelli rimasti vittime delle operazioni più sospette quali le stragi nel mercati e nelle moschee, cioè in quei luoghi dove, a quel che si dice,  si annidano non certo i soldati americani o della coalizione ma i “terroristi” da decimare al più presto e quei “malati” di fondamentalismo religioso che fanno da ostacolo al processo di globalizzazione e di modernizzazione che ha motivato le guerre.   Chi può comprendere comprenda.

La giustificazione “giuridica” e morale per queste ultime operazioni? Sono compiuti da un esercito regolare nello svolgimento delle sue operazioni militari; sono giustificate dalla ragione di colpire i terroristi confusi tra i civili nelle città e che di queste si fanno scudo. Sono motivate dalla ragione di imporre al più presto la pace e la ricostruzione onde far cessare il disagio dei civili e sradicare il germe del fanatismo e del fondamentalismo.

I “SITI CIVETTA”. COSA SONO? CHI LI POSTA E PERCHE’? – Una tattica ed una strategia dell’ “antiterrorismo islamico”.

4 novembre 2009

*

Abbiano accennato in un precedente articolo ai “siti civetta” riferendoci alle condanne per “terrorismo islamico” che le Corti di Giustizia irrorano contro soggetti che hanno visitato certi siti che parlano di “jihad”, di “resistenza afgana ed irachena”, che istigano a compiere atti di terrorismo ed insegnano come si confezionano ordigni esplosivi, veleni ed altro al fine di compiere attentati contro gli “infedeli” o i Paesi che aderiscono alla coalizione militare che ha invaso (o “liberato” secondo le preferenze) l’Iraq e l’Afghanistan.

Ma esattamente cosa c’è di vero? Di che cosa si tratta? E che cosa sono i “siti civetta”?

Già sono iniziati vari processi nei quali si sta collaudando un nuovo 270 ( non più “bis”; questa volta “quinquies”) che prevede una condanna da 5 a 10 anni per chi, anche via internet visionando certi siti, addestra, si addestra o prende addestramento su tecniche di confezionamento e di l’uso di ordigni esplosivi. Il primo teste è stato fatto davanti alla Corte d’Assise di Perugia dove sono stati condannati 3 marocchini a se, quattro e tre anni e mezzo.

“Siti civetta”, dicevamo, ma di cosa si tratta più specificatamente e perché val la pena di parlarne?

Sono esche collocate in Internet dai “servizi” statunitensi ed israeliani per “attrarre” la curiosità di chi viene ritenuto soggetto a rischio per il fatto stesso di interessarsi di un argomento così speciale.

Questo metodo trova una sua apparente legittimazione in una ben nota corrente di psicologia anglosassone a sfondo moralistico e grossolanamente materialista, secondo la quale chi, stimolato da certe sollecitazioni si lascia tentare attratto dalla curiosità, evidenzia per ciò stesso una tendenza pericolosamente significativa. Secondo questa psicologia, un simile metodo non fa altro che far uscire il mostro che, tendenzialmente, è già presente nel soggetto stimolato.

Quando questo presupposto “fideistico” assume l’apparenza di una certezza, può ben capirsi quanto possa diventare condizionante tutto il successivo comportamento di chi è addetto ad aprire la caccia contro il potenziale mostro.[1]

Nella realtà dei fatti, non c’è invece nulla di strano che musulmani ed arabi, in ogni caso gente che in qualche modo viene considerata parte, attiva o passiva, di ciò che sta accadendo nel mondo, aspirino a conoscere dalle fonti di informazione che considerano meno inquinate ed interessate, notizie sullo stato interno dei paesi nei quali è in corso una guerra o una resistenza, sulla situazione reale, sui metodi di resistenza adottati da una parte della popolazione o da gruppi interni, contro l’esercito più armato del mondo.  Sapere cosa in definitiva succede a “casa propria” o in quei Paesi che in qualche modo sono considerati “invasi”, “fratelli nella fede”, “vittime di un nuovo imperialismo” o dell’”invadenza interessata dell’Occidente”, non ci sembra costituire affatto un “significativo elemento di prova” (come si sono espresse certe sentenze) che gli accusati sono effettivamente dei terroristi o sodali di terroristi.

Certo quando si ricorre ai trucchi, tutto appare nella luce voluta. Infatti, gettare in rete tra le varie fonti di informazione, “siti civetta” che sollecitano la curiosità, perché promettono “…notizie inedite e straordinarie”, che assicurano di rivelare “…la vera situazione interna della resistenza locale” e di dimostrare “le stragi e le sofferenze che l’esercito di invasione sta infliggendo alla popolazione ed ai resistenti”, accompagnata all’immissione di video o materiali che possono gettare una luce di compromissione su chi vi ha avuto accesso o ha estratto il materiale, è un trucco come tanti altri che abbiamo avuto modo di verificare in questi processi. Trucchi sulle traduzioni delle intercettazioni, sul rinvenimento di materiali, sui vari incastri costruiti ad arte, ecc.

Quello dei “siti civetta” pseudo-islamici, dicevamo, è lo stesso sistema adottato nella lotta alla pedofilia dove vengono attivati “siti civetta” attraverso i quali vengono individuati gli utenti che vi accedono e che manifesterebbero in tal modo quella pericolosa tendenza verso la quale, lo stesso sistema che dice di combatterla, ha poi fatto di tutto per spingere una gran parte di persone.

Più che di lotta alla droga e alla pedofilia personalmente io personalmente vedo in certe cose più una lotta per il “monopolio occulto” di questi fenomeni aberranti, svolta nell’ombra da pochi… “padroni del mondo”; ma questa è una mia idea personale che non pretendo che condividiate.

In ogni caso è un metodo che offende l’intelligenza perché è condotto peraltro nel modo più idiota possibile; e questo non offende tanto perché al fine delle cose non è affatto scontato che la curiosità che spinge ad aprire certi siti sia sinonimo certo di condivisione o perchè essi vengono presentati in un modo talmente invadente ed invasivo da suscitare quasi impositivamente la loro apertura; ma perché si fonda sul presupposto che quando non sia possibile rendere complice consapevole la stessa Corte, tutti siano comunque talmente imbecilli da non accorgersi di nulla, comprese le Corti che sono chiamate a giudicare su certe prove.

Un esempio tra tutti: in quasi tutti i processi di “terrorismo islamico” si parla di un’enciclopedia che Al Qa’ida avrebbe diffuso in rete, definita ’”Enciclopedia della Jihad e del terrorista”  in 4 volumi addirittura!  E con tanto di bomba a miccia accesa sulla copertina a piena pagina di una palla con miccia accesa, alla Tommy e Gerry!!  Questo, insieme ad un altro volume di circa 2.000 pagine dal titolo “La strategia di Al Qa’da per i prossimi 10 anni” è un “piatto forte” delle Pubbliche Accuse.

Non basta il ridicolo dell’enciclopedia in 4 volumi dove sono descritti tutti i veleni esistenti, tutti gli esplosivi, le tecniche artigianali di confezionamento, di difesa e di offesa, le arti marziali, la ginnastica, ecc. ecc.;  c’è di più: la Jihad è araba, è islamica, è religiosa (anche se ovviamente il terrorismo non lo è), il libro è diretto ad arabi e peraltro ai più grossolani e fragili tra gli arabi; quelli che conoscono appena la loro lingua…. ma l’enciclopedia è scritta in inglese!

Il libro dovrebbe essere quanto di più riservato possa immaginarsi se contiene tecniche, istigazioni, consigli, invece no:  è lì bell’inglese chiaro, alla portata di tutti

E cosa contiene di tanto misterioso e segreto?  Quello che conterrebbe un comune libro di esplosivi e di armi reperibile in ogni libreria scientifica specialistica.  .

CERTO, resta comunque la considerazione, che è il presupposto della nuova dottrina socio-psicologica della American-Defence  che chi si addentra in certi siti ed apre certi argomenti evidenzia comunque un interesse che ha a che vedere col terrorismo e con un’intenzione di apprendere e forse anche di applicare quello che il titolo promette.  Anche se questa conclusione è esagerata e tarata con il vizio di origine di una psicologia a sfondo preventivo, è tuttavia comprensibile che sorga una certa preoccupazione ed inquietudine di fronte al fenomeno di una frequenza troppo ripetuta di quei siti, veri o falsi che fossero.  Però questo metodo che a memoria storica sa tanto di sovietico e di nazista, è diventato “scienza militare e di “potere” negli Stati Uniti dei Bush.  Come era diventato Guantanamo, i rapimenti, la tortura, le invenzioni ingannatrici delle armi di distruzione di massa; e potremmo aggiungere, dei “finti rapimenti” mirati a convincere gli alleati ad intervenire con la “coalizione” nei “territori caldi”.

Nella realtà dei fatti, questo metodo dei “siti civetta”, è così veramente scientifico ed indicativo di qualcosa di significativamente serio? O si risolve invece soltanto in un sistema per incastrare i più fessi e per celebrare processi funzionali ad ottenere condanne che svolgano il ruolo: da un lato di continuare ad alimentare l’evidenza e la necessità delle guerre in corso e della loro continuazione aiutando a sopportare lo sforzo ed i sacrifici che comportano e dall’altro lato, quello di continuare a giustificare i continui inasprimenti legislativi nei vari Paesi ed i supercontrolli sull’intera popolazione. C’è forse un altro ruolo ancora ed è addirittura forse quello di offrire coperture all’origine reale ed ai veri responsabili, sia come mandanti che come esecutori, delle varie stragi attribuite all’evanescente “terrorismo islamico” e alle varie misteriose sigle di comodo.

Quante cose ha permesso di realizzare questo misterioso “terrorismo islamico” nel quadro strategico militare, economico e legislativo “globale”, in termini di riduzione delle garanzie e restrizioni della libertà nel pianeta, di strategie “goe-politiche, economiche e militari”, giocando sulla paura e con formule come “emergenza” e  “pericolo”!

Sia chiaro:  affermando che si tratta di “siti civetta” noi non vogliamo affatto negare che la frequentazione di essi possa diventare comunque un elemento significativo se sono presenti anche altri elementi univoci e concordanti a carico di qualcuno. Del resto che ci siano “siti civetta” a contenuto pedofilo in fondo consente di colpire un fenomeno inquietante e di raggiungere soggetti pericolosi e squallidi. Ma li il reato è già “in re ipsa”, in se stesso: si tratta di pedofili! Chi entra in un sito pedofilo sapendo che è tale, è comunque un pedofilo; ed essere tale unito al fatto di attivarsi concretamente per soddisfare quella tendenza, realizza già immediatamente l’ipotesi criminosa. Qui no, a nostro avviso; ma sia chiaro che sull’art. 270 “quinquies”, le Procure ed ormai anche le Corti la pensano diversamente!

***

Come abbiamo sostenuto davanti alle Corti in questi processi, secondo noi (e secondo una logica non asservita ad interessi militari) informarsi su siti, fossero anche effettivamente jihadisti, non può equivalere automaticamente ad essere un jihadista o un terrorista anche se quei siti rivolgessero proclami ed inviti di natura terroristica. Al massimo quell’operazione può equivalere ad un elemento di valutazione, indicativo, se vogliamo,  che però, da solo, non significa nulla. Anzi, qui l’esca diventa addirittura immorale ed al limite dell’istigazione tanto che ben può sospettarsi che la sua collocazione potrebbe benissimo rientrare in un contesto di provocazione a scopo militare e politico atta a precostituire “casus belli”, occasione di auspicati irrigidimenti legislativi, strumento di alimentazione del mercato della paura utile e necessario a sostenere ed a giustificare le guerre in corso promosse ed in corso di promozione; ed infine, a rafforzare le coperture degli (eventuali) effettivi mandanti o esecutori di quelle stragi che sono state l’utile occasione per dare inizio a quelle guerre e all’invasione di quei territori che, guarda caso, erano già da molti anni prima dei fatti delle Torri gemelle di New York, nei programmi di difesa definiti “scudo spaziale” o  PKN degli Stati Uniti.[2]

Quella dei “siti civetta islamici” non è una nostra supposizione o peggio, invenzione suggestiva. E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che, parole sue, “…i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”. (Fonte: City – 14/10/2009)

D’altra parte basterebbe anche una lettura attenta dei contenuti esaltatati di quei siti per vedere come l’esaltazione sia spesso troppo eccessiva per essere autentica e sembra proprio avere il solo evidente scopo di risaltare quanto siano pericolosamente esaltati i soggetti che si abbeverano ad una simile fonte.

Nel contesto di questa strategia di individuazione dei pericolosi e dei tendenziali, rientrano una serie di iniziative che vanno dal banale al subdolo. Forse per alcuni sarà una sorpresa sapere che, entrati ijn un motore di ricerca di internet come “Google” (ma sarebbe la stessa cosa per “Libero”, “Tiscali”, “Virgilio, Yahoo, ecc.) cliccando una finestrella di ricerca dell’ argomento la frase, ad esempio, “come costruire...”, prima di ultimare la frase, compaiono una serie di opzioni di scelta la prima della quale è… “una bomba...”, seguita da… “una bomba atomica“, “una bomba carta“, “una pistola” e poi tutto il resto, “un modellino di nave” ecc. ecc.  Accanto ad ognuna di queste voci c’è il numero dei visitatori. Soltanto sulla prima, nel novembre 2009, erano 74.000! Immaginiamo già il commento: non tutti i visitatori vengono accusati di terrorismo o perseguiti; dopo un monitoraggio discreto sulle loro attività vengono abbandonati mentre vengono seguiti soltanto quelli… interessanti; come se non fosse evidente che, una volta abbattute certe soglie, chiunque può diventare “interessante” di poco che venga ritenuto… “molesto”, troppo invadente e troppo presente a certe problematiche non convenzionali.

Quella della “predisposizione psicologica” o “genetica” che si voglia, è una teoria “criminologia” molto in voga negli U.S.A. ma per avere un minimo di credibilità dovrebbe almeno accompagnarsi ad un fatto concreto e concludente: l’estrazione del materiale consultato, quale che sia poi il rilievo di questa stessa operazione.  Si può anche considerare appena sintomatico l’approccio a certi siti ma, anche questo, soltanto se ad esso segue almeno un’azione concreta come quella di estrarre il materiale se è vero che si tratta, appunto, di materiale di istruzione di operazioni complesse come il confezionamento di armi ed esplosivi. Se all’accesso non segue questa azione, come può darsi per significativo ciò che è soltanto il prodotto di un inganno, cioè la morbosa sollecitazione e l’istigazione operata sulla legittima curiosità di gente che è bene o male interessata a certi argomenti di informazione, se non altro perché riguardano i loro paesi di origine e le guerre in corso nei loro Paesi.  Portare ad elemento anche soltanto indiziario la curiosità sollecitata dalla presenza di “siti civetta” su argomenti specifici invitanti, non è affatto indicativo di nulla.  Infatti nessuno dei siti visitabili ha un accesso diretto nel senso che non può affermarsi che qualcuno vi entri in quanto voleva andare alla ricerca dell’informazione su come si costruiscono esplosivi. Quegli indirizzi e quei siti passano tutti attraverso l’accesso principale della nota emittente “Al Jazira” che è l’equivalente araba della BBC americana ma, dal punto di vista arabo, molto più informata ed attendibile perché considerata meno “di parte”. E’ dunque evidente che, se durante la visione di notizie e documentari comuni compare il richiamo ad un indirizzo al quale sono rinviati migliori approfondimenti sull’argomento, il visitatore vi ha immediato accesso senza conoscere nessuna speciale password ma semplicemente creando un “nikname” come in qualunque iscrizione a qualsiasi “community” o “chat”.

Ed allora, l’immissione in quei siti di materiale compromettente come i presunti metodi fabbricazione di esplosivi o che altro, non costituisce altro che una maligna trappola, un inganno, fatto apposta per compromettere chi via ha abboccato. In un’ottica ossessiva di prevenzione questo metodo può anche essere efficace per liquidare potenziali avversari ma non costituisce affatto la prova che gli ignari visitatori o i curiosi fossero veramente interessati a quel genere specifico di argomenti (cioè quelli più scottanti) visto che gli argomenti sono tanti e nessuno ne è stato estratto.[3]

Tuttavia la Corte di Perugia, investita del primo caso ex art. 270 quinquies ha ritenuto irrilevante che dopo l’accesso al sito non si sia estratto alcun file e salvato ne’ sul computer ne’ su supporti esterni (che infatti non sono stati trovati) gli argomenti trattati in quei siti, i manuali di istruzione, i proclami e le istruzioni, Per la Corte è già addestramento anche il semplice visitare o il semplice leggere sia pure in rapido excursus; anche perché, secondo la Corte da quel che è dato di anticipare, non rinvenire i supporti informatici esterni ne’ sulla memoria del computer, non è “prova di innocenza” e non esclude che invece siano stati scaricati e nascosti.

***

Ma al di la delle considerazioni sin qui svolte, qual è l’aspetto più sospetto dei “siti civetta” e perché il loro uso è ingannevole? Non lo è tanto perché attrae con contenuti ed argomenti falsi attribuiti ad una fonte che non ne è responsabile o che criminalizzano chi li visita. Questa sarebbe semmai un’argomentazione ed una ragione di carattere morale.

Non tanto per questo, dicevamo, perché entrarvi ripetutamente evidenzia quanto meno se non una condivisione attiva quanto meno una curiosità eccessiva sintomo, a sua volta, di una pericolosa  tendenza a lasciarsi trascinare e coinvolgere; e questo tanto più se in quei siti vengono immessi messaggi ed istruzioni anche false ma in ogni caso che si evidenziano di interesse per colui che vi accede sistematicamente.  E’ invece sicuramente ingannevole perchè la loro postazione è stata effettuata per ragioni diverse da quelle con le quali viene giustificata, vale a dire attirare pericolosi terroristi al fine di prevenirli ed arrestarli.  La motivazione precede e supera questo scrupolo ed è di carattere tutta “tattico-militare”.

I siti veri, quelli attribuibili effettivamente a qualche gruppo della resistenza irachena ed afgana, erano pochi e le uniche cose che diffondevano erano soltanto messaggi della resistenza che aggiornavano la situazione interna reale dei luoghi di conflitto. Soprattutto diffondevano notizie su quello che accadeva effettivamente nei luoghi “liberati-occupati”.

Tra quest’attività di informazione c’era quella che informava che cosa stessero effettivamente facendo i liberatori nei territori.  Forse pochi sanno che lo scandalo della soldatessa americana che legava al guinzaglio nudi i prigionieri facendosi fotografare a sua volta nuda mentre faceva quest’attività dai suoi compagni d’armi è venuta alla luce grazie a quelle informazioni non certo alla correttezza dello Stato maggiore Americano che ha tentato di tutto, all’inizio, pur di coprila.

Nessuno avrebbe saputo quello che avveniva a Guantanamo e forse neppure la sua esistenza se la notizia on fosse uscita da quei siti e poi passata ai canali più ufficiali che l’hanno diffusa coprendone la fonte iniziale.  Così come nessuno avrebbe saputo che alcune delle stragi date per compiute da tribù locali contro tribù considerate avversarie o da gruppi terroristici erano state in realtà compiute da gruppetti di soldati americani sia in operazioni sbagliate che in rappresaglie per vendetta, per rabbia contro l’ostilità locale.  E si è trattato di notizie autentiche che hanno dovuto avere persino seguiti ed esiti processuali negli Stati Uniti.

Molte altre notizie sono state censurate; altre non sono pervenute; altre ancora sono state fermate in tempo prima che arrivassero all’ufficialità come quelle riguardanti moltissime delle stragi attribuite ad attacchi kamikaze, ad attacchi contro convogli ecc.

Ogni volta che un’operazione di guerriglia otteneva un risultato apprezzabile sul piano militare la notizia che veniva diffusa in Occidente e nelle altre aree controllate era che le vittime civili che erano rimaste coinvolte insieme ai militari attaccati ed ai “guerriglieri-terroristi” erano state colpite dal resti dei guerriglieri in fuga o per il fatto che questi si servivano dei corpi dei civili come “scudi umani” e via dicendo; ebbene tra le notizie di aggiornamento in quei siti, c’erano le rettifiche e le precisazioni che era proprio una reazione sistematica dei soldati della coalizione, soprattutto americani ma ancor più di quelli delle “compagnie private”, quella di colpire all’impazzata, di reagire indiscriminatamente; qualche volta colpendosi persino tra di loro. Si trattava, precisavano quelle notizie, di reazioni sconclusionate dettate dall’emozione della sorpresa e dalla paura, ma non di rado, dalla rabbia nel vedersi beffati dagli attaccanti che, dopo aver ottenuto ciò che volevano, riuscivano a darsi a mettersi in salvo.  A volte, per evitare testimoni la strage veniva addirittura completata con la soppressione di quelli che erano rimasti e potevano aver visto, non importa se donne, vecchi o bambini.

Infine c’era in quei siti l’invito ai giovani musulmani ad abbandonare ogni indugio e a fare un gesto di coraggio unendosi alle forze di resistenza ed a recarsi nei territori “…per fermare questi massacri e smascherare la “perfidia e l’ipocrisia degli occupanti (…) Sia che moriate o che vinciate, avrete dato la vostra vita per una causa migliore che marcire nella corrotta civiltà e nelle fetide città dei miscredenti; avrete compiuto una “guerra santa” contro gli invasori miscredenti dei luoghi dell’Islam, difeso la religione e l’identità dei vostri popoli; avrete dato un senso alla vita diverso da quello dei soldati degli eserciti invasori ben pagati per la loro missione e per il loro servizio verso i loro avidi governi miscredenti; avrete aiutato i vostri fratelli e sorelle nella fede; una popolazione che non ha che i suoi figli a difenderla ed il vostro sostegno”.  Soprattutto ci sono troppo puntuali precisazioni che invitano i musulmani a non cadere nelle trappole della propaganda di guerra: “non credete a quello che vi dicono: nessun musulmano compirebbe una strage nei mercati dove vivono quotidianamente i proprio “fratelli” e familiari o nelle moschee dove si invoca Allah; sono loro, gli invasori ed i loro servi comprati all’interno che fanno queste cose per dividere i musulmani ed indebolire la resistenza”.

Queste erano le espressioni ed i proclami dei “siti autentici” sino a quando riuscivano a filtrare.

Parole pericolosissime… per lo “Stato Maggiore Americano” che, attraverso  due Dirigenti del Centro Nazionale Antiterrorismo,  Henry Crumpton e Russel Travers, il 7 aprile 2006 confermerà quanto già due anni prima era stato rilevato, cioè, “…il processo di affinamento dei terroristi che stanno sofisticando i metodi tanto che l’Iraq è diventato il maggior campo di lotta soprattutto per l’intervento di terroristi stranieri”. Ancora una volta si ripete che la guerra non si vince, se non viene fermato il flusso degli stranieri che giungono in Afghanistan ed in Iraq.

Ecco allora la vera ragione di tutto: una “ragione militare” che soltanto le Corti di Giustizia imbalsamate nell’obbligo di dover fornire ragioni di “forma”, di “stile”, di “diritto”, di “accettabilità” e di “digestione” per i delicati stomaci delle popolazioni addomesticate, sono tenute a nascondere ed a scoprire trovando le formule dialettiche giuste quali: “fatto notorio”, “reato di pericolo a tutela anticipata”, “resistenza e guerriglia = terrorismo”, ecc. ecc.

E’ chiaro che tutto questo va nella direzione opposta a quel che serve e lascia pericolosamente esposti gli argomenti che sono serviti e servono a giustificare le guerre e gli irrigidimenti legislativi.

Ed allora, perché le Corti possano fare il loro dovere; perché le popolazioni possano essere rese, prima impaurite ed inorridite e poi solidali e pazienti, debbono scomparire i “siti autentici” e comparire i “siti civetta”  dove si parla di come fabbricare ordigni esplosivi per compiere attentati nelle città dei Paesi che hanno aderito alla “coalizione militare” in “missione di pace” in Iraq ed in Afghanistan, compiere qualche altro episodio di “grande terrorismo stragista”, ed infine intensificare le notizie che ogni operazione di guerriglia è soltanto un’operazione kamikaze che ha seminato stragi di civili.

E’ necessario che vengano rimossi i siti autentici e che si sostituiscano con quelli “civetta” nei quali compaiono le rivendicazioni delle stragi, gli inviti a compiere attentati e le lezioni per confezionare ordigni uniti a deliranti messaggi composti da ridicole commistioni di espressioni islamiche e religiose con altre politiche che portano il marchio di una provenienza e di una mentalità prettamente profana ed occidentale. Qualcosa che può confondere soltanto i più grossolani tra gli Arabi e, ovviamente, gli Occidentali.

A questo punto tutto è pronto perché possa darsi seguito alle successive iniziative legislative che criminalizzino questa o quell’attività umana. L’ultima, finora, è stata quella dell’art. 270 quinquies c.p.

Certo non saranno questi gli argomenti che potranno in sede giudiziaria valere per portare all’assoluzione i malcapitati di turno ma non rinunciare a far valere certe consapevolezze è un dovere verso la verità ed un atto di onestà intellettuale che ha comunque il suo valore ed i suoi effetti quanto meno su un piano più profondo.

Avv. CARLO  CORBUCCI


[1] Un sistema del genere è arrivato a livelli veramente grotteschi anche se l’ossessione che sembrerebbe esserne la ragione motivante è senz’altro secondaria rispetto alla vera ragione che è costituita dal tentativo, ormai quasi interamente riuscito, di creare un mondo dove ogni cosa, persino i pensieri più reconditi degli esseri umani, sono posti sotto il controllo di una “centrale del potere” che non ha volto. Si pensi che persino in Italia, precisamente a Roma, è stata “sgominato” (sic!) un gruppetto di persone (sette fin’ora) che, via Internet, cercavano “sesso con animali”. L’operazione è stata compiuta attraverso l’istallazione di “siti civetta” nei quali avevano abboccato ben 514 utenti disponibili, soltanto nel Lazio e 112 a Roma. La pazzia degli utenti e con loro delle “autorità”, ormai sembrerebbe non avere più limite! (Fonte Aidaa – Corriere 14-8-2009)

[2] Nei processi gli operanti e l’Accusa accompagnano spesso l’argomento dei contenuti dei siti visitati con la suggestiva e non veritiera  affermazione che per accedere ad essi occorre conoscere “chiavi di accesso” speciali comunicate da chi ha postato il sito in modo da far credere che il visitatore ha rapporti diretti con i gruppi che parlerebbero attraverso di essi. In realtà mentre quei siti richiedono come tutti gli altri addirittura la password (proprio per essere addirittura individuati!)

[3] Si ricorderà che mentre inizialmente l’emittente Al Jazira era completamente libera, da alcuni anni dopo la stabilizzazione dell’occupazione (o della liberazione…) dell’Iraq è stata, parte acquistata da una compagnia americana e parte posta sotto diretto controllo delle forze armate statunitensi che hanno riservato un potere di controllo e di censura.  E’ da quel momento che essa è diventata uno strumento di individuazione, di sollecitazione e di attrazione di soggetti sui quali viene sollecitata la curiosità ad entrare su “siti invitanti” per poi segnalarli alle autorità dei vari Paesi dai quali avviene la connessione.  Un simile modo di agire parte sempre dalla convinzione di quella scienza criminologica “americana” secondo la quale l’individuo che si lascia stimolare dalla curiosità sollecitata da certi titoli (ad esempio: “come i palestinesi confezionano rudimentali armi di difesa contro le sofisticate armi israeliane”)  è  già tendenzialmente portato a compiere quell’escaletion che lo condurrà alla violenza e comunque manifesta un pericoloso interesse verso un argomento quanto meno inusuale.  Questa teoria trova poi sostegno nella mentalità comune di una gran massa di soggetti che, con “mentalità pantofolaia”, sono ben disponibili ad ammettere che chi si fa i fatti propri (come loro) e non ha nulla da reclamare, non ha neppure nulla da temere e nulla da nascondere; infatti, di fronte alla varietà di straordinarie bellezze che centinaia di canali televisivi trasmettono (dallo sport, al sesso, ai film, ai varietà, alla musica, alle telenovellas e alle avventure dei “grande fratello”) che cos’altro devi mai andare a cercare se sei una persona normale?

La convinzione di aver raggiunto la prova che un gruppo di imputati costituisce una “Associazione terroristica” esonera ormai le Corti di Giustizia dal valutare la posisione dei singoli imputati.

28 ottobre 2009

Leggi il resto di questo articolo »

I PERICOLI DELLE NUOVE NORMATIVE DI CONTROLLO GLOBALE E DEI “SITI CIVETTA”

26 ottobre 2009

Leggi il resto di questo articolo »

-1- COME TI CREO “IL MOSTRO SU MISURA” E ALL’OCCORRENZA – “Il kamikaze di Milano”

18 ottobre 2009

*

COME   TI   CREO   IL   “MOSTRO”   SU   MISURA  E  ALL’OCCORRENZA.

“IL KAMIKAZE DI MILANO”

(di Roberto Rocchi)

- PRIMA PARTE -

Allochè tre anni fa leggevo nel libro dell’avv. Carlo Corbucci  “Il terrorismo islamico in Italia: realtà e finzione”,  rimasi perplesso nel trovare ad un certo punto del libro stesso alcune considerazioni che, pur escludendo l’autore la provenienza “islamica” degli episodi di “grande terrorismo stragista” che si erano succeduti negli anni e rilevando che mai era stato trovato tra i vari gruppi di imputati nei vari processi qualcuno in procinto di progettare o eseguire atti terroristici o in possesso di esplosivi, armi, programmi ecc.. esprimeva tuttavia non soltanto il timore ma addirittura non escludeva neppure la stessa probabilità che, a lungo andare, “qualcosa” potesse anche accadere e   “qualcuno” avrebbe anche potuto cogliersi, come suol dirsi, con le mani nel sacco ed in procinto di tentare o di fare un atto sconsiderato.   “Questo non ci stupirebbe affatto”,  precisava l’autore.

Nel libro l’autore spiegava anche perché l’ipotesi poteva tradursi in realtà e, confesso che, allora, io non ne compresi appieno il significato.

C’è un gran bisogno, diceva l’autore, che qualcosa accada; che qualcosa vada a coprire nuovamente ciò che ha rischiato troppo di emergere.  Le versioni ufficiali e convenzionali sui fatti dell’11 Settembre di New York, le stragi di Londra, Madrid, Shar El Shaikh, Gerba, dei mercati e delle moschee irachene ed afgane, cominciano ad evidenziare incrinature eccessive; inoltre a dispetto di tanta proclamata “notorietà” sull’origine dei fatti di “grande terrorismo stragista”, di tante presunte rivendicazioni e di condanne formali di gruppi islamici, non ha mai fatto riscontro qualcosa di evidente, di clamoroso, di effettivo.  Mai qualcuno colto con l’arma del delitto; con la pistola fumante, con gli strumenti indispensabili per commettere un attentato; mai un’intercettazione nella quale qualcuno, nonostante condanne fondate proprio su intercettazioni, dicesse: “dobbiamo fare questo”; “noi siamo qui per questo”.  E’ veramente troppo: è assolutamente necessario che qualcosa avvenga.

Soltanto oggi ho capito tutta la conseguenza implicita in quella previsione ed ho compreso da che cosa potesse nascere l’esigenza, per “qualcuno”, che “qualcosa” accada e che “qualcuno” o “qualcun’altro”  la faccia accadere.

E pensando a tutte le attribuzioni, le affermazioni e le previsioni fatte sui “progetti dei terroristi” e sulle loro attività criminali e stragiste da una parte, ed ai risultati delle operazioni dell’antiterrorismo e in campo giudiziario, dall’altra, mi sono accorto della incredibile sproporzione tra quanto attribuito al presunto “terrorismo islamico” in generale e quanto riscontrato nei confronti dei vari gruppi occasionalmente sotto processo, assolti o condannati che siano stati.

Ed allora ho compreso quel che l’autore voleva dire riferendosi, in quella data, ad un futuro anche prossimo.  La sproporzione tra l’attribuito ed il riscontrato è troppa: mai nessun riscontro in ambito di accertamento giudiziario. Sempre soltanto simpatizzanti, presunti fiancheggiatori e sodali, aspiranti; mai colpevoli di questa o quella strage.

Ed allora è inevitabile che si alimenti il dubbio su tante cose sulle quali il dubbio è già presente. Ma in parallelo sorge però, in chi ha lanciato e strategicamente diffuso le accuse, la necessità urgente di spiegare ai troppi che iniziano a farsi domande sul perché non avvenga qualcosa di evidente, sotto gli occhi di tutti; perché infine “qualcuno” dei criminali non viene colto in atto di eseguire il suo disegno e con l’arma in mano. E’ inevitabile allora che all’evidenza di una necessità di dover pur dare una spiegazione, si accompagna inevitabilmente lo stupore e la rabbia che non possono essere disgiunte anche dalla speranza che qualcosa prima o poi accada. Può ben dirsi che mentre il dubbio si alimenta nel gran numero degli ingannati non può non salire anche lo sconcerto di chi ha ordito le menzogne e le provocazioni; non può non salire anche la rabbia e lo stupore degli ingannatori.

Infatti: possibile mai che, nonostante tutte le accuse; nonostante gli arresti e le persecuzioni giudiziarie, poliziesche e politiche; nonostante le minacce; nonostante gli scherni e le delusioni; nonostante le provocazioni, nessuno reagisca? Nessuno faccia qualcosa?

E’ una considerazione che, sia pure con animo diverso, si pongono sicuramente sia gli ingannati che gli “ingannatori” a vario e diverso titolo. A vario titolo perché i gradi di consapevolezza di un inganno sul genere di quello di chi ha diffuso come “fatto notorio” la notizia che i vari gruppi di imputati nei processi celebrati sono i terroristi che avrebbero compiuto le operazioni di “grande terrorismo stragista”  o in ogni caso loro sodali e concorrenti, sono sicuramente vari e differenti.

A quella prima considerazione che sorge spontanea in chi è in buona fede, seguono in chi invece non lo è, altre considerazioni che sono però soltanto stizzose perplessità che li portano a chiedersi come sia mai possibile che nonostante le accuse continue rivolte alla loro religione, al loro Profeta al quale dicono di avere così tanto rispetto e venerazione; nonostante l’irrisione e le minacce che sarà proibito per le donne musulmane coprire i capelli con il velo e non vestire alla maniera occidentale; nonostante la simulazione di aggressioni inventate, di minacce ricevute e via dicendo; nonostante tutto questo, neppure uno di questi pecoroni di arabi e musulmani reagisca?

Possibile che nessuno, pur di fronte all’accusa di essere terroristi, di essere maschilisti; di essere fanatici; di essere violenti con le donne ed i figli; di compiere ogni giorno stragi ed attentati nelle moschee, nei mercati, nelle metropolitane, nelle chiese e nelle sinagoghe, nessuno si faccia venire in mente nei suoi momenti di esasperazione, di emarginazione, di rabbia e di disperazione, di fare veramente qualcosa?

Possibile che non ci sia qualcuno tra questi caproni che creda veramente almeno ad una delle accuse e si faccia venire in testa di fare qualcosa anche a lui? Non fosse altro che per impulso di emulazione!  Possibile che qualcuno tra questi non dica: “… ora lo faccio anch’io; faccio anch’io, sia pur nel piccolo, la mia parte”?

Forse che non funzionano più certe leggi sottili dell’animo umano neppure di fronte alle stimolazioni più forti?  Che l’essere umano sia dunque veramente scaduto al punto da aver perduto persino la reazione animale dei testicoli?

Possibile poi che tra quelli che invece non ci credono, non sorga almeno una reazione che susciti per rabbiosa reazione di fronte alla reiterata ingiustizia di un’accusa troppo mostruosamente interessata e falsa e all’impossibilità quasi di potersene difendere, la voglia di tradurre veramente in pratica qualcosa di quelle accuse tanto per dire… “ora vi faccio vedere io visto che fare o non fare è la stessa cosa”?

Possibile che neppure di fronte all’evidenza di un rovesciamento della verità attuato con provocazione, con sarcasmo, con ironia e con sfida, come chi sa di essere stato lui a commettere un delitto proprio al fine di accusare altri nella prepotenza sicurezza di chi sa che non sarà mai scoperto e del quale pur ipocritamente finge poi di scandalizzarsene accusandoli ed osservando divertito l’impotenza di quegli innocenti a scrollarsi l’infamia gettatagli addosso,  nessuno tra quelli provi un impulso a reagire, ad urlare, a colpire!

Possibile, infine, che di fronte all’ironia perversa dell’accusa che, questi musulmani, anche quando si atteggiano a buoni e ad integrati in realtà reprimono in loro la rabbia e l’odio per il miscredente, per il cristiano e per l’Ebreo meditando vendette,  nessuno tra loro provi un bisogno di reazione?

Se questo non avviene, come si potrà alla lunga continuare a far credere che sono intolleranti; che sono fanatici; che mirano a sottomettere i miscredenti; che sono loro a compiere le stragi; che preparano operazioni che non arriva mai?

E finalmente qualcuno ha risposto; uno solo, ma questo non conta. Basta sfruttare al massimo la tanto attesa occasione!  Basta parlarne a gran voce e scrivere grosso nelle prime pagine dei giornali.

E’ l’attesa manna dal… cielo; ma forse è meglio dire… “dall’inferno”.

Mancava solo lui; giusto lui.

Non conta se quel qualcuno tutto è meno che un fanatico islamico; meno che un Imam; meno che un frequentatore assiduo di Moschee; meno che un cultore della Jihad; meno che un rigido osservatore della Shari’a.

Poco conta che abbia invece numerose condanne per ricettazione.  Poco conta se sia in Italia da molti anni, sposato con un’italiana madre di quattro bambini dei quali due, piccoli suoi.  Poco conta che a lui più che della Jihad e della vittoria dell’Islam  interessasse che il Comune gli desse una casa popolare più grande che aveva reclamato da anni a gran voce con mille proteste.

Poco conta che non facesse sermoni, che non si istruisse in internet, che non parlasse di Al Qa’ida e che fosse soltanto fortemente arrabbiato per la sua situazione economica e per quella della sua famiglia.

L’importante è che ha fatto il Ramadan il mese di digiuno islamico ed abbia frequentato in quel mese la moschea per i riti speciali del Ramadan!

Poco conta se qualcuno che non è neppure musulmano e neppure arabo, gli sia stato intorno per qualche mese evidenziandogli quanto sia vergognoso che a lui, con quattro figli e regolare con il permesso di soggiorno, non venisse data una casa dignitosa mentre lo Stato sperpera nelle guerre, negli investimenti inutili e così via.

Tutto questo non significa nulla per chi non vuole capire o non può portarsi oltre i condizionamenti emotivi e sentimentali, difettando sia del dono della ragione che di quello maggiore dell’Intelligenza.

E’ la manna dal cielo… Ci mancava soltanto questo libico sig. Mohamed Game.

Mancava giusto lui e solo lui; ma anche per un’altra ragione, inquietante.

Anche qui soltanto ora capisco meglio quello che scriveva in una nota il già citato avv. Corbucci nel suo libro.  Cosa scriveva?

Parlava di alcune strane coincidenze che si verificavano proprio in prossimità dell’udienza finale di alcuni significativi processi di “terrorismo islamico” che si stavano celebrando in Italia o in Europa e così diceva nel capitolo “curiosi contorni”:

A questo punto sarà un eccesso di esagerazione riferire alcune quanto meno curiose coincidenze durante lo svolgimento di questo processo e di quello parallelo di Anzio?  Noi non sappiamo se sarà un caso che il perito nominato per la traduzione delle intercettazioni  abbia abbandonato l’incarico improvvisamente per ragioni di famiglia, ma certo ci stupisce il fatto che, appena due giorni dopo l’episodio, i giornali riportavano la notizia che “…un perito traduttore arabo di cui la Procura di Roma si serviva per vario tempo”, era stato “…incriminato, per sospetto terrorismo”.  Non si tratta, beninteso, della stessa persona; ma non è curioso questo episodio che qualcuno potrebbe essere tentato di vedere sotto l’apparenza di un “avvertimento” proveniente da lontano?

E che dire del fatto che il giorno stesso in cui avevano inizio le arringhe difensive del processo dei presunti aspiranti avvelenatori dell’ambasciata americana, di buon mattino, proprio mentre la Corte (e gli avvocati) si stavano recando nell’aula bunker, il notiziario radio alle 8 del mattino divulgava la notizia, poi senza alcun seguito, che in Spagna erano state trovate “…tracce di collegamento…” tra i soggetti indicati come gli esecutori materiali dell’attentato di Madrid, “…ed alcuni nei confronti dei quali erano in corso le azioni giudiziarie per gli attentati di… Roma”?!  Superfluo aggiungere come si intensificavano in quei giorni le operazioni di nuovi arresti in Italia.

Forse è addirittura patetica, l’altra notizia pubblicata proprio durante i giorni delle arringhe difensive di questi due casi,  secondo la quale negli Stati Uniti era stato arrestato “…un avvocato diventato musulmano, per legami con i terroristi di Madrid”. I servizi spagnoli avrebbero infatti inviato alla C.I.A. le impronte del poveretto, rilevate da una borsa che gli era appartenuta e che sarebbe stata trovata tra il materiale sequestrato a Madrid!  Almeno due giornali riportavano anche la foto dell’avvocato che, a parte la più giovane età, con una tenue barbetta presentava una certa rassomiglianza con… l’avvocato dei presunti terroristi italiani!

Sicuramente coincidenze, come quella dei grossi cartelloni pubblicitari che hanno tappezzato l’Italia pochi giorni dopo le sentenze di assoluzione e che, pubblicizzando “le pagine bianche” riportavano la curiosa frase: “Cerchi rogne?  Rogne Carlo, è…  avvocato.  Lo trovi nelle pagine bianche”.

Si potrebbero aggiungere una serie indefinita di altre “coincidenze” costituite da “notizie bomba” divulgate in perfetta sintonia con il giorno in cui determinati “processi chiave” giungono alla conclusione e le Corti popolari entrano nelle “camere di consiglio” per deliberare le sentenze.  Come pure si potrebbero aggiungere i casi di quelle altre notizie relative a nuove operazioni di arresto di presunti terroristi in atto di compiere lo stesso crimine per il quale, il giorno prima, sono stati assolti altri imputati accusati anni prima. Ci sovviene, ad esempio, il caso dei tre presunti “kamikaze di Anzio” all’assoluzione dei quali Rai3 aveva dato ampio risalto con l’interessante trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura”.  Orbene, nell’evidenza dei sottofondi inquietanti del caso, giornali come “Il  Messaggero”, “Libero” e la “Padania”, pochi giorni dopo la trasmissione, si prodigavano a pubblicare in prima pagina a caratteri cubitali, la notizia dell’arresto a Napoli, di  “…tre Algerini in procinto di farsi saltare in aria, in possesso di esplosivo e cinte da kamikaze ed in attesa dell’arrivo in Italia di una nave carica di esplosivo”.  Ed anche: “Kamikaze pronti a farsi saltare in aria a Roma: presi! Cinture esplosive per uccidere anche a Napoli e Brescia. Sono gli stessi di Madrid e Casablanca”.  Sono titoli del giornale “Il Messaggero” del giorno 17.11.2005: identiche a quelle dei tre ex kamikaze  di Anzio di tre anni prima. Viene da chiedersi se si tratta soltanto di scoop e bombe giornalistiche per fare scalpore e vendite o, molto più significativamente, di… “inserzioni a pagamento” se non addirittura “gratuite”; il che sarebbe ancora più significativo..

La notizia, questa volta ridimensionata dall’intervento dello stesso Ministro dell’Interno. Il caso ha suscitato un contrasto di interpretazioni tra il GIP di Brescia (città nella quale erano già noti i tre) e quello di Napoli. Secondo il primo, nonostante l’orientamento di molti GIP di Brescia sia  molto vicino a quello della Procura di Milano quanto alla convinzione di un incombente  “pericolo islamico” in Italia, gli imputati possono essere accusati, al massimo, di “associazione a delinquere” semplice, per la falsificazione di documenti; mentre per il GIP di Napoli, almeno uno può essere sospettato di “”terrorismo” per i suoi legami con il solito “Gruppo Salafita”.  In ogni caso, il tutto, quanto ai riscontri, non ha nulla a che vedere con le asserite cinte da kamikaze e con gli esplosivi ma si fonderebbe sulle solite tre o quattro intercettazioni telefoniche di sfogo…

Esaminando i vari casi giudiziari nel corso del presente studio vedremo ripetersi con incredibile puntualità, situazione e fenomeni analoghi proprio in prossimità della fine di certi processi significativi in maniera impressionante e con inquietante coincidenza con ciò che esattamente sta trattando il processo in corso.  E’ pur vero che certe “leggi sottili” hanno una loro precisa rispondenza con certe “correnti mentali” suscettibili di evocare situazioni analoghe ma l’azione concreta e consapevole di certi individui che ne favoriscono la messa in moto, non può essere mai completamente ritenersi assente.

Certe “coincidenze” rivelano, secondo noi, un’attenta opera di vigilanza posta nella gestione dei mezzi di comunicazione mediatica, diretta a suscitare ed a dirigere “correnti mentali”, da parte di settori coperti, appositamente preposti allo svolgimento di simili operazioni ed al controllo dell’opinione pubblica, nell’unico fine di “difendere il sistema”.  Il sistema inteso però non come l”ordinamento democratico” e la “sicurezza pubblica” ma come gli equilibri di un vertice del “potere reale”, oltre l’apparenza delle alternanze amministrative rappresentare dal “potere apparente” di quei governi locali che sono ormai soltanto “amministratori di Condominio”; un “condominio” i cui “condomini” sono costituiti ormai da quelle “oligarchie familiari” nelle cui mani è accentrato, a livello “globale”, il potere economico, finanziario e politico, di quasi tutti il pianeta.

Non possiamo infatti credere che certe influenze giungano, sia pure inavvertitamente e solo per una sorta di “ispirazione”, in così tanti settori e ad insaputa di qualcuno che se ne renda veicolo; ma balza agli occhi come cose sono quanto meno curiose. Dove inizia e dove finisce il potere di certe forze fortemente espressive e rappresentative della “civiltà moderna globalizzata”, ed attraverso quali canali si veicola questo stesso potere, oltre che attraverso gli ordinari e grossolani mezzi di suggestione?  (Il terrorismo islamico in Italia –Realtà e finzione- “Curiosi contorni”.)

Ma qual è il rapporto attuale tra la comparsa del  “mostro di Milano”  e la realtà giudiziaria?

Guarda caso, una settimana dopo si sarebbe dovuta tenere, dopo due anni di istruttoria dibattimentale durante la quale la posizione degli imputati si era completamente ridimensionata, l’udienza finale nella quale l’a Pubblica Accusa e le Difese avrebbero concluso le loro requisitorie ed arringhe alle quali sarebbe seguita l’immediata sentenza di assoluzione o di condanna del processo di Perugina.  Il processo contro quello che era stato definito l’Imam Korchi e due suoi presunti allievi.  Il processo rappresenta il primo caso, un test, del nuovo articolo 270 quinquies da poco aggiunto al codice, agli altri 270 e riguarda l’ipotesi di reato di chi, sia direttamente, sia a mezzo libri e lezioni, sia navigando in Internet andando alla ricerca di istruzioni, si addestra e/o addestra altri alla preparazione di esplosivi ed armi batteriologice, all’uso delle armi convenzionali e non e delle tecniche militari.

Il test è veramente importante perché verifica la possibilità di estendere le operazioni di repressione e di controllo verso chi accede a certi siti internet; a chi si interessa eccessivamente di certi argomenti; a chi va alla ricerca di canali eccessivamente alternativi rispetto alle posizioni ufficiali e convenzionali e così via.  Un’interpretazione restrittiva della norma, restringe ulteriormente intorno al collo il, cappio della repressione, dei controlli, delle facili accuse, dalle quali diventa quasi impossibile difendersi per il semplice motivo che diventerebbe reato il fatto stesso di essersi collegati a certi siti, anche qui, con un’equivalenza dialettica automatica, tra quella semplice operazione e l’accusa di attività terroristica.

Può capirsi bene perché “qualcuno”  tenga molto a questa prima verifica, a questo test che legittimerebbe l’ulteriore mossa  “autoritaria” già preparata in via legislativa ma non ancora interpretata nelle sue applicazioni pratiche.

Bene, guarda caso, l’accusa contro il principale imputato, Korchi, che secondo l’accusa si addestrava via internet ed addestrava a sua volta due semi-analfabeti che sanno appena parlare il dialetto arabo della loro regione ed erano in Italia per racimolare un fine mese da inviare alle loro mogli e  numerosi figli, a preparare esplosivi caserecci.  I riscontri che venivano offerti dall’Accusa in quel processo erano tutti caduti: il materiale chimico rinvenuto non erano altro che bottigline e barattolini di pochi grammi di materiali di comune reperimento peraltro in diretto interesse con la sua attività (ha una ditta artigianale regolarmente registrata alla Camera di Commercio) che spazia dai restauri, alle ristrutturazioni e utilizza vari solventi chimici comuni. Nei suoi accessi ad internet egli ha effettivamente visionato certi siti nei quali sedicenti istruttori Jihadisti insegnano come confezionare in modo casalingo e con comuni sostanze, ordigni esplosivi ma egli non ha mai estratto alcun foglio ne’ salvato su supporti esterni quelle istruzioni che peraltro si dilungano e si ripetono in migliaia di pagine.

Come certi “siti pedofili”, quei siti sono “siti civetta” collocati dai servizi segreti, soprattutto statunitensi ed israeliani, al fine di attirare la curiosità di soggetti che vengono ritenuti pericolosi e “significativamente attratti” dall’argomento ed in essi, in fondo non si insegna altro che quello che comunemente si conosce o che sarebbe facilmente reperibile in qualunque altro sito o libro di chimica. Anzi, lo si insegna in modo errato proprio perché lo scopo non è fornire effettivamente istruzioni per confezionare ordigni e veleni ma soltanto attrarre nella trappola chi è potenzialmente interessato  ed incuriosito da certi argomenti.

Guarda ancora una volta il caso,  il “kamikaze di Milano” aveva realizzato l’ordigni esplosivo con il quale ha fatto male soltanto a se stesso perdendo una mano e poi il braccio e la vista, e che aveva confezionato riempiendo saturando la cassetta idraulica dei ferri del suo mestiere. La notizia dei “siti civetta”  è stata per un certo tempo negata ma poi è emerso anche ufficialmente non soltanto che si tratta effettivamente di “siti civetta” ma anche che gli insegnamenti impartiti sono “guide trappola” per bombaroli fai da te. Sono siti creati da esperti dell’antiterrorismo dove si insegna davvero a costruire bombe che però esplodono durante la lavorazione o poco dopo anche per ripetuto urto come potrebbe essere accaduto al libico.[1]

Quel materiale, guarda ancora caso, è lo stesso che Korchi aveva in un barattolino di pochi grammi  però il libico-milanese, ne aveva una quantità di 50 chilogrammi dai quali aveva prelevato i sei chilogrammi che aveva utilizzato per confezionare la sua inutile bomba auto-esplodente nelle sue mani. In ogni caso, cinquanta chilogrammi sono tanti, è vero, ma non c’è niente di misterioso; non provengono dagli ex campi di addestramento afgani ma semplicemente, quel materiale si compera in qualunque ferramenta fornita o centro botanico, proprio in sacchi da cinquanta chilogrammi e si utilizza come fertilizzante.

Anche la tentazione del primo momento di voler far credere che al momento dello scoppio lo squilibrato avrebbe gridato nella Caserma contro la missione in Afghanistan, subito smentita da troppi tra i presenti è significativa di una certa attitudine.

La conclusione: se sette giorni prima della fine del processo di Perugia esce finalmente fuori lo squilibrato che compie esattamente quello che viene contestato senza alcun elemento serio agli imputati di Perugia, che cosa potrà mai accadere in quel processo? Con quale serenità ed imparzialità la Certe potrà giudicare quello che realmente è presente in quella realtà processuale?

***

Con gli esempi appena riportati vorremmo forse arrivare a concludere,  pur in presenza di casi così evidenti come quelli  dello “squilibrato di Milano”,  che certi “attenti osservatori” o “guardiani del sistema” hanno la capacità di far coincidere le cose? Non significherebbe affermare in questo modo che essi possiedono addirittura poteri tali da manipolare le menti di soggetti fragili? Ma al di la dell’incredibilità o meno di un simile fatto, se pur così fosse, non sarebbe allora più producente far accadere qualcosa di molto più evidente ed eclatante e farlo accadere veramente in momenti più significativi che non piuttosto in coincidenza con eventi come i processi che in fondo hanno una risonanza mediatica molto meno efficace di quanto non potrebbero averne altri canali?

Il fatto è che le cose non sono certamente così semplici e semplicistiche.  Qui non parliamo di storie di “magie” o fantasie parapsichiche ma di fatti concreti legati alla conoscenza effettiva ed operativa della psicologia umana nelle sue sfumature più sottili ed alla manipolazione delle correnti mentali e degli elementi emozionali ed irrazionali dell’animo umano in relazione agli strumenti di potere legati alla formazione ed alla informazione anche subliminale nonchè alla stimolazione ed alla suggestione. E la manipolazione di certe componenti è una vera e propria scienza che non ha a che vedere con un banale e vago riferimento a “suggestioni” e condizionamenti. Sotto questo aspetto si sa bene che, a certe “compressioni”; a certe esasperazioni; a certe stimolazioni, a certe suggestioni condotte in determinate maniere, corrispondono, in altrettante determinate situazioni e circostanze,  precise reazioni umane.

Nei centri del “potere effettivo” del sistema che sono funzionalmente collocati soprattutto nel “Paese guida” dell’Occidente (ma ben potrebbe dirsi ormai, funzionalmente dell’intero pianeta), cioè negli Stati Uniti, queste scienze e questi studi (come del resto quelli sulla manipolazione genetica ed altro) sono oggetto di un’attenzione febbrile e costituiscono uno dei principali strumenti non soltanto di difesa del “sistema” ma che mirano a conoscere i meccanismi chimici, biologici, genetici e mentali attraverso i quali avvengono nell’uomo certe azioni, reazioni,ed emozioni o addirittura il sorgere dei pensieri. Il tutto mirato più che ad una ragione scientifica a permettere la “costruzione” di un tipo umano e di un’umanità sopra la quale sia scientificamente possibile assicurare e garantire il controllo ed il mantenimento dell’ordine stabilito e degli equilibri.

Al di la delle vere intenzioni o delle chiacchiere sui possibili pericoli di abuso o meno, quel che è certo è che si tratta di scienze e di possibilità reali all’avanguardia ed il fatto che si tratti di “scienza” non impedisce che un simile ordine di possibilità possa qualificarsi veramente “satanico” nel vero senso della parola; quello più autenticamente intellettuale e meno moralistico o devozionale.  Non il “satanismo” colorato dall’immagine di qualche diavoletto o quello delle orgette da impotenti ma quello veramente mostruoso di chi può anche soltanto concepire lucidamente certi strumenti di potere, di inganno e di asservimento dell’umanità.

A questa luce non è difficile capire come, avendone i mezzi e dirigendo certe operazioni “al coperto”, si possa crearsi un “mostro” manipolando più soggetti anche in opposizione tra di loro e servendosi della buona o mala fede di pochi o di molti secondo il caso e la necessità.

Va da se che il “mostro” non sarà altro, in realtà, che il più debole di tutti, il più esposto, il più colpito, il più fragile sia socialmente che psicologicamente.  In una parola, sarà il più stupido di tutti. Proprio quello che serviva.

- Continua -

[1] E’ lo stesso presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivi di Parma, Danilo Coppe che rivela che i manuali per costruire bombe artigianali si scaricano da internet: ingredienti semplici, soprattutto concimi per le piante e sostanze chimiche per la pulizia della casa. Però alcune guide sono state creare da esperti dell’antiterrorismo in modo che l’ordigno esploda durante la sua costruzione. L’obiettivo? Contrastare il,fenomeno degli attentati, colpendo i terroristi prima che agiscano. Si tratta di “guide trappola”.  (City – 14/10/2009)

-1- IL “TERRORISMO ISLAMICO”: mistificazione senza realta? (1)

2 luglio 2009

di Carlo Corbucci

Prima parte

Almeno l’80% dei processi di presunto “terrorismo islamico” in Italia sono stati trattati, in un grado di giudizio o nell’altro, dall’avv. Carlo Corbucci in collegi difensivi costituiti, secondo i casi, da altri avvocati specialisti del campo, come l’avv. Giovanni Destito, Giuseppina Regina, Sandro Clementi, Luca Bauccio, Antonio Nebuloni, Carmelo Scambia, Vainer Burani, Simonetta Crisci, Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Paolo Mele, Gianluca Alifuoco, ai quali si è aggiunta ultimamente l’avv. Carolina Scarano ed altri, sconcertati da certi fenomeni giudiziari che l’avv. Corbucci ha avuto modo di analizzare nel suo libro, Il terrorismo islamico in Italia: realtà e finzione (Roma, Gruppo Editoriale Agorà, 2003).

I casi italiani sono circa una sessantina che, sommati a quelli europei, raggiungono forse i trecento casi.

Tutti caratterizzati da inquinamenti; incastri; frodi; gonfiature ed esagerazioni; assenza completa di riscontri quali il rinvenimento di esplosivi, armi, mappe ed obiettivi da colpire e progetti in atto; utilizzo di “equazioni dialettiche” adottate per sopperire alla totale assenza di prove; attribuzione arbitraria di un’intenzionalità e di una finalità terroristica a soggetti, effettivamente o altre volte soltanto presuntivamente, responsabili di reati di criminalità comune come la falsificazione di documenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la vendita di C.D. contraffatti, lo spaccio di droga e di denaro falso, furti, rapine e risse.

Qui trattiamo un caso specifico ed esemplare: quello dei cinque presunti kamikaze di Napoli (secondo l’Accusa e la relativa sentenza di condanna, …aspiranti affondatori del Titanic [sic] tramite alcune tonnellate di “…tnt-tritolo con le quali riempire una nave grande come il Titanic”; nonché aspiranti fabbricatori di armi chimiche di distruzione di massa tramite una “…bottiglina di presunto profumo mai rinvenuta…” ed infine quali componenti di una cellula italiana del GIA algerino).

Il processo ha avuto un epilogo paradossale: per due dei cinque imputati che hanno scelto il “rito abbreviato” davanti al Gup (cioè il giudizio allo stato degli atti e basato sulle Relazioni dei ”servizi” e sulle traduzioni fatte nei brogliacci dalla Digos), il processo si è già concluso con la conferma della sentenza di condanna in Cassazione, mentre il giudizio relativo agli altri tre che hanno scelto il “rito ordinario” davanti alla Corte d’Assise è ancora in Appello davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli.

(continua)

-2- IL “TERRORISMO ISLAMICO”: mistificazione senza realta? (2)

4 luglio 2009

Alla prima parte

In uno dei processi per terrorismo celebratosi a Napoli contro il gruppo dei cinque imputati (Bourhama, Serai, Larbi, Tartag, Achuer), due di essi (Tartag ed Achour) scelgono il giudizio abbreviato, convinti di rischiare poco vista l’inconsistenza delle accuse; e si trovano invece condannati a sei anni di carcere ciascuno.

Ricorrono in Cassazione, che però non ha il compito di valutare la logica delle sentenze, ma semplicemente la loro legittimità tecnica; e comunque l’esperienza dimostra che raramente, la Cassazione osa annullare sentenze scorrette, quando c’è di mezzo la logica della “guerra al terrorismo”.

Così il 29 maggio del 2009, il Procuratore Generale alla Cassazione prima dichiara che “la sentenza impugnata dalle difese non è una bella sentenza, anzi fa proprio acqua da tutte le parti”, e poi invita la Corte… a confermare la sentenza.

Vediamo nel dettaglio.

Gli aberranti esiti finali dell’operazione che ha condotti ai processi di Napoli contro Bourhama Yamine + 5

Il Procuratore Generale alla Cassazione: “…La sentenza impugnata dalle difese non è una bella sentenza… anzi fa proprio acqua; comunque voi confermatela!”

Il processo a Napoli contro gli algerini Tartag Samir e Achour Rabah che, diversamente dai loro tre compagni Bourhama Yamine, Larbi Mohamed e Serai Khaled, avevano optato per il “giudizio abbreviato” convinti di non poter essere considerati terroristi per qualche frase di sfogo o per opinioni, per anticonformiste che potessero apparire, si è era concluso in secondo grado nel 2008 con la conferma della sentenza di primo grado, cioè, sei anni di reclusione.

Dopo la sentenza e nella contestualità del ricorso per Cassazione, noi osservavamo subito che la Cassazione, come consueto in questo genere di reati ove è questione di “politica internazionale”, di “logica di guerra” e dove si intrecciano confusamente elementi di merito sui quali essa, quale giudice di legittimità, difficilmente osa pronunciarsi in modo favorevole agli imputati arrivando ad annullare la sentenza di condanna per “scorretta” che possa essere.

Lo fa soltanto allorché arrivi a ravvisare una palese violazione delle regole della logica in assoluto e del resto molto difficilmente essa si impegna ad addentrarsi nell’esame dettagliato dei fatti sicchè possa giungersi ad un annullamento delle sentenze impugnate.

La Cassazione infatti, di regola, non può estendersi fino a giudicare se, la logica adottata nella sentenza impugnata, sia la più coerente con i fatti e le emergenze processuali o se sia invece “più logica” una deduzione opposta a quella sviluppata dal giudice di merito.

Infatti, la scelta di “una serie di deduzioni” se tra di loro coerenti con una “logica formale” costituisce una scelta di merito che compete ai giudici del primo e del secondo grado secondo il loro “libero convincimento” e non è censurabile, altrimenti, quello di Cassazione, diventerebbe un terzo grado di giudizio e non sarebbe di mera legittimità quale esso è.[1]

Questo dicevamo già un anno prima che la Cassazione si occupasse dei ricorsi di Tartan e di Achuor nei termini che vedremo fra poco.

Nella fase di Cassazione, dinnanzi alla quale si è già svolto il giudizio il 26 maggio 2009 avveniva qualcosa che a noi pare avvicinarsi al grottesco.

Il Procuratore Generale che pur aveva promesso alla stampa in aula un’interessante partita, esordiva affermando che la sentenza

“…è una brutta sentenza”; “che faceva acqua da tutte le parti”; “che non era in grado di sostenere il vigore delle accuse”; “che pur esordendo la sentenza con affermazioni di principio corrette ed in linea con la Cassazione, poi in tema di fatto e all’applicazione al caso concreto di quei principi non era in grado di sostenere con efficacia la conclusione colpevolista e pertanto lasciava spazio ai ricorsi”.

Poi, improvvisamente, concludeva che

“…tuttavia andando alla ricerca all’interno della sentenza con un po’ di buona volontà, tutto sommato si ritrova una certa coerenza e sembra raggiungere lo scopo; per cui se ne chiede la conferma ed il rigetto dei ricorsi… “…Ma poi…”, soggiungeva rivolto alla Corte, “vedete comunque voi; quel che potete”.

Tra lo stupore dei giornalisti ma non delle difese avvezze a cogliere le sfumature.

Con la premessa che per trovare una logica occorre andare a navigare alla sua ricerca dentro la sentenza e che è sì brutta ma in ogni caso raggiunge lo scopo (come se la “bruttezza” di una sentenza fosse un problema di estetica o di grammatica) la Cassazione rigettava i ricorsi e confermava le condanne!

Non era sfuggito alle difese che qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Ripetendosi un rituale che si era già svolto in un altro processo (l’Appello del caso di Anzio allorché la Corte d’Assise d’Appello aveva tentato di modificare la sentenza di assoluzione poi confermata invece dalla Cassazione) il Presidente, prima che l’Accusa e le Difese iniziassero a parlare, preavvisava che non si doveva dimenticare che eravamo in Cassazione dove le considerazioni di merito non c’entrano nulla; dove sono interdette le valutazioni sulle intercettazioni; dove ci si trova in presenza di un reato che non ha bisogno di essere consumato perché è a “tutela anticipata”; come a dire che poco più vi era da parlare.

Così, nonostante le motivazioni fossero tutte di legittimità e nessuna di merito, nulla valeva averle evidenziate con 80 pagine di ricorso e con la difesa finale in udienza.

Quanto alla Corte d’Assise d’Appello che attendeva l’esito della Cassazione, si vedrà; l’unico vantaggio è che le intercettazioni in questo caso sono tradotte in modo più corretto e completo che non nei brogliacci sulla base dei quali è stato celebrato il “giudizio abbreviato” di Tartag e di Achour.

Nota:

(ritornare al testo)
Per la verità questo principio dovrebbe trovare una limitazione nel fatto stesso che la logica è una ed unica e le violazioni della logica universale quale facoltà umana che deve rispettare certe regole andrebbe sempre verificata ma nel senso “tecnico-giuridico” la “contraddizione logica” pare non debba essere intesa in questo modo.

Così, se ad esempio si dicesse che la Corte d’Appello ha condannato l’imputato inventando (poniamo pure per assurdo in mala fede) un’intercettazione o aggiungendo o sopprimendo una frase sulla base della quale è emessa la sentenza di condanna (ad esempio una presunta confessione), la Cassazione non andrà a verificare se questo è vero; gli è precluso e non è tenuta perché questo appartiene al merito.

Essa si limiterà a vedere se è logico il nesso tra la frase che la sentenza riporta (pur avendola inventata, come abbiamo ipotizzato) e la condanna che ne scaturisce come conseguenza logica.

Per fare un esempio paradossale, se la sentenza dicesse: ”Come risulta dalla confessione dell’imputato il quale nell’intercettazione afferma “è stato mio fratello”, la responsabilità appare certa e provata e pertanto l’imputato è colpevole per sua stessa ammissione e confessione”, allora la sentenza sarebbe illogica per un suo vizio-logico intrinseco ed estrinseco nell’uso della logica deduttiva tra il fatto posto a fondamento e la conseguenza; ma se questo genere di logica non è violata, tutti i presupposti processuale riportati in sentenza e che pur potrebbe essere falsi e persino artatamente alterati, debbono essere accettati senza che vi sia possibilità di alcuna censura.

Dispiace però aggiungere che, quando si tratta di presunto “terrorismo islamico” i limiti di questa verifica della logica appaiono essere ancora più rigorosi.

-1- I PADRONI DEI RUBINETTI

8 settembre 2009

I “Padroni dei Rubinetti” è il titolo di una rubrica che, di volta in volta, si occuperà di quei fenomeni che non sono altro che effetti aberranti di programmazioni e violenze di ogni genere che l’uomo attuale subisce spesso senza comprenderne la causa, l’origine, la ragione autentica.

Perché “Padroni dei Rubinetti” e perché “rubinetti”?

1

La vita moderna soprattutto nella sua fase più attuale è stata strutturata in modo tale da aver stretto in una morsa di ricatto e di condizionamento l’intera umanità in una maniera tale che, la stessa sopravvivenza anche di poche ore, di intere comunità e dei singoli, dipende ormai da una serie di “centrali di potere” impersonali, nascoste dove nessuno sa.

Chiariamo meglio: la vita moderna è fondata sull’erogazione di servizi ormai fatti diventare essenziali per la stessa sopravvivenza fisica collettiva quali: la distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, delle fonti di comunicazione, delle catene alimentari, delle fonti energetiche, del riscaldamento, ecc. ecc.  Orbene, nessuno sa veramente ed in termini pratici, da dove provenga l’acqua che entra nelle case, il gas con il quale cucina, la luce con la quale si illumina e la linea telefonica con la quale comunica.  Si tratta di servizi senza i quali, la sopravvivenza di intere comunità, non si protrarrebbe neppure per poche ore se consideriamo vaste aree come intere regioni o addirittura un’intera nazione.  La cosa terribile sulla quale nessuno si sofferma mai a riflettere è che, l’erogazione di quei servizi è “centralizzata” nelle mani di pochissimi la cui collocazione è persino ignota e che quei servizi giungono attraverso una serie di canali e “condutture” di varia natura, trasportano la vitale linfa che rende possibile il servizio.  Al di fuori delle modalità di erogazione convenzionale di tali servizi non c’è ormai più modo di arrivare ad avere neppure un bicchiere d’acqua, così come non c’è più neppure lo spazio fisico dove un escluso dal contesto sociale, un povero realmente tale, possa gettare il suo corpo anche soltanto per riposare un attimo o per morire.

E’ evidente a tutti, quando si abbia ancora la capacità di guardare, che basta un giro di chiavetta, il distacco di un filo, la chiusura di un rubinetto, fisico o metaforico che sia, ubicato non si sa dove, comandato non si sa da chi, per far si che, improvvisamente, un’utenza venga sospesa; un apparecchio divenga muto; una persona sia tagliata fuori dal contatto con la realtà.
Il silenzio cala, l’isolamento improvviso pervade la realtà del singolo e della collettività. La soluzione: seguire una serie rigorosa di indicazioni grazie alle quali, come per incanto, il servizio si “riaccende” attivato da… lontano, da interlocutori che spesso neppure ci sono, comunque, misteriosi ed anonimi; quasi sempre impersonali ed automatizzati. Una morosità, un inspiegabile difetto, un’interferenza, un blocco spesso incomprensibile, sospendono la distribuzione di acqua, di energia, di gas, di comunicazione, di luce, rendendo chi ne è colpito in una condizione di impotenza tale da non avere paragone con nessun’altra epoca del mondo.

Sembrerebbe un’osservazione banale eppure esprime una realtà talmente drammatica da suscitare un’inquietudine ed il presentimento di quale potere disporrebbe un vertice “politico-economico” che arrivasse al punto di accentrare (come sta succedendo) in poche mani il controllo ed il monopolio, anche in termini di competenze tecnologiche e funzionali, di certi servizi e dei loro “rubinetti”.

L’invadenza nella sfera privata e personale, addirittura intima, di questi centri di potere è arrivata in alcuni campi a livelli mostruosi. Il controllo del singolo in ogni suo minimo movimento e spostamento in qualunque parte del mondo si muova, attraverso il possesso di un semplice cellulare, di una carta di credito, di un microchip inserito in un qualsiasi documento reso elettronico così come il blocco di ogni sua attività e fonte di sopravvivenza e di movimento ovunque si trovi, attraverso la disattivazione dei suoi conti, degli apparecchi che porta con se ed attraverso altri mezzi addirittura impensabili perché non ancora resi di pubblico dominio.
Nelle varie puntate della rubrica, saranno trattati all’occasione, gli abusi gli effetti aberranti di questa “super-organizzazione” ed anche i mezzi attraverso i quali si sta preparando una “civiltà-società” dove tutto questo diventerà l’unica realtà possibile e dove, attraverso mezzi palesi e subdoli (non ultimo l’utilizzo di nanotecnologie persino attraverso farmaci) tutto ciò diverrà una realtà globale.

Fin qui siamo rimasti nel generale e nel vago ma quando andremo ad esaminare il perché, nell’uso delle varie tecnologie diventate vitali, accade non di rado qualcosa che normalmente non riusciamo a spiegarci e scopriremo che, lungi dall’essere casuale ed accidentale, dietro di ciò agisce in realtà una di quelle frodi, di quei meccanismi di condizionamento, di quelle tappe di attuazione e di costruzione della  “nuova civiltà”, forse qualcuno sarà indotto ad assumere un’attitudine più vigile e consapevole di fronte a certe fascinazioni della cosiddetta “civiltà del progresso e dei consumi”..

Si avrà allora consapevolezza di quanto i “padroni dei rubinetti” agiscano dai loro “centri di potere” non soltanto per erogare o sospendere servizi ma per renderli sempre più indispensabili; per creare costantemente forme di evoluzione, di aggiornamento e di adeguamento che impediscano ogni adattamento, ogni acquisizione definitiva, ogni possibilità di apprendere troppo in profondità i meccanismi reali.

Se dal campo dei servizi ci spostassimo a quello dell’informazione e della politica mondiale troveremmo altre modalità di azione dei “padroni dei rubinetti” ed una serie di frodi di cui la realtà moderna è ormai intessuta: frodi alimentari, frodi culturali, frodi farmaceutiche e “scientifiche”, frodi “militari e politiche”, frodi mediatiche di ogni genere.

Qualcuno potrebbe chiedere come sia possibile che frodi di portata così generale come quelle cui abbiamo fatto cenno possano, non tanto prodursi, quanto mantenersi senza che qualcuno se ne accorga ma la risposta è fin troppo semplice: chi dovrebbe accorgersene? E perché? Ed in che modo dovrebbe?  E con quali mezzi potrebbe? E quali ragioni dovrebbe avere la stragrande maggioranza della gente per sospettare qualcosa di diverso da quello che ufficialmente viene presentato?

Quando parliamo di controlli, di frodi e di mistificazioni pochi sono informati che ormai le cose sono giunte ad un punto che la fantascienza appartiene all’archeologia.  Senza alcuna esagerazione è ormai una realtà, per quanto sconvolgente, che l’intera umanità è sotto il costante controllo di una  “centrale operativa” capace di entrare sin dentro le camere da letto e le latrine.

Non c’è individuo che non sia costantemente sotto l’obiettivo di una videocamera nascosta nei più recenti apparecchi televisivi, radiofonici, nei computer, negli orologi, nei cellulari telefonici, nelle vetture, nei microchip delle carte di credito e delle tessere metropolitane. Le possibilità tecnologiche di controllo di cui dispone la “centrale operativa” ubicata negli Stati Uniti e nei centri  Nasa, con i suoi pochi addetti ai lavori, fanno impallidire la tecnologia dei “servizi” dei Paesi che passano per i più avanzati o dei satelliti, applicata ai navigatori terrestri con i quali è già tuttavia possibile persino alle persone comuni che dispongono di idonei apparecchi commerciali facilmente reperibili, individuare da migliaia di chilometri di distanza ed in tempo reale, se una persona stia uscendo di casa o rientrando, se una macchina sia ancora posteggiata nel luogo dove è stata lasciata, se un’autostrada lontana milizia di chilometri sia intasata di traffico o meno; se in essa sta circolando la propria vettura con la propria famiglia; se nascosto dietro la foglia di un fiore di zucca piantata nella foresta amazzonica c’è un documento o un prezioso oggetto.

Tanto l’ebetismo collettivo indotto da uno stupore fascinoso per la tecnologia scientifica è giunto ad alimentarsi che l’ammirazione prevale, se non addirittura l’oscura completamente, sulla preoccupazione e sulla consapevolezza della mostruosità di simili fenomeni. E se un residuo di coscienza dovesse ancora restare a turbare gli animi, fanno la loro buona funzione gli ormai sempre più invadenti e numerosi programmi televisivi del “grande fratello”, dell’”isola dei famosi” e via dicendo, attraverso i quali, in tutto il mondo ormai, viene installata lentamente una dose crescente di “abitudine” e di “morbosità sottile”, vicina ad un piacere masochistico, di essere visti ed osservati in tutte le occasioni, fin’anche, addirittura, nell’esecuzione delle funzioni organiche e fisiologiche. Non si tratta soltanto dell’espressione inconsapevole di una stupidità umana o soltanto di interessi economici collegati al successo del programma, allo sfruttamento economico di certe morbosità collettive, ecc. ma di una serie di progettualità consapevoli, mirate a precisi risultati di potere a vasto raggio e dirette da pochi consapevoli strateghi la cui funzione è legata ad una vera e propria “missione” la cui natura è ben più inquietante ed estesa di quanto non sia l’immediato utile economico e sociale che pur ne deriva.

In questo quadro, ancora una volta pochi sanno che c’è un obiettivo ravvicinato rappresentato dal progetto in atto ed in via di ultimazione di applicare a tutti i neonati un microcip (nella mano o sulla fronte… è ancora in discussione la scelta) che contiene tutte le informazioni sull’individui; da quelle sull’identità e l’origine a quelle genetiche. Con semplici interventi esterni è possibile caricare il programma del microchip con ulteriori informazioni sui futuri conti bancari, carte di crediti, sistemi di navigazione satellitare, ecc. in modo da riunire in un unico ridottissimo strumento che rimane sempre con l’individuo nel suo corpo senza pericolo di essere perduto o dimenticato, tutta quella serie di informazioni che richiederebbero sempre più numerose carte, da quelle di identità a quelle di guida, dai codici fiscali, alle carte di credito e dei vari abbonamenti.  In questo modo, inoltre, l’individuo godrebbe della sicurezza che in ogni momento sarà protetto, rintracciabile, sicuro nei suoi itinerari.

Attraverso l’ingestione di frammenti di pillole simili a farmaci sarebbe già possibile sin d’ora trasferire nel corpo molecole e particelle note in quella scienza denominata “nanotecnologia” capaci di “ricreare” l’uomo eliminando da lui tare ereditarie anche collegate a certi aspetti del carattere che in certe condizioni lo porterebbero ad assumere atteggiamenti autoritari ed estremistici o a forme di depressione. Immaginiamo già le vaccinazioni di massa attraverso le quali sarà fondata la nuova umanità.

Se tutte queste prospettive non vengono più negate in quanto sono ormai troppo note attraverso la divulgazione scientifica ed anche la semplice informazione, ne vengono attenuati i pericoli allorquando qualcuno osservasse, appunto, il pericolo dell’abuso che di tutto questo, non già potrebbe, ma che, sicuramente, ne sarebbe fatto. La risposta è pronta: non ci si fiderebbe dunque della “democrazia”; forse che un sistema democratico non ha sufficienti metodi per regolamentare, controllare e limitare l’uso e l’abuso di certe “meravigliose” scoperte?  Abbiamo conosciuto persone che metterebbero addirittura la mano sul fuoco che certi abusi non avverrebbero mai anche soltanto che venisse eletto un leader politico o l’altro di cui hanno fiducia piena può dunque ben immaginarsi quanti saranno ancora capaci, al momento opportuno, di sollevare serie opposizioni nel momento in cui simili progetti diventeranno realtà.

Ma anche in questo campo dagli Stati Uniti viene la soluzione: dopo aver annunciato il radioso avvenire che attende l’imminente umanità in chi sorgesse con troppa forza la reazione che tutti questi generi di innovazioni sono in realtà principalmente “controlli”, vuol dire che è malato di una recente malattia che si chiama  “Sindrome di Truman” che induce a sentirsi troppo spiati e ad avvertire la realtà come ridotta ad un “reality show”.  In America nascono i fenomeni e quando vengono avvertiti ciò viene definita una malattia per la quale è già pronto il rimedio che riconduce tutto alla… “normalità”.[1]

Nel mondo delle equazioni scientifiche che tanto entusiasmano ormai i cosiddetti scienziati moderni nel mondo della fisica, della chimica e dell’astronomia, non dovrebbe stupire l’idea che esiste anche un’”equazione del potere” capace di dimostrare quanto sia non soltanto possibile ma estremamente facile in una civiltà come quella attuale, controllare l’intera realtà collettiva attraverso la manipolazione dei fattori e dei termini dell’equazione. Termini che aspettano soltanto di essere collocati nel punto giusto per condurre al prodotto, al risultato finale del controllo totale e completo della collettività. Quanto a tutta una serie di servizi ormai indispensabile, quali i trasporti pubblici, le telecomunicazioni, ecc. esiste già una legge che vieta il ricorso diretto al giudice per tutelarsi anche contro malfunzionamenti, inadempimenti contrattuali, truffe, bollette contenenti consumi non effettuati, errori ecc. L’obbligo è: prima pagare pena la sospensione del servizio (che come ben si sa è ormai diventato vitale) e poi adire ad un organismo gestito dai gestori dei servizi di fronte al quale si compare, previa domanda via E. Mail, dopo qualche mese. Soltanto all’esito negativo di questa commissione si può adire eventualmente al giudice e comunque con numerose limitazioni”. Insomma il presente è già subire e tacere; il futuro probabilmente molto di più.

- /strong>

SEGUE NELLE PUNTATE SUCCESSIVE


[1] Nello stesso contesto fraudolento rientrano tutta una serie di inganni e di meccanismi inibitori e paralizzanti che hanno ridotto l’uomo all’assoluta impotenza imponendosi in tutti i campi della vita privata, sociale e lavorativa.  Come le malattie sono “monitorate” dalle case di produzione farmaceutica, del pari, i cosiddetti “virus” dei computer sono creati dalle case produttrici dei computer stessi, in associazione (quando non sono le stesse) con le case di produzione degli “antivirus”. Ormai la violenza, la prepotenza e l’imposizione si portano al punto che, i sempre nuovi e “necessari” programmi dei computer hanno il potere (ma anche la funzione) di distruggere progressivamente i computer precedentemente immessi nel mercato e, con la scusa, vera o falsa che sia, di verificare se all’interno di essi siano installati programmi pirata (cioè riprodotti da una matrice vera e poi venduti a prezzi irrisori contro le centinaia di euro richieste dalla casa produttrice) disabilitano o distruggono funzioni vitali della macchina, quando non riescano a trasmettere alla centrale l’informazione sul suo possessore.  D’altra parte anche questo subdolo modo di agire a molti  non appare in fondo neppure eccessivamente scorretto se si osserva come, costoro, sono affascinati sempre di più dalle ultimissime novità dei prodotti sempre più sofisticati, per cui, perdere i propri pezzi, non costituisce per loro, in fondo, una gran pena;  ed anzi, è un ulteriore stimolo ad aggiornarsi. Di fronte a tutto questo che dire?  E’ più responsabile di questo stato di cose il “servo” che chiede o il “padrone” che da e che stimola a chiedere?
Significativo, a questo proposito, un versetto coranico (ma potrebbe trovarsi in qualunque autentico Testo tradizionale sacro) che riferisce di quando Allah dopo la resurrezione chiamerà i corrotti e questi diranno a loro giustificazione: “Ma noi fummo ingannati dai nostri capi”. Ed allora Allah chiamerà costoro ed essi diranno: “ma noi non abbiamo fatto altro in fondo che dare ad essi ciò che essi reclamavano e desideravano e in ciò fummo semmai sviato da satana”. E satana, chiamato, dirà: “ma io non ho fatto altro che dare ad essi ciò che volevano”. “Allora, tutti a riempire la geenna”, conclude Allah nel versetto coranico.
Quanto a tutta una serie di servizi ormai indispensabile, quali i trasporti pubblici, le telecomunicazioni, ecc. esiste già una legge che vieta il ricorso diretto al giudice per tutelarsi anche contro malfunzionamenti, inadempimenti contrattuali, truffe, bollette contenenti consumi non effettuati, errori ecc.  L’obbligo è: prima pagare pena la sospensione del servizio (che come ben si sa è ormai diventato vitale) e poi adire ad un organismo gestito dai gestori dei servizi di fronte al quale si compare, previa domanda via E. Mail, dopo qualche mese. Soltanto all’esito negativo di questa commissione si può adire eventualmente al giudice e comunque con numerose limitazioni”. Insomma il presente è già subire e tacere; il futuro probabilmente molto di più.


-2- I PADRONI DEI RUBINETTI

14 settembre 2009

Sicuramente una delle più grandi frodi è il sistema economico attuale intorno al quale è stato ricamato tutto un linguaggio tecnico incomprensibile ai più di fronte al quale nessuno osa chiamare le cose che accadono per quello che sono: inganni, effetti della più grande frode che è il “sistema” stesso.

Proprio in questi mesi di inizio anno 2009 assistiamo ad una crisi economica mondiale che è stata definita la più grande dell’era moderna, persino maggiore di quella del 1929 che colpì l’America. Si parla di fallimenti di colossi mondiali come la Parmalat, la Compagnia aerea Alitalia, del fallimento di Banche americane e del possibile fallimento di gruppi finanziari e bancari internazionali con ripercussioni di impoverimento generale e addirittura del crollo dei sistema capitalistico.  E tuttavia nessuno osa chiedere migliori spiegazioni; nessuno, tra i pochi che chiedono, reagisce con determinata decisione e con ben giustificato sdegno, di fronte alle risposte fatte di formule, di frasi incomprensibili e di formule cabalistiche per paura di passare da ignorante o nel presentimento di scoprire qualcosa di troppo inquietante.

Che cosa è successo? Cosa sta succedendo?  La risposta sono le solite frasette ambigue: “…abbiamo vissuto troppo al di sopra delle nostre possibilità”. Insomma è sempre colpa dei popoli!

Già le formule classiche dell’economia politica che rappresentavano veri e propri dogmi di una pseudo-sapienzialità specialistica della quale erano orgogliosi gli accademici, erano in realtà ridicoli enunciati demagogici a sfondo ideologico, come il caso della famosa legge del mercato per la quale “aumentando il prezzo diminuisce la domanda”; formula presentata al fine di creare un automatismo associativo concettuale per il quale il mercato è un regolatore che fa giustizia da solo allorchè avvengono abusi ed esagerazioni.  Nella realtà, ben si sa che quando si è di fronte a beni diventati assolutamente necessari e non più superflui o voluttuari com’è il caso della maggior parte dei prodotti e servizi della tecnologia e della comunicazione, il prezzo è imposto non dal mercato ma dal produttore il quale troverà una massa sempre più disposta e disponibile a fare sacrifici quanto più sedotta dal prezzo in aumento vedrà impreziosirsi e quasi sfuggirgli l’agognato bene, tanto che farà di tutto per averlo. Se poi l’aumento eccessivo del costo dovesse tagliare necessariamente fuori una fascia che effettivamente non può assolutamente permettersi quel bene, quella diminuzione sarà ampiamente compensata dal prezzo stabilito e dalla gran riserva costituita da coloro che vorranno averlo a tutti i costi. E se lo fa, quando lo fa, è soltanto per un’aberrazione; non per l’effetto di una libera scelta ma perché si cede al ricatto.

Dunque il fatto tecnico che l’aumento del prezzo fa diminuire la domanda non è affatto un deterrente a mantenere prezzi equi e a regolare il mercato ma unicamente un dato neutro privo di qualunque valore; una constatazione pura e semplice non suscettibile di modificare alcunché.  E’ una sorta di statistica che vuole soltanto misurare il numero dei poveracci, di quelli che non hanno e non avranno Ed il fatto che qualcuno non possa acquistare non è affatto una preoccupazione per il produttore se ha un sufficiente numero di altri compratori che lo soddisfano; che diminuisca la domanda vuol dire dunque soltanto che si toglieranno dai piedi gli inutili; il che è un bene per l’economia capitalistica.

Sui ricami di questa formuletta sono stati scritti volumi che non hanno altro scopo che quello di oscurare l’evidenza spietata di certe realtà fin troppo semplici. Che poi “diminuendo il prezzo aumenti la domanda” e dunque la produzione e la partecipazione più generalizzata a beni e servizi, anche questa è soltanto una formula che non ha alcun effetto pratico sul piano del “benessere” e della maggior partecipazione della collettività, se non a condizione che al produttore interessi aumentare la produzione diminuendo il prezzo, dato che, non sempre quell’aumento di produzione, implicando più costi e meno ricavi dal pezzo singolo prodotto, soddisfa il profitto anche soltanto considerando il livello della precedente produzione. Soltanto se dietro a quella produzione c’è un interesse più generalizzato che non il semplice profitto, una funzione specifica, una ragione diciamo così politica, quell’aumento di produzione a costo uguale ma a ricavo minore può trovare giustificazione.

E’ dunque su questo punto che si innesta qualcosa che non è soltanto economico in senso stretto ma che attiene comunque con il “potere”.  Questa scelta è il prezzo che le forze economiche debbono pagare per mantenere il loro potere perché debbono dare l’impressione che il sistema funziona.  E’ qui che ha inizio “la notte di baldoria”, come qualcuno ha definito il breve lasso di tempo durante tutto iene bruciato, tutto viene impiegato ed investito, tutto viene concesso, per dare impressione della perfezione del metodo, del segreto del successo e della felicità; in una frase per convincere l’umanità ad abbandonare la traccia della Tradizione e delle sue varie forme e disporla ad accogliere la promessa del “paradiso in terra” nella consapevolezza più o meno attiva secondo i livelli di partecipazione che, quando gli effetti si faranno sentire, sarà troppo tardi per capirne le cause, per porre i rimedi tradizionali, per ricordare qualcosa di diverso che non si conosce neppure più. Così, durante la notte della baldoria che deve ubriacare i partecipi,  in un massimo di 50 anni vengono bruciate tutte le risorse del pianeta, investite tutte le energie, fino a lasciare il nulla dietro di se.

Ma tutto questo può durare, appunto, una notte; dopo i conti vengono al pettine e l’inganno si rivela.

Certo: incoscienza, bramosia, ignoranza, presunzione e stupidità concorrono secondo i personaggi che sono strumenti d’elezione del momento ma c’è anche una strategia da parte di pochissimi che sanno e vogliono esattamente tutto questo, contando su altre risorse che non appartengono più al bagaglio di conoscenze e di esperienze della comune umanità formata sulla base delle loro ispirazioni secondo canoni di suggestione precisi.

E’ proprio questo che comincia ad emergere in quello che stiamo vivendo in questo tempo nella crisi mondiale economica.  Alla crisi viene proposta un’ulteriore soluzione: bisogna distruggere tutto e ricostruire. Uno de mezzi di attuazione sono le guerre ma anche i programmi di ricostruzione previa demolizione.[1]

Si fa difficoltà a credere che possa esistere una situazione di questo genere in un mondo che almeno nelle apparenze del gioco sembra proprio fondarsi su un sistema di controllo, di alternative politiche, di competizioni, di libertà di espressione, ecc.  IN REALTA’ non c’è stata nessuna epoca al mondo dove fosse così facile per poche famiglie assumere un potere “globale” che possa esercitare una serie di frodi di dimensioni tali da non avere paragone ne’ possibilità di sfuggire.

La strategia è consistita nella realizzazione di un mondo fatto di rubinetti dai quali vengono erogati tutti i servizi vitali. E questo è vero persino alla lettera ed in senso fisico, almeno per alcun servizi.

Tra questi rientrano le erogazioni di fonti di energia come il metano ed infine addirittura persino per l’acqua.  A marzo 2009, addirittura ad Istanbul, si è stata tenuta quasi in segreto e con la sola reazione della popolazione locale, una riunione globale per un primo accordo per la privatizzazione della distribuzione dell’acqua nel mondo!  La politica del monopolio dei semi di colture come il grano, la soia, il riso, alcuni frutti ed altro, è già stata attuata attraverso la sostituzione dei prodotti naturali con prodotti privati del gene che rende riproducibile il seme in modo che una volta ottenuto un raccolto con i semi venduti dal produttore monopolista americano, non è possibile ottenere un nuovo raccolto se non comperando nuovi semi da lui. Si tratta della produzione “a ciclo unico” attraverso la quale le popolazioni sono legate mani e piedi ad un padrone lontano del quale non possono più fare a meno.

Siamo di fronte a mostruosità senza precedenti nella storia ed a sistemi di potere attraverso i quali è possibile stringere l’intera umanità in una morsa di ricatto senza via di scampo. Creando un mondo di rubinetti ed accentrandolo nelle mani di pochi privati senza volto e dal nome convenzionale, assolutamente impersonali e anonimi, è possibile nel giro di pochi secondi privare di acqua, di gas, di servizi di comunicazione, di denaro, un intero Paese, semplicemente chiudendo un rubinetto o interrompendo il contatto di una centrale computerizzata, ubicata in una precisa parte del mondo sotto stretto controllo.

Soltanto idioti ottimisti possono credere che questo è quanto di meglio possa essere concepito in quanto posto sotto la garanzia dello Stato, comunque di un potere pubblico globalizzato. Soltanto quando il singolo si trova stretto in una di queste maglie senza via d’uscita si rende conto della mostruosità, anzi della “satanicità” del sistema.  Non è forse il compimento di quello che, liberato dai rivestimenti morali, dalle immagini, dai simboli che dovevano soltanto suggerire il sottofondo orribile di questa realtà, veniva definito in tutti i testi sacri, come il “regno di Satana e dell’anticristo”, l’”età della notte”, l’era del lupo, l’età di Kalì?

Tanto più questa realtà apparirà infine necessaria o addirittura inevitabile, per come sono ormai strutturate le cose, tanto più essa rivela il suo sottofondo di “girone infernale”, di via senza scampo.

Fra quelli che fanno resistenza a condividere certe perplessità, alcuni si chiedono: “è possibile mai che un inganno di portata così generalizzata e “globale” non sia smascherato da qualcuno”?

Innanzi tutto chi dice che non è smascherato da nessuno? Un gran numero di ricercatori ed intellettuali di fama in tutto il mondo hanno respinto la versione ufficiale dell’11 Settembre e molte delle attribuzioni al “terrorismo islamico” dei fatti di orrore verificatisi in questi anni. Ne abbiamo dato un’ampia bibliografia. Certi sospetti non sono più sollevati e rivelati da un governo o da un Paese in particolare sia per il fatto delle alleanze, sia per il fatto che una realtà globalizzata implica anche questa forma di appiattimento. Tanto meno il sollevamento di seri dubbi può provenire dai Paesi arabi per le ragioni che si indicheranno nel successivo punto ma se consideriamo gli individui,  intellettuali, gruppi, ex politici , ex funzionari, ecc. la cosa è invece ben diffusa.

Seconda precisazione: proprio perché la realtà è “globalizzata” è sotto il controllo di fatto di un “potere unico”. Oggi non esistono più le nazioni e neppure stati realmente indipendenti che non siano interdipendenti. Quasi neppure più interessi contrastanti perché le forze interne  ogni Paese sono le stesse dovunque, questo è proprio un aspetto della globalizzazione.

Ancora: l’interesse ad accogliere la realtà ufficiale diramata, nel caso in questione dagli Stati Uniti per primi, coincide esattamente con gli interessi dei Paesi arabi governati dalle forze di governo loro vassalle, ad essi asservite o in altri casi “associate”. Quei governi, espressione di una cultura, di un’identità ormai occidentale, di interessi economici e culturali comuni con l’Occidente, hanno un interesse ad individuare e sopprimere le forze locali che rivendicano un’identità propria, una riconversione verso la propria cultura ed i propri valori allo stesso modo, anzi maggiormente, dell’Occidente stesso. I governi di quei paesi sono esattamente l’equivalente locale della cultura, delle aspirazioni, dei valori, degli interessi, dello stile di vita dell’Occidente. Una campagna anti islamica di tale natura lanciata a livello mondiale è ben gradita a tutte le forze che si mascherano dietro il fascinoso attributo di “progressiste”.

Infine: la potenza suggestiva esercitata non soltanto a livello mediatico dai giornali di tutto il mondo ma anche dai quotidiani sistemi di controllo effettuati nei flusso di persone in transito negli aeroporti di tutti il mondo, nelle stazioni ed in ogni assemblea di persone, svolgere il suo potente ruolo di rievocazione, proprio come un rito, di quelle che sono state presentate come le motivazioni di tanta prudenza: il terrorismo.  Ciò che viene in tal modo rievocato costantemente è non tanto la necessità di ricorrere a quei controlli e la pazienza di doverli subire ma, soprattutto, il contenuto della motivazione che viene fornita, cioè, l’esistenza di un “terrorismo islamico” e il rinnovamento del ricordo che esso è la ragione di tanti disagi e delle guerre in corso.

Esattamente come un’operazione di bassa magia collettiva tutto questo si svolge come una rigorosa “ritualità”, ormai da anni e con una partecipazione di massa inevitabile ed ormai, per usare un paradosso, “forzatamente spontanea”. Non solo non ci sarà più un interesse ad individuare le vere ragioni, i veri responsabili, i veri mandanti e la vera fonte di certi episodi di grande terrorismo stragista, ma ci sarà invece proprio l’interesse contrario ad alimentare la credibilità delle accuse e delle attribuzioni. Ed allorchè il governo di un Paese arabo “alleato” dovesse impegnarsi a far si che avvengano attentati e stragi al suo interno attribuendone la paternità ai vari gruppi dissidenti islamici (o islamo-comunisti come si arriva a dire da qualche tempo) in modo da poter giustificare l’inasprimento della repressione senza reazioni internazionali e da avere un minimo di sostegno popolare, di certo non sarà l’Occidente a dire che quei gruppi sono innocenti; in primo luogo perché smentirebbero l’11 Settembre e tutta la trama che vi è dietro, e poi perché, quella politica interna, rende comunque il suo servizio, mirando a dissolvere ogni traccia di identità islamica e tradizionale e lo fa in un modo che si rileva adeguato ed efficace ma soprattutto estremamente utile al momento giacchè continua ad alimentare il mito, a rinnovare e tenere accese le ragioni della tensione, delle guerre e delle legislazioni d’emergenza, ed infine: a fornire una copertura crescente che nasconda sempre più i veri responsabili e ricopra le falle che si sono andate formando nella versioni ufficiali.

Invero c’è ancora un altro argomento che per quanto a primo impatto può essere duro da accettare almeno per alcuni, è forse quello che meglio spiega come sia possibile che oggi possa avvenire di tutto nella sostanziale indifferenza della stragrande maggioranza degli uomini. Non vogliamo spingerci fino ad esaminare le cause più profonde quali il fatto che i più sono già per loro natura presi nel piccolo egoismo individuale e nelle problematiche naturali o artificiali più vicine ai bisogni comuni a cui si aggiunge l’opera di condizionamento, il ricatto sociale, lo stato di necessità, spesso anche indotto o alimentato, e le distrazioni di cui la “civiltà moderna” abbonda.  Limitandoci più in superficie varrà osservare che il problema della verità non si pone per i più in quanto questa si identifica quasi sempre con l’utile; e quando assurge a livelli di poco più nobili almeno nell’apparenza, essa si identifica al massimo al “bene della Nazione”.  Questo concetto superato dalla “realtà globalizzata è sempre pronto a riapparire per appropriazione, non appena serve magari sostituito dal termine Paese.  Ecco un inganno veramente tremendo della nostra epoca che dura da qualche tempo. Che cos’è la Verità se non il “bene del Paese” che rievoca, secondo le preferenze soggettive, anche “Patria” e “Nazione” afferrando così tutti?  Ma se le cose stanno in questo modo, non è forse naturale e giustificato che qualunque cosa il Paese compia adducendo la necessità di difendersi e del bene comune, venga vista come il bene? La menzogna allora diventa il “tradimento”,  il non credere a quello che il Paese dice; il rifiuto di difenderlo mentre la verità diventa il dovere di difendere il Paese. Può infatti contrapporsi un’ideale di verità alla richiesta del Paese di essere difeso?  Quale verità prioritaria rispetto alla sua difesa?

Questa serie di identificazioni impediscono di vedere la realtà in modo obiettivo e di giudicare quello che accade.  Ecco perché anche se il proprio Paese fosse accusato di star compiendo i delitti più feroci contro l’umanità, pochissimi se ne renderebbero veramente conto. Anzi, se si trattasse di dover coprire delle responsabilità e delle colpe, si sentirebbe proprio il dovere opposto a quello di farlo emergere, vale a dire, il dovere di coprirlo. E questa è una delle forze sottili più potenti di un qualunque “sistema”.  La verità non è qualcosa che emerge e si impone da sola in una realtà umana e sociale in fase di dissoluzione e questa è una risposta alla domanda perché il sottofondo di frode che pur pervade tutti i campi della “civiltà moderna”, e nel nostro caso tutto ciò che attiene al “Terrorismo”, non apparirebbe così evidente a tutti. Per paradossale che sia, in un clima di chiamata a raccolta delle forze del Paese in situazioni di emergenza suscitata, ci sarebbero moltissimi settori disposti a coprire le colpe di altri se si palesassero troppo compromettenti per il proprio Paese e questo anche se, questi non fossero affatto implicati ne’ direttamente ne’ indirettamente, in quelle colpe.  Che cosa conta un’astratta idea di verità di fronte al “sacro dovere” di difendere l’onore ed il successo del proprio Paese? Quale interesse vi sarebbe a voler indagare sulla vera origine e ragione di qualcosa che ha costituito il pretesto o l’occasione per una guerra ormai in corso?

- SEGUE  NELLE  PUNTATE  SUCCESSIVE -


[1] Uno tra i tanti esempi possibili, recente e ben visibile, è rappresentato ultimamente dagli eventi successivi al bombardamento di Gaza. Totalmente rasa al suolo dai bombardamenti Israeliani in tre giorni, sono stati poi stanziati 4.481 miliardi di dollari sotto la direzione del Ministro degli esteri egiziano, il 2 marzo 2009 (100 milioni l’Italia –Usa 900 milione di dollari) divisi tra le nazioni per la ricostruzione. Ovviamente ad interessi e per puro investimento. All’apparenza questo è un atto umanitario al quale la comunità internazionale si sarebbe sentita obbligata per sensibilità. In realtà, è soltanto una forma di nuovo, larvato imperialismo attuato da quei Paesi che, dopo aver assistito in silenzio alla strage ed alla demolizione, riuniti a Sharm El Shaikh, hanno deciso di precipitarsi in gara alla produttiva ricostruzione.

Anche in quello che appare come aiuto umanitario si evidenza, nel mondo moderno, quel sottofondo di frode che caratterizza tutta la sua realtà. E d’altra parte è inevitabile visto che la realtà è fatta di uomini; e se da un lato certi adattamenti sono veramente inevitabili questo va perfettamente incontro alla natura vorace di coloro che sono capaci di emergere in essa e di trarne vantaggio riuscendo persino ad aggiungere, all’inevitabilità delle cose già di per determinatasi, quel qualcosa in più che l’accresce, rendendola sempre più inevitabile.  E’ evidente che la ricostruzione è un investimento non soltanto economico ma ideologico in quanto distrutti gli insediamenti popolari e locali e ricostruita una città a dimensioni moderne di stampo occidentale, l’identità e la resistenza locale saranno cancellati e l’omologazione globale dei cervelli sarà più facile e più rapida.

-1- LE SENTENZE DI CONDANNA PER “TERRORISMO ISLAMICO” Tra trucchi dialettici e suggestioni mediatiche. – Le nuove frontiere dell’art. 270bis c.p. -

7 ottobre 2009

*

LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

E

LE NUOVE FRONTIERE DEL 270 BIS C.P.

*

Allorché il 270 bis c.p. nella sua nuova formulazione a portata transnazionale fu testato per la prima volta in Italia, le Corti non lo accolsero con calore. “E’ una norma inapplicabile”, si diceva; “…non è facile giungere ad una condanna”;  “non consente di ottenere auspicate scorciatoie contro la criminalità” e di servire agli scopi per i quali è stata formata, cioè, a fornire una “tutela anticipata”, a svolgere una funzione di “norma di pericolo”  ed a garantire un sistema di “prevenzione”  come vuole una  “normativa eccezionale di emergenza””  come richiedono i tempi.

Faceva resistenza anche una secolare concezione garantista del diritto: quella secondo la quale la legge penale deve reprimere e punire i reati e non prospettarsi di condannare, in via preventiva, soggetti che, soltanto presuntivamente, possono essere considerati “pericolosi” o suscettibili di commettere una certa specie di reati prima e senza che ciò accada effettivamente o che vi sia concreta possibilità che ciò accada.

Una certa destra, in Italia ed un po’ in tutta Europa, galvanizzata dalla politica dell’ex amministrazione americana “Bush”, e nel primo caso spinta dalla “Lega nord”, criticava “l’eccessivo garantismo”, “l’incoscienza di chi aspettava che qualcuno compisse una qualche strage prima di arrestare e condannare i soggetti considerabili a rischio di fanatismo”  o palesemente ostili alla politica occidentale e statunitense in genere.

Fatto è che, di fronte alle prime assoluzioni ed ai primi distinguo circa la necessità che l’elemento soggettivo ed oggettivo rimanessero decisivi nella valutazione del reato e sul presupposto che non dovesse essere dato per assolutamente scontato o “notorio” in senso tecnico-giuridico tutto quello che l’informazione controllata dei mezzi di diffusione occidentali divulgavano in ordine ai fatti di guerra, di terrorismo ed alle attribuzioni più o meno interessate di tutte le parti in gioco senza eccezione, insorgeva una reazione su vari fronti: un fronte militare, uno politico, uno giudiziario, sorretti da una grande parte della stampa.

Non si può perdere tempo”…, si sosteneva, “…ad accertare che cosa ci sia di vero nelle accuse allorché siamo di fronte a gruppi accusati di aver costituito “associazioni terroristiche” o di avere contatti con organizzazioni notoriamente considerate terroristiche nei metodi e nella natura”. “Non si può pretendere…”, si reclamava, “…che volta per volta, l’”intenzionalità terroristica”, intesa come il progetto e la volontà di compiere atti di violenza mirati a seminare panico diffuso nelle popolazioni, pressioni nei governi, sfiducia nelle istituzioni e nell’ordine costituito, venga volta per volta dimostrata come effettivamente presente in quei soggetti che sono accusati di voler partire volontari per l’Iraq e per l’Afghanistan e che manifestavano evidente simpatia verso un certo radicalismo islamico”. “Questa stessa intenzione…”, si affermava, “…costituisce già prova sufficiente di una disponibilità a compiere stragi, a fare sacrificio della vita con atti kamikaze con i quali colpire la popolazione inerte dei Paesi, considerati nemici ed infedeli nonchè la loro stessa popolazione, quando rifiuti di partecipare alla lotta di resistenza e ceda all’invito di resa e pacificazione delle coalizioni internazionali in missione di pace e di liberazione”.  Infatti, si affermava, “…nessuna resistenza o guerriglia opposta alla liberazione dei Paesi sorretti da regimi come quello dell’Iraq di Saddam Hussein e dei Talebani, può essere considerata legittima resistenza”, come pur prevedono, in altri casi, gli stessi accordi internazionali, allorché sia in corso una guerra di invasione e di occupazione di un paese da parte di eserciti stranieri che violino la sovranità di uno Stato.

La conclusione sin da allora, erra che, allorchè qualcuno dimostrasse un’eccessiva esigenza che andasse anche di poco oltre il semplice interesse indirizzato ad approfondire le tematiche jihadiste, le cronache e le vicende dei Paesi nei quali è in corso l’invasione, oppure un atteggiamento troppo critico verso Israele e troppo vicino alle ragioni dei palestinesi, ciò non doveva essere troppo distinto da atti, propositi e progetti effettivamente mirati a tradursi in atti concreti di violenza.

Secondo i critici delle prime assoluzioni e secondo l’interpretazione più restrittiva che infine ha poi finito col prevalere, del 270 bis, “…non è legittimo, che sia fatta un’eccessiva distinzione tra la libertà di pensiero e l’opinione da una “responsabilità solidale” o da una “sospetta condivisione” del terrorismo, anche quando l’opinione pur si traduca soltanto nella condivisione ideologica ravvisabile, ad esempio, nell’eccessivo coinvolgimento emotivo e sentimentale o nella soddisfazione, di fronte a programmi, fatti ed atti di violenza compiuti da altri e pur senza alcuna partecipazione pratica, nessuna complicità, nessun concorso, nessuna istigazione o progettazione da parte di chi esprima tuttavia un simile pensiero, sentimento e partecipazione emotiva”.

Alcune sentenze non impugnate in Cassazione dove le Corti d’Assise hanno proceduto ad assoluzioni sulla base della distinzione tra diritto d’opinione anche dove questo si esplichi in contenuti forti ma limitati alla sfera del pensiero e del sentimento e concretati in una mera adesione ideologica, hanno anch’esse formato giurisprudenza ma alcune sezioni della Cassazione che ultimamente hanno trattato con più frequenza questi casi, non sembrerebbero aver condiviso una mancata impugnazione da parte delle Procure che, forse, avrebbe consentito di creare precedenti ancor più restrittivi  e più vicini alle ultime pronunce in tema di 270 bis e di “terrorismo islamico” favorendo un incoraggiamento alle Corti di merito a procedere senza troppi formalismi al riconoscimento di responsabilità.

Un orientamento del genere è emerso abbastanza chiaramente dai rigetti di quasi tutti gli ultimi ricorsi fatti da vari imputati condannati, dove le argomentazioni di “stretto diritto” svolte nei ricorsi, sembrano non valere più in questa particolare materia ed in questo specifico momento visto che, le sentenze di rigetto della Cassazione si motivano, ormai, quasi completamente e soltanto con la facile formula che “…si tratta di argomentazioni di merito interdetto al giudizio di legittimità…”, anche laddove sia in contestazione il “travisamento dei fatti” o addirittura la contestazione (a quel punto facilmente verificabile) della “falsità storica” degli elementi portati a sostegno della condanna dalle sentenze di merito. Falsificazioni quali, ad esempio, non già la diversa ’interpretazione (che è giudizio di merito) di frasi di intercettazioni decisive e determinanti per la condanna, ma l’invenzione pura e semplice di esse, eppur riferite dalle sentenze come esistenti all’interno di quelle intercettazioni nelle quali sono invece assenti.

Argomenti del genere non sono neppure sfiorati e vengono censurati come “argomenti di merito”.

Così, per tornare all’excursus storico del 270 bis, dicevamo che si reclamava che tutti gli scrupoli prima evidenziati fossero abbandonati e si è preteso che il momento di emergenza prevalesse su tutto o su ogni garanzia e dubbio; che il sospetto accompagnato da qualche elemento indicativo quale l’eccessiva adesione alla religione islamica, l’eccessiva frequentazione delle moschee, l’eccessiva ostilità verso la politica statunitense, l’eccessiva critica verso i metodi di guerra dell’esercito degli Stati Uniti; l’eccessiva critica alla politica di adesione, sostegno ed alleanza con la coalizione formata intorno all’esercito degli Stati Uniti, l’eccessiva critica verso Israele e l’eccessiva solidarietà verso i Palestinesi soprattutto quando si traduca in aiuti in denaro; le eventuali espressioni di eccessiva ammirazione e di lode nei confronti delle forse della Resistenza all’interno dell’Iraq e dell’Afghanistan, l’eccessiva solidarietà con le loro ragioni e la condivisione anche di alcune delle loro tematiche, l’uso eccessivo di espressioni e formule di benedizione verso quelli che combattono o si difendono nel nome dell’Islam e di maledizione verso quelli che calunniano l’Islam, il sostegno reciproco nel cercare forme di regolarizzazione di posizioni di clandestinità eventualmente reperendo documenti falsi o certificazioni fittizie di lavoro per poter ottenere un soggiorno, fossero già elementi indicativi di forza tale da essere considerati prova di un’aggregazione di carattere terroristica.

Si interveniva così con correttivi sempre più restrittivi sull’art. 270 creando una serie di sub; il 270 uno, 270 bis, 270 ter, quater, quinquies, sexies, ecc. ecc. dove, via, via si è arrivati a punire, in via anticipata, ogni forma di espressione che potesse apparire pericolosa per l’ordine stabilito:  dall’ideologia della lotta di classe alla visione di siti internet contenenti valutazioni non convenzionali di fatti.

E’ evidente che per poter raggiungere un simile risultato, questa forma subdola di repressione viene presentata  non come un divieto di informarsi, di approfondire tematiche, di affermare un diverso pensiero, di esprimere critiche e dissensi ma sotto l’aspetto di un’esigenza di reprimere sul nascere varie forme di istigazione alla violenza e di impedire provocazioni ma si è ben consapevoli che, in realtà, una volta ristretti certi confini, non sarà difficile confondere gli argini e far scambiare una legittima espressione di libertà con forme di istigazione, di complicità e di pericolosa ostilità nei confronti dell’ordine convenzionale.

Ai correttivi legislativi si allineavano alcune “precisazioni” della Corte di Cassazione che legittimava la semplificazione delle Corti d merito adottate nei processi per “terrorismo islamico”.   Si! Precisava Cassazione, effettivamente non  sono necessari tanti distinguo per applicare il 270 bis.  La presenza di alcuni degli elementi anzidetti è sufficiente a far presumere un’”organizzazione terroristica” e a far presumere un “progetto terroristico” anche se non venga trovata nessuna arma, nessun esplosivo, nessun progetto scritto, nessuno strumento che possa essere utilizzato per compiere azioni violente, nessun contatto con esponenti notori indicati quali i capi storici e carismatici delle Organizzazioni indicate come terroristiche.  Ma a questo si può sopperire, precisa Cassazione, potendo “dimostrare” contatti tra alcuni dei vari condannati nel vari processi, “tra di loro” o con altri soggetti destinati a diventare il prossimo gruppo da sottoporre a processo.  Così, un gruppo condannato sulla base degli elementi appena esaminati che non abbia mai avuto contatti con nessuno dei soggetti indicati come i capi indiscussi e carismatici delle Organizzazioni terroristiche, potrà essere il “referente negativo” per condannare un altro gruppo che altresì non ha ugualmente avuto contatti con quelli ma perché lo ha avuto con uno o più soggetti di un altro gruppo che hanno già riportato una condanna per “terrorismo” sulla base di quegli elementi estremamente indiretti che abbiamo già indicati.  Dunque, se un gruppo sotto processo ha avuto contatti con un gruppo già condannato per “terrorismo” o anche se un individuo di un gruppo lo ha avuto con n altro dell’altro gruppo, può essere considerato terrorista.

All’assenza di altri seri elementi che ben avrebbero potuto costituire prove reali di responsabilità, quali il rinvenimento di armi, esplosivi, veleni, progetti delineati con obiettivi da colpire, strumenti preparatori, ecc. basta ormai, in questi processi, sopperire con la suggestività delle imputazioni che riportano queste cose non di rado come addirittura assodati ed effettivamente riscontrati nel corso delle indagini (salvo poi constatare (sotto silenzio) la non vericidità di questo nell’istruttoria dibattimentale!) oppure con l’affermazione di principio, attraverso l’attribuzione di un’intenzione, che però sembrava riferirsi esattamente alla situazione processuale reale del gruppo, la quale “colorava” in tal modo tutto lo sviluppo del processo.

In questo modo, le Corti, anziché preoccuparsi di verificare se l’accusa così esageratamente presentata era vera, finiva, proprio in virtù di quell’esagerazione che aveva l’effetto di spaventare più che di rendere maggiormente prudenti nella verifica, col ridursi quasi sempre ad un andare alla ricerca della conferma dell’imputazione quasi come se si dovesse smascherare una sicura verità che si nascondeva dietro quell’assenza di riscontri sicchè ogni elemento di favore (come appunto l’assenza di seri riscontri, di armi, ecc.) era visto quasi con stizza e come un’ulteriore prova dell’astuzia dei sicuramente colpevoli imputati che attende soltanto di essere smascherata o che ne venga provocata la confessione. Accanto a questo atteggiamento si affianca quello di un’appariscente incredulità resa visibile agli imputati in modo che siano sempre più scoraggiati a provare tentativi di difesa e ripieghino in un rassegnato mutismo che possa suggerire alle Corti popolari la sensazione di un’ammissione e di una confessione di colpevolezza.

In questo clima, se i Presidenti della Corti non hanno la sensibilità e lo scrupolo di invitare i giudici popolari a spogliarsi di ogni pregiudizio, di invitarli a sentire bene i fatti senza pregiudizi affinché l’accusa possa risultare provata soltanto se corrisponda ad una responsabilità effettiva ed hanno invece un qualche interesse di qualsiasi natura, fosse pure anche soltanto emotiva e personale, non soltanto a mantenere ma addirittura ad alimentare nei giudici popolari questa sensazione iniziale già di per se indotta dalla gravità e dalla suggestività del capo di imputazione, la sentenza di condanna può considerarsi sin dall’inizio già assicurata.  Basta irridere ad ogni tentativo di negare, sorridere ad ogni timida forma di difesa, atteggiarsi a sbuffare ad ogni precisazione delle difese, mettere fretta nei momenti più delicati, ed ogni tentativo di difesa può essere interpretato da giurie popolari inesperte come generalmente sono, come un arrampicamento sugli specchi da parte degli imputati e come una scontata conferma della loro colpevolezza.

Molte volte, sulla base di questi elementi ma soprattutto degli “inganni dialettici” cui abbiamo fatto cenno e che sembrano veramente giochini di parole ed astuzie che farebbero ridere se non fossero sorretto da un’autorità legale, sono iniziate ad avvenire ed ormai generalmente avvengono, condanne per “terrorismo islamico”.

Finalmente!”, esultavano i giornali ed i Ministri di turno dei vari governi. “Finalmente abbiamo condanne contro terroristi! Finalmente abbiamo la prova che eravamo circondati da terroristi e che li abbiamo fermati in tempo. Finalmente abbiamo la prova che intorno a noi c’erano assassini che si stavano preparando per far saltare il uomo di Milano, le metropolitane, le discoteche, i mercati, le caserme, gli autobus.  Finalmente il 270 bis funziona ed è in grado di dimostrare che esistono i terroristi perché abbiamo condanne”.

Varrà qualcosa l’osservazione che se per avere conferme che qualcuno è terrorista è stato necessario aggiustare i meccanismi legislativi e giudiziari e mettere le cose in modo e maniera che, da un cilindro vuoto esca un coniglio, allora può ben immaginarsi che razza di terrorista sia mai il malcapitato di turno e che razza di prove che egli lo fosse veramente possono essere state presente a suo carico in questo o quel processo!

Così la gente, i destinatari delle suggestioni, sono convinti che le condanne delle Corti sono condanne per terrorismo; sono condanne contro terroristi che stavano per far saltare chiese e metropolitane.  Ma non c’è giudice o Ministro che non sappia che questo non è vero!

Non c’è tecnico del diritto che non sappia che la condanna per l’art. 270 bis c.p. non prova affatto e addirittura non vuole affatto provare, perché “tecnicamente parlando” non deve affatto provarlo, che la persona o il gruppo di turno condannato, stava organizzando un attentato o stava per compierlo!

Ed allora sorge spontanea la domanda: perché volerlo far credere? Perché l’equivoco è mantenuto? Perché soltanto nelle Corti specialiste, cioè in Cassazione, si dice… “…questo è un reato di pericolo a tutela anticipata”, come a dire, senza dirlo.. “dunque non ci seccate con argomenti di diritto sostanziale?  Insomma, non è necessario che sia successo nulla e che qualcosa fosse in programma o che potesse succedere; è sufficiente la sensazione del pericolo che potesse succedere! O meglio: è sufficiente far avvertire a chi deve giudicare, la sensazione del pericolo che qualcosa poteva succedere.

Però la gente non sa tutto questo e non deve saperlo; e purtroppo, in un inganno dialettico di questa potata, hanno giocato anche alcune Corti, e questa volta non vogliamo riferirci soltanto alle valutazioni di merito dei vari elementi processuali e probatori ma ad un punto specifico nel quale non solo era possibile ma addirittura doveroso intervenire.

Quale?  E’ presto detto: poiché le Corti sono perfettamente consapevoli che è per un artificio giuridico che può parlarsi di “condanne per terrorismo”; e poichè sono consapevoli che il gruppo degli imputati di turno che hanno dichiarato colpevole non è in realtà colpevole degli elementi accessori che corroborano e colorano i capi di imputazione con i quali quel gruppo stesso è stato tratto a giudizio, perché non lo precisano e non ridimensionano le cose, per amore di giustizia, di equità e di verità?  Perchè non impediscono che giornalisti come Olimpio, Magdi Allam, Farina e giornali come Libero ed altri, possano esibire le loro sentenze per far credere alla gente che le persone processate erano mostri della porta accanto?

Ma che cosa vogliamo dire esattamente e più specificamente? E che cosa avrebbero dovuto fare le Corti?

Dovevano, a nostro avviso, dedicare un capo della sentenza a censurare la maggior parte dei capi di imputazione nei contorni suggestivi che dovevano dare all’imputazione una sostanza che non ha, riformulandoli prima della condanna o quanto meno ridimensionando le formule dell’accusa.[1]

E’ infatti falso, ingiusto ed immorale, affermare, in calce ad una sentenza la cui prima pagina esordisce con uno dei capi di imputazione che abbiamo visto nel corso del presente studio, “…la Corte dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti”.

Infatti, quando i capi di imputazione sono del tenore di quelli sotto riprodotti può ben capirsi cosa intendiamo:

“Visto l’art……  il Pubblico Ministero  cita: Tizio, Caio e Sempronio, innanzi al tribunale penale di Milano per rispondere dei delitti:

Capo A) Articolo 416 co. 1, 2 e 4 c.p. per aver, in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione criminale, costituente articolazione del G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati Europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e in Algeria; avendo l’associazione predisposizione di mezzi (appartamenti da destinarsi all’alloggio di clandestini, alla custodia di documenti, refurtiva) ed operando gli associati con ripartizione dei ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose: predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati nel territorio nazionale, anche in funzione di garantire il transito e la permanenza sul territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine si organizzavano stabilmente a Milano, e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di locali destinati all’attività del gruppo associato e di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento dell’attività illecita, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei paesi europei considerati nemici. In particolare: M. T. ed Essid Sami Ben Khemais svolgevano un ruolo di veri e propri ideologi del gruppo, di veri capi spirituali con la funzione fondamentale, per un’associazione caratterizzata dal punto di vista religioso, di indottrinale gli adepti, diffondendo il pensiero del gruppo, così corroborando l’attività delinquenziale del gruppo stesso; gli stessi venivano informati sistematicamente dell’attività operativa del gruppo.  Ben S… dava ospitalità a Milano, presso l’appartamento di Viale Bligny n. 42, ad adepti associati del gruppo, sia in forma stabile che in forma saltuaria, attivandosi quindi per garantire al gruppo il fondamentale elemento dell’approvvigionamento dei locali da mettere a disposizione del gruppo, oltre a garantire l’attività su Milano-città di Essid Sami, contribuendo quindi all’organizzazione della stessa. Essid Sami Ben Khemais, ancora, unitamente a B. M. e C. T. svolgevano, nell’ambito dell’attività di organizzazione, il compito di provvedere all’approvvigionamento di documenti contraffatti, così come Ben H. L.,  A. M. Ben B.,  J. R.,  W. H.,  K. S.  Invece Essid Sami, Ben K.,  K. M.,  B. M.  e  Ben H. L., svolgevano attività di raccordo tra la cellula italiana e quella tedesca, inglese e spagnola, necessario al fine dell’organizzazione dell’attività della cellula italiana.  Essid Sami Ben K. svolgeva inoltre attività di sostegno in Italia ai militanti del gruppo avendo a tal fine anche costituito una cooperativa di servizi in Legnano. Con l’aggravante di aver commesso il fatto portando nelle pubbliche vie armi da guerra[2] Quanto alla posizione di Remadna. e Chekkuri va detto che gli stessi svolgevano compiti analoghi a quelli sopra attribuiti ad Essid. Sami Ben Kemais ed a cui pertanto possono attribuirsi le stesse condotte, peraltro riqualificatesi (le condotte) a seguito dell’arresto di quest’ultimo; in particolare mantenevano contatti con i responsabili dei campi di addestramento in Afghanistan. Ben. invece svolgeva prevalentemente il compito di approvvigionamento di documenti falsi. El Sayed, da tempo resosi irreperibile, ha svolto un ruolo di coordinamento tra i soggetti sopracitati ed altri membri dell’associazione, verosimilmente collocati a livello verticistico, radicati in altri paesi oltre ad attività analoga a quella di El. Sayed ed a cui pertanto possono attribuirsi le condotte sopra descritte per quest’ultimo.

Capo B) Del reato di cui agli artt. 81 cpp, 110 – 648 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nell’ambito dell’attività associativa di cui sub. A), agendo in concorso tra loro e con altri indagati tra cui alcuni detenuti, ricevute ed occultato, al fine di procurare un profitto per se e per altri, carte di identità, passaporti, documenti tutti sequestrati di volta in volta nel corso delle indagini presso le abitazioni perquisite a Gallarate (VA) in Via Dubini n. 3; a Milano in Via Bligny n. 42, nel dettaglio descritti nei verbali di sequestro depositati agli atti, documenti da utilizzare per l’attività dell’organizzazione criminale.

*Tra gli altri nella disponibilità del Ben. e del Remadna vi era il permesso di soggiorno recante il n. P504768 rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.9.2000, risultato contraffatto e pertanto compendio di falso commesso da ignoti, sequestrato a quest’ultimo al momento dell’arresto avvenuto il 13.11.2001.

*Nella disponibilità di Remadna ed El Sayed vi erano inoltre i documenti d’identità yemeniti intestati ad Al A… M. N. Abd…, nonché la carta di identità italiana n. …… e la patente di guida italiana n. ………, entrambi intestate ad E. S. Abd…, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata a loro carico in data 29.11.2001, rinvenuti in un cassetto chiuso a chiave della scrivania in uso al R…. all’interno  dello Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.

D)Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 e 5 D.L. vo 286/98 per aver posto in essere, in concorso tra loro e con altri coindagati, attività dirette a favorire l’ingresso clandestino di stranieri (in numero allo stato imprecisato ma non inferiore a dieci) nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzazione di documenti contraffatti. (Imputazione del gruppo Essid Sami B.K. + Altri”).

Oppure:

Il P.M. cita Tizio, Caio, Sempronio ecc. innanzi alla Corte d’Assise di Roma, imputati:  Capo “A” dell’imputazione,  dell’art. 270 bis c.p. per aver costituito, organizzato e partecipate, i n concorso con persone non identificate, ad un’associazione costituita in territorio italiano ed in particolare a Roma, in collegamento logistico-operativo con omologhi gruppi operanti in altre città italiane ed in altri Stati secondo regole di sottordinzione gerarchica alle strutture di vertice di organizzazioni politico-militari, finalizzate al compimento di atti di violenza diretti all’eversione dell’ordine democratico utilizzando fra l’altro, l’esplosivo e l’arma di cui al capo B”dell’imputazione per attentare ad obiettivi quali il cimitero militare americano di Nettuno, l’aeroporto di Fiumicino e gli esercizi commerciali Mc Donald’s ubicati in Roma, nonché favorendo, nel tempo, l’ingresso in Italia dei sodali consentendone e favorendone la libertà di movimento al fine di trasmettere le direttive, gli ordini e tutte le notizie riguardanti l’organizzazione eversiva ed i collegamenti con analoghi gruppi operanti in Italia ed in altri Stati europei. Capo “B” (….) ”.  (Imputazione del gruppo di Anzio)

Oppure:

Il P.M. cita innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, Tizio, Caio, Sempronio, ecc. tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando un’associazione criminale costituente articolazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica internazionale collegata ad Al Qa’ida, operante sulla base d un complessivo programma criminoso condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in atre zone d’Italia ed in altri Stati europei, nonché  Paesi extraeuropei, contemplante:

*La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei !”principi puri” di tale religione:

*Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e verso gli Stati dei militanti;

*Il procacciamento di documenti falsi d’identità e permessi di soggiorno per i componenti dell’organizzazione;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione;

*il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide a colpire io nemico “infedele”;

*la disponibilità di esplosivo o comunque sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo.

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare: l’imputato Tizio… (…) L’imputato Caio… .

Capo “B”: Art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione dedita al procacciamento e/o alla falsificazione di documenti d’identità, permessi di soggiorno, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’aggravante di cui all’arti 1 legge 6.2.1980 n. 15, avendo commesso il fatto con finalità di terrorismo.

Capo “C” Art. 648 perché in concorso tra loro e con altre persone indagate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli di carte d’identità, passaporti oppure documenti genuini di provenienza delittuosa,allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare a se o ad altri un profitto. Con l’aggravante della finalità di terrorismo.

Capo C – D – E (…)

(Imputazione del gruppo Bourhama + 4).

Oppure:

1) Il P.M. cita innanzi al Tribunale di Milano, Tizio, Caio, ecc.,  imputati del reato di cui all’art. 416 c.p. co 1,2,3,4,5,  per essersi associati unitamente a (…) in  numero di 10 e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti falsi, acquisto e spedita di monete false promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando, nei ruoli rispettivamente di seguito descritti, un’associazione criminale costituente articolazione del Gruppo Salafita di Predicazione e Combattimento e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghe ed affini gruppi attivi in altri stati europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia ed altro paese extraeuropei tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia, avendo l’associazione:

*un complessivo programma inquadrato in un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione delle religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei “principi puri” di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all’estero (…)

*un’organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti…

*un collegamento con affini gruppi all’estero (…) tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani:

*un riservato sistema di controllo interno dei singolo associati per verificarne l’attendibilità;

*una terminologia in codice per la sicurezza nelle conversazioni (ad esempio: pantalone verde per base militare, nuvola per aereo di linee interne, uccello migratore per aereo con tratte lunghe, la Vecchia Signora per designare Milano ed in particolare il Duomo, torta per esplosivo assembrato; libro per passaporto…)

*una predisposizione di mezzi quali: appartamenti in Milano, società cooperative, documenti, ecc.

Inoltre:

Tizio, Caio, (…) tutti imputati del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (…) perché si associavano tra loro e con numerose altre persone (…) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all’estero, all’interno di un’organizzazione sopranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar al Islam ….. ) comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro La preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto ne quadro di un progetto di “Jihad”, intesa secondo l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei  ”principi puri”  di tale religione;

*il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina illegale i Italia e verso altri Stati;

*il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell’organizzazione;

*il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente da inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Afghanistan ed in Iraq;

*l’invio dei militanti nelle zone di guerra a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il “nemico infedele”;

*la raccolta di finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione anche attraverso i proventi del traffico di stupefacenti e di banconote false;

*il proselitismo effettuato (anche in luoghi di culto come la moschea di Via Jenner e Via Quaranta a Milano ed altre città della Lombardia, attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici, sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio persone in azioni suicide destinate a colpire il “nemico infedele”

*la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque operanti secondo il descritto programma”.

(Imputazione dei gruppi Bouyahia, Sassi Lassad, Mannai Mohamed, Sassi Samir, Bouchoucha, Cherif Said,  Rihani Lotfi, Kneni Kamel, Riabi Zied,  Cherif Said Snoussi Hassine, El Khaissi M’Haed, ecc. ecc.)

Oppure:

Il P.M. cita gli imputati Caio, Tizio, ecc.  a comparire innanzi al Tribunale penale di Milano per rispondere del reato ex art. 416 c.p. e (…) perché in numero superiore a tre persone, costituito e organizzato un’associazione costituente articolazione del GSPC ed in diretto collegamento operativo con analoghi gruppi operanti in altri Stati europei, avendo l’associazione predisposizione di mezzi operavano gli associato con ripartizione di ruoli al fine di realizzare le seguenti attività criminose:

*predisposizione di carichi di armi ed esplosivi, aggressivi chimici illegalmente detenuti e portati sul territorio nazionale anche in funzione del successivo trasporto in altri paesi;

*contraffazione di documenti d’identità anche in funzione di garantire il transito e la permanenza nel territorio nazionale di militanti del gruppo eversivo; a tal fine organizzavano stabilmente in Milano e più in generale in Lombardia, avendo disponibilità di mezzi idonei, quali documenti falsi, per lo svolgimento delle attività illecite, commessa nell’ambito di un’attività sovversiva internazionale e con l’ulteriore finalità di commettere attentati, nei e contro, quei Paesi europei considerati “nemici”.  (….) .

(Imputazione del gruppo Es sayed –Remadna – Benattia Chekkouri.)

Oppure:

“….Avendo tra gli scopi quello di incendiare sinagoghe e chiese, imporre la legge dell’Islam, uccidere Ebrei e Cristiani…

“Il P.M. cita gli imputati innanzi alla Corte d’Assise per rispondere del delitto di cui all’art. 270bis c.p. (…) perché in particolare procedevano, tutti nell’ambito della moschea di Cremona e nei confronti di altri musulmani, all’attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, all’espugnazione della città di Roma quale centro del cristianesimo, avvenendo ciò in particolare da parte di El Bouhali, Trabelsi, Rafik e Rouass, attraverso prediche eseguite presso la moschea di Cremona

(Processo: Corte d’Assise contro Trabelsi, Bouhali + Altri).

LEGGENDO CAPI DI IMPUTAZIONE del genere, dovrebbe agevolmente comprendersi come sia assolutamente ingiusto e  falso concludere la sentenza con la sintetica formula del dispositivo… “La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”; il che, per la stragrande maggioranza della gente e per chi in “mala fede” specula sulle formule, questo vuol significare, e di fatto significa, che sono stati riconosciuti colpevoli di tutto quello che è contenuto nel capo di imputazione!

Nella reale situazione di fatto e di diritto, può allora una Corte usare quella formula che consacra, non già un’accusa ex art. 270bis con i suoi limiti reali, ma tutta quella serie di stragi reiterate, di progetti stragisti e di programmi da genocidio elencati nelle specifiche dei “capi di imputazione” riferendoli specificamente agli imputati di turno che rispondono in realtà soltanto di un evanescente 270 bis c.p. e che non hanno fatto dunque nulla di tutto ciò del quale, soltanto per un artifizio giuridico e dialettico, possono essere considerati “terroristi” e responsabili in virtù del lungo “manifesto murale” rappresentato da simili capi di imputazione volutamente suggestivi e mediaticamente carichi ?

Nonostante mai in nessun processo sia stato riscontrato il possesso di armi, esplosivi, veleni o progetti stilati di attentati di alcun genere; nonostante nessuno di loro sia mai stato trovato in procinto di organizzare o anche soltanto progettare un attentato , può suggestivamente farsi credere il contrario, attraverso questo meccanismo delle “imputazioni convalidate”, appena illustrato!  Può farsi credere che ha trovato riscontro l’accusa che gli imputati sono stati trovati in possesso di armi ed esplosivi; che sono stati trovati in procinto di preparare stragi; che erano in fase di preparazione o attuazione di stragi nelle metropolitane, nel Duomo di Milano e nelle discoteche; che stavano organizzando una guerriglia urbana nella quale era programmata la conquista di Roma, l’uccisione dei cristiani e degli infedeli, l’incendio delle chiese.

Perché questo tremendo equivoco? E chi vuole che persista?

IL PARADOSSO è che, per facilitare anzi rendere possibile, la condanna sopra imputazioni indimostrabili di tal genere, è stato necessario ricorrere alle “precisazioni” ed alle scorciatoie di una certa Cassazione, rappresentate da “formule dialettiche” ed “equazioni” sul genere del “fatto notorio”, del “reato a consumazione anticipata”, “reato di pericolo”, “situazione di emergenza”, “norma di prevenzione”, “tutela anticipata”, pur dovendo precisare (perché altrimenti sarebbe stato impossibile) che non è necessario che sia dimostrato che effettivamente gli imputati stessero progettando veramente gli atti terroristici che gli vengono contestati e che è sufficiente il pericolo, la potenzialità, il “ragionevole dubbio” ed un minimo di potenzialità offensiva. Però, poi, nella condanna non c’è alcuna precisazione in tal senso; la formula è, nuda e cruda: “La Corte dichiara e riconosce colpevoli gli imputati dei reati loro ascritti”, esattamente come contestati nel “manifesto murale” del “capo di imputazione”!

Esigenza tecnica?  Non ci sembra affatto; più che altro ci appare come una necessità mediatica, così come voleva e vuole chi ha suggerito quelle formule di imputazione allorché i PP.MM. europei furono convocati a New York all’indomani delle “Torri Gemelle”.

Purtroppo pochi sono in grado di capire di che cosa si stia parlando e di rispondere, a chi ha voluto e vuole mantenere l’equivoco: “…ma siete dunque proprio così sicuri  di aver ormai afferrato nella rete di una serie di inganni dialettici tutti gli uomini tanto da poterli gestire totalmente e ritenere di avere per questo  in pugno, l’umanità intera.?

Sicuramente per la stragrande maggioranza delle persone sarà effettivamente così ed in fondo per coloro che a turno esprimono il “potere apparente” questo è già sufficiente per mantenere la loro posizione ma ci saranno sempre persone che sono in grado di capire certi giochi di parole e per le quali il numero non conta affatto; e questo costituirà, sempre, lo smacco insuperabile che non potranno mai evitare quelli che credono veramente che attraverso certi inganni sia possibile raggiungere qualcosa di definitivo e che, invece, non è che il risultato contingente e passeggero per il quale gli stessi, in fondo, non fanno altro che partecipare, sia pure ad un livello diverso, dello stesso inganno che hanno ordito.  Essi ritengono, forse, che un certo genere di inganni siano parte necessaria di una loro funzione che ritengono di portata quasi cosmica, nel contesto di quella che, presumibilmente, rappresenta per loro una specie di “pseudo-religione”. Essi, che non credono a nulla che superi le loro forze e la loro umanità; che ritengono di poter tutto produrre e distruggere con i loro mezzi materiali e le loro conoscenze relative; che pensano di poter sorridere dell’ingenuità di chi ancora è consapevole di qualcosa di più profondo che si cela oltre le apparenze dell’esistenza materiale, sono in fondo i più ingenui “fideisti” di qualcosa che non è se non l’espressione massima di un’ignoranza insuperabile, di una squalificazione intellettuale e di una invincibile preclusione verso tutto ciò che, anche di poco, si elevi al di sopra delle apparenze formali e sensoriali nelle quali naufraga la stragrande maggioranza degli uomini.

Carlo  Corbucci


[1] Siamo ovviamente consapevoli che “tecnicamente” non è che una Corte possa riformulare il “capo di imputazione” che è posto in inizio di sentenza e che costituisce proprio la formula con la quale un imputato è tratto a giudizio e giudicato; però, nelle conclusioni, la Corte ben può ed anzi dovrebbe chiaramente, evidenziare che il capo di imputazione non ha comunque trovato conferma in quei punti che appaiono soltanto suggestivi e, in alcuni casi, completamente falsi. Però, la formula dell’imputazione restando lì inamovibile, in bell’apertura di sentenza e ricollegandosi alla formula finale “… La Corte riconosce gli imputati colpevoli del reato loro ascritto”,  mantiene, in questo genere di reato, tutta la sua carica infamante e suggestiva che macchia a vita gli imputati, esponendoli peraltro al pericolo di morte nei loro Paesi e di emarginazione perenne nel resto del mondo.

[2] In realtà nulla del genere, in ordine alle armi, risultò poi nel processo.

Tag: Condanne per “terrorismo islamico” tra trucchi dialettici e suggestioni mediatiche. Avv. Carlo Corbucci – Avv. Carolina Scarano – Avv. Giovanni Destito – Le nuove frontiere del 270 bis c.p.

Nessun commento

-2- LE SENTENZE DI CONDANNA PER “TERRORISMO ISLAMICO” Tra Trucchi Dialettici e Suggestioni Mediatiche – seconda parte -

14 ottobre 2009

*

LE CONDANNE PER  “TERRORISMO ISLAMICO”

TRA TRUCCHI DIALETTICI E SUGGESTIONI MEDIATICHE

- SECONDA PARTE -

IL SISTEMA DELLE REFERENZE DELLE PRECEDENTI SENTENZE: VALORE, SIGNIFICATO E LIMITi DEL “GIUDICATO”.

Le aberrazioni cui si perviene partendo da certi presupposti e seguendo certi sviluppi che abbiamo avuto modo di esaminare nella prima parte del presente articolo relativamente all’art. 270bis del codice penale (associazione di natura, scopo e finalità di terrorismo) non si esauriscono in quelle che abbiamo esaminato. Ad esse si aggiunge il peso del cosiddetto “pregiudicato”.

Che cosa si intende con ciò?  Allorché si abbia a che fare con un fenomeno di vasta portata come può essere la mafia o il terrorismo, è presupposto logico che molte persone, anche non in diretto contatto tra di loro, siano colpite dalla stessa accusa. Questo vuol dire che, in tempi diversi ed in ambienti diversi, possono essere arrestati vari gruppi di imputati ai quali viene contestata la stessa cosa, cioè, di aver costituito o di far parte di un’associazione terroristica della stessa natura e ispirata dallo stesso movente ideologico. Allorché si riesca ad ottenere la condanna di un gruppo, sia essa ottenuta attraverso un “patteggiamento” o un “giudizio abbreviato”, quella sentenza, allorché divenga definitiva, potrà essere acquisita agli atti di tutti i processi analoghi, ad esempio, di “terrorismo islamico” per essere fatta valere contro gli imputati di un nuovo processo contro un nuovo gruppo di imputati che, all’occorrenza, non abbiano neppure mai avuto contatti tra di loro e neppure si conoscono. In questi casi, l’Accusa potrà anche avanzare la pretesa che il nuovo processo in corso contro gli imputati di turno sia estremamente rapido, quasi formale, essendo certi accertamenti già stati compiuti nell’altro processo svoltosi in altro luogo, magari a distanza di anni, contro altri imputati, in quanto quello costituirebbe prova di colpevolezza anche contro gli attuali imputati.

Secondo i casi che ci si trovi di fronte a giudici attenti e preparati o a sornioni che cercano scorciatoie per rendere più facile il loro lavoro e la stesura delle sentenze, la cosa può condurre a conclusioni completamente diverse, fino alle più ingiuste condanne di innocenti.  Questo tanto più se l’incompetenza del giudicante si associa alla furbizia dell’Accusa che coglie lo smarrimento, la fragilità emotiva ed il limite intellettuale del primo. In questo caso il giudicante può veramente finire col credere che non occorra altro che fare una copiatura, previo un minimo di adattamento, delle sentenza prodotta, al caso in esame.

Su questa facoltà di produzione si è molti giocato in questi processi e viene bene da chiedersi se le aberrazioni avvengono sempre e soltanto, come ritengono gli ottimisti ad oltranza, perché si tratta sempre di ignoranza, di incompetenza, di mancanza di disponibilità da parte di questo o quel magistrato ad approfondire le cose trovando più agevole appiattirsi sopra un’accusa che contiene già una facile traccia, già spianata, per la motivazione di una sentenza di condanna, piuttosto che avventurarsi a seguire una logica difensiva sulla base della quale smontare l’apparato accusatorio già più facilmente riassunto nella richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero, sempre presente in questi casi, e nell’ordinanza di accoglimento del G.I.P. che costituisce una sorta di “pre-sentenza” facile da ricalcare.[1]

E’ immaginabile quale risultato pratico possa ottenersi non soltanto nella sfera giudiziaria che è strumentale e funzionale ad un risultato ben più vasto che appartiene al campo politico e militare ma anche a quel più vasto progetto di attacco globale contro tutte quelle realtà culturali e quelle identità tradizionali che vengono considerate come un ostacolo al processo di globalizzazione e di omologazione culturale secondo gli schemi di una civiltà materiale e mercantile.

Ne’ deve credersi che quest’ultima affermazione sia esagerata; in effetti, con la giustificazione che in certe disfunzioni ed aberrazioni entrino sempre e soltanto in gioco questioni di incompetenza, di poca voglia di impegnarsi e di lavorare, di qualcosa insomma che in fondo è riconducibile alla spiegazione più banale, è ben riduttivo e si trascura l’aspetto più inquietante che è dietro certi fenomeni ed aberrazioni.  E’ pur vero che non sempre e non tutti i fatti e le persone che sono strumenti attraverso i quali si realizzano ingiustizie ed aberrazioni sono da ricondurre ad una consapevolezza, ad una mala fede, o a qualcosa che abbia a che fare con “complotti” o interessi di parte. Anzi è più vero che per la stragrande maggioranza dei casi e delle persone vale effettivamente la drammatica conclusione che si tratta di ignoranti, di fannulloni e non di rado di  “utili idioti” e di “perfetti cretini”.  Non mancano neppure i casi in cui è presente qualcuno che capisce al volo che il caso si presta a fornire l’occasione giusta per una buona pubblicità, per dare una spinta alla carriera, per assecondare quello che il momento richiede traendone un facile risultato; ma la presenza di questi indubbi elementi umani non deve oscurare o impedire la consapevolezza di qualcosa di molto più profondo che è sempre presente in questi casi dove è questione di interessi politici e militari, di presunta “sicurezza”.

Niente avviene mai a caso; nessun effetto si produce soltanto perché vi si prestano utili idioti o interessati.  Coloro che sanno esattamente la finalità di certe premesse, che predispongono le cose affinché si giunga a certi risultati, sono sempre pochissimi e generalmente collocati  molto lontano dagli effetti; tutti gli altri sono esecutori a qualunque livello si collochino. L’importanza degli esecutori, a qualunque livello si collochino, non è mai decisiva ma sempre strumentale e il livello di consapevolezza può al massimo raggiungere la sensazione e quel tanto che basta ad indurli a non approfondire ed a seguire prudentemente e convenientemente l’onda del momento. Ma già qui siamo ad un livello, sia pur minimo, di capacità intellettiva, di astuzia e di attività: la stragrande maggioranza anche degli operatori, è completamente mossa dagli automatismi del sistema e riporta a cause astratte, a ragioni irrazionali e a fattori umani i più banali possibili, la causa del malfunzionamento, o al contrario, del “funzionamento” di certe cose.

Detto questo, riprendiamo l’argomento principale del “pregiudicato” e del suo effetto nei processi di “terrorismo islamico”.

Può accadere, ed è effettivamente accaduto, che tra un gruppo di imputati di uno stesso processo (parliamo ovviamente di quelli per “terrorismo islamico”), alcuni di essi scelgano il “giudizio abbreviato” chiedendo di essere processati e giudicati anziché davanti ad una Corte composta da 8 persone (due magistrati togati e sei giudici popolari) immediatamente dallo stesso G.u.p. (giudice dell’udienza preliminare) che sta tenendo “l’udienza preliminare” per decidere se “rinviare a giudizio” davanti alla Corte o prosciogliere in quella sede, “allo stato degli atti”, cioè, senza istruttoria dibattimentale, accettando le prove a carico prodotte dalla Pubblica Accusa, le Relazioni accusatorie della polizia giudiziaria; rinunciando all’interrogatorio degli operanti, prendendo per buono ciò che hanno dichiarato nelle relazioni scritte al Pubblico Ministero e rinunciando alla verifica sotto giuramento e sotto interrogatorio di quelle relazioni e delle testimonianze accusatorie rese negli atti istruttori del Pubblico Ministero; accettando, infine, la traduzione delle intercettazioni rese dalla Digos o da un perito del Pubblico Ministero. In parole povere: mettendosi totalmente nelle mani della Pubblica Accusa e chiedendo al giudice di giudicare soltanto sulla base di quegli atti senza verifica dibattimentale.

E’ pur vero che questa scelta, definita “premiale” in quanto consente una riduzione dell’eventuale condanna di un terzo, viene fatta o quando l’imputato riconosce che non ci sono troppi elementi di favore e la condanna potrebbe essere quasi sicura anche con il “rito ordinario” (in questo caso, di fatto, è come se facesse una specie di “confessione tacita” al pari del “patteggiamento” della pena  – altro rito cosiddetto  “premiale” – ) oppure quando l’imputato (ed il suo difensore) sono convinti che agli atti non ci sono elementi validi per una condanna e che al giudice apparirà evidente ciò per cui il dibattimento potrebbe persino diventare rischioso consentendo una spiegazione degli atti d’accusa più ampia che potrebbe colmare la lacuna probatoria dello stato degli atti ma, soprattutto nei processi di “terrorismo islamico”, implica un tremendo rischio date le alterazioni, le gonfiature, le esagerazioni o le frodi che, piccole o grandi, sono state quasi sempre presenti in questo genere di processi e presuppone soprattutto che il giudicante sia dotato di un acume, di una preparazione oltre che di un coraggio e di un’onesta intellettuale non comune che non è facile trovare. Ed infatti raramente si evita una condanna soprattutto quando il giudicante, inesperto in materia ed impressionato dalla natura del reato e dall’allarme sociale oltre che portato da una tendenza caratteriale, si dispone volentieri ad una remissività che a volte appare persino “servizievole” se non addirittura “servile”, nei confronti della Procura.

In questi casi avviene che nella stessa udienza il G.U.P. “condanna” immediatamente  quelli che hanno scelto il “rito abbreviato” e “rinvia a giudizio” davanti alla Corte d’Assise gli altri che hanno scelto il “rito ordinario”.

Orbene, nel motivare la condanna, il G.u.p. non potrà prescindere dall’esame della posizione degli altri imputati che non sta giudicando perché le posizioni del gruppo, trattandosi di un’accusa di “associazione” sono generalmente comuni. Anzi, può accadere che la colpevolezza degli imputati giudicati con il “rito abbreviato” derivi proprio dalla colpevolezza di quelli che devono ancora essere giudicati con il “rito ordinario” ed allora il G.U.P. non investito del giudizio contro questi ultimi, dovrà necessariamente dichiarare nella sua sentenza che emerge chiaramente la responsabilità di questi ultimi per poter dichiarare coinvolti nella stessa responsabilità gli imputati che ha giudicato lui e poterli dunque condannare.  Questo diventa ancor più obbligato quando una delle principali prove d’accusa viene considerata la “referenza negativa” della frequentazione e dei colloqui, ad esempio, tra un imputato che viene processato con il “rito abbreviato” ed un altro  che deve ancora essere processato con il “rito ordinario”.  Il G.U.P. seguendo la sua convinzione, la sua logica, il suo modo di sentire ed intendere frasi, parole e sentimenti, pronunciate ad esempio da uno degli imputati ancora da processare, condannerà l’altro sulla base del fatto che le ha ascoltate o condivise con quello che deve ancora essere giudicato; e nel fare ciò, giudicherà quelle frasi prova evidente della colpevolezza; prova evidente di un programma criminoso e di un progetto terroristico che i due stanno predisponendo. Anzi potrà benissimo accadere (ed è accaduto ad esempio nel processo “Bourhama Yamine + 4 a Napoli) che il G.u.p. attribuirà la maggior responsabilità delle frasi (magari proprio perché è lui che le ha profferite mentre l’altro si è limitato a condividerle o a non condannarle) proprio all’imputato che deve ancora essere processato con il “rito ordinario”. Ed allora si verifica l’aberrazione che, nella sentenza di condanna degli imputati che hanno scelto il “rito abbreviato” è contenuta l’esplicita, dichiarata (anche se non formalmente ratificata)  “condanna preventiva”, dell’imputato che deve ancora essere giudicato dalla Corte d’Assise.

La cosa può non presentare un problema finchè la sentenza di condanna del “rito abbreviato” non è diventata definitiva; ma allorché lo divenga, il problema si fa serio e la soluzione è veramente affidata soltanto alla capacità del giudicante di capire il senso ed il limite di un “giudicato” che ha trattato casi collaterali a quello ancora in esame.

Ovviamente se il caso trattato precedentemente si è svolto anch’esso con il “rito ordinario” ma qualcosa ha impedito che tutti gli imputati di uno stesso gruppo potessero essere processati insieme, è più evidente che la sentenza di condanna diventata definitiva possa essere prodotta nel giudizio in corso come “precedente”, come “giudicato” ma anche qui ciò trova un limite perché, altrimenti, non ci sarebbe neppure bisogno di fare il processo agli altri imputati; tanto basterebbe la sentenza precedente ed applicarla a tutti indistintamente. Ne’ l’accertamento può ridursi soltanto a valutare la responsabilità dei singoli soggetti. Per fare un esempio pratico, si consideri una sentenza definitiva che dichiara che risulta provato che tra gli imputati ed altri non presenti nel giudizio esisteva un vincolo associativo di natura terroristica e per l’effetto condanni gli imputati. La produzione di tale sentenza definitiva nel processo in corso a carico degli altri imputati restati estranei al primo ma indicati come sodali nella precedente sentenza, secondo alcuni si dovrebbe dare ormai per scontato e non più soggetto di accertamento, in quanto sul punto si sarebbe ormai formato il “giudicato formale e sostanziale” che il vincolo esistente tra il gruppo è di natura “associativa” e “terroristica” per cui rimarrebbe da giudicare soltanto il punto riguardante le singole posizioni degli imputati nel senso se, effettivamente, il loro legame con gli altri, già condannati, era di natura intima tale da potersi considerare non soltanto occasionali frequentatori ma sodali essi stessi.

Questa posizione escluderebbe, dunque, secondo questa posizione estrema ed assolutista che il nuovo giudice possa avere una convinzione sua propria, un’evidenza sua propria, diversa o addirittura opposta a quella che ha avuto l’altro giudice tanto che, anche se il primo fosse addirittura stato in perfetta mala fede ed avesse inventato prove e costruito congetture riuscendo a trascinare nell’inganno anche i giudici dei gradi successivi (d’appello e di legittimità) o fosse stato così idiota da convincere se stesso e gli altri, si dovrebbe accettare il “giudicato” anche contrariamente ad ogni evidenza contraria.

Tanto più il limite del valore del “giudicato” sul processo ordinario in corso dovrà essere considerato se quel giudicato è frutto di una sentenza scaturita sulla base di un “rito abbreviato”.  Questo è evidente anche ai bambini; eppure molti giudici fanno fatica addirittura a capirlo. Ne abbiamo avuto prova ed allora non si sa veramente che cosa pensare.

Questa assolutizzazione del principio del “precedente” e del “giudicato sul punto”, conduce a conseguenze aberranti e a situazione da trappola.  Infatti, se come è accaduto in certi casi (ad esempio sempre il caso del processo al “gruppo Bourhama+5” innanzi alla Corte d’Assise di Napoli, stralcio della più ampia indagine che ha condotto dinnanzi ad una diversa Corte d’Assise (quella di Venezia) altri tre imputati sulla base delle stesse intercettazioni telefoniche, delle stesse frequentazioni, degli stessi soggetti e delle stesse argomentazioni accusatorie, la Corte di Napoli condanna i cinque imputati affermando che le intercettazioni provano in modo inequivocabile che gli imputati, insieme a quelli di Venezia, stavano progettando in Italia attentati e stragi o fornivano supporto logistico a sodali dell’ex G.I.A. e del Gruppo Salafita di P. e C., mentre la Corte di Venezia assolve gli altri tre affermando che quelle stesse intercettazioni sono assolutamente indicative di un assenza di progettualità terroristica, quale delle due sentenze quando saranno definite entrambi dovrà considerarsi come “precedente” e come “giudicato” laddove dovesse svolgersi un ulteriore processo a carico di altri imputati inseriti nella stessa operazione e nella stessa inchiesta?

Il problema non è teorico ma drammaticamente pratico se si pensa che si è posto proprio nel processo del quale abbiamo or, ora, fatto cenno. Anzi, in questo processo, addirittura si è preteso che la sentenza del G.U.P. del Napoli, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, frutto del “giudizio abbreviato” e passata in giudicato, prevalesse sulla sentenza ugualmente frutto di “giudizio abbreviato” del Gup di Venezia e della Corte d’Assise di Appello di Venezia, passata del pari in giudicato, perché quella di Napoli costituirebbe un “giudicato” più forte di quello di Venezia!?  Perché? Perché la prima si è formata nei confronti di due imputati facenti parte del gruppo dei cinque processati a Napoli mentre l’altra faceva parte del gruppo dei tre processati a Venezia!  A nulla varrebbe che i due giudicati si applicano con giudizi diametralmente opposti sulle stesse, identiche prove e fonti di prova: sulle frasi delle stesse intercettazioni!

E’ dunque evidente come, prescindendo anche da questo caso specifico che genera effettivamente una “situazione paradossale” dove a maggior ragione si evidenzia la necessità di un’autonomia di giudizio che sia svincolato da entrambi i giudicati (o, operando una scelta, la motivi dicendo perché, ragioni campanilistiche a parte, l’una argomentazione sarebbe più giuridica, più attendibile e più razionale dell’altra),  i “giudicati”, quando si tratti di qualcosa che attiene all’interpretazione di una serie di elementi indiziari, non possano e non debbano avere che un valore “indicativo” e non già assolutamente vincolante per il giudice che si trova a svolgere un determinato processo. Che una serie di elementi indiziari abbia condotto un giudice a concludere che questi sono sufficienti a far presumere con un buon margine di probabilità vicino alla certezza che gli imputati sono collegati funzionalmente ad un gruppo terroristico più vasto, non può impedire ad un altro giudice che svolga un processo parallelo, di interpretare quegli stessi elementi come insignificanti perché non è questo il punto che costituisce l’essenza di un “giudicato” che possa inibire ad un giudice un suo proprio giudizio in un parallelo processo.

Eppure nei processi per “terrorismo islamico” si tenta sempre questa carta; ma se i giudici fossero sempre capaci di sapere quali sono i “limiti del giudicato” e di capire che la possibilità che si verifichi anche un “contrasto di giudicati” costituisce proprio la garanzia di un serio e giusto processo e lo stimolo verso un approfondimento del senso del diritto, certe aberrazioni con le relative, mostruose, ingiustizie si eviterebbero.

L’esito in Corte d’Assise d’Appello di Napoli, del processo Bourhama + 2, in corso, si fonda su questa ambiguità dialettica tentata dalla Pubblica Accusa.

Avv. Carlo CORBUCCI


[1] Abbiamo avuto occasione di constatare che in certi processi si arriva al paradosso (ad esempio il caso napoletano “Bourhama + 4”)  dove la sentenza di condanna del Gup riporta letteralmente interi stralci della richiesta del P.M. (senza ovviamente dire che sono considerazioni del P.M. condivise e condivisibili, il che sarebbe normale, ma come se fossero prodotti personali del ragionamento dello stesso Gip, tanto da suscitare il sospetto che la sentenza sia avvenuta sopra lo stesso “file di lavoro” della Pubblica Accusa.

QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

10 febbraio 2010

QUALE ASSOCIAZIONE TERRORISTICA?

Dall’art. 416 c.p. al 270 bis c.p.

Ancora sugli sviluppi delle frodi, dei trucchi e degli inganni dialettici in tema di “fatto notorio” e di “reato di pericolo a tutela anticipata”

*

(Cap. IV.a – tratto dallo studio  “Il Terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

(di Carlo Corbucci)

***

Quelle esaminate nel capitolo precedente non erano le sole contraddizioni rilevabili nell’atteggiamento accusatorio e colpevolista nei primi processi di “terrorismo islamico” nei quali cominciavano a prodursi le prime condanne dopo tante assoluzioni; vi erano altre carenze. Ad esempio: come collocare i gruppi dei singoli imputati nei vari processi rispetto alla più grande Organizzazione della  quale si diceva essere “cellule”, “articolazioni”, sodali?

A ben riflettere i conti ad una valutazione logica, nonostante le condanne non tornavano e non tornano. Infatti, gli imputati nel processo di Milano tratti a giudizio con l’accusa del 416 c.p. sono un’associazione a delinquere uniti “tra di loro” da vincoli funzionali e gerarchici e dallo scopo comune di offrire servizi, agevolazioni, supporti, ospitalità, documenti falsi e denaro ai membri “missionati” della più grande associazione, cioè dell’Organizzazione terroristica,  oppure sono accusati di essere loro stessi membri di quella più vasta Organizzazione? Se si vuole intendere quest’ultimo caso, come vorrebbe far equivocamente credere il capo di imputazione e la sentenza nella sua coreografia e come si vuole far pensare all’opinione pubblica, allora, fondate o meno che siano le accuse e le prove, è il 270 bis che va contestato e non il 416 c.p.!

Potrebbe osservarsi che al momento della commissione dei reati contestati ai gruppi di Milano, non era ancora stata specificata la nuova formulazione dell’art. 270 bis.  E’ vero; ma se le cose sono in questo modo si comprende facilmente come la scelta di agire attraverso l’art. 416 c.p. è stato un ulteriore espediente per processare persone che altrimenti non avrebbero dovuto essere processate in quanto gli atti ad essi contestati non erano ancora previsti dalla legge come reati, prima della nuova formulazione dell’art. 270 bis c.p. e questo lo dimostra anche il fatto che, con la contestazione del reato associativo non è stato altresì contestato l’aggravante di cui all’art. 1 della legge 15/1980, cioè, la “finalità di terrorismo” che già esisteva.[1]

Ecco allora l’esigenza, tutta politica, di contestare quello che sarebbe stato l’oggetto della successiva nuova formulazione dell’art. 270 bis, con una sorta di operazione di retroattivazione dei reati contestati agli imputati. I vari gruppi sottoposti ai diversi processi formati da individui che avevano all’occorrenza svolto qualche reato di criminalità comune prima della nuova formulazione del 270 bis, avrebbero per logica dovuto essere processati soltanto per qui reati; ma come fornire all’opinione pubblica sentenze di condanna che sorreggessero la “propaganda di guerra” voluta dagli Stati Uniti?  Attraverso la nuova formulazione del 270 bis c.p. introdotta nel codice, essi non erano processabili perchè le azioni ad essi contestate erano precedenti ad essa; e questo urta contro il principio generale del diritto penale che nessuno può essere processato per un fatto che, all’epoca della sua commissione non costituiva reato. Però servivano condanne che costituissero precedenti atti a suffragare gli allarmismi diffusi prima degli impopolari interventi militari in Afghanistan ed in Iraq. [2]

Ecco allora escogitato l’espediente del 416 c.p. attraverso il quale si può contestare ai singoli personaggi raggruppati tra loro, qualcosa che faccia le veci dell’art. 270 bis.  Ma una serena valutazione non interessata,  “tecnica” e giuridica avrebbe impedito questo tentativo sul nascere.  Infatti, il presupposto perché si possa sostenere che le azioni compiute dai singoli imputati sono unificate da un vincolo criminoso associativo è che l’Associazione esista e che sia un’associazione effettivamente criminale.  Ma quale associazione? Quella “tra gli imputati del processo”, cioè, quella eventualmente stabilita e costituita “tra di loro” in un senso diciamo così “orizzontale” o quella terroristica, più grande, di cui essi sarebbero soltanto articolazione? Quella presuntivamente costituita dagli imputati del processo o quella  che gli imputati si sarebbero prestati a servire con varie azioni, alcune dei quali  “non illecite” ma comunque indicative del servizio reso nei confronti dell’Organizzazione o di sodali di essa (ad esempio, ospitalità), ed altre rappresentate invece da veri e propri reati “fine” costituenti altrettante singole contestazioni?

L’argomento è a nostro avviso importante perché, se l’associazione per delinquere, deve essere considerata la più grande Organizzazione, allora corre l’obbligo di fornire la prova che, intanto, esiste; poi che gli  imputati ne facciano effettivamente parte anch’essi. Ancora: che la natura e lo scopo di essa, sia effettivamente “criminale”; compia, cioè, o abbia compiuto, i reati specificatamente attribuibili ad essa.  Infine, che si abbia un riscontro fondato su un accertamento ripetibile e percorribile e non invece su congetture, presunte rivendicazioni, presunti “fatti notori”, “fonti anonime”, notizie di giornali o interessate Relazioni informative veicolate dai servizi della propaganda militare.[3]

Nel primo caso dovremmo considerare una doppia associazione: una quella costituita dagli imputati “tra di loro” per realizzare i comportamenti utili e necessari alla più grande Associazione di cui sarebbero allora soltanto una articolazione “orizzontale” mentre la prima sarebbe la vera Associazione piramidale, che potremmo definire “verticale” rispetto alla prima, accessoria, periferica e puramente strumentale. In questo secondo, l’associazione in senso tecnico e giuridico non può essere considerata che quella maggiore; ma allora la prova del vincolo associativo va stabilita con riferimento non agli imputati “tra di loro” ed al concorso comune nel realizzare le singole condotte criminose, bensì “tra di essi”, singolarmente o collettivamente considerati, e la più grande Associazione che, nel caso, sarebbe allora la sola da considerare come “associazione” cui riferiscono il capo di imputazione e tutto il processo.

Abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine precedenti ma qui lo riconsideriamo sotto un altro aspetto diversamente “tecnico”.  Infatti, non può certo darsi come prova della presunta appartenenza degli imputati a quella più grande Associazione, sulla base di vaghe indicazioni e neppure sulla base di una forma di interesse di cronaca più o meno diffuso, nei confronti di questa o quella “sigla” qualificata dalle Relazioni dei vari servizi segreti dei Paesi belligeranti, come “terroristica”.  Ma anche a voler ammettere che, sulla base di una Lista di riferimento redatta dai servizi di un qualche Paese o anche ratificata dall’O.N.U. una serie di “sigle” sono da considerare terroristiche, rimane l’onere non eludibile di dimostrare che il soggetto imputato ne fa effettivamente parte; e ne fa parte in modo attivo e consapevole. Questo farne parte, può certamente dimostrarsi anche attraverso la prova che egli fornisce aiuti, supporto logistico, documenti falsi, a membri riconosciuti di quella più grande Associazione; ma allora la “solidarietà”, necessaria affinché possa parlarsi di “associazione per delinquere”, si stabilisce “tra lui” e “gli altri membri” della più grande Associazione, nell’intenzione di compiere i reati specificamente a lui contestati, quali ad esempio il reperimento di documenti falsi necessari a vari sodali della più grande Associazione, oppure “tra i singoli imputati” organizzati tra loro al fine di compiere i vari “reati fine” loro contestati, o addirittura tra tutti gli imputati del processo e gli altri membri della più grande Associazione, indipendentemente dal fatto se, tra gli imputati, ci sia stata una ripartizione di ruoli e funzioni, e dunque, un’associazione in senso tecnico-giuridico del termine?

Se i fatti coincidono con quest’ultima ipotesi, come sembrerebbe più ovvio desumere dall’accusa  ed anche dalla pretesa della condanna, allora vuol dire che il vincolo associativo si ritiene stabilito in modo diretto “tra gli imputati” e la più grande Associazione; e, solo per riflesso, anche “tra di loro”. In questo caso è ovvio che non è allora più necessario dimostrare una perfetta ripartizione di ruoli e funzioni all’interno del gruppo degli imputati, cioè, “tra di loro” nel compimento dei vari reati che possono anche essere commessi individualmente e senza legame gli uni con gli altri, ma  che si considerano unificati rispetto alla finalità comune della più grande Associazione, che tutti li accumunerebbe, anche senza conoscersi specificamente gli uni con gli altri.  In parole povere, non sono loro l’associazione per delinquere mala più grande Associazione-Organizzazione terroristica internazionale che si qualifica in sigle come Al Qa’da, Gruppo Salafita o che altro.

Ma allora tanto maggiore diventa l’obbligo di provare di quale Associazione si tratti perchè è esattamente il presunto “fine illecito” di quest’ultima e la sua presunta “natura criminale” che consente di parlare di “associazione per delinquere” e di contestare il relativo reato.  Infatti l’articolo del codice precisa al proposito che risponde di questa fattispecie “…chiunque si associa in numero superiore a tre, al fine di compiere più reati”.  Occorre dunque innanzi tutto fornire la prova che l’Associazione di cui gli imputati sarebbero articolazione occasionale, abbia natura e scopi criminali.  In tal caso soltanto, tutti gli atti di supporto, costituenti reato o no, mirati a favorire, a finanziare, a sostenere, l’Associazione, possono considerarsi legittimamente “atti indicativi” della sussistenza del legame associativo e solidale, e soprattutto, “atti qualificati” ed idonei a provare la sussistenza del reato di “associazione per delinquere”.  Abbiamo già visto, infatti, che qui la prova non si qualifica attraverso un “metodo” adottato dal gruppo, come nel caso dell’associazione di “stampo mafioso”, giacchè agli imputati non può essere contestato di aver adottato un “metodo terroristico” nella commissione dei “reati fine” loro contestati o nelle azioni di supporto che, senza costituire reati a sé, sono tuttavia considerati elementi costitutivi dell’accusa di associazione e prova del legame di solidarietà. Ad essi è contestato invece soltanto di aver offerto con varie azioni, alcune costituenti reato (procacciamento di documenti falsi, favoreggiamento di clandestini, evasione fiscale, ecc.) un aiuto ed un supporto logistico ad altri membri della più grande Associazione.  Se le cose sono in questo modo, si evidenzia allora ancor più l’illegittimità dei capi di imputazione formulati nei modi che abbiamo illustrati perché non consentono un reale esercizio della difesa non individuando e non qualificando specificatamente ed in modo circostanziato le accuse delle quali gli imputati debbono rispondere.  Infatti, che la presunta Associazione, individuata come Gruppo Salafita o Al Qaeda, abbia la finalità di “compiere attentati e stragi…” come recita l’imputazione, è qualcosa che innanzi tutto deve trovare riscontri giudiziari non giornalistici, politici, via E. Mail, corum populi o attraverso l’accusa delle controparti politiche o militari che siano. Deve invece innanzi tutto provarsi che il supporto asseritamene fornito dagli imputati a qualcuno dei presunti affiliati a quell’Associazione, possiede i tratti di un effettivo “supporto logistico” finalizzato a consentire a quel sodale di compiere gli atti criminosi attribuiti alla presunta Associazione e non invece di favorirlo come individuo nel contesto di una difficoltà personale. Va infine provato che, l’individuo eventualmente favorito o sostenuto, faccia effettivamente parte di quell’Associazione e sia in azione proprio per svolgere le funzioni proprie di essa.

Sarebbe superfluo aggiungere che niente di tutto questo è stato mai provato nelle sentenze di condanna inflitte dal Tribunale di Milano e dintorni, proprio perché lo stesso ha ritenuto di non doverlo provare e di poter considerare scontato che, essere ricondotti ad una “sigla” che le Relazioni dei servizi segreti ricomprendono in un’associazione ed in un’attività terroristica, sia di per se presupposto sufficiente a qualificare un qualsiasi contatto avuto da uno degli imputati con uno dei soggetti indicati nelle Relazioni, come “supporto logistico” e, soprattutto, a rendere solidali gli imputati con la finalità stessa dell’Associazione terroristica.

Eppure un fatto elementare avrebbe dovuto rivelare tutta la fallacia di un simile modo di procedere: infatti, se la natura e la finalità della più grande Associazione (che a questo punto nella prospettiva dell’ultima ipotesi diventa l’unica), è quella di reperire documenti falsi, favorire lo spostamento di sodali, favorire il reclutamento di militi da inviare in Afghanistan o in Iraq, ottenere finanziamenti attraverso attività illecite di evasione fiscale, di spaccio di droga e denaro falso, appropriazioni indebite di beni in leasing per rivenderli e lucrare denaro da inviare all’Associazione, come declamano i vari capi di imputazione, perché inserire l’ulteriore affermazione tutta scenografica e politica: “…il tutto, per realizzare le finalità dell’Associazione, consistenti nell’effettuazione di stragi ed attentati, incendio di chiese e sinagoghe”,  ecc. ecc.?

Tra l’effettivo operato degli imputati (ma anche da quello che concretamente gli viene in fondo contestato quanto a “reati fine” o a comportamenti riferiti come concludenti ai fini dell’attribuzione dell’intenzionalità terroristica) e quest’ultronea intenzione attribuita, esiste una sproporzione enorme che non dovrebbe sfuggire a chi è capace ancora di ragionare con un minimo di obiettività.

E’ evidente che, se tra le finalità dell’Associazione rientrano quelle di reperire documenti falsi, favorire l’immigrazione clandestina, ecc., i reati contestati agli imputati sono suscettibili di diventare elementi costitutivi del reato associativo ed ulteriore prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi la commissione di questi reati nel momento stesso in cui viene provato il legame tra gli imputati ed altri del gruppo che sono stati favoriti; sicchè, le azioni degli imputati rafforzano la prova che l’Associazione ha tra i suoi scopi quelle specifiche attività criminali e che, i suoi membri sono dediti a quel genere di reati. Fin qui si potrebbe dunque essere d’accordo. Quanto però all’ulteriore affermazione degli attentati e delle stragi, non emerge in tutta la sua evidenza la totale, significativa, gratuità?  Infatti, mentre al gruppo degli imputati specifici di un determinato processo per “associazione a delinquere” non può essere contestato nulla di tutto questo, perché allora macchiarli di una qualificazione preventiva che dovrebbe derivargli dal loro essere del tutto presuntivamente una cellula di una più grande presunta Associazione terroristica internazionale islamica di cui, si afferma, farebbero parte o avrebbero favorito in modo logistico l’operato, e far si che, la loro condanna porti anche il peso dell’infamia che, tra i compiti di quella Associazione, ci sarebbe stato anche il progetto di compiere stragi ed attentati?

Da dove sarebbe risultato infatti quest’ultroneo elemento, all’esito del processo?

E da dove risulterebbe mai che gli imputati, anche a voler ammettere tutto, fossero consapevoli anche di questa presunta finalità estrema dell’Associazione e la condividerebbero?

E’ evidente che si è legittimati ad attribuire all’”associazione per delinquere” soltanto ciò che deriva dal comportamento concreto degli imputati, perché è da esso che noi possiamo attribuire al presunto sodalizio una natura, un’attività ed un’attività criminale, organizzata in un modo o nell’altro. Invece qui è avvenuto un incredibile rovesciamento: è dalla presunta natura terroristica, convenzionalmente attribuita ad una presunta Associazione (se non ad una serie di Associazioni individuate in varie “sigle” astratte), che si pretendo di criminalizzare gli imputati quali presunti partecipanti ad essa o di attribuire ai comportamenti degli stessi, una determinata qualità: se si tratta di comportamenti in se stessi non illeciti ma ritenuti utili a qualcuno presuntivamente emissario della presunta Associazione, considerandoli quali elementi di prova della qualità di partecipe “diretto” o “esterno” secondo il grado di implicazione e di compromissione presunto; se si tratta di reati, qualificandoli con il criterio della “particolare gravità” che fa scattare l’ipotesi della pena massima e del diniego delle attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge.

Usando un paradosso, è come se il Tribunale di Milano accogliendo l’espediente della Procura, avesse in quei casi creato una figura nuova ed abnorme di “associazione per delinquere”; quella della “partecipazione diretta ad un’associazione esterna”!

Varrà ricordare che esiste l’ipotesi della “partecipazione esterna ad associazione per delinquere” nel caso di un concorso che, pur consapevole, è stato tuttavia occasionale, indiretto, non propriamente funzionale alla vita dell’associazione. Qui invece il caso è ben diverso; il paradosso è che gli imputati sarebbero “partecipi diretti” della presunta Associazione terroristica internazionale, ma, non essendo loro l’Associazione, non circoscrivendosi e non limitandosi, l’Associazione, alle loro specifiche attività criminose accessorie e funzionali al fine maggiore (cioè gli atti di terrorismo e gli attentati che essi possono anche non aver compiuto, non compiere e non avere neppure intenzione di compiere personalmente e direttamente ma lavorare per favorire altri incaricati di ciò o disposti a farlo), essi sono in qualche modo come “esterni” alla finalità “maggiore” e “centrale” della presunta “Associazione internazionale” e dunque “esterni all’Associazione”. Ora, poiché il presupposto giuridico fondamentale perché possa parlarsi di “associazione”, è proprio la “solidarietà diretta”, il ruolo specifico, l’inserimento organico ed attivo nell’associazione, elementi dai quali propriamente si desume l’esistenza e la sussistenza dell’”associazione”, come può mai concepirsi una partecipazione diretta ad un’associazione esterna agli imputati?  Ovviamente questo stratagemma è stato escogitato in silenzio; senza qualificarlo; senza parlare nei termini in cui noi lo abbiamo riassunto perché sarebbe stata troppo evidente l’assurdità e la illegittimità della scelta. Si tratta di una scelta e di una conclusione “di fatto”.

Questa abnormità emerge chiaramente da una lettura attenta e competente di quelle sentenze  che hanno voluto operare in questa direzione; infatti, al momento conclusivo, su che cosa ha dovuto fondarsi la prova concreta dell’”associazione”? Dopo qualche centinaio di pagine spese a descrivere la presunta attività della Associazione terroristica nei vari Paesi e nei campi di battaglia dell’Afghaniustan e dell’Iraq, riferiti da un qualche funzionario dei “servizi” o dal funzionario esterno che ha collaborato con gli stessi ed ha raccolto gli elementi esterni delle indagini più specificatamente inerenti il gruppo degli imputati, si arriva finalmente, con un buon bagaglio ormai di impressioni, di emozioni e di suggestioni, incentrate su fatti, luoghi e personaggi del tutto estranei al processo in corso, a giudicare gli imputati ed a tentare di collegare le loro azioni, ad una attività di “supporto logistico” nei confronti dell’Associazione terroristica. Ed in che cosa consisterebbe la prova di un legame così compromettente e coinvolgente? All’esito di tutto, in tre o quattro elementi di questo genere: il fatto che gli imputati sono musulmani come la presunta Associazione; hanno qualche libro anche di pubblica e notoria diffusione in libera vendita, scritto da presunti precursori, ideologi anche “storici” e lontani decenni, della stessa Associazione (ad esempio: del Gruppo Salafita o di ispirazione Wahabita); hanno espresso sfoghi e solidarietà verbale rilevate da qualche intercettazione, nei confronti della popolazione musulmana colpita dalle bombe degli occupanti con qualche esecrazione nei confronti degli Americani; hanno magari avuto contatti anche soltanto con un soggetto che abbia effettivamente vissuto un’esperienza “paramilitare” in un campo di quelli dove si addestravano i gruppi volontari che hanno combattuto contro l’ex Unione Sovietica in Afghanistan o contro l’esercito di invasione degli Stati Uniti nello stesso territorio, prima e durante le ostilità belliche, comunque prima del processo di pacificazione.

Quest’ultimo fatto diventa poi schiacciante, se questo contatto è consistito anche in un aiuto, anche soltanto umano e per nulla “logistico” e funzionale a favorire il compimento di un attentato o una strage, cioè realizzare il fine dell’Associazione, prestato a quel soggetto durante un momento di difficoltà personale o familiare. Il massimo della prova si da poi per raggiunto se questo aiuto si è spinto a reperire un documento falso che possa aver consentito, anche soltanto ad una persona che avesse maturato la scelta personale di andare a morire, combattendo sul campo ed in una scelta di campo, nella difesa del territorio Afgano o Iracheno, durante la fase che precedeva di poco l’invasione o durante il conflitto in corso.[4]

L’argomentazione che abbiamo svolta sulla contraddizione di una contestazione che parla di “promozione, organizzazione, direzione, partecipazione” di un’organizzazione avente scopi di terrorismo e la pretesa che i vari gruppi di imputati siano “cellule”, “articolazioni”, “sodali”, “filiere”, della più grande Organizzazione rappresentata da Al Qa’da, è stata silenziosamente eclissata e superata dalla Giurisprudenza; ma non già perché si fosse preso consapevolezza dell’assurdità e della contraddittorietà dell’argomento. Troppe condanne infatti erano già state emesse e consacrate dalla Cassazione perché si potesse dare atto di questa necessaria evoluzione. La cosa è avvenuta quasi automaticamente e come se si fosse trattato di un’evoluzione necessaria dovuta al murare di situazioni. In realtà la ragione è perché la contraddizione era troppo scoperta.  Si è inventato allora un altro ragionamento, apparentemente più ampio e presentato come prodotto dell’evolversi del fenomeno terroristico e della sua migliore conoscenza. Ci si è accorti che mito di Al Qa’ida, l’Organizzazione-Associazione dalla quale si diramavano i vari gruppi collegati che prendevano ordini ed erano “in sonno” fino a disposizioni dei Capi aveva esaurito la sua funzione nella fase di sollecitazione della paura, di suggestione mediatica e di preparazione degli interventi militari. Dopo, di fronte all’evidente impossibilità di dimostrare contatti reali tra i vari gruppetti di imputati e la “centrale direttrice”, la mitica Al Qa’ida,  si rendeva necessario studiare altre immagini.  Del resto quel mito aveva già consentito le sue condanne; ora potevano anche cambiarsi i fattori.

Non era più Al Qa’ida la centrale; ce n’erano altre: “Il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento”, evoluzione ed emanazione dell’ex. G.I.A. (Gruppo Armato Algerino a sua volta evoluzione clandestina dell’ex F.I.S. Fronte Salvezza Islamica, partito algerino che aveva vinto le elezioni in Algeria e dichiarato pertanto fuorilegge dalla Giunta militare) ed anche “Ansar Al Islam”.

In questo modo all’occorrenza potevano essere accusati e processati gruppi diversi, anche non solidali tra di loro, secondo le etnie, i Paesi, la provenienza, ecc. Bastava dire che c’era stato un accordo tra questi gruppi, resisi solidali tra di loro nella “guerra santa” contro l’Occidente e l’infedele e pur sempre con la supervisione di Al Qa’da.

Però, intanto, le condanne che erano state inflitte fin allora avevano potuto supportarsi proprio sull’elemento suggestivo di una Grande Organizzazione Terroristica come Al Qa’ida della quale tutti i vari gruppetti di accusati nel mondo, erano, secondo l’accusa, una cellula, una filiera, un’articolazione. Quelle sentenze nei momenti in cui furono emesse sarebbero state più difficili  “tecnicamente” se fosse mancato questo collante di unitarietà. Quando invece esse avevano ormai già costituito “precedenti” poteva benissimo ammettersi che i vari gruppi potevano anche non avere alcuna relazione diretta con Al Qa’’da o con altre più grandi Organizzazioni ed essere creazioni spontanee idealmente collegate.

Infatti soltanto successivamente si è elaborata la nuova impostazione e la nuova evoluzione: poiché era ancora difficile provare in tutti i casi un legame effettivo con le presunte dirigenze reali di quei gruppi, ammesso che ve ne fosse realmente qualcuna, è stato più facile arrivare alla conclusione che, in ogni caso, il “terrorismo islamico” si esprime “…anche attraverso “iniziative personali” di “singoli gruppi” anche isolati e non aventi alcun contatto tra di loro ma legati soltanto da una solidarietà ideologica e ideale a sfondo religioso e fortemente solidale con le ragioni dei Paesi invasi, l’Iraq e l’Afghanistan, con l’opposizione a quei governi arabi alleati dell’Occidente ed ostili ai locali partiti islamici, nonché solidali con le ragioni dei palestinesi in lotta con Israele”.

In questo modo, tutto diventava possibile.

Le considerazioni che abbiamo sin qui svolte sull’argomento “associazione”, sul “dolo” e sulla stessa lettera del 270 bis sembrerebbero in fondo abbastanza logiche; troppo perché non dovesse intervenire qualcosa che complicasse e di fatti, in virtù di queste complicazioni, esse risultano superate dall’interpretazione dottrinale e dalla giurisprudenza. Ma lo sono non sulla base di una logica autentica ma anche qui soltanto di “inganni dialettici” rivestiti di erudita pomposità.

Si è già anticipato prima che l’art. 270 bis viene presentato come espressione di una “legislazione di emergenza”; una forma “tutela anticipata” che anticipa pertanto la soglia di punibilità al prospettarsi del semplice “pericolo” che, quanto temuto, (ad esempio l’atto terroristico) possa effettivamente essere compiuto o accadere. Basta dunque il pericolo che l’evento temuto possa accadere ed un minimo di potenzialità offensiva in capo a chi viene accusato di aver costituito o far parte di un’associazione terroristica, perché si realizzi la fattispecie di questo reato. Si tratta di uno di cosiddetti “reati di pericolo” dove non è necessaria la consumazione e neppure la fase avanzata.

Bene; tutti parlano di questo; tutti lo premettono e vi fanno riferimento nei salotti, nelle sentenze, nelle aule giudiziarie, nei convegni. la Cassazione lo precisa, la giurisprudenza si consolida; ma in fin dei conti, dove è scritto tutto ciò? Forse che, nell’articolo del codice, è specificato che si tratta di un reato di pericolo, a consumazione anticipata, che non ha bisogno di provare il dolo o di provare la propedeutica di atti che facciano ritenere in modo inequivocabile l’intenzione terroristica ed il progetto? Niente affatto.

Ed allora perché questa rivelazione che si affaccia nelle aule giudiziarie ma sta ben nascosta “dietro” la lettera della norma, nel codice e nella legge?

E’ semplicissimo: un sistema che si qualifica “democratico” non può fare una legge nella quale dichiara esplicitamente tutte queste cose e neppure osare suggerire simili necessità; l’ipocrisia politica impone il velo. La legge deve essere limpida, “democratica”, chiara; l’applicazione penserà poi a tutto il resto. Nell’applicazione nasceranno tutte quelle formule dialettiche e quelle equazioni che renderanno possibile raggiungere l’obiettivo che era dietro la formulazione della norma.  Neppure di fronte ad un pericolo reale si può dire che una certa serie di emergenze sono necessarie perché si evidenzierebbe troppo l’inganno dialettico che è dietro certe esagerate mitologie e promesse  “democratiche”. Meglio formulare gli articoli di legge in maniera tale che si possa credere che, conformemente all’espressione letterale, in un determinato gruppo di imputati si cerchi la prova della loro intenzionalità terroristica, dei loro progetti e delle loro azioni terroristiche che affermare nell’articolo stesso della legge questa aberrazione che tale apparirebbe troppo scopertamente.

Secondo noi certi giochi non sono scelte legittime, corrette e processualmente leali ed equilibrate; eppure con essi si gioca non soltanto sulla libertà ma addirittura sulla vita dei vari imputati perché quell’ambiguità, strumentale a sentenze suggestive, non esaurisce i suoi effetti con gli anni di carcerazione che i condannati soffriranno essi ma comporta per molti di loro la condanna a morte per terrorismo nei loro Paesi, com’era il caso, almeno fino a qualche anno fa, della Tunisia, dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto.

Perché lasciare aperto l’equivoco grazie al quale, il gruppo di turno degli imputati può essere qualificato come “associazione terroristica” attribuendo loro finalità di compiere attentati e stragi?

Noi non crediamo che la ragione sia quella che pur un membro di Corte si lasciò sfuggire in una pausa di un processo che non ricordiamo, allorché di fronte alla provocatoria domanda perché gli imputati se sono terroristi come si vuol far credere al pubblico che apprenderà la sentenza, non vengano condannati per progettata strage, omicidio, e dunque a 20, 30 anni e magari all’ergastolo eliminandoli in questo modo definitivamente dal contesto sociale, rispondeva serioso: “perché il nostro ordinamento giuridico non lo consente ma ci penseranno al loro paese quando verranno riconsegnati”!

Una tremenda confessione di odio e di pregiudizio che spiega molte cose.

Si comprende benissimo perché, un’ambiguità di questo genere venga risolta molto coerentemente nei Paesi di origine (Tunisia, Marocco, Algeria ed Egitto) degli imputati, cioè, con un’accusa per terrorismo e quasi sempre con un esito di morte, dopo una formale condanna a 15 o 20 anni di carcere.  In quei Paesi, come hanno evidenziato più volte i Ministri italiani di estradizione “leghista”, non si fanno bizantinismi ma si va al sodo. Ed allora, se le cose sono in questo modo e la realtà è nota alla autorità italiane, perché giocare con sentenze che nella sostanza non sono condanne per terrorismo come evidenzia la pena stessa che viene inflitta ma che vogliono tuttavia giocare sul valore simbolico e mediatico che si prestano ad offrire? [5]

Crediamo che non ci sia persona libera che non veda l’aberrazione di un simile modo di procedere e non sospetti il diverso interesse che è dietro questa scelta.

In ogni caso, anche la qualificazione giurisprudenziale e dottrinale dell’art. 270 bis come “reato di pericolo a tutela anticipata” non era sufficiente spesse volte a garantire una condanna. Dovevano intervenire, come vedremo, altri correttivi.

Le censure che abbiamo svolte all’evoluzione del 270 bis come applicato nelle varie sentenze di condanna, si impongono dalla lettera stessa del reato.  La norma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito…”.  Orbene, se le parole hanno un senso e nella norma dovrebbero averne di più, per condannare qualcuno secondo questo articolo, l’associazione dovrebbe essere protesa a compiere attentati ed azioni terroristiche”, dunque, a stilare progetti mirati a ciò; e di questo bisognerebbe avere prova certa attraverso riscontri oggettivi.

Nella pratica giudiziaria invece, le uniche sentenze di condanna, ritengono provato (ma anche questo con molta aleatorietà) che gli imputati si sono adoperati a favore di questo o quel personaggio accusato di essere un terrorista, arrestato all’estero per terrorismo, notoriamente conosciuto come esponente di un gruppo terroristico oppure per aiutare presunti o reali volontario a raggiungere i luoghi dove era in corso una resistenza. Mai nessuna sentenza che ha potuto dichiarare che un dato gruppo processato stesse preparando un attentato o avesse un’intenzione o un progetto di compierlo.  Allora l’osservazione che sorge spontanea è come sia possibile parlare di essere un dirigente, un promotore, un finanziatore o anche soltanto un partecipe di un’associazione terroristica che si propone atti di terrorismo.

Il massimo che potrebbe dirsi, a rigor di logica, e senza che questo significhi affatto un’ammissione, è che questo o quel gruppo sotto processo “fornisce”, oppure “si propone di fornire”, o è comunque disponibile a farlo, un “supporto logistico” ad un’organizzazione o ad un’associazione che è però al suo esterno, la quale, se ha compiuto effettivamente atti di terrorismo o se se li propone, allora sì che può correttamente dirsi un’associazione terroristica che compie o si propone di compiere atti di terrorismo.

Qui non interviene ancora il presupposto del “fatto notorio” o quello dell’equazione identitaria “attività e/o progetto di recarsi o di adoperarsi per favorire altri a raggiungere i “Paesi caldi” = “terrorismo” “, poi elaborati dalla dottrina per facilitare le condanne; anzi, per renderle possibili nei casi impossibili, perché l’esatta qualificazione della natura del gruppo sotto processo, precede queste categorie che intervengono, semmai (a torto o a ragione) successivamente.  Prima di utilizzare le categorie elaborate dalla dottrina è d’obbligo l’accertamento se il gruppo di imputati in questione costituisce veramente un’associazione secondo i requisiti del 270 bis.; vale a dire, innanzi tutto se sussiste la prova effettiva  se sono un’associazione che si propone atti terroristici.

Orbene, questa prova, per quanto rigorosamente doverosa  era veramente troppo ardua da raggiungere; infatti non era stato mai trovato nessun gruppo (tranne i casi di frode che abbiamo trattato) in possesso di armi, esplosivi, progetti terroristici, mappe con obiettivi da colpire, o che altro. Anche il pericolo ed il presunto progetto, doveva avere un minimo do potenzialità offensiva e di concretezza di modo che non si confondesse con espressioni seppure forti del pensiero. La legislazione doveva necessariamente inasprirsi per poter far rimanere nelle maglie della rete qualcuno. E la soluzione era restringere le maglie in modo che la giurisprudenza potesse elaborare una sua dottrina e che non fosse più necessario niente di tutto quello che abbiamo elencato.  Al requisito della prova che il gruppo era in procinto di organizzare attentati, di compiere stragi o che li stesse progettando o quanto meno aspirasse a farlo pur senza aver ancora posto in essere alcun elemento concreto, si sostituiva un’equazione dialettica:  terrorismo non è che qualcuno progetti di compiere atti di terrore, stragi, attentati, rappresaglie o che altro; e neppure che aiuti indirettamente o direttamente qualcun altro a compierli fornendogli un supporto logistico, un sostegno diretto o indiretto, una solidarietà attiva, ma è anche, semplicemente, proporsi di recarsi in uno di quei Paesi dove è in corso una guerriglia di resistenza mirata a resistere all’invasione del Paese da parte dell’esercito degli Stati Uniti o della coalizione internazionale, e che in tal modo ritarda il processo di normalizzazione, la pace, la ricostruzione, la ripresa della vita civile dopo la disfatta dell’esercito regolare del Paese occupato.[6]

La motivazione “morale” di questa scelta così qualificata, veniva riassunta nel presupposto tutto politico che l’”invasione” non è in realtà tale bensì una “liberazione” in quanto si sta esportando la “democrazia” e la libertà in Paesi schiacciati da dittature e da culture medioevali, antipopolari e discriminatici e che la legittimazione a resistere sussiste soltanto fino a quando l’esercito regolare ed il governo del Paese nemico sono ancora esistenti e capaci di offrire una resistenza in termini militari.

Poiché questa motivazione si appalesava ancora veramente troppo propagandistica e strumentale ad una certa politica di imperialismo economico e strategico-militare oltre che evidentemente anti-islamica, era necessario rafforzarla con qualcosa che a noi appare più come una “fumosità dialettica” che una ragione giuridica. Era allora che prendevano consistenza il “fatto notorio” e l’equazione “recarsi nei Paesi caldi per unirsi alla resistenza locale = terrorismo”.  L’un presupposto sorregge l’altro. Infatti, soltanto alla luce che sarebbe “notorio” che le stragi che avvengono nella strade, nei mercati, nelle moschee e nelle piazze in danno della popolazione civile, sono compiuti da gruppi di estremisti islamici al fine di seminare panico diffuso; scoraggiare, impedire o ritardare il processo di pacificazione e di ricostruzione; impedire la resa del popolo alle forze di invasone e la familiarizzazione che potesse nascere con esse; punire la collaborazione; impedire la “democratizzazione” del Paese; scoraggiare ogni progetto di normalizzazione e diffondere sfiducia nella possibilità di riprendere pacificamente la vita civile, è possibile rendere accettabile l’equazione che pretende che chiunque si adopera per raggiungere i Paesi caldi e farvi giungere altri è un terrorista che vuole recarsi in quei Paesi per compiere atti terroristici.[7]

Anche questo però, alla lunga lasciava trasparire eccessivamente l’inganno dialettico che sorreggeva l’impalcatura.[8]

Era necessario aggiungere qualcos’altro. Poteva infatti bastare un ideale? Poteva mai bastare il desiderio o anche il progetto concreto di volersi recare in certi Paesi per unirsi alla resistenza locale contro gli eserciti dei Paesi occupanti?

Era allora che avveniva quello che non riusciamo a definire diversamente da ulteriore “inganno”; il più recente: quello della collocazione “da lontano” del materiale incriminante, nello stato del luoghi degli imputati.  Poiché alterare gli ambienti in modo diretto si è rivelato pericoloso e controproducente; poiché la frode dialettica ha iniziato ad evidenziare troppo i suoi limiti, era bene intervenire con qualcosa che chiudesse nuovamente il cerchio.

Perchè “da lontano?” E che cosa vuol dire?

Vuol dire che se gli imputati non possono essere accusati di avere armi ed esplosivi o progetti perché non sono mai stati rinvenuti e perché evidentemente non li possiedono ne’ intendono possederli; poiché le formule dialettiche da sole cominciavano ad evidenziare la loro lacuna e poiché, infine, le espressioni di rabbia, di sfogo, e di solidarietà ideologica con presunti o reali gruppi “jihadisti” operanti nei “Paesi caldi”, cominciavano esse stesse ad essere viste più come manifestazioni, sia pure di “forte contenuto” ma tuttavia rientranti nel diritto di libertà di pensiero e di opinione, occorreva qualcosa di inquinante che entrasse nelle case e nella disponibilità dei vari soggetti da incastrare senza entrare fisicamente nella loro sfera reale.  A questo pensavano i “siti civetta” appositamente creati dai “servizi” statunitensi ed israeliani (ma poi subito adottati in Europa) con i quali veniva immessa in Internet una gran massa di documenti attribuiti ad Al Qa’da o a presunti “gruppi jihadisti”.

In questi siti si rinvenivano proclami deliranti, inviti a compiere attentati, tecniche di guerriglia, ed insegnamenti su come confezionare ed usare bombe ed esplosivi. Circa le istruzioni per confezionare bombe, niente di più di quello che poteva rinvenirsi in tanti siti ufficiali in internet anche soltanto digitando la parola “bomba”, però di forte impatto suggestivo soprattutto per gli inviti a costruirle per usarle per la “guerra santa” contro i “nemici dell’Islam”.

Era più che naturale che, soggetti certamente simpatizzanti per una certa resistenza all’invadenza occidentale nei propri Paesi ed interessati a ricevere notizie meno filtrate e censurate sulla reale condizione delle resistenze locali, della guerra in Iraq ed Afghanistan e che già utilizzavano il canale preferenziale Al Jazira piuttosto che i canali occidentali, si imbattessero in quegli argomenti e fossero spinti dalla curiosità di accedervi e conoscere quello che dicevano. E d’altra parte, proprio come quando ci si imbatte n un argomento che attrae morbosamente può benissimo sorgere l’impulso anche a prelevarlo pieni di stupore e curiosità, per leggerlo meglio, per tornavi con attenzione, per capire.

Tanto basta per assicurare una condanna: finalmente tutti gli ingredienti ci sono. La pratica religiosa assidua, gli interessi eccessivi per gli sviluppi militari, un’ostilità culturale verso l’Occidente e la sua politica definita aggressiva, un senso di persecuzione che favorisce espressioni di sfogo come maledizioni, parolacce, auguri di male, giudizi forti, critica forte ad n certo tipo di vita “americanizzata” ed occidentale, la presenza di un documento irregolare, il contatto occasionale con qualcuno già condannato in un altro processo, uniti finalmente al rinvenimento nell’abitazione sopra qualche C.D. o su carta stampata di uno di quei proclami estratti da internet, di un manuale di istruzione o di un sermone attribuito a Bin Laden anch’essi estratti da uno di quei siti, diventano la prova certa, quella determinante che fa da collante a tutti gli indizi e che assicura al 100% la condanna.

Subito di seguito vedremo che nei processi milanesi in quella fase non c’era ancora quest’ultimo elemento perché soltanto allorché stava iniziando ad esaurirsi la riserva di suggestione mediatica utilizzata nei primi processi milanesi, s è sentita la necessità di ricorrere a questa strategia che riguarderà i processi dal 2007 in poi.

Ma tornando ora alla lettera ed allo spirito del 270 bis depurato delle estensioni successive ed abusive ma anche delle “legittimazioni” della Corte di Cassazione, resta da chiedersi se, al di la di tutti questi trucchi dialettici non resta il fatto che non si può comunque prescindere dall’accertamento preliminare e fondamentale se il gruppo di imputati in questione abbia veramente costituito un’associazione con finalità di terrorismo. Abbia costituito, diretto, finanziato, promosso, un’associazione terroristica, perché soltanto in questo caso si realizza l’ipotesi prevista dalla norma.

Nonostante questo, in nessuno dei processi che abbiamo avuto modo di trattare, le Corti si sono chieste: questo o quell’imputato o l’intero gruppo, ha realmente costituito un’associazione terroristica o magari ha soltanto favorito, con maggior o minor consapevolezza qualcuno ritenuto più addentrato in un’associazione terroristica? O ha soltanto fornito un supporto logistico, magari esterno? Magari addirittura inconsapevole? O ancor più, consapevole quanto ad una serie di finalità ma non a quelle del terrorismo? (elemento soggettivo… dolo e volontà). Può l’accertamento prescindere da tutto ciò?  Eppure, nonostante nel codice siano addirittura previste le norme specifiche relative a queste fattispecie (ad esempio il concorso esterno, oppure l’art. 270 ter che prevede, appunto, l’ipotesi di chi, fuori dai casi previsto dal 270 bis, dal concorso nel reato o dal favoreggiamento, da rifugio, fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis punendolo con la reclusione fino a 4 anni, anziché 10 o 15 come negli altri casi) queste ipotesi, a quel che è a nostra conoscenza,  non sono mai state ne’ contestate ne’ applicate in alcun processo.

Perché? Perché evidentemente non è credibile la figura del “concorrente”, del “sostenitore esterno” o dell’aiutante, se non viene individuata almeno un’associazione per cui è più facile ripiegare sull’accusa di aver costituito o di rappresentare di fatto un’associazione terroristica.

Eppure è evidente che se la presunta “associazione” rappresentata dagli imputato coincide con la più grande, presunta, Organizzazione terroristica transnazionale o se ne è una filiale, il problema non si pone ma se non vi coincide, e di fatti non vi ha mai coinciso in nessun processo trattato, come può prescindersi da un lavoro di seria discriminazione sulle reali responsabilità e posizioni dei vari gruppi di imputati e dei singoli imputati?

CARLO CORBUCCI


[1] Il paradosso è che poi questa aggravante è stata invece contestata, peraltro soltanto ad alcuni tra gli imputati, per i “resti fine” che non erano stati giudicati nel processo per “associazione a delinquere” pur avendone formato i presupposti probatori. Ad esempio nel processo contro Essid Sami, accusato di aver partecipato ad un’aggressione di un concittadino, ritenuto una spia del Consolato tunisino che controllava (a detta degli imputati tunisini) i fuoriusciti ed i dissidenti politici all’estero, allo scopo di rapirli o di colpirli in qualche modo.  Secondo l’accusa e la relativa sentenza di condanna, Il pugno inferto al concittadino da parte degli aggressori, sarebbe stato dato “…per finalità di terrorismo” in quanto, la precedente sentenza di condanna per associazione a delinquere, dimostrerebbe che Essid Sami è da ritenere comunque facente parte di un’associazione a delinquere, articolazione cellulare di una più grande Associazione terroristica ed ogni sua azione non può dunque avere che quella natura e non può che essere mossa da quella intenzione.

[2] Gli interventi militari in Afghanistan ed in Iraq sono stati sicuramente “impopolari” e lo ha dimostrato la forte partecipazione al movimento pacifista in tutto il mondo che evidenzia sicuramente la buona fede di molti; tuttavia non va sottaciuto come, il “sistema”, intendendo con ciò le forze stabili del potere reale che controllano le correnti su larga scala temporale, si serve anche di quei “movimenti contrari” per difendere se stesso. Intanto per far illudere l’avversario da aggredire, che nello stesso Paese aggressore sia presente una forte opposizione interna a sostegno delle sue ragioni in modo che susciti in lui l’illusorica convinzione di una debolezza interna dell’aggressore stesso, del suo governo in carica e della sua politica di guerra, in modo da far sottovalutare la sua forza aggressiva; in secondo luogo, per alimentare l’impressione, ad uso della popolazione del Paese aggressore, che la politica di aggressione dalla quale tuttavia trarrà vantaggi, spesso secolari, il vertice economico del Paese aggressore (e solo nei limiti di un flebile riverbero, l’intera popolazione) è una scelta ed una responsabilità di una certa “amministrazione” e non invece delle forze stabili di quel Paese, che, costantemente nascoste nell’ombra, resteranno tuttavia le naturali destinatarie di tutti i benefici, anche allorché, quella data amministrazione, dovrà segnare il passo ad un’altra anche concorrenziale.

[3] Certi sistemi possono valere in un ambito socio-politico dove la mitologia politica può avere la sua legittima funzione “educativa” ma non in quello processuale dove è invece questione dell’accertamento concreto e diretto della responsabilità di qualcuno e della sua relativa condanna. Vogliamo dire ad esempio che, durante lo svolgersi di una guerra può anche essere giustificata una propaganda che demonizzi il nemico e si porti al punto di imbastire frodi contro di lui mirate ad accrescere nella propria popolazione lo stimolo a combatterlo più tenacemente e la pazienza di sopportare i sacrifici dello sforzo; ma in un processo “ad personam” dove la sanzione è la morte o la condanna di qualcuno che si sa innocente, ed in un tempo peraltro di pace almeno formale ove il giudizio avviene con il “codice ordinario” operante in tempo di pace e non con il codice militare in tempo di guerra, ogni alterazione costituisce ad una vera e propria frode e falsità ingiustificate ed intollerabili.

[4] Tralasciando ogni giudizio di merito o di valore non può non osservarsi come, sul piano prettamente giuridico, una “scelta di campo” durante un conflitto o nell’imminenza di esso, è qualcosa che è insito nell’uomo fin dai primordi. Essa diventa illegittima soltanto nel caso in cui, quella scelta, costituisse un tradimento del proprio Paese nel senso “militare” del termine, perché si presume che gli “interessi” e le “ragioni” del proprio Paese debbano, per una serie di motivazioni che sono tuttavia sempre più materiali e sempre meno legate al concetto di Patria come “unità di sangue e di razza”, come identità culturale ed ideale; come un sentimento comune di usi e tradizioni, prevalere sulle preferenze ideologiche. Va da se però, che da persone “arabe o arabofane” o anche di origine ancor troppo recente, “araba” o “arabofana”, comunque strettamente collegate tra loro da un’identità religiosa e culturale comune, non può pretendersi che non si preoccupino e non si interessino di quello che sta direttamente avvenendo nei loro Paesi oppure ritenere prevalenti gli interessi e le ragioni del Paese di cui pur siano ospiti, quando questo entri in conflitto con  uno dei loro Paesi.  Se poi anche prescindendo da ragioni di origine, dal piano giuridico si passa a quello ideale e morale, è evidente che in un conflitto, la “scelta di campo” è sorretta da motivazioni intime; ed allora è evidente come ognuno debba essere consapevole di poter subire le conseguenze di essa,   anche riuscendo a comprendere le ragioni giuridiche di uno Stato che deve, logicamente,  pur difendersi al suo interno da ogni genere di possibile cospirazione, interna e esterna che sia.

[5] Ci corre tuttavia obbligo rilevare che da diversi mesi ormai Paesi come l’Algeria, il Marocco e ultimamente anche la Tunisia, sembrerebbero essersi resi conto che lo zelo interessato che essi hanno posto nel collaborare nella caccia ai presunti terroristi in Europa, se in un primo momento sembrava coincidere con l’interesse a colpire quelli che in fondo erano i “dissidenti politici”, a lungo andare si è risolta soltanto in una “caccia al musulmano” pura e semplice al punto di diventare vere e proprie pedine della politica occidentale laddove prima pensavano di essere invece loro a poter sfruttare la situazione proprio per poter colpire l’opposizione interna. Una sfacciata esagerazione da parte dell’Occidente deve avere impressionato anche i Paesi arabi se si pensa che da qualche mese è stato dato di osservare che gli espulsi dall’Europa dopo condanne o assoluzioni, salvo rari casi, non vengono più fatti sparire o incarcerati a tempo indeterminato e senza alcuna notizia e difesa ma ci risulta che ci sia  un certo scrupolo di capire cosa c’è di vero e di serio nelle accuse fatte in Europa; e non di rado gli accusati vengono persino riconosciuti innocenti e riabilitati. Poiché non abbiamo perso occasione di definire certi Paesi asserviti all’Occidente non possiamo esoneraci dal riconoscere questa evoluzione che ha del positivo e non crediamo di doverla riferire, come qualcuno ha fatto, soltanto all’azione della “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” che, avendo censurato alcuni di quei Paesi, ne ha indotto i governi ad un maggior rispetto del diritto ma ad una maturazione e ad una presa di coscienza che sembra incoraggiare all’ottimismo. Il tempo ed i fatti diranno se questa nostra impressione è giusta o meno.

[6] A dire il vero questa serie di elaborazioni sono già di per se stesse apodittiche perché bisognerebbe dare per scontato che tutti, proprio tutti, quelli che partecipano ad una “resistenza interna” e si oppongono alla stabilizzazione finale dell’occupazione (in parole povere che non si arrendono all’occupante, per “liberatore” che possa essere considerato) compiono quegli atti di terrorismo” che avvengono giornalmente in quei luoghi, sicchè può darsi per presupposto giuridico provato, che tutti i volontari che vi si recano lo farebbero con questa precisa intenzione e finalità. Inoltre, bisognerebbe dare per scontato (“fatto notorio” anche questo…) che quegli episodi di terrorismo sono effettivamente e sempre compiuti dai “partecipi alla resistenza”, a prescindere poi, anche se da tutti o soltanto da una parte più spregiudicata di essi.

Infine: bisognerebbe dare per presupposto provato e scontato, che  il processo di stabilizzazione che il vincitore al termine di una campagna di invasione (o di liberazione che dir si voglia) ha interesse ad imporre al più presto, soffocando ogni residuo di resistenza, arrestando al più presto il suo sforzo militare nella campagna di invasione, collocando al più presto un governo obbediente, pacificando e ricostruendo, lo faccia veramente per il bene del popolo e del Paese occupato e che tutti gli sforzi sarebbero impiegati non per suoi interessi militari, politici ed economici e per ragioni di “economia bellica” ma per non infligge un inutile e prolungato sofferenza alla popolazione. Quanto alle operazioni di resistenza, in quanto mirate ad impedire che la popolazione si disponga ad accettare la pace del vincitore e la sua rapida ricostruzione, sarebbero rivolte a punirla per questo, a suscitare in essa panico diffuso e sfiducia nella ricostruzione e ad impedire la stabilizzazione e l’ordine.

[7] La convinzione che la popolazione di un Paese, una volta abbattuto il suo governo e sgominato il suo esercito non aspetterebbe altro che la cessazione di ogni ostilità e la ripresa della vita normale (e dunque la legittimazione di una conclusione sul piano giuridico quale quella riferita) si fondano, in definitiva e nonostante la mitologia della maturità delle masse democratiche e dell’esaltazione di esse come sovrane e consapevoli, sull’invincibile presupposto ben cognito ai reali detentori del “potere reale” di tutti i Paesi che, in fondo, non sono mai i popoli a fare la storia e che essi non sono in realtà nient’altro che carne da macello e animali da soma utilizzati nei vari scopi e progetti. Ben sa, ogni Stato maggiore di un esercito, ogni governo di ogni Paese in guerra ed ogni autentico conquistare che, arrivare ad abbattere le gerarchie politiche, religiose e culturali di un Paese, significa assicurarsi l’obbedienza cieca ed assoluta del popolo, laddove ad esso fosse dato anche soltanto poco più del necessario per soddisfare i suoi bisogni e le sue passioni. Evidentemente chi giunge a certe aberrazioni giuridiche, è ben consapevole oltre le ipocrisie dialettiche e politiche, che chi difende un Paese, una Civiltà, una Cultura, un Ideale, una Tradizione, una Terra, un’Identità, sono soltanto quelli che costituivano il “Governo” (nel senso ovviamente eminente del termine) di un Paese e non certo le masse per le quali un padrone vale l’altro e la cui preferenza per un padrone è legata soltanto al fatto che questi paghi meglio in termini materiali e di licenza. Gli “ideali” verranno dopo; e sono quelli che il padrone sceglierà per il suo branco e saprà bene far accogliere.

[8]Ad un’osservazione socio-politica e strategico-militare obiettiva e disinteressata, appare evidente che gli Stati Uniti hanno preteso la presenza di piccoli contingenti dei vari Paesi alleati (tre, quattrocento, il massimo cinquemila… soldati) non certo perché ne avevano militarmente bisogno. Basti pensare che nell’Iraq e nell’Afghanistan sono presenti circa 300.000 soldati americani mentre la presenza di tutti gli altri soldati di 20 Paesi, arriva appena a 20.000!  La ragione è fin troppo evidente: occorreva una legittimazione internazione a quelle che sono state aggressioni all’Afghanistan ed all’Iraq, avvenute senza neppure una formale “dichiarazione di guerra”. Costringere i Paesi alleati ad essere presenti in quei territori, mentre li obbligava ad una caccia interna ai gruppi islamici (formalmente, ai terroristi) e li manteneva nel mirino di un risentimento e di un odio da parte dei musulmani che si sentono così perseguitati da tutti, univa soprattutto la comunità internazionale in una solidarietà obbligata con le ragioni di Israele e degli Stati Uniti impegnandoli in una difesa comune degli interessi, dei problemi e delle ragioni di quelli che così diventavano necessariamente anche i loro interessi senza tuttavia averne neppure gli utili.

——- LE EVOLUZIONI DELL’ART. 270 BIS C.P. ——- Tra “frodi” e “trucchi dialettici”

27 gennaio 2010

*

LE EVOLUZIONI DEL 270 bis c.p.

tra  “frodi”  e “trucchi dialettici”

Tratto dal libro “Il terrorismo islamico: mistificazione senza realtà?”

di Carlo Corbucci

***

Le censure che abbiamo svolte nei paragrafi precedenti, all’evoluzione dell’art. 270 bis del codice penale come applicato nelle varie sentenze di condanna, si impongono, a nostro avviso, anche dalla lettera stessa del reato come formulato. Infatti, la norma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige (partecipa) o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito…”.

Orbene, se le parole hanno un senso, e nella norma dovrebbero averne di più, per condannare qualcuno secondo questo articolo, l’associazione dovrebbe essere protesa a compiere attentati ed azioni terroristiche”, dunque, a stilare progetti mirati a ciò; e, a mente di questo, bisognerebbe raggiungere una prova certa attraverso riscontri oggettivi.

Nella pratica giudiziaria invece, le uniche sentenze di condanna, ritengono provata la fattispecie del 270 bis, cioè l’accusa di terrorismo, (ma anche questo con ragionamenti quasi sempre molto aleatori) per il fatto che gli imputati si sarebbero adoperati a favore di questo o quel personaggio accusato di essere un terrorista (magari arrestato all’estero con l’accusa di terrorismo o perchè conosciuto come “notorio esponente” di un gruppo terroristico) dandogli ospitalità, aiutandolo a regolarizzare la sua posizione, avendovi cenato… o che altro.

Nei casi che possono considerarsi “più esposti”, l’accusa non ha potuto provare altro (per giunta quasi sempre presuntivamente) se non che, alcuni, avrebbero aiutato o cercato di aiutare, presunti o reali “volontari”, a raggiungere i luoghi dove era o è in corso una lotta di resistenza contro eserciti stranieri di occupazione, coalizioni internazionali o governi stabiliti e sorretti dai Paesi cui appartengono quegli eserciti; o al massimo, che avevano in qualche modo espresso intenzione di recarvisi essi stessi.

Mai nessuna sentenza che abbia potuto dichiarare che un dato gruppo processato stesse preparando un attentato o avesse un’intenzione dichiarata o un progetto di compierlo.

Di fronte a ciò, l’osservazione che dovrebbe sorgere spontanea in una mente libera da suggestioni e pregiudizi, è come sia attribuire a qualcuno di tali gruppi o imputati, di essere un dirigente, un promotore, un finanziatore o anche soltanto un partecipe di un’associazione terroristica “…che si propone atti di terrorismo” come si esprime e come vuole la norma.

Il  massimo che potrebbe affermarsi, a rigor di logica e senza che questo significhi affatto un’ammissione, è che, questo o quel gruppo sotto processo, semmai “fornisce”, oppure “si propone di fornire”, o è comunque disponibile a farlo, un “supporto logistico” ad un’organizzazione o ad un’associazione che è però al suo esterno, la quale, se ha compiuto effettivamente atti di terrorismo o se se li propone, allora sì che può correttamente dirsi un’associazione terroristica che compie o si propone di compiere atti di terrorismo. Ma come identificare la seconda con quei gruppi?

Per sopperire a questa incongruenza, i primi capi di imputazione ricorrevano a formule come “cellule”, “articolazioni della più grande organizzazione”, “filiere”, più o meno “attive” o “dormienti” il cui scopo era quello di fornire supporto logistico e all’occorrenza agire. E su questo si face una gran suggestiva pubblicità nei primi tempi e nei primi processi.

Quando i fatti cominciarono ad urtare contro questa ricostruzione che intanto aveva dato i suoi frutti sul piano delle prime condanne si è dovuto modificare anche il linguaggio e ricorrere ad un’altra strategia: ora, l’impossibilità di avere riscontro autentici e diretti diventava addirittura prova di maggior credibilità perché accresceva il sospetto o la convinzione di una maggior pericolosità e capacità di occultazione da parte degli imputati la cui ricorrente  insospettabilità, incensuratezza e rispettabilità, era vista proprio come una maggiore prova della loro capacità e del fatto che agivano adottando cautele di copertura tra le quali rientrava addirittura, così tuonava la Pubblica Accusa nei vari processi, “..sposare donne italiane e fare numerosi figli con loro“.  Tutti quegli elementi che avrebbero finito con l’evidenziare l’assurdità di certe accuse e col rivelare la reale posizione degli imputati venivano, viene da dire “maliziosamente”, anticipati come ad esorcizzarli, nei capi di imputazione stessi in modo da diventare addirittura appesantimenti dell’accusa. Questa mossa veniva a sua volta preparata già da mesi prima attraverso una “informazione-disinformazione” attraverso notizie messe in circolazione in giornali e siti, da certi settori degli apparati di vigilanza e di sicurezza del “sistema”. Notizie con le quali si comunicavano le strategie di copertura usate dai presunti gruppi terroristici e dalle loro cellule i cui membri avrebbero appunto adottato la tattica di occultamento e di copertura di contrarre matrimoni con italiane e di fare molti figli vivendo una vita esemplare fino al momento in cui avessero ricevuto l’ordine di colpire. Fino ad allora dovevano fingere di “dormire” o rimanere nascosti nella normalità. A tempo debito, eseguendo ordini o determinandosi di loro iniziativa, sarebbero dovuti passare all’azione. Fra queste tecniche di copertura ci sarebbero appunto state proprio il matrimonio con italiane, la numerosa prole, la regolarizzazione della posizione di soggiorno legale, la buona reputazione. Opposta a questa tattica, poteva essere scelta invece quella di sporcarsi con la commissione di reati quali lo spaccio di droga, C.D. o moneta falsa, di furti e truffe, in modo da non suscitare dubbi sul loro nascosto fondamentalismo religioso.

In questo modo rientrava proprio tutto ed ogni tentativo di difesa veniva anticipato ed anzi trasformato in un ulteriore elemento di carico e di appesantimento accusatorio; quasi un’ulteriore prova di colpevolezza! Seriose testimonianze di “super-esperti” di terrorismo anche dell’F.B.I. venivano qualche volta a confermare queste tesi davanti alle Corti creando quel clima giusto di solennità e di serietà e di suspance.

Fin qui non interviene ancora il presupposto del “fatto notorio” o quello dell’equazione identitaria “attività e/o progetto di recarsi o di adoperarsi per favorire altri a raggiungere i “Paesi caldi” = “terrorismo” “, poi elaborati dalla dottrina per facilitare le condanne; anzi, per renderle possibili nei casi impossibili, perché l’esatta qualificazione della natura del gruppo sotto processo, precede queste categorie che intervengono, semmai (a torto o a ragione) successivamente.  Prima di utilizzare le categorie elaborate dalla dottrina è d’obbligo l’accertamento se il gruppo di imputati in questione costituisce veramente un’associazione secondo i requisiti del 270 bis.; vale a dire innanzi tutto, se sussiste la prova effettiva  che essi sono un’associazione che si propone “atti terroristici” ma questo possiamo ben affermare con cognizione di causa, che non sembra essere mai avvenuto in nessun processo culminato in una condanna, nel doveroso modo rigoroso che sarebbe state giusto e necessario.[1]

Questa prova, per quanto rigorosamente doverosa  era del resto veramente troppo ardua da raggiungere; infatti non era stato mai trovato nessun gruppo (tranne nei casi di frode che abbiamo trattato descrivendo i processi nei quali si sono verificate) in possesso di armi, esplosivi, progetti terroristici, mappe con obiettivi da colpire, o che altro. Anche il “pericolo” ed il presunto “progetto”, doveva avere un minimo di potenzialità offensiva e di concretezza sicchè non si confondesse con espressioni, seppure forti, del pensiero.

La legislazione doveva allora necessariamente essere inasprita per poter pur consentire che qualcuno rimanesse nelle maglie della rete, diversamente tutto il presupposto che sorreggeva il progetto politico e militare che doveva dare seguito alle guerra dell’Afghanistan e dell’Iraq oltre che agli inasprimenti legislativi e di controllo dell’intero pianeta, avrebbe probabilmente rivelato tutta la loro strumentalità e fallacia.

La soluzione non poteva allora essere che quella di restringere le maglie della norma in modo che la giurisprudenza potesse elaborare una sua dottrina e che non fosse più necessario niente di tutto quello che abbiamo elencato.  Al requisito della prova che il gruppo era in procinto di organizzare attentati, di compiere stragi o che li stava effettivamente progettando o quanto meno aspirasse a farlo pur senza aver ancora posto in essere alcun elemento concreto, si sostituiva un’equazione dialettica:  terrorismo non è che qualcuno progetti di compiere atti di terrore, stragi, attentati, rappresaglie o che altro; e neppure che aiuti indirettamente o direttamente qualcun altro a compierli fornendogli un supporto logistico, un sostegno diretto o indiretto, una solidarietà attiva, ma è anche, semplicemente, proporsi di recarsi in uno di quei Paesi dove è in corso una guerriglia di resistenza mirata a resistere all’invasione del Paese da parte dell’esercito degli Stati Uniti o della coalizione internazionale, e che in tal modo ritarda il processo di normalizzazione, la pace, la ricostruzione, la ripresa della vita civile dopo la disfatta dell’esercito regolare del Paese occupato.  La motivazione “morale” di questa scelta così qualificata, veniva riassunta nel presupposto tutto politico che l’”invasione” non è in realtà tale bensì una “liberazione” in quanto si sta esportando la “democrazia” e la libertà in Paesi schiacciati da dittature e da culture medioevali, antipopolari e discriminatici e che la legittimazione a resistere sussiste soltanto fino a quando l’esercito regolare ed il governo del Paese nemico sono ancora esistenti e capaci di offrire una resistenza in termini militari. Però, poiché la motivazione si appalesava ancora veramente troppo propagandistica e strumentale ad una certa politica di imperialismo economico e strategico-militare oltre che evidentemente anti-islamica, era necessario rafforzarla con qualche “fumosità dialettica”. Era allora che prendevano consistenza il “fatto notorio” e l’equazione “recarsi nei Paesi caldi per unirsi alla resistenza locale = terrorismo”.  L’un presupposto sorregge l’altro. Infatti, soltanto alla luce del fatto che sarebbe “notorio” che le stragi che avvengono nella strade, nei mercati, nelle moschee e nelle piazze in danno della popolazione civile, sono compiuti da gruppi di estremisti islamici al fine di seminare panico diffuso; scoraggiare, impedire o ritardare il processo di pacificazione e di ricostruzione; impedire la resa del popolo alle forze di invasone e la familiarizzazione che potesse nascere con esse; punire la collaborazione; impedire la “democratizzazione” del Paese; scoraggiare ogni progetto di normalizzazione e diffondere sfiducia nella possibilità di riprendere pacificamente la vita civile, è possibile rendere accettabile l’equazione che pretende che chiunque si adopera per raggiungere i Paesi caldi e farvi giungere altri è un terrorista che vuole recarsi in quei Paesi per compiere atti terroristici.[2]

Anche questo però, alla lunga lasciava trasparire eccessivamente l’inganno dialettico che sorreggeva l’impalcatura.[3]

Era necessario aggiungere qualcos’altro. Poteva infatti bastare un ideale? Poteva mai bastare il desiderio o anche il progetto concreto di volersi recare in certi Paesi per unirsi alla resistenza locale contro gli eserciti dei Paesi occupanti?

Era allora che avvenisse quello che non riusciamo a definire diversamente che un ulteriore “inganno”; il più recente: quello della collocazione “da lontano” del materiale incriminante, nello stato del luoghi degli imputati.  Poiché alterare gli ambienti in modo diretto si è rivelato pericoloso e controproducente alla luce dell’esito dei processo in cui era stato fatto; poiché la frode dialettica ha iniziato ad evidenziare troppo i suoi limiti, era bene intervenire con qualcosa che chiudesse nuovamente il cerchio.

Perchè “da lontano?” E che cosa vuol dire?

Vuol dire che se gli imputati non possono essere accusati di avere armi ed esplosivi o progetti perché non sono mai stati rinvenuti e perché evidentemente non li possiedono ne’ intendono possederli; poiché le formule dialettiche da sole cominciavano ad evidenziare la loro lacuna e poiché, infine, le espressioni di rabbia, di sfogo, e di solidarietà ideologica con presunti o reali gruppi “jihadisti” operanti nei “Paesi caldi”, cominciavano esse stesse ad essere viste più come manifestazioni, sia pure di “forte contenuto” ma tuttavia rientranti nel diritto di libertà di pensiero e di opinione, occorreva qualcosa di inquinante che entrasse nelle case e nella disponibilità dei vari soggetti da incastrare senza entrare fisicamente nella loro sfera reale.  A questo pensavano i “siti civetta” appositamente creati dai “servizi” statunitensi ed israeliani (ma poi subito adottati in Europa) con i quali veniva immessa in Internet una gran massa di documenti attribuiti ad Al Qa’da o a presunti “gruppi jihadisti”.

In questi siti si rinvenivano proclami deliranti, inviti a compiere attentati, tecniche di guerriglia, ed insegnamenti su come confezionare ed usare bombe ed esplosivi. Circa le istruzioni per confezionare bombe, niente di più di quello che poteva rinvenirsi in tanti siti ufficiali in internet anche soltanto digitando la parola “bomba”, però di forte impatto suggestivo soprattutto per gli inviti a costruirle per usarle per la “guerra santa” contro i “nemici dell’Islam”.

Era più che naturale che, soggetti certamente simpatizzanti per una certa resistenza all’invadenza occidentale nei propri Paesi ed interessati a ricevere notizie meno filtrate e censurate sulla reale condizione delle resistenze locali, della guerra in Iraq ed Afghanistan e che già utilizzavano il canale preferenziale Al Jazira piuttosto che i canali occidentali, si imbattessero in quegli argomenti e fossero spinti dalla curiosità di accedervi e conoscere quello che dicevano. E d’altra parte, proprio come quando ci si imbatte n un argomento che attrae morbosamente può benissimo sorgere l’impulso anche a prelevarlo pieni di stupore e curiosità, per leggerlo meglio, per tornavi con attenzione, per capire.

Tanto basta per assicurare una condanna: finalmente tutti gli ingredienti ci sono. La pratica religiosa assidua, gli interessi eccessivi per gli sviluppi militari, un’ostilità culturale verso l’Occidente e la sua politica definita aggressiva, un senso di persecuzione che favorisce espressioni di sfogo come maledizioni, parolacce, auguri di male, giudizi forti, critica forte ad n certo tipo di vita “americanizzata” ed occidentale, la presenza di un documento irregolare, il contatto occasionale con qualcuno già condannato in un altro processo, uniti finalmente al rinvenimento nell’abitazione sopra qualche C.D. o su carta stampata di uno di quei proclami estratti da internet, di un manuale di istruzione o di un sermone attribuito a Bin Laden anch’essi estratti da uno di quei siti, diventano la prova certa, quella determinante che fa da collante a tutti gli indizi e che assicura al 100% la condanna.

Subito di seguito vedremo che nei processi milanesi in quella fase non c’era ancora quest’ultimo elemento perché soltanto allorché stava iniziando ad esaurirsi la riserva di suggestione mediatica utilizzata nei primi processi milanesi, si è sentita la necessità di ricorrere a questa strategia che riguarderà i processi dal 2007 in poi.

FINE DEL CAPITOLO


[1] Varrà ricordare nuovamente che “atti terroristici” secondo l’elaborazione giurisprudenziale, la definizione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali ormai più o meno unanimi, sono:  innanzi tutto gli attentati stragisti, poi tutti quegli atti di intimidazione e di violenza mirati, e/o che hanno comunque l’effetto, di seminare terrore e panico diffuso nella popolazione civile, sfiducia nelle sue istituzioni, ostacolo alla pace civile e sociale. Altresì, quelli mirati o che hanno l’effetto di mantenere uno stato di disordine e minare l’ordine costituito e le sue legittime istituzioni; di indurre col ricatto della violenza un governo a fare qualcosa che non è tenuto a fare o ad astenersi dal fare qualcosa che è tenuto a fare. Nella fattispecie rientra anche il “progetto” concreto di compiere atti concreti di violenza mirati a ciò o che possano produrne prevedibilmente gli effetti ed anche il “pericolo” concreto che possano essere effettivamente compiuti ove sia accertato che il gruppo di accusati possiede effettivamente un minimo di potenzialità e di capacità offensiva. Però, l’immagine più suggestivamente e mediaticamente usata a mo’ di propaganda e di formazione del consenso delle masse nelle scelte dei correttivi indicati dai governi, è quella che identifica la parola “terrorismo” con gli attentati e le stragi. Un’identificazione che ha il suo buon gioco non soltanto nel giudizio e nella credenza della popolazione ma persino delle Corti, soprattutto popolari.

[2] La convinzione che la popolazione di un Paese, una volta abbattuto il suo governo e sgominato il suo esercito non aspetterebbe altro che la cessazione di ogni ostilità e la ripresa della vita normale (e dunque la legittimazione di una conclusione sul piano giuridico quale quella riferita) si fondano, in definitiva e nonostante la mitologia della maturità delle masse democratiche e dell’esaltazione di esse come sovrane e consapevoli, sull’invincibile presupposto ben cognito ai reali detentori del “potere reale” di tutti i Paesi che, in fondo, non sono mai i popoli a fare la storia e che essi non sono in realtà nient’altro che carne da macello e animali da soma utilizzati nei vari scopi e progetti. Ben sa, ogni Stato maggiore di un esercito, ogni governo di ogni Paese in guerra ed ogni autentico conquistare che, arrivare ad abbattere le gerarchie politiche, religiose e culturali di un Paese, significa assicurarsi l’obbedienza cieca ed assoluta del popolo, laddove ad esso fosse dato anche soltanto poco più del necessario per soddisfare i suoi bisogni e le sue passioni. Evidentemente chi giunge a certe aberrazioni giuridiche, è ben consapevole oltre le ipocrisie dialettiche e politiche, che chi difende un Paese, una Civiltà, una Cultura, un Ideale, una Tradizione, una Terra, un’Identità, sono soltanto quelli che costituivano il “Governo” (nel senso ovviamente eminente del termine) di un Paese e non certo le masse per le quali un padrone vale l’altro e la cui preferenza per un padrone è legata soltanto al fatto che questi paghi meglio in termini materiali e di licenza. Gli “ideali” verranno dopo; e sono quelli che il padrone sceglierà per il suo branco e saprà bene far accogliere.

[3]Ad un’osservazione socio-politica e strategico-militare obiettiva e disinteressata, appare evidente che gli Stati Uniti hanno preteso la presenza di piccoli contingenti dei vari Paesi alleati (tre, quattrocento, il massimo cinquemila… soldati) non certo perché ne avevano militarmente bisogno. Basti pensare che nell’Iraq e nell’Afghanistan sono presenti circa 300.000 soldati americani mentre la presenza di tutti gli altri soldati di 20 Paesi, arriva appena a 20.000!  La ragione è fin troppo evidente: occorreva una legittimazione internazione a quelle che sono state aggressioni all’Afghanistan ed all’Iraq, avvenute senza neppure una formale “dichiarazione di guerra”. Costringere i Paesi alleati ad essere presenti in quei territori, mentre li obbligava ad una caccia interna ai gruppi islamici (formalmente, ai terroristi) e li manteneva nel mirino di un risentimento e di un odio da parte dei musulmani che si sentono così perseguitati da tutti, univa soprattutto la comunità internazionale in una solidarietà obbligata con le ragioni di Israele e degli Stati Uniti impegnandoli in una difesa comune degli interessi, dei problemi e delle ragioni di quelli che così diventavano necessariamente anche i loro interessi senza tuttavia averne neppure gli utili.

KAMIKAZE CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI

9 gennaio 2010

COME TI CREO IL MOSTRO

KAMIKAZE CHE LITIGANO CON LE MOGLI E CON I PADRI

-  TERZA PARTE -

Gli argomenti sul “Caso” e sulla “Coincidenza” hanno affascinato da molto tempo la mente dei pensatori, soprattutto quella dei più confusi. Su un punto tutti sono d’accordo: “caso” vuol dire “senza senso”, privo di una “ragione” trascendente o anche coestensiva a se che lo supera e gli da un significato o un ordine, altrimenti non sarebbe caso. “caso” vuol dire “eccezionale”, “non ripetibile”, altrimenti non sarebbe caso; “caso” non può coniugarsi con “ricorrente” altrimenti non sarebbe “caso” e non potrebbe dirsi che una cosa è avvenuta “per caso”.  “Caso” non può accompagnarsi ad una qualunque “significato” altrimenti non sarebbe “caso”.  “Caso” vuol significare “senza ragione”, “senza causa”, “senza significato”. Soprattutto, “caso” vuol dire “prima di ogni effetto” perché dopo l’evento causale segue tutta la serie dei determinismi di causa-effetto che conosciamo e che non conosciamo e non può più parlarsi di “caso” in senso assoluto.  Il “caso”, dunque, se non è “unico”, è quanto meno straordinario, eccezionale; qualcosa che non si ripete.

Diversa dal “caso”, inteso nel suo modo proprio e più coerente è la “coincidenza” che è assimilata a volte al “caso” ma non è la stessa cosa pur condividendone molti aspetti. Meno assoluta e non singolare, la “coincidenza” è comunque un altro evento straordinario; se non unico quanto meno vicino ad una singolarità.  Certo la “coincidenza” non si riferisce al momento dell’evento iniziale da cui conseguono i vari determinismi ma al momento successivo allorché la serie della “cause-effetti” ha avuto inizio ed allora l’ipotesi della “coincidenza” dovendo rispettare regole ben precise legate al processo stesso delle “cause-effetti”, se non è considerabile una singolarità ed un’esclusività come il “caso”, è comunque molto rara perché, appunto, affinché si verifichi debbono coincidere una serie di elementi che si combinano assai raramente e nei quali coincide, in fondo, anche una sorta di partecipazione del “caso”, questa volta però inteso non in se stesso ma come riflesso nel mondo dei determinismi.

Allorché si sia capaci di questo genere di speculazioni e si abbia la qualificazione intellettuale sufficiente per afferrare certi concetti in fondo abbastanza elementari e logici finché non interviene il condizionamento del sentimento, sul piano teorico non si può non essere d’accordo su questi principi ma allorché si tratti di applicarli alla realtà concreta, il “sentimentalismo” e gli interessi che vi si legano impedisce di vedere le conseguenze. E’ così che la politica, il positivismo, la gente comune, hanno scoperto un altro genere di “caso” e di “coincidenza”: quello che si ripete ogni volta che le cose vanno nella direzione contraria ai propri desideri, sentimenti, speranze, aspettative, illusioni, ideologie o di fronte a episodi e situazioni che suscitano paura ed inquietudine.

In questa prospettiva “sentimentale” ed interessata, il “caso” e la “coincidenza”, pur senza che ciò venga esplicitamente affermato pena l’evidenziarsi dell’assurdità dell’affermazione stessa, si è ripetuto e si ripete migliaia di volte; comunque, in tutte le occasioni per le quali, un evento determinante è stato preceduto da qualcosa che lo ha provocato.  Così, ad esempio, sarebbero un “caso” ed una “coincidenza” che tutti gli episodi di terrorismo che hanno giustificato nel mondo l’applicazione delle più aberranti forme di controllo e le reazioni militari delle guerre in corso che hanno esteso il dominio dell’Occidente ed attuato quella“globalizzazione” da tempo annunciata ed auspicata, abbiano finito per realizzare ogni volta esattamente l’opposto di quello che, stando alla versione convenzionale che delle finalità dei presunti terroristi viene divulgata, essi avrebbero in mente di realizzare e che abbiano invece sempre concorso a realizzare esattamente quel sistema e quel mondo che essi, si dice, avversino e che del resto in nessun altro modo si sarebbe potuto realizzare in tempi stretti e senza eccessive reazioni. Un sistema ed un mondo che, nella prospettiva degli pseudo-profeti della “globalizzazione” e del “Nuovo Ordine Mondiale” con il suo “Potere Unico e Globale”, doveva assolutamente realizzarsi ma che è fortemente osteggiato dai “terroristi islamici” data la loro visione del mondo fanaticamente esclusivista.

L’ultima occasione nella quale il “caso” e la “coincidenza” hanno agito per una millesima volta è quello del presunto attentatore di Natale che anziché portare i pacchi di Babbo Natale e la calzetta della Befana, portava esplosivo spalmato nella mutande e nei testicoli.[1]

Avrà un significato o sarà una “coincidenza” che da almeno dieci mesi nelle stanze del potere negli Stati Uniti si dibatteva il  problema di come giustificare l’apertura ritenuta necessaria di un “terzo fronte” di guerra nello Yemen? Un fronte indispensabile, sostenevano la Difesa e le forze che si muovono per una soluzione drastica e decisa, complessiva e non più propedeutica, del problema “Medio-Oriente-Vicino Oriente”.  Necessaria per completare il controllo pieno sull’intera Penisola Araba e, data la posizione strategica dello Yemen, che fosse frontale alla Somalia.

Il nodo del problema era che Obama aveva vinto le elezioni proprio presentandosi come pacere, come antagonista della linea Bush, come possibile interlocutore con il Mondo arabo. Obama è un democratico di quelli che ha osteggiato di più la politica repubblicana dei falchi e di Bush. E’ dunque evidente che le forze che detengono il “potere reale” negli Stati Uniti, essendo sempre le stesse, dopo la strategica vittoria paradossalmente ed imprevedibilmente accordata ad un nero che riunisce in modo quasi emblematico nel suo stesso nome quelli che sono presentati come i due principali  protagonisti  del “male mediatico”,  responsabili del “terrorismo islamico” e delle guerre (- Hussein (Saddam) e Osama (Bin Laden) -) reclamano da lui quello che avevano reclamato da Bush e che reclamerebbero da qualunque altro Presidente. Ed allora torna la necessità di ripetere il rito: come giustificare il nuovo corso? Come preparare le cose in modo che il Presidente possa avere una ragione da esibire ed una giustificazione dietro la quale non contraddire tutta la sua immagine?

L’ex ambasciatrice statunitense a Sana’, Barbara Bodine, dice che: “una dichiarazione di guerra contro lo Yemen ci si rivolterebbe contro”  ma i due più alti esponenti del Center of New America Security già un mese prima del fatto scrivevano che: “La notizia otto anni dopo l’11 Settembre e con due guerre in corso non sarà benvenuta ma lo Yemen richiede un’azione immediata”. E lo stesso scriveva l’autore di American Yihad Steve Emerson: ”Gli USA non vogliono che nel mondo musulmano si percepisca l’apertura di un terzo fronte: ma questa scelta ha un limite… Qui lo stesso governo yemenita è diviso, ancor più di quello pakistano, tra lealtà agli Stati Uniti e politiche anti-americane. Aggiungerei che lo stesso presidente al potere da 30 anni ha avuto proprio da Al Qa’ida un aiutino contro i ribelli sciiti del Nord armati da Teheran ed il pasticcio è completo. E quindi? Bisogna fare da soli: ma il governo Obama potrà mai accettarlo?”.

Già il noto scrittore politologo americano Perle aveva da tempo affermato che la soluzione veramente definitiva sarebbe stata quella di un attacco immediato, unico e congiunto contro l’Afghanistan, l’Iraq, il Pakistan, la Siria, lo Yemen, la Somalia, l’Iran, ed alcuni Paesi arabo-africani indecisi…. Soltanto così, egli sosteneva e sostiene ancora, si sarebbe definitivamente risolto il problema del “terrorismo islamico” e dello scontro tra la nostra civiltà ed il residuo della barbarie del passato. E soltanto così Israele avrebbe potuto avere garantita la sua pacifica sopravvivenza.

L’interevento militare nello Yemen non era l’unico problema: da qualche mese erano pronti, ancora impacchettati, nuovi strumenti di controllo negli aeroporti, destinati in futuro anche agli uffici pubblici, incredibilmente invasivi: lo “scanner corporale” perché sarebbe l’unico a rivelare la presenza nel corpo di esplosivo.[2] Se questa innovazione è stata una risposta necessaria al pericolo evidenziatosi nel fallito attentato di Natale, perché da mesi quegli apparecchi erano già bell’è pronti per essere installati intanto nei principali aeroporti?

Dovrebbe essere superfluo osservare che quest’ulteriore innovazione non avrebbe avuto facile accesso nelle condizioni che precedevano l’episodio subito definito “il fallito attentato di Natale” perché rappresenta veramente un passo ulteriore verso un’umanità robotizzata; certo nessuno si sarebbe mai immaginato anche fino a poche settimane fa, di dover fare una risonanza magnetica o un esame ai “raggi x” ogni volta che accede ad un viaggio.[3]

Come si poteva dare attuazione ai nuovi “pacchetti premio” natalizi da offrire all’intero, già esasperato Occidente?

Ecco intervenire nuovamente il “caso” e la “coincidenza”.  Come era accaduto per le “Torri Gemelle”; come era accaduto per Madrid e per Londra; come accade nelle moschee e nei mercati dell’Iraq e dell’Afghanistan ogni volta che a livello internazionale deve darsi seguito ad una “svolta legislativa e giudiziaria “epocale”, “qualcuno” agisce. Nei casi più eclatanti, quel “qualcuno” rimane sempre sconosciuto o se viene reso cognito non può più parlare o difendersi ne’ confermare o smentire perché è morto, si dice, nell’operazione stessa o è ancora nascosto; mentre nei casi “caserecci” e ridicoli (i terroristi delle scarpe spalmate di esplosivo e dei testicoli e mutande, oppure quelli che si fanno scoppiare in mano la borsa degli attrezzi di lavoro come nel caso di Milano (dopo aver litigato con mogli o padri…) i “terroristi” vengono sempre fermati in tempo e prima che agiscano.  Superfluo aggiungere che, questi ultimi diventano poi la conferma, la prova provata, che tutti gli episodi di “grande terrorismo stragista” realmente compiuti, sono stati effettivamente realizzati dallo stesso genere di soggetti, cioè musulmani fanatici e folleggianti, semplicemente più preparati e fortunati di questi ultimi.

In questo modo la suggestione viene rinnovata e rafforzata; la copertura dei veri più probabili responsabili rafforzata; le pericolose emersioni che iniziavano troppo ad evidenziare il sottofondo di certe ricostruzioni rigettate nell’ombra e la situazione generale si presenta nuovamente pronta per la successiva tappa. Una tappa che fa parte di quel progetto generale e finale che deve portare l’intero pianeta alla “globalizzazione” totale, instaurare in esso l’annunciato “Nuovo Ordine” dal “Potere Unico”, esercitato sopra un’umanità omologata nei cervelli ed unificata nel minimo comune denominatore di un’esistenza incentrata su un ebete consumismo  e sottoposta ad un rigido controllo persino dei sentimenti, dei pensieri, delle emozioni e delle reazioni.  Un risultato, questo, che non può prescindere dalla eliminazione dei residui di un mondo tradizionale (nel caso dell’Islam ancora troppo vivo e vissuto sia a livello intellettuale che popolare) che costituisce ancora l’immagine di un’alternativa esistenziale, in forza di una identità stabilità su basi religiose e spirituali ancora radicalmente vissute sin nei suoi tratti sacrali mantenuti e rafforzati da una coerente, costante ritualità.

Infine, l’episodio ha rimesso in discussione la liberazione degli altri detenuti di Guantanamo e la sua definitiva chiusura a cui molti si erano opposti ed ha offerto l’occasione per riaprire le polemiche sul caso del massacro di Fort Hood in Texas negli Stati Uniti dove il 15 novembre 2009 vi furono 13 morti e 45 feriti e dove il responsabile, un maggiore dell’esercito, Nidal Malik Hasan che è stato processato e condannato soltanto per omicidio, suscitando le ire di alcuni settori della F.B.I. che pretendevano che fosse accusato di “terrorismo islamico” per la sua origine etnica. L’episodio di Natale ha riaperto l’occasione per sostenere che il maggiore sarebbe stato spinto alla strage dall’Imam americo-yemenita che vive nello Yemen, Anwar al Awlaki, definito il nuovo Bin Laden che agisce dallo Yemen. La mancata contestazione in quel processo aveva già fatto irritare la F.B.I. e la C.I.A. perché si era perdura l’occasione di intervenire nello Yemen.

Con questo episodio, i vari “super-esperti” di terrorismo islamico come Steven Emerson, Magdi Allam Cristiano, Peter Bergen ed altri, hanno rinnovata l’accusa che lo stesso Imam avrebbe incitato ed armato dallo Yemen il giovane nigeriano.

Significativo anche il commento dell’ex vice-presidente dell’Amministrazione Bush, Cheine il quale, all’indomani dell’episodio e alla reazione di Obama che osservava come “anche i democratici sanno tirare fuori i muscoli e mostrare il petto villoso” annunciando severe reazioni nello Yemen dove, secondo le informazione lui fornite della CIA e dell’FBI allorché si trovava ancora in vacanza in Jamaica, il fallimentare kamikaze sarebbe stato addestrato e preparato, osservava che ora anche lui avrà le sue belle rogne.  Chine capisce bene probabilmente che l’aiuto al governo yemenita è una dichiarazione di guerra vellutata e che anche che l’episodio di Natale non è che una lezione, un suggerimento, una pressione ad Obama della stessa natura delle Torri Gemelle.

Ancor più significativo però il fatto che il “terzo fronte” questa volta è stato presentato come un “appoggio logistico” al governo dello Yemen che, pur se alleato, si dimostra tuttavia incapace da solo di controllare la situazione che nello Yemen starebbe precipitando. Un appoggio logistico che però, caso strano, era iniziato ben 11 mesi prima che accadesse l’episodio di Natale con l’introduzione di alcune centinaia di operativi dell’F.B.I. e della CIA.

A dire il vero anche in questo caso natalizio non mancano gli elementi di stranezza che lo accompagnano. Prima che venisse anche ipotizzato un collegamento con Al Qa’ida o similari, il giovane si era già presentato subito dopo il fallito tentativo, come un incaricato da Al Qa’ida yemenita senza che fosse preso sul serio dallo stesso giudice distrettuale Paul Barman che per primo lo intrerrogò con l’iniziale contestazione di aver tentato di distruggere un aereo. Alla prima domanda del giudice su come si sentisse, il giovane rispondeva con un sorriso… “Meglio, mi sento meglio”.

Il giovane di colore era stato denunciato dal padre con il quale aveva avuto forti diverbi ed era stato messo a regime nonostante fosse un ricchissimo banchiere nigeriano. Il ragazzo si era sfogato per mesi su un foro di internet lamentando di essere solo e depresso”, di non aver mai trovato “un vero amico musulmano”. Li aveva redatti tra il 2005 ed il 2007 usando il nick name “Faruok1986”, quando frequentava una scuola britannica nel Togo; una scuola nella quale, si lamentava, c’erano pochi musulmani con cui fraternizzare. Aveva scritto almeno 300 messaggi nei quali ripeteva di non avere nessuno con cui parlare, “…nessuno che mi consigli o mi sostenga e mi sento solo e depresso; non so che cosa fare e poi credo che questa solitudine possa condurmi ad altri problemi”.  Risalta anche la tensione fra le interpretazioni liberali ed estremiste dell’Islam: “Il Profeta ha detto che essere religiosi è un compito leggero e coloro che si caricano di fardelli troppo pesanti lo troveranno difficoltoso e non potranno continuare; e così ogni volta che mi rilasso commetto delle mancanze, e quando mi impegno mi stanco di quel che sto facendo – per esempio, imparare a memoria il Corano. Come trovare un equilibrio?”. Nel dicembre del 2005 racconta che i suoi genitori sarebbero venuti a trovarlo a Londra e si chiedeva se fosse lecito che mangiasse carne insieme a loro: “Sono dell’opinione che la carne non macellata secondo l’uso islamico sia proibita, a meno che non sia assolutamente necessario; i miei genitori la pensano come qualsiasi straniero, che possiamo mangiare qualunque tipo di carne. Ho pensato che non dovrei mangiare con loro, ma temo che questo possa creare divisioni ed altri complicati problemi familiari”. (The Washington Post 28/12/2009).

Il padre del giovane è uno dei personaggi più influenti nelle scena economica nigeriana. Ex ministro dell’economia, presidente della First Bank è stato nominato anche commendatore della Repubblica italiana. Il giovane vissuto a Londra con la famiglia dal 2005 al 2008 ed ha ottenuto anche un visto per gli Stati Uniti. Nell’agosto 2008 era già stato negli Stati Uniti. Ad agosto 2009 ha avuto una forte lite col padre perché voleva andare nello Yemen osteggiato da quest’ultimo. Privato del sostegno economico annunciava per questo con una lettera il suo distacco dalla famiglia. Il padre denunciava la sua sparizione all’Ambasciata americana di Abuja e dal mese di novembre 2009 era stato inserito nella lista dei nomi dei 550.000 probabili terroristi e si era visto rifiutare il visto di reingresso a Londra.

Il governo nigeriano all’indomani del fatto faceva sapere che il giovane nigeriano giunto dal Ghana in aereo, prima di imbarcarsi per Amsterdan da cui avrebbe preso l’altro aereo per Detroit sarebbe stato fermato per tre volte al varco di accesso alla zona di imbarco. Due volte il controllo avrebbe suonato, la terza volta si è tolto le scarpe e il controllo non avrebbe più suonato.

Appena arrestato il giovane dichiarava subito di aver ricevuto l’esplosivo, 80 grammi di “petn” collocato nelle mutande, da un capo di Al Qa’ida nello Yemen ed il suo intento era quello di far saltare l’aereo sul quale si era imbarcato da Amsterdam per Detroit, Il 24 dicembre 2009. Non vi sarebbe riuscito soltanto perché neutralizzato da passeggeri che lo hanno assaltato. Tuttavia questo non avrebbe impedito che riportasse gravi ustioni nel corpo in quanto la deflagrazione è comunque parzialmente avvenuta su di lui. La quantità di materiale non era sufficiente minimamente a far esplodere l’aereo ma si sostiene che avrebbe comunque potuto generale un’apertura che piccola che poteva essere avrebbe causato una depressurizzazione letale nell’aereo stesso.

Particolare curioso, soltanto per l’insistenza di due passeggere, Kurt e Lory Haskell, che hanno insistito a voler rivelare la notizia, è trapelato che il giovane nigeriano non era solo nel volo “Amsterdam-Detroit”. Con lui c’era un indiano arrestato perché un cane addestrato dell’antiterrorismo aveva “sentito” qualcosa. Portato via dall’aereo è stato interrogato e poi rilasciato. Nessuna accusa contro di lui; resta Umar Farouk Abdul Mutallah l’unico accusato che, prima di essere accusato, precede tutte le accuse che gli verranno poi fatte successivamente.

Chi era l’”indiano”? E che ruolo doveva svolgere? E qual è l’effettivo ruolo dello stesso Umar Faruk?

E’ sicuramente straordinario che in certi campi compaia sempre, ed al momento giusto, il personaggio di turno che si presta a fornire l’occasione necessaria e voluta per coprire una falla lasciata aperta da una determinata operazione che ha implicato eccessive emersioni; che si presta a risolvere un problema che si pone da tempo; che si presta a superare un ostacolo che impedisce certe soluzioni ritenute le uniche suscettibili di risolvere un problema determinante e via dicendo e che non realizza nulla degli scopi utili alla sua presunta causa.

Dire che tutte quelle volte ha agito il “caso” o la “coincidenza” è veramente irrazionale.  Non è tuttavia neppure razionale presumere che le cose avvengano sempre con il meccanismo semplicistico del “complotto” ordito da quattro, cinque persone rinchiuse in una stanza dei bottoni o in qualche isola.  E’ sicuramente vero invece che le cose non sono comunque mai causali e che il problema, dunque, riguarda non già la casualità o meno o la coincidenza o meno ma, invece, la “modalità” come certe cose vengono fatte accadere. E quanto alla modalità, le cose non sono semplici perché se è pur vero che i “dirigenti” di una determinata operazione o serie di operazioni non mancano mai, è altrettanto vero che le modalità di attuazione per le quali esiste una vera e propria “scienza”, passano per meccanismi di azione e reazione che non appartengono a possibilità e conoscenze comuni ed ordinarie. In certe operazioni agiscono vari tipi di influenze che non sono soltanto di ordine corporeo nel senso più grossolano del termine ma anche “sottile” e relativamente a queste opera la messa in moto di forze che la comune psicologia non è neppure in grado di sospettare. Questo senza ovviamente trascurare affatto le possibilità anche soltanto di ordine più grossolanamente materiale che già da sole permettono di agire su un’area di azione sufficientemente vasta per permettere di portate l’azione più nel profondo senza troppo apparire.

Piuttosto nel dubbio se il personaggio di turno sia un mistificatore che si è prestato ad un gioco sporco o un pazzo che comunque sicuramente contribuisce a rendere difficile la vita dei musulmani, non potrebbe essere un’occasione per saperne qualcosa di più, per accertarsi l’identità e la sorte effettiva di quel personaggio durante e all’esito del processo oltre che per ottenere giustizia, che qualche “Associazione islamica” si costituisca “parte civile” in quei processi dove troppo facilmente e così eccezionalmente è stato individuato il colpevole, e all’esito. chiedesse il doppio della condanna che per lui proporrà la Pubblica Accusa?


[1] Precisazione: non è che noi sosteniamo che i sostenitori del “caso” e della “coincidenza” reiterati affermino che gli interventi repressivi e le guerre conseguenti agli episodi di terrorismo sono casuali, al contrario essi affermano del resto con buona logica che essi sono reazioni necessarie, forme di difesa, per aberranti che possano essere, determinate e giustificate dal pericolo rappresentato dal terrorismo dimostrato dalle loro azioni. Chiunque sa che gli inasprimenti legislativi sui controlli vengono giustificati (a ragione o strumentalmente) dalla necessità di fermare il terrorismo (che questo sia veramente esistente o sia soltanto strumentale al fine). Quello che noi vogliamo dire è che gli stessi che hanno chiaro questo concetto sono però poi disposti a credere che siano un “caso” ed una “coincidenza” che, quelle cose che avrebbero determinato quei correttivi (guerre, leggi speciali, inasprimenti, globalizzazione, consolidamenti geopolitici di equilibri di potere, ecc.) finiscano sempre per convenire alla stessa parte e per realizzare ciò che da tempo essa intendeva o aspirava a raggiungere; che coincidano sempre con ciò che essa ritiene non soltanto necessario ma addirittura vitale per la sua stessa sopravvivenza; che  rafforzino la sua posizione dominante; che si ritorcano sempre a svantaggio di coloro che vengono indicati come gli autori dell’operazione e che tutto finisca per realizzare ciò che costituiva il progetto esistenza fin dall’iniziale ed ora in fase di attuazione e cioè, quella “globalizzazione” accompagnata dall’accaparramento delle ultime risorse energetiche del pianeta, dal rafforzamento delle postazioni militari e di controllo, dalla realizzazione, finalmente, dell’auspicato “Potere Unico Mondiale”. Avrebbe mai questo progetto potuto realizzarsi spontaneamente da solo, vincere ogni resistenza da solo, travolgere ogni ostacolo da solo e limitandosi, i suoi sostenitori, ad una sola presenza difensiva e di osservazione dell’avversario che intanto compiva gli atti stragisti che gli vengono attribuiti?.

A meno di non far intervenire motivazioni di ordine “moralistico” per le quali, come affermano i telepredicatori americani,  “…non è un caso che quegli atti di violenza terroristica si rivolgano sempre in danno di chi li compie in quanto il male non raggiunge mai il suo scopo e la parte che risulta avvantaggiata da quelle azioni lo è proprio perché rappresenta il bene…”, l’atteggiamento casualistico che abbiamo denunciato è senz’altro assurdo come del pari ci sembra assurdo accettare la soluzione “moralista” or ora prospettata che peraltro non ha nulla ne’ di Vero ne’ di autenticamente “morale”.

[2] Poiché quello che conta è il risultato da raggiungere e non più astratte patenti di efficienza da esibire scenicamente, l’introduzione di queste nuove “mostruosità” e l’ingresso forzato ed ormai “necessario” di questi sistemi è stato accompagnato, anche questa volta come fu il caso delle “Torri Gemelle”, da uno sviante concerto critici nei confronti dei servizi di sicurezza americani.  Negli Stati Uniti, l’introduzione delle innovazioni nel campo dei controlli che hanno creato caos pazzesco negli aeroporti e nelle stazioni e la notizia del “nuovo fronte” di guerra yemenita, è stata sopraffatta da una cortina fumogena di critiche strategicamente pilotate in una direzione tutta periferica, cioè, il “fallimento dell’Intelligence”. Questo argomento sviante e dall’altro lato esorcizzante sul quale è stata dirottata e fatta scaricare ed esaurire la tensione suscitata dagli altri due argomenti centrali, sembrano tanto svolgere oltre che la funzione di prevenire e tacitare l’interrogativo di come sia possibile che avvengano certi episodi nonostante i controlli e la loro dimensione, anche quella di non permettere che si susciti un’eccessiva supervalutazione di certi apparati di sicurezza che, come si è dimostrato in passato, diventa controproducente in quanto suscettibile di far sorgere il sospetto che i reali manipolatori di certe operazioni, siano proprio al loro interno. Invece, mantenere basso il livello di considerazione di quegli apparati evita una loro supervalutazione e le conseguenze che se ne potrebbero trarre. Meglio tenerne basso il profilo; infatti, come potrebbero servizi inefficienti e composti da cretini, essere capaci di tanto ed evitare che certe cose avvengano sotto i loro occhi?

[3] Con queste considerazioni noi non vogliamo affatto ignorare o negare che, giunti a certi punti, determinate soluzioni si presentano ormai non soltanto utili e necessarie ma addirittura inevitabili. E questo vale del resto anche per tutta un’altra serie di intereventi che la “civiltà moderna” ha resi inevitabili in tutti i campi della vita e dell’attività umana, contribuendo a complicarla sempre di più anziché a semplificarla ed a soffocare, letteralmente, le più elementari espressioni di libertà, di felicità, di umanità e di distacco. Però viene da rilevare come, proprio questa “inevitabilità”, evidenzia ormai tutto il sottofondo veramente “satanico” di questo tipo di civiltà dove il bisogno e la necessità si sono estesi e dilatati fino a ripiegarsi sull’essere umano che doveva beneficiare di certe innovazioni mentre ne è stato, infine, avvolto e soffocato.

TERRORISMO E RESISTENZA: Distinzioni politiche, legislative, giuridice e morali

31 dicembre 2009

*

TERRORISMO E RESISTENZA

DISTINZIONI POLITICHE, LEGISLATIVE, GIURIDICHE E MORALI.

Autore

(Carlo Corbucci)

- PARTE PRIMA -

In campo internazionale, la distinzione ormai impostasi, certo non casualmente e non senza interesse,  tra “terrorismo” e “resistenza” (nella quale è compresa la “guerriglia” quando essa è animata dalla finalità di “resistenza”),  non soltanto sul piano pratico ed effettivo ma ormai anche su quello giuridico, viene stabilita sulla base dei seguenti elementi di discriminazione che qui riassumiamo in termini molto generali:

a)         L’esercito di una Paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio ed ideale di tutela democratica, non può mai essere accusato di “terrorismo”, sia perché le finalità militari, storiche, politiche, culturali e sociali di un “esercito regolare” guidato da uno “Stato Maggiore” che risponde ad un Governo regolare, eletto dal popolo e da questo controllato, oltre che dall’opposizione nonché vincolato da una Costituzione fondata sul rispetto dei “diritti umani”, della dignità della persona, sul presupposto della libertà di religione, di opinione, di associazione e di scelta morale e sessuale della vita privata, esclude che possano essere mirate alla conquista ed alla sottomissione di un paese o del suo popolo.

b)        Il governo e l’esercito di un paese democratico, soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come  gli Stati Uniti non può mai avere finalità “terroristiche” come quelle di incutere nei Paesi con i quali fosse anche in guerra, panico diffuso, senso di smarrimento e sfiducia nella pace o nella ripresa della normalità. Al contrario, mira a rassicurare che lo scopo delle stese operazioni belliche è quello di ristabilire al più presto la pace, la libertà, le garanzie democratiche, l’ordine, la giustizia.

c)         Lo scopo e la finalità di operazioni militari compiute da un Paese democratico soprattutto dotato di garanzie storiche, costituzionali, ideali e culturali come gli Stati Uniti che sono storicamente esempio di ideale di tutela democratica, non può mai essere quello di una conquista per sfruttamento o per annessione. Un’eventuale operazione militare non può essere considerata altro che una necessaria risposta a ripetute provocazioni ed aggressioni che arrechino o abbiano arrecato danno diretto alla popolazione del Paese democratico o che costituiscano pericolo grave per essa o per l’umanità.  In quest’ottica non è esclusa l’opzione militare nel caso di acclarata tirannide esercitata da un governo dispotico all’interno di un Paese, sulla propria popolazione, ove la situazione raggiunga livelli di violenza tale che la stessa venga privata di ogni elementare forma di dignità e di rispetto della persona umana tale da richiedere l’intervento del resto della comunità internazionale a tutela della sofferenza di quel popolo

E’ dunque da considerare falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici; dall’intenzione di estendere la propria influenza o il proprio potere, diretto o indiretto che sia; dalla volontà di rimuovere ostacoli politici o culturali all’interno del Paese contro il quale viene adottata l’opzione militare, contrari agli interessi materiali ed economici del Paese democratico stesso.

d)        Sono considerabili “atti militari” e dunque legittimi (fatte comunque salve le eventuali contestazioni in termini di “crimini di guerra”) anche se compiuti in opposizione all’esercito di un Paese democratico che stia militarmente penetrando nel territorio di un altro Paese che non sia considerato “democratico” secondo i condivisi criteri della politica internazionale, soltanto quegli atti a carattere militare compiuti dalle forze ufficiali dell’esercito del Paese finchè è operante il proprio governo e lo “Stato Maggiore” e sia ancora presente un’organizzazione delle istituzioni che coordina le operazioni belliche nei termini di una “difesa” del territorio e di uno scontro tra eserciti nell’indeterminatezza degli esiti finali e prima di un’eventuale “resa ufficiale” o disfatta dell’esercito e della sua composizione gerarchica.

e)         Sono considerabili “atti di Resistenza” o più in generale “Resistenza armata” e dunque legittimi a determinate condizioni, le operazioni compiute dall’esercito di un Paese nei confronti del quale è in corso un’invasione da parte di un altro Paese, anche se quest’ultimo è stato provocato ed indotto all’opzione militare ed il primo sia considerato uno Stato che non può essere considerato tra quelli che rientrano in una classificazione “democratica” o non abbiano aderito ad accordi internazionali che lo qualifichino come solidale in una visione comune, finchè restino integre le strutture di comando militare e politico di quello Stato ed il suo esercito abbia la capacità di opporre una resistenza qualificabile in termini militari, capace di dare ancora indeterminatezza all’esito dell’operazione militare e del conflitto e dare significato al sacrificio imposto alla popolazione in termini di continuità del conflitto stesso.

Sono altresì considerabili  “atti di resistenza” o più in generale “Resistenza armata”, quegli atti anche violenti compiuti all’interno di un paese da gruppi di opposizione cui aderisca in senso effettivo o solidale, gran parte della popolazione oppressa da un regime e da governi che violino sistematicamente i “diritti umani”, neghino le elementari forme di libertà, esercitino persecuzioni per ragioni politiche, di razza e di religione, purché quegli atti stessi siano rivolti contro le strutture militari e governative senza coinvolgimento ne’ pratico ne’ potenziale della popolazione civile.

Da questi principi di riferimento che vengono ormai considerati presupposti scontati, scaturiscono le seguenti conseguenze immediate:

1)        Qualsiasi azione compiuta dall’esercito di un Paese democratico, nel caso più generale, degli Stati Uniti che sono onerati dal gravame di essere in qualche modo i “guardiani”, i “gendarmi” ed i “custodi” della democrazia nel mondo, sia per la loro capacità e ricchezza sia per la loro superiorità tecnologica e militare, non può mai essere considerata terroristica neppure quando assuma i caratteri dell’uso esagerato e sproporzionato della forza o per gli effetti collaterali necessariamente collegati all’operazione principale costituita dall’obiettivo di abbattere al più presto il governo del Paese e le sue forze armate regolari, perché tutto questo ha comunque l’unico scopo di restringere nel più breve tempo possibile l’opzione militare al fine di ridurre al minimo possibile la sofferenza possibile alla popolazione del Paese invaso ed il  minor numero di perdite possibili, sia del proprio esercito che della popolazione del Paese avversario.  Ancor di più è dunque da ritenere falso che un’opzione militare adottata dal Paese democratico possa essere dettata da interessi materiali ed economici o da altri interessi biechi che non siano il bene dell’umanità.

2)        Le azioni che ad un’apparenza esteriore presentassero l’aspetto di stragi apparentemente assimilabili a quelle compiute con un “atto terroristico” (attentato, operazione kamikaze, ecc.), quali quelle conseguenti ad un bombardamento di una postazione militare, di un villaggio che ospita terroristi, di un avamposto militare che resiste o anche quelle effettuate sopra le grandi città e le capitali del Paese avversario, non possono essere considerate di natura terroristica in quanto la loro motivazione è collegata ad aspetti “tecnici” di natura militare, quali la necessità di eliminare le postazioni militari offensive e difensive peraltro dolosamente collocate dal governo del Paese avversario a ridosso delle abitazioni civili, sia dalla necessità di rendere inoffensivo l’esercito del Paese avversario, al più presto e con operazioni rapide, efficaci e conclusive, che riducano i tempi ed i costi (in vite umane) dell’opzione bellica.

3)        Non sono infine da assimilare ad “atti terroristici” ne’ considerabili “operazioni terroristiche” nessuna di quelle operazioni compiute dall’esercito del Paese democratico che è stato costretto a scegliere l’opzione militare, qualunque sia l’effetto esteriore, perché esse rispondono sempre e soltanto ad esigenze strategiche di natura e di carattere prettamente militare e mai a scopi e finalità di terrore, di panico diffuso, di scelta indiscriminata; e colpendo peraltro con mezzi militari, non presenta mai quel carattere subdolo, imprevisto ed imprevedibile che presenta invece l’atto terroristico, soprattutto del kamikaze” che, pur senza disporre di nulla, arriva al punto di sacrificare il proprio corpo, evidenziando così una carica di odio tale da considerare nemica l’intera umanità. Sicchè, pur di trascinare con se chiunque consideri nemico, senza alcuna discriminazione tra obiettivi militari e civili; senza alcuna previsione o precauzione di evitare il coinvolgimento di innocenti; senza alcuna discriminazione tra militari e civili, donne, vecchi e bambini, è disposto ad esplodere in prima persona con il suo carico di tritolo e di odio.

4)        Le operazioni militari dell’esercito di un Paese democratico, non possono dunque essere mai assimilabili ad azioni terroristiche, soprattutto per il fatto che, esse sono deliberate con un criterio militare fondato su un’etica propria di un esercito organizzato e gerarchicamente guidato, il quale è controllato da un Governo e da un Parlamento che ne monitora le azioni, le controlla, le giudica e ne deve rendere conto alla propria popolazione. Un controllo che trova un’ulteriore garanzia e supporto nel fatto che, la struttura militare ha, proprio al suo interno, un “codice d’onore” che impone specificatamente il giudizio sulle operazioni svolte dagli ufficiali e dai loro subordinati durante le operazioni e che prevede la condanna di quegli atti non propriamente militari e non “tecnicamente” necessari all’operazione militare in se e basati soltanto su un uso personale o esagerato della forza, sicché offre la garanzia di un controllo delle azioni.

5)        Questa garanzia si spinge non soltanto a qualificare “indegni” dal punto di vista militare e del “codice d’onore” certi atti ed a punirli ma anche ad inquadrarli nella figura degli atti di “criminalità di guerra”; una figura che se non è comunque assimilabile al “terrorismo” è tuttavia già sufficiente a squalificare chi se ne fosse reso responsabile e ad emarginarlo assumendone le distanze con una condanna morale e materiale da parte del Paese e delle sue istituzioni.

Fanno eccezione, pur potendo rientrare nel contesto formale di “esercito regolare”, quelle azioni compiute dall’esercito di un Paese guidato da un governo tirannico che abbia provocato l’opzione militare da parte del Paese democratico in quanto non esiste al suo interno l’equivalente effettivo di un “codice d’onore” che offra le garanzie di un reale rispetto della dignità umana mentre, al contrario, fanno legittimamente ritenere che la forza espressa nell’organizzazione militare sia in realtà tutta asservita più che agli interessi della popolazione, agli interessi del governo o del gruppo che opprime il popolo di quel Paese stesso. Nei confronti dei membri dirigenti, anche militari di un simile Paese, sia che si tratti dei membri del governo che ufficiali dell’esercito, può dunque essere usata la duplice qualificazione di “criminali di guerra” e di “terroristi” e come tali possono essere processati dal Paese democratico al termine delle ostilità o in qualunque momento e luogo venissero catturati. [1]

Questi, molto in generale e riassuntivamente, i principi generali che informano la politica ed il diritto internazionale attuale. Va subito chiarito, però, che le distinzioni sopra riassunte sono di portata politica generale e costituiscono una “volgarizzazione” di un linguaggio molto più “raffinato”  e sibillino, allorché vengono tradotte nei trattati e negli accordi internazionali; e questo ancor più, quando vengano trasposti nel linguaggio e nell’ambito giudiziario dove, operando, soggetti che, poco che siano intellettualmente più qualificati della gran massa, hanno ovviamente un’esigenza diversa non fosse altro che sul piano della forma.

La grossolanità delle suggestioni destinate alla gran massa debbono qui essere raffinate ed adattate a menti più sofisticate che, quale che sia stato il grado di indottrinamento esercitato su di loro da decenni di istruzione obbligatoria e facoltativa, da convegni, specializzazioni, iniziative di studio o di salotto, conservano pur sempre una diversa esigenza non foss’altro che sul piano della più elementare razionalità.

Ed è questo adattamento qualitativo che ora riporteremo riferendoci alle conseguenze in campo legislativo e giudiziario, dei presupposti politici sopra esaminati.

Sul piano più strettamente formale e giuridico, è stata stabilita una nozione di terrorismo prima in campo europeo poi in campo internazionale.

E’ ormai un punto fermo che per atto terroristico, per terrorismo e per attività terroristica si intendono tutti quegli atti e quelle attività, anche non necessariamente compiuti ma anche soltanto concretamente progettati o in progettazione, che hanno finalità, e comunque conseguenza e/o effetto, di colpire con attentati la popolazione, organismi internazionali, istituzioni, soggetti.

Quanto al fine, all’intenzione ed all’effetto, possono essere specifici o concorrenti: seminare panico diffuso nella popolazione; scoraggiare la fiducia nelle istituzioni ed ingenerare uno stato di paura diffusa, di insicurezza e di sfiducia nelle capacità dello Stato di dare difesa, ordine e sicurezza. Oppure anche quello di compiere atti di vendetta e di rappresaglia contro la popolazione di Paesi che aderiscono alla coalizione militare nei territori ove è in corso l’occupazione o la missione di normalizzazione anche al fine di costringere i rispettivi governi a desistere dall’alleanza.

Quanto al movente emotivo che muove l’atto terroristico è indifferente che, oltre che da queste motivazioni, sia accompagnato anche dal risentimento religioso che si inasprisce in quanto si sente attaccato e si rafforza il giudizio negativo sull’avversario che lo attacca oppure che prevalga un sentimento nazionalistico o da un’ostilità verso l’Occidente, sia essa di natura politica, filosofica o religiosa. E’ evidente che in ogni azione è presente un movente politico, uno pratico, uno razionale ed uno emotivo. Quello pratico è il risultato e l’obiettivo immediato ricercato, il risultato politico cui si mira; e se su questo tutte le componenti di una vasto numero di soggetti considerati orbitare nell’area di una disponibilità a compiere atti di violenza, possono trovarsi solidali ; quello emotivo riguarda invece la motivazione più intima e più personale del soggetto e che può essere il fervore religioso per alcuni; il fanatismo per altri; la rabbia e la disperazione per altri ancora; l’avversione ed il disprezzo contro un avversario avvertito come espressione massima di prepotenza, di invadenza e di egoismo per altri ancora; la consapevolezza di non avere più futuro per altri; la vendetta per la perdita di qualche congiunto o di un’ingiustizia profondamente subita.

Se il fine “politico”, pratico, utilitaristico, dell’atto terroristico è quello di costringere gli Stati ed i governi ad assumere determinati comportamenti (la rinuncia ad un’alleanza, ad una coalizione militare, ad una partecipazione militare, ad una missione oppure la liberazione di prigionieri detenuti, l’adozione di determinati provvedimenti di favore, la rinuncia a certe disposizioni repressive o a certe leggi), non necessariamente per essere qualificato “terroristico” un atto deve prevedere un attentato o una strage. Possono anche essere considerate “terrorismo”, minacce adeguate allo scopo e portatrici di una certa potenzialità emotiva sulla popolazione e sui governanti.

Però la categoria non si esaurisce in questa serie di enumerazioni:  è considerato terrorismo anche tutta quella serie di atti che vengono compiuti nei territori nei quali è in corso una “resistenza” contro la presenza degli eserciti della coalizione (Iraq ed Afghanistan) in quanto con la loro “opposizione” ostacolano o rallentano il processo di pace e di normalizzazione; dilatano i tempi della ricostruzione; esasperano ulteriormente la popolazione alimentando in essa il disagio ed il risentimento per l’occupante oscurandone le vere intenzioni umanitarie.

In alcuni processi dove era in questione il periodo precedente all’attuale fase di tentativo di normalizzazione ed alla caduta dei governi iracheno ed afghano, non potendosi evidentemente sostenere questi principi, si diceva puramente e semplicemente i vari gruppi della resistenza erano in realtà terroristi che colpivano e punivano la popolazione accusandone l’accondiscendenza, il tradimento e la complicità con gli invasori, la mollezza, la resa, la rinuncia a resistere se non addirittura la condivisione dei valori stessi degli occupanti.

Ma vogliamo ora vedere la validità di quei presupposti sul piano della realtà concreta?

- S E G U E -


[1] Si pensi all’elaborazione cui è dovuta ricorrere la Cassazione ad esempio nell’annullamento della sentenza di assoluzione del “gruppo Daki” allorché i ricorsi dei difensori rilevavano come non era possibile credere o far credere che tutte le operazioni di guerriglia sol perché compiute contro l’esercito degli Stati Uniti sono azioni terroristiche in quanto non è vero che tutti gli attentati sono stati diretti contro civili o li abbiano comunque coinvolti; anzi in moltissimi casi non li ha affatto coinvolti e c’è stata accortezza a non farlo. La Cassazione non trovava di meglio che affermare che avrebbe potuto ben presumibilmente coinvolgerli per cui, non potendo preliminarmente discriminare su quali atti coinvolgeranno civili e quali no, è da ritenere che tutti gli atti compiti dalla guerriglia in un contesto come quello iracheno ed Afgano, sono da considerare terrorismo e tutti coloro che si impegnano ad andare in quei luoghi per opporre resistenza, sono terroristi o sodali di terroristi!  Quando però a questa semplicistica deduzione veniva fatta seguire la ovvia conseguenza che allora, anche le ripetute stragi effettuate “per errore” o per “effetti collaterali” dai bombardieri statunitensi o della coalizione, cosa che costituisce veramente “fatto notorio”, allora interveniva la seconda precisazione che le operazioni di guerra non rientrano in questa categoria per loro natura e per le ragioni già evidenziate.   C’è da chiedersi cosa resta più del diritto in simili elaborazioni.   Potrebbe più correttamente dirsi che la legislazione vuole in questo modo e che le condanne sono conformi alla norma ma non esprimersi con quel tono di piena condivisione con cui le sentenze fanno sfoggio quasi dovessero più difendere lo spirito della norma con le sue ragioni “politiche e militari” che non la conformità di un giudicato alla norma stessa.

I COLLEGI DIFENSIVI DEI PROCESSI DI TERRORISMO ISLAMICO IN ITALIA ED I PRINCIPALI GRUPPI DI IMPUTATI

31 dicembre 2009

*

In Italia i processi contro gruppi di imputati accusati di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica (art. 270 bis c.p.) sono stati finora una ventina circa con un numero approssimativo di circa 200 imputati.

I più significativi sono:

1)I tre egiziani falsi kamikaze di Anzio. (El Zahid M. + 2)

2)I due bengladesci falsi bombaroli di Roma -P.zza Vittorio (Hakim M.+1)

3)I 12 falsi aspiranti avvelenatori dell’Ambasciata americana di Roma (Ahmad Naseer)

4)I 28 pakistani di Napoli subito prosciolti

5)Ii 9 falsi kamikaze tunisini di Firenze (Abdallah Ben Matallah + 8)

6)I i 5 algerini presunti aderenti del Gia, aspiranti affondatori del Titanic di Napoli. (Bourhama + 4)

7)I tre marocchini PRESUNTI addestratori terroristi di Perugia (Korchi+2)

8)I due PRESUNTI bracci destri di Bin Laden in Europa (siriano e francese) di Bari (Ayachi+1)

9)Il gruppo Essid Sami Ben Khemais.

10)Il gruppi Es Sayed -Benattia +3

11)Il gruppo Abdellhedi +4

12)Il gruppo della moschea di Via Ienner (Abu Imad+19)

13)Il gruppo algerino di Napoli (Lounici + 15)

14)Il gruppo misto Daki Mohamed + 11 di Milano

15)Il gruppo Lazhar ben khalifa + 7 di Milano

16)Il gruppo tunisino marocchino Chabchoub + 10 di Bologna

17)Il gruppo Dridi Sabri-Bakir + 15 di Milano

Nomi come Bourhama, Serai, Ahmed Al Bouhali, Muhamed Rafik, Trabelsi, Chekkuri, Essid Sami, Daki Muhammed, Abu Omar, Benattia, Es Sayed, Mullah Fuad, Merai, Kneni Kamal. Lounici, Tumi Ali Ben Sassi, Chees, Radi Add El Samie, Abou El Yazid, Cherif  Said, El Kaissi, Abu Imad, Loubiri, Lazhar, Tlili, ecc. ecc. sono soltanto alcuni tra i vari gruppi che sono stati presentati come i più compromessi e la loro posizione è stata spesso portata suggestivamente come elemento di inquinamento e di compromissione per molti altri.

Sempre presenti in quasi tutti i processi da Milano a Napoli, a Firenze, a Bari, a Brescia, gli avvocati Luca Bauccio, Sandro Clementi, Giuseppe De Carlo, Giuseppina Regina, Carmelo Scambia, Nebuloni, Carlo Corbucci, Giovanni Destito, Vainer Burani, Barbara Manara,  Gianfranco Pace, Antonino Filastò, Carolina Scarano, ed ultimamente Anna Barone, anch’essa attratta da un senso di giustizia dalle esagerazioni di questi processi. a testimonianza costante e l’impegno di questi avvocati hanno costretto una certa parte delle autorità ad un’attenzione maggiore nei confronti di certi processi e ad un maggior rispetto dei diritti di questo genere di reato dalle forti implicazioni politiche e militari.

ADMIN